AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.319
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00319
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 novembre 1997 di
tutti
patr. da avv. __________
contro
la
risoluzione 15 ottobre 1997 (n. 5305) con cui il Consiglio di Stato ha evaso
il ricorso degli insorgenti contro le decisioni di data 18 settembre 1996 con
cui il dipartimento del territorio, ufficio catasto e proprietà dello Stato,
ha revocato le autorizzazioni rilasciate in loro favore per l'uso speciale
del demanio pubblico-lago Maggiore attraverso il mantenimento di una boa
d'ormeggio presso il campo boe n. __________ nel comune di __________;
viste le risposte:
-
19 novembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
19 novembre 1997 del dipartimento
del territorio, amministrazione immobiliare e delle strade nazionali;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Lo __________ era
cointestatario, congiuntamente a ciascun altro singolo ricorrente, di 16
autorizzazioni per l'uso speciale del demanio pubblico-lago Maggiore che lo
abilitavano a mantenere altrettante boe d'ormeggio presso il campo boe n.
__________ nel comune di __________.
B. Con decisioni 18 settembre
1996 il dipartimento del territorio, ufficio catasto e proprietà dello Stato
(UCPS) ha revocato tutte le autorizzazioni per l'ormeggio di natanti presso il
campo boe n. __________, comprese quindi quelle rilasciate a favore dei ricorrenti.
La revoca é stata giustificata con la costruzione, da parte del locale patriziato,
del porto per natanti in località al __________ ad __________, la quale rendeva
necessaria l'eliminazione di un'infrastruttura a carattere transitorio come il
campo boe n. . Il club nautico patriziale (CNP) era inoltre obbligato
ad accogliere i natanti ormeggiati presso l'eliminando campo di boe. Per questo
motivo, con scritto accompagnatorio di identica data l' ha anche
informato i destinatari delle decisioni che, per poter usufruire di questa
possibilità, avrebbero dovuto richiedere i moduli al CNP a partire dal 15 ottobre
1996 e ritornarli allo stesso entro il 15 novembre successivo. Le decisioni
fissavano, da ultimo, un termine scadente il 31 maggio 1997 ma al più tardi,
all'entrata in funzione del nuovo porto al __________, per rimuovere le boe ed
il materiale di ancoraggio.
C. Con unico gravame 27
settembre 1996 gli insorgenti indicati in ingresso hanno impugnato innanzi al
Consiglio di Stato le decisioni di revoca che li riguardavano, delle quali
hanno sollecitato l'annullamento. Essi hanno segnatamente contestato l'interesse
pubblico delle misura, che privava lo __________ ed i suoi soci di ormeggi
ideali per le barche a vela, i quali venivano inoltre utilizzati inoltre
durante le regate organizzate dallo __________ per le lo stazionamento delle
imbarcazioni della giuria e di sostegno. Hanno inoltre denunciato i canoni
eccessivi praticati dal club nautico patriziale (CNP) per la messa a
disposizione di un posto barca presso il porto al __________, che avrebbe
provocato la rinuncia all'imbarcazione da parte dei soci, e prospettato infine
possibili difficoltà ad utilizzare questa infrastruttura da barche con
pescaggio della chiglia superiore ai 2 m. Fattori questi che, sommati,
mettevano in forse l'esistenza stessa dello __________.
D. Il Consiglio di Stato ha
evaso il gravame con giudizio del 15 ottobre 1997. Esso ha in primo luogo
accertato che tra le autorizzazioni revocate 11 erano venute a scadenza prima
del 31 maggio 1997, termine fissato dal dipartimento per rimuovere le boe e
relativi accessori. Altre 4 erano invece venute a scadenza tra quest'ultima data
e quella del giudizio governativo. Solo una aveva ancora validità a quel
momento. Di conseguenza, poiché i ricorrenti non avevano postulato il rinnovo
delle autorizzazioni rilasciate in loro favore e che pertanto la contestazione
poteva vertere esclusivamente sulla revoca delle stesse, il Consiglio di Stato
ha dichiarato improponibile l'impugnativa per 11 autorizzazioni e l'ha
stralciata in quanto priva di oggetto per altre 4. Il Consiglio di Stato ha
quindi esaminato il merito della contestazione in relazione alla sola
autorizzazione detenuta congiuntamente dallo __________ e da __________, valida
fino al 6 ottobre 1998. Al proposito l'autorità di ricorso ha affermato la sussistenza
di un interesse pubblico alla soppressione del campo boe n. __________, ma che
questo non era preponderante rispetto all'aspettativa dei beneficiari
dell'autorizzazione di fruirne fino alla sua oramai imminente scadenza. Per
questo motivo, limitatamente a questa autorizzazione, il Consiglio di Stato ha
accolto l'impugnativa.
E. Con ricorso 3 novembre 1997
gli insorgenti indicati in ingresso si sono aggravati contro il menzionato
giudicato governativo, del quale chiedono l'annullamento insieme a quello delle
decisioni di revoca dipartimentali. Gli insorgenti ribadiscono e sviluppano gli
argomenti già sottoposti al giudizio del Consiglio di Stato. Criticano preliminarmente
la limitazione dell'oggetto del ricorso alla pura revoca delle autorizzazioni,
che essi censurano anche perché intempestive. Essi adducono di aver frattanto
prudenzialmente sollecitato all'__________ il rinnovo di tutte le autorizzazioni
(doc. C annesso al ricorso). Eccepiscono in seguito di non essere stati sentiti
in occasione della procedura di rilascio della concessione a favore del
patriziato di __________ per la costruzione e gestione del porto al __________.
Oltre all'insussistenza di un preminente interesse pubblico all'eliminazione
del campo boe n. __________, i ricorrenti si dolgono di una violazione del
principio della parità di trattamento. Sotto l'aspetto probatorio chiedono
l'esperimento di un sopralluogo e di una perizia volta a dimostrare che i canoni
di locazione percepiti dal CNP siano eccessivi. Richiamano gli incarti
concernenti la costruzione del porto al __________ e la relativa concessione
rilasciata a favore del patriziato di __________.
Il Consiglio di Stato ed il dipartimento del territorio hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
F. Il Tribunale ha acquisito
agli atti gli incarti concernenti il rilascio della licenza edilizia e la
concessione per l'uso speciale del demanio pubblico relativi al porto
patriziale al __________. Ai ricorrenti é stata data la possibilità di
presentare osservazioni.
Essi non hanno utilizzato questa facoltà, limitandosi a
sollecitare un'udienza conciliativa con l'autorità intimata: udienza che il Tribunale,
apprezzando le circostanze del concreto caso, non ritiene necessaria e
tantomeno opportuna (art. 17 PAmm).
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 30 cpv. 2 LDP). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm). Il ricorso é pertanto
ricevibile in ordine.
-
I ricorrenti chiedono
l'esperimento di un sopralluogo ed inoltre l'allestimento di una perizia per
dimostrare l'esosità dei canoni di ormeggio riscossi dal CNP. Procedendo ad un
apprezzamento anticipato delle prove, il Tribunale non ritiene di dover
accedere alle richieste degli insorgenti sia perché la situazione fattuale é
sufficientemente chiara sia perché - come verrà spiegato in seguito - l'importo
dei canoni di ormeggio percepiti dal CNP non hanno una qualche rilevanza ai
fini del giudizio rispettivamente, dovessero averla, non appaiono eccessivi
(art. 18 cpv. 1 PAmm; RDAT I-1997 N. 61 consid. 2d; I-1995 N. 51 consid. 2a).
-
Nel giudizio impugnato,
adducendo che i ricorrenti non avevano postulato il rinnovo delle
autorizzazioni, il Consiglio di Stato ha circoscritto l'oggetto della
contestazione alla pura revoca delle stesse, dichiarando in tal modo
improponibile l'impugnativa per 11 autorizzazione e stralciandola in quanto
priva di oggetto per altre 4. Il Consiglio di Stato ha quindi esaminato il
merito della contestazione in relazione alla sola autorizzazione detenuta
congiuntamente dallo __________ e da , valida fino al 6 ottobre 1998.
I ricorrenti criticano questa limitazione dell'oggetto della lite. Ed a
ragione. In effetti, come essi asseriscono senza essere smentiti dall',
la procedura di rinnovo delle autorizzazioni ha sempre avuto luogo dietro
iniziativa dell'__________ medesimo. E questo - risulta al Tribunale - non solo
nei confronti dei qui ricorrenti ma anche di altri beneficiari di
autorizzazioni presso il campo boe n. __________. Gli insorgenti potevano
pertanto legittimamente ritenere che, nel caso in cui le impugnate revoche
fossero state annullate da parte del Consiglio di Stato, le autorizzazioni
sarebbero state senz'altro ulteriormente rinnovate da parte dell'UCPS in virtù
della prassi procedurale applicata fino a quel momento. Del resto, come risulta
dal relativo scritto accompagnatorio, le decisioni di revoca delle
autorizzazioni 18 settembre 1996 sono state emesse a quel preciso momento per
permettere ai titolari delle autorizzazioni che fossero stati interessati di
riservare per tempo (entro il 15 novembre 1996) un posto barca presso il porto
al __________, ritenuto l'obbligo del CNP di accettare prioritariamente le
richieste di stazionamento di natanti ormeggiati presso il campo boe n.
. Il loro scopo ultimo non consisteva invece di tutta evidenza nel
porre semplicemente fine con qualche mese di anticipo alle autorizzazioni in
rassegna. A tal punto che la rimozione delle boe e degli accessori era fissata
al 31 maggio dell'anno successivo rispettivamente all'entrata in funzione del
nuovo impianto portuale, quando la maggior parte delle autorizzazioni era già
venuta a scadenza. Il ricorso degli insorgenti doveva pertanto essere
dichiarato ricevibile con riferimento a tutte le decisioni di revoca, intese
come manifestazione dell'intenzione dell' di mettere definitivamente
fine alle autorizzazioni medesime nell'ambito della soppressione del campo boe
n. __________, esclusa quindi la possibilità di concedere un loro rinnovo, che
questo fosse stato richiesto o non dovesse nemmeno esserlo. Questo non
significa tuttavia ancora che il gravame 27 settembre 1996 dovesse essere
accolto nel merito.
-
4.1. Giusta l'art. 10 cpv.
1 LDP l'uso speciale del demanio pubblico, di cui fanno parte le acque
pubbliche (art. 1 lett. a LDP), é ammissibile solo se é conforme o almeno
compatibile con la sua destinazione generale. L'uso speciale di poca intensità
soggiace ad autorizzazione rilasciata dal dipartimento (art. 10 cpv. 2, 11 cpv.
1 LDP) e per esso dall'__________ (dall'11 aprile 1997 quella competenza é
passata all'ufficio demanio; cfr. art. cpv. 1 RDP). L'autorizzazione ha una
durata massima di 10 anni (art. 14 cpv. 1 LDP). La posa ed il mantenimento di
boe é considerato uso speciale di poca intensità (art. 7 RDP).
4.2. Il cittadino non può di regola vantare un diritto
all'uso speciale del demanio pubblico (Knapp, Précis de droit administratif, N.
3033; Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, N. 576). Quando tuttavia
egli sollecita un tale uso per l'esercizio di un diritto fondamentale garantito
dalla costituzione, la giurisprudenza gli riconosce un cosiddetto diritto
condizionale, subordinando la validità di un diniego alle condizioni per
limitare quel diritto, segnatamente alla sussistenza di una base legale e di un
sufficiente interesse pubblico ed inoltre all'ossequio del principio della
proporzionalità (cfr. recentemente, per la libertà di commercio e d'industria,
DTF 121 I 282 consid. 2a e rinvii; RDAT II-1991 N. 3 consid. b; in generale
Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 2.a ed., N. 1883
seg. e rinvii alla giurisprudenza ed all'ulteriore dottrina). L'autorità
chiamata a pronunciarsi su di un'istanza per l'uso speciale del demanio
pubblico deve ad ogni buon conto sempre rispettare i principi generali del
diritto amministrativo: oltre ai già menzionati principi della base legale,
dell'interesse pubblico e della proporzionalità devono quindi essere tenuti in
debita considerazione anche la parità di trattamento e la buona fede (RDAT
II-1994 N. 70 consid. 2; II-1991 N. 3 consid. b; 1986 N. 83 consid. 2; 1982 N.
56 consid. D a; Grisel, Traité de droit administratif suisse, pag. 556;
Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 118 B
II e III; Knapp, op. cit., N. 3026 seg.; Häfelin/Müller, op. cit., ibidem;
Schwarzenbach-Hanhart, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 11.a ed.,
pag. 212 seg.; Scolari, op. cit. N. 576 seg.). Nella pratica l'uso speciale del
demanio pubblico può essere negato soprattutto se ciò appaia giustificato
dall'interesse pubblico (RDAT 1982 N. 56 consid. D a; Scolari, op. cit., N.
578). L'interesse pubblico può inoltre legittimare in ogni tempo la modifica o
la revoca di un'autorizzazione (art. 17 cpv. 1 LDP).
- 5.1. I ricorrenti
contestano la sussistenza di un interesse pubblico sufficiente per eliminare il
campo boe n. __________ e mettere con ciò fine alle autorizzazioni per il
mantenimento delle boe in loro favore.
5.2. Richiamandosi agli art. 1 cpv. 2 lett. a LPT, secondo
cui le basi naturali della vita quali l'acqua ed il paesaggio devono essere
protette, e 3 cpv. 2 lett. c LPT, giusta il quale le rive dei laghi devono
essere tenute libere e deve essere agevolato il pubblico accesso e percorso, le
autorità cantonali, insieme con quelle comunali, hanno intrapreso subito dopo
l'entrata in vigore della LPT una politica di raggruppamento dei natanti in
impianti di stazionamento collettivi ubicati in luoghi idonei ed attrezzati, così
da poter tutelare maggiormente l'ambiente, gestire correttamente la
navigazione, risolvendo nel contempo i conflitti tra questa e le altre attività
svolte su lago (pesca, nuoto ecc.), agevolare infine al pubblico l'accesso e la
godibilità delle rive. Quella politica trova il suo fondamento nel piano
direttore (cfr. segnatamente alle schede di coordinamento da 9.15 a 9.22), nei
piani regolatori comunali e nel titolo II del Regolamento della legge cantonale
d'applicazione alla legge federale sulla navigazione interna del 31 marzo 1993
(RCNav).
5.3. Le schede n. 9.15 (dato acquisito) e 9.16 (risultato
intermedio) del PD prevedono più particolarmente la realizzazione di infrastrutture
portuali sicure e rispettose delle esigenze della protezione dell'ambiente e
del paesaggio per permettere prioritariamente la rimozione dei natanti in
contrasto con gli obiettivi di protezione della natura e dell'ambiente e la
soppressione dei campi boe: infrastrutture ingombranti, conflittuali con
l'esercizio della pesca e non integrati nel paesaggio. Del pari l'art. 26 cpv.
2 RCNav stabilisce che i campi boe hanno funzione transitoria e che devono
essere eliminati al momento della realizzazione degli impianti portuali.
5.4. Tra le infrastrutture portuali contemplate dal PD figura
la realizzazione di un porto regionale ad __________ (scheda n. 9.16). Questa
indicazione é stata concretizzata a livello comunale attraverso la variante del
piano regolatore concernente la riva del lago (PRRL.A), approvata dal Consiglio
di Stato alle date 14 febbraio 1995 e 5 luglio 1995, la quale ha definito la
costruzione di quell'impianto in località al __________. Il 18 luglio 1995 il
municipio di __________ ha quindi rilasciato al locale patriziato la licenza
edilizia per la costruzione di quell'infrastruttura, dotata di circa 250-270
posti barca. Il 3 aprile 1996 i servizi generali del dipartimento del territorio
hanno rilasciato a loro volta a favore del patriziato di __________, per delega
del Consiglio di Stato (cfr. art. 8 cpv. 2 RDP, testo in vigore a quella data),
la concessione per l'uso speciale del demanio pubblico-lago Maggiore ai fini
della realizzazione e della gestione degli impianti portuali in applicazione
degli art. 10 seg. LDP. In quella sede il dipartimento ha vincolato il
patriziato concessionario ad assumere in primo luogo quali locatari di posti
barca, al momento della messa in esercizio della struttura portuale, i beneficiari
di autorizzazioni al mantenimento di boe od altri impianti di ormeggio posti
lungo le rive di __________ che sarebbero stati rimossi a motivo della
costruzione della stessa, purché avessero fatto domanda entro il termine
fissato dal concessionario (cfr. art. 14 della concessione, 8 cpv. 1 lett. a
del regolamento d'uso del porto). Il campo boe n. __________, che distava poco
più di un chilometro dal nuovo porto ed ospitava poco più di un centinaio di
natanti, era esplicitamente menzionato tra gli impianti che sarebbero stati
soppressi (art. 14 della concessione).
5.5. Le decisioni dipartimentali 18 settembre 1996 di revoca
di tutte le autorizzazioni al mantenimento delle boe presso il campo boe n.
__________ costituiscono una importante misura di attuazione della descritta
politica perseguita dalle autorità cantonali. Politica che, come é stato
spiegato poco sopra, persegue molteplici scopi. Oltre a rispondere a una
precisa scelta pianificatoria, essa persegue importanti finalità nel campo
della protezione delle acque, dell'ambiente, della natura e del paesaggio,
regolamentando ed armonizzando nel contempo l'utilizzazione delle rive del lago
e del lago stesso (RDAT II-1994 N. 70 consid. 3.3.; 1986 N. 33; STA inedite
15.7.1997 in re G. e M. Bernasconi, consid. 3.2., confermata dal Tribunale
federale con sentenza 13 .1.1998; 30.8.1996 in re fondazione di famiglia R.
Diggelmann, consid. 4.3.). In quanto giustificate da tale politica le decisioni
dipartimentali appaiono sorrette da un indiscutibile interesse pubblico,
prevalente rispetto a quello dei privati di continuare ad ormeggiare per un
tempo indefinito i loro natanti presso il campo boe n. __________.
5.6. Non c'é valido motivo per eccettuare i ricorrenti dal
trattamento riservato agli altri beneficiari di autorizzazioni al mantenimento
dei boe presso il campo boe n. __________.
La costruzione del porto patriziale al __________ sta
senz'altro alla base dell'eliminazione del campo boe in rassegna, posto nelle
sue adiacenze. Ai ricorrenti non giova tuttavia dolersi di non essere stati
interpellati e di non avere pertanto potuto prendere posizione in occasione
della procedura di rilascio della concessione a favore del patriziato di
__________ per la costruzione e gestione della nuova infrastruttura portuale
oppure di contestare i canoni praticati dal CNP o rimettere in forse le prestazioni
tecniche del nuovo porto, nella speranza di poter spuntare la continuazione
dell'utilizzazione delle boe ormeggiate presso il campo n. __________. Né serve
loro eccepire l'intempestività delle decisioni dipartimentali od una violazione
del principio della parità di trattamento.
Intanto una lesione del diritto di essere sentito in merito
al rilascio della concessione a favore del patriziato avrebbe dovuto essere
sollevata impugnando la menzionata concessione: in questa sede la menzionata
censura si rivela d'acchito improponibile. In secondo luogo la messa a
disposizione prioritaria di posti barca nel porto al __________ ai titolari di
autorizzazioni al mantenimento di boe nel campo boe n. __________ costituiva un
puro e semplice favore per questi ultimi, cui essi potevano pertanto
rinunciare. I ricorrenti non erano in alcun modo obbligati a far capo a quella
nuova infrastruttura per ormeggiare i loro natanti, qualora avessero stimato
troppo cari i canoni praticati dal CNP rispettivamente ritenuto che alcune loro
imbarcazioni non potevano trovar posto per dimensioni od altri motivi tecnici
nel nuovo posto patriziale o che questo fosse meno adatto delle boe per
soddisfare i bisogni dei natanti a vela. Da parte sua lo Stato non era tenuto a
garantire agli insorgenti un nuovo posto di ormeggio e, tantomeno, ad un prezzo
identico a quello pagato fino a quel momento. Cosciente delle difficoltà
pratiche nella ricerca di un nuovo stazionamento, per favorire la politica di
concentrazione dei natanti sopra descritta il dipartimento ha nondimeno voluto
riservare un trattamento preferenziale ai titolari di autorizzazioni di
ormeggio presso il sopprimendo campo boe n. 13, offrendo loro la possibilità di
trasferire i natanti nel nuovo porto (art. 14 della concessione, 8 cpv. 1 lett.
a del regolamento d'uso del porto, 27 cpv. 2 RCNav). Il dipartimento ha inoltre
proceduto al controllo ed all'approvazione dei canoni di locazione praticati
dal CNP (cfr. art. 11.6 della concessione; 27 cpv. 3 RCNav). La procedura
intrapresa dal dipartimento appare quindi corretta e legale sotto tutti gli
aspetti. Contrariamente a quanto credono i ricorrenti, essa non é nemmeno
intempestiva per il motivo che li obbligava a prenotare un posto barca presso
il porto patriziale prima di conoscere l'esito dei ricorsi contro le decisioni
di revoca delle autorizzazioni di ormeggio presso il campo boe n. __________.
In effetti a prescindere dal fatto che, fosse anche il caso, simile vizio non
sarebbe costitutivo di una violazione del diritto, entro i cui limiti é
circoscritto il potere cognitivo del Tribunale (art. 61 PAmm), la riservazione
(facoltativa) di un posto barca presso il CNP da parte dei beneficiari doveva
avere luogo entro il 15 novembre 1996 affinché questo potesse organizzare la
distribuzione dei posti residui; inoltre i rischi e le conseguenze derivanti
dalla contestazione di una decisione devono essere assunti rispettivamente
sopportati dal ricorrente stesso. Per i motivi appena espressi le revoche
impugnate non appaiono nemmeno lesive del principio della parità di
trattamento.
Né, da ultimo, possono soccorrere i ricorrenti le
preoccupazioni legate alle sorti del __________. Trattasi di legittime
inquietudini, degne di rispetto, ma che devono irrimediabilmente soccombere di
fronte alle scelte pianificatorie ispirate all'esigenza di tutelare gli
interessi della collettività.
-
Le decisioni di revoca
delle autorizzazioni in rassegna, intese come manifestazione dell'intenzione
dell'__________ di mettere definitivamente fine alle stesse nell'ambito della
soppressione del campo boe n. __________, esclusa quindi la possibilità di
concedere un loro rinnovo (cfr. consid. 3), meritano pertanto tutela. Il
ricorso deve dunque essere respinto.
-
La tassa di giudizio deve
essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 10, 11, 12, 14, 17, 30 LDP, 7, 8 RDP, il RCNav, 3, 18, 28, 31, 43, 46,
61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
800.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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