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Numero d'incarto:
52.1997.322
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00322
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 14 aprile 1997 di
patrocinata
dall'avv. __________
contro
la
risoluzione 5 marzo 1997 (n. 1056) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 aprile 1996
con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, le ha
negato il rilascio di un permesso di dimora;
vista la risposta 7 maggio 1997 del
Consiglio di Stato;
richiamata
la decisione 29 ottobre 1997 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale svizzero;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino turco,
è entrato in Svizzera nel maggio 1989 quale richiedente d'asilo. Nel giugno
1990 è stato raggiunto dalla moglie, __________, e dai figli __________ ed
__________. Il __________ è nato il terzo figlio __________. Nel febbraio/marzo
1994, __________ e la di lui famiglia sono stati posti al beneficio di permessi
di dimora annuali B per rifugiati. Dal mese di giugno 1995, sono titolari di
permessi di domicilio.
B. Il 9 febbraio 1995
__________ ha presentato alle competenti autorità ticinesi una domanda d'invito
per stranieri soggetti all'obbligo del visto a favore della di lui madre,
__________, indicando, tra l'altro, che essa era muta. Con un visto d'entrata valevole
dal 6 giugno fino al 7 luglio 1995, __________ è entrata in Svizzera il 14 giugno
1995. Vista la domanda di prolungamento del soggiorno presentata il 22 giugno
1995, le competenti autorità cantonali hanno rilasciato a __________ un
cosiddetto "permessino di dimora senza attività", con scadenza al 13
settembre 1995.
C. Con preistanza del 13
settembre 1995 __________ ha chiesto un'ulteriore proroga provvisoria del
permesso rilasciato alla di lui madre, in attesa di poter produrre la
documentazione necessaria ad una formale istanza volta al rilascio di un
permesso di dimora annuale, nonché una sospensione del termine di partenza. Il
10 ottobre 1995 è stata inoltrata un'istanza intesa ad ottenere il rilascio di
un permesso di dimora annuale a favore di __________. Nelle due domande veniva
fatto valere che l'interessata, sordomuta e nullatenente, non era
autosufficiente e che i familiari che si erano occupati di lei in Turchia non
potevano più provvedervi. __________ e la moglie hanno dichiarato inoltre che
assumevano ogni e qualsiasi onere concernente la loro madre, rispettivamente,
suocera. La richiesta di permesso è stata poi completata con scritti del 18
ottobre 1995 e del 7 febbraio 1996.
L'11 aprile 1996, la Sezione degli stranieri ha respinto la
domanda evidenziando la mancanza di concrete garanzie finanziarie a favore
dell'istante.
D. Con giudizio 5 marzo 1997,
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessata e ordinando a
quest'ultima di lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 maggio
1997.
Esaminati i fatti che contraddistinguono il caso concreto, il
Governo cantonale ha osservato che __________ non aveva diritto, né in base
alla legislazione interna né in base ad un trattato internazionale, al rilascio
del permesso sollecitato. Ha considerato che non erano adempiuti né presupposti
di cui all'art. 13 lett. f né quelli posti dall'art. 36 OLS. Ha ritenuto che
l'interessata, malgrado il suo handicap, poteva rientrare in Turchia, ove era
nata e dove aveva trascorso tutta la sua esistenza. Ha rilevato che, data la
situazione economica della famiglia del figlio, costui non offriva garanzie
sufficienti per provvedere pure alla madre. Detta autorità ha ugualmente evidenziato
che le relazioni familiari tra la madre e il figlio potevano essere garantite
anche da permessi di soggiorno turistici.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ si è aggravata davanti al Tribunale federale mediante
ricorso di diritto pubblico, chiedendone l'annullamento e postulando che le venisse
concesso un permesso di dimora ai sensi dell'art. 13 lett. f, rispettivamente
36 OLS. In quella sede la ricorrente ha lamentato una violazione dell'art. 4
Cost. (arbitrio, disparità di trattamento). L'insorgente ha inoltre chiesto che
al ricorso fosse conferito effetto sospensivo e che le fosse concessa
l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
F. Il Consiglio di Stato si è
opposto all'accoglimento del gravame, riconfermandosi nelle argomentazioni
contenute nella propria risoluzione.
G. Fondandosi sull'art. 98a OG
e sulle relative disposizioni esecutive, con decisione 29 ottobre 1997 il
Tribunale federale ha trasmesso l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di
competenza e per l'emanazione del giudizio.
Considerato, in
diritto
-
In merito all'ammissibilità
e alla tempestività del ricorso, si rinvia per brevità d'esposizione alla
vincolante decisione prolata il 29 ottobre 1997 dalla II Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale.
-
Giusta l'art. 8 CEDU, ogni
persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale
ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in
una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libertà altrui (n. 2).
-
In concreto, l'interessata
è afflitta da un grave handicap. Come già considerato dal Tribunale federale,
ritenuta la sua età e il fatto che è analfabeta e nullatenente, è indubbio che
non è in grado di vivere da sola né di provvedere da sé al suo sostentamento.
E' dunque incontestato che la ricorrente si trova in uno stato di dipendenza.
Come ricorda l'alta Corte federale, la questione a sapere se
un permesso di soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU va vagliata
effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in
gioco, il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8
n. 1 CEDU non essendo assoluto.
- Data la situazione di
handicap che colpisce la ricorrente, ben difficilmente si può pretendere che si
mantenga da sola senza dover far capo all'ausilio dei propri famigliari in
virtù dell'art. 328 CC oppure dell'assistenza pubblica. Occorre pertanto determinare
se i famigliari sono in grado di mantenerla senza che essi cadano a loro volta
in assistenza. A tale scopo, invitato da questo Tribunale, l'insorgente ha
prodotto varia documentazione, segnatamente i conteggi di salario del figlio
__________ e della nuora __________ dai quali risulta uno stipendio netto di
fr. 3'715.– per il primo e di fr. 2'078.60 per la seconda.
L'Ufficio dell'assistenza sociale ha dal canto suo
comunicato in data 13 gennaio 1998 di essere intervenuto dal mese di settembre
1995 - e interviene tuttora e ciò contrariamente a quanto affermato dalla
ricorrente nel gravame a pag. 8 n. 7.3 - a favore della famiglia __________ per
un importo che ammonta oggi complessivamente a fr. 12'000.–.
L'insorgente sostiene che il ricorso all'intervento
finanziario dello Stato sarebbe da ricondurre nel protrarsi della procedura di
concessione della rendita LAINF al figlio __________ a seguito di un incidente
occorsogli. Sarebbe pure pendente per quest'ultimo una domanda AI.
Stante quanto precede, la situazione finanziaria non è
tuttora ancora definita e non permette a questo Tribunale con assoluta
sicurezza di appurare accuratamente se vi è il rischio che la ricorrente,
rimanendo in Svizzera, e la sua famiglia chiedano prestazioni assistenziali
anche in futuro e per un importo rilevante. Difatti il quesito dev'essere
risolto tramite una minuziosa istruttoria da svolgere dall'autorità inferiore,
la quale dispone degli strumenti necessari per procedere in questo senso.
D'altro canto, dagli atti non si evince nemmeno in maniera sufficientemente
chiara ed esauriente se la ricorrente - come indicato dal Tribunale federale -
possa tornare in Turchia, ossia se in tale Paese risiedono parenti o familiari
con cui effettivamente intrattiene strette relazioni e che potrebbero prendersi
cura di lei accogliendola presso di loro o trovando - se esiste - una struttura
adatta alle sue necessità e se effettivamente è vedova, dal momento che nella
sua domanda d'entrata in Svizzera del 29 marzo 1995 ha indicato che il marito
__________ non l'accompagnava nel nostro Paese.
Trattasi comunque di questioni che vanno chiarite mediante un
complemento di inchiesta da parte dei competenti organi amministrativi. Sebbene
la legge di procedura per le cause amministrative (art. 18 PAmm) preveda che il
Tribunale cantonale amministrativo ha la facoltà di assumere prove d'ufficio
per il tramite di un giudice delegato (art. 64 PAmm), il principio inquisitorio
non consente nel caso concreto di rimediare in maniera esauriente
all'insufficienza di accertamenti da parte della prima istanza, essendo compito
di quest'ultima quello di raccogliere le prove determinanti a suffragare la
decisione da essa stessa emanata.
- La presente vertenza è
lungi dall'essere un semplice caso scolastico come sostenuto dal patrocinatore
dell'insorgente. In simili circostanze ben si giustifica di annullare la
decisione impugnata e di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché
provveda a completare l'inchiesta.
Per il che il ricorso è
accolto a causa dell'accertamento insufficiente di fatti essenziali ai fini del
giudizio.
Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto
sospensivo diviene priva di oggetto.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia e delle spese. Dato che l'insorgente versa in precarie
condizioni economiche, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio può essere accolta.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge transitoria di
applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria
in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 43, 60,
61, 64 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto nel
senso dei considerandi.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 5 marzo 1997 (n.
1056) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda
ad ulteriori accertamenti.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia.
-
La domanda di ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dell'avv.
__________, è accolta.
§. Di conseguenza il patrocinatore è invitato a trasmettere al
Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla
procedura avanti a questa sede.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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