AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.312
Data decisione, Autorità:
03.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00312
Lugano
3 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 27 ottobre 1997 di
contro
la
risoluzione 30 settembre 1997 (n. 4936) del Consiglio di Stato che ha
respinto il ricorso dell'insorgente contro la deliberazione 23 giugno 1997
con cui il consiglio comunale di __________ ha votato un credito di fr.
334'700.-- quale contributo del comune di __________ ai lavori di
sistemazione di piazza __________ a __________ nell'ambito dei lavori del
piano viario del __________;
viste le risposte:
-
03 novembre 1997 del municipio di
__________;
-
06 novembre 1997 di __________,
presidente del CC di __________;
-
12 novembre 1997 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con messaggio n. 28/96 del
15 ottobre 1996 il municipio di __________ ha sollecitato al consiglio comunale
lo stanziamento di un credito di fr. 334'700.-- quale contributo del comune ai
lavori di sistemazione di piazza __________ a __________ nell'ambito dei lavori
del piano viario del __________. La maggioranza della commissione della
gestione, cui é stato sottoposto il messaggio per preavviso, ha invitato il
Legislativo ad approvarlo con rapporto 10 giugno 1997. Una minoranza della menzionata
commissione ne ha invece proposto la reiezione con rapporto del giorno precedente.
Nella seduta del 23 giugno 1997 il consiglio comunale ha approvato il
messaggio.
B. Con ricorso 9 luglio 1997 il
consigliere comunale __________ é insorto contro quella deliberazione davanti
al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. In primo luogo il
ricorrente ha denunciato il comportamento del presidente del Legislativo il
quale, oltre a tollerare estesi interventi concernenti il merito della
trattanda già in sede di discussione sull'entrata in materia, ha interrotto il
suo secondo intervento (sul merito) dopo meno di un minuto in violazione
dell'art. 19 lett. d del regolamento comunale, precludendogli con ciò la
possibilità di illustrare compiutamente un memoriale che aveva distribuito
all'inizio della seduta. In secondo luogo l'insorgente ha eccepito il fatto che
la discussione ed il voto sono stati alterati dalla convinzione dei consiglieri
secondo cui la deliberazione avesse un valore puramente formale, poiché il
comune avrebbe comunque dovuto pagare allo Stato il contributo in rassegna senza
che il consiglio comunale potesse partecipare alla pianificazione ed alla progettazione
delle opere interessate.
C. Con risoluzione 30 settembre
1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, nella misura in cui era
ricevibile. Dopo aver considerato che l'insorgente non era legittimato a
contestare la pianificazione ed i progetti della sistemazione di piazza
__________ così come il contributo richiesto dallo Stato al comune, il
Consiglio di Stato ha condiviso la scelta del municipio di affidare alla
commissione della gestione l'incarico di preavvisare il messaggio n. 28/96 ed
ha infine tutelato la direzione della seduta da parte del presidente del Legislativo.
D. Con impugnativa 27 ottobre
1997 __________ si aggrava innanzi a questo Tribunale contro il menzionato
giudicato governativo, del quale postula l'annullamento insieme a quello della
deliberazione del consiglio comunale che esso ha tutelato, ribadendo le censure
sottoposte all'esame del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, il
municipio di __________ ed il presidente del consiglio comunale hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il municipio ha anche chiesto una
verifica della sua tempestività.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il gravame é inoltre tempestivo (art. 10 e 46
cpv. 1 PAmm). La risoluzione impugnata, del 30 settembre 1997, é infatti stata
spedita mediante invio raccomandato il 2 ottobre successivo ed é stata ritirata
dal ricorrente il giorno 10 ottobre 1997, ovvero l'ultimo dei 7 giorni di
giacenza presso l'ufficio postale di __________, come risulta dal timbro
dell'ufficio postale di __________ apposto sull'invito di ritiro emesso dal
servizio di distribuzione il 3 ottobre 1997 a seguito di presentazione infruttuosa
dell'invio: documento annesso in fotocopia all'impugnativa. Il termine di
ricorso di 15 giorni ha pertanto iniziato a decorrere il giorno 11 ottobre
1997, per cui é venuto a scadenza il giorno 25 ottobre successivo: trattandosi
di un sabato, la scadenza é stata riportata a lunedì 27 ottobre 1997, tale la
data di spedizione del gravame. La legittimazione del ricorrente é, infine,
certa (art. 209 lett. a LOC). Il ricorso é pertanto ricevibile in ordine. Esso
può inoltre essere evaso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm). In particolare, per i motivi che verranno esposti non appare
necessario acquisire agli atti la registrazione della seduta del consiglio
comunale relativa alla controversa trattanda. D'altra parte questa
registrazione deve essere cancellata non appena la decisione di approvazione
del verbale della seduta cui si riferisce é cresciuta in giudicato (art. 7 cpv.
3 lett. c RALOC): nel concreto caso l'approvazione del verbale della seduta del
23 giugno 1997 ha avuto luogo in quella del 6 ottobre 1997 ed pertanto la
relativa decisione é cresciuta in giudicato prima dell'inoltro del gravame a
questo Tribunale.
-
2.1. Come risulta
dall'esposizione dei fatti il Consiglio di Stato ha anzitutto considerato che
l'insorgente non era legittimato a contestare la pianificazione ed i progetti
relativi alla sistemazione di piazza __________ nonché il contributo richiesto
dallo Stato al comune, per cui - su questo punto - il suo gravame non era ricevibile.
Sebbene ininfluente ai fini dell'esito della presente contestazione, questo
Tribunale non può non rilevare l'erroneità dell'argomentazione governativa.
L'oggetto dell'impugnativa 9 luglio 1997 era infatti costituito dalla
deliberazione con cui il consiglio comunale aveva stanziato il credito di fr.
334'700.-- quale contributo del comune di __________ ai lavori di sistemazione
di piazza __________ a __________ nell'ambito dei lavori del piano viario del
__________: deliberazione che il ricorrente era indubitabilmente legittimato a
contestare nella sua integralità innanzi al Consiglio di Stato (art. 208 cpv. 1
LOC) in quanto cittadino attivo del comune (art. 209 lett. a LOC). Ferma questa
premessa, solo singole censure, come ad esempio la contestazione della pianificazione
e dei progetti della sistemazione di piazza __________ ed inoltre dell'entità
del contributo richiesto dallo Stato al comune, potevano essere dichiarate
irricevibili, per il motivo che quegli aspetti non erano stati definiti - né,
contrariamente a quanto crede il ricorrente, lo potevano essere - attraverso la
deliberazione impugnata bensì erano stati affrontati e risolti, in ossequio all'ordinamento
legale, in altre sedi, più precisamente nell'ambito delle procedure di
approvazione del piano generale e del progetto definitivo concernenti la
sistemazione di piazza , pubblicate nei periodi __________
- 1993 (FU __________, pag. ) rispettivamente __________
- (FU __________, pag. __________ seg.) ed inoltre, per quanto
concerneva l'aspetto finanziario, attraverso la definizione delle quote di
partecipazione dei comuni interessati attuata da parte del Consiglio di Stato
e, dietro ricorso, del Gran Consiglio in applicazione dell'art. 26 LStr in sede
di approvazione del decreto legislativo "di base" 10 marzo
1987 concernente l'approvazione del progetto e lo stanziamento del credito
necessario per la realizzazione della circonvallazione __________ (BU
__________, pag. __________ seg.). La motivazione e la conclusione del Consiglio
di Stato risulta ancor meno pertinente se si tien conto del fatto che, in
realtà, il ricorrente nemmeno aveva sollevato simili censure davanti a
quest'ultima autorità. Egli aveva infatti criticato i progetti relativi alla
sistemazione di piazza __________ ma solo durante la seduta del Legislativo
comunale e con l'unico scopo di spuntare da parte di quest'ultimo il rifiuto
del credito necessario per coprire il contributo dovuto dal comune allo Stato
per questo specifico intervento: nella misura in cui quella critica veniva
utilizzata quale argomento a sostegno della tesi del ricorrente, essa si appalesava
quale modo di procedere legittimo.
2.2. Il Consiglio di Stato
ha in seguito condiviso la scelta del municipio di affidare alla commissione
della gestione l'incarico di preavvisare il messaggio n. 28/96. Sebbene le
considerazioni svolte dal Governo a questo riguardo appaiano corrette, in
realtà l'insorgente non aveva contestato questa decisione preliminare,
limitandosi ad osservare nell'esposizione dei fatti del gravame 9 luglio 1997
che, a suo giudizio, sarebbe stato più opportuno assegnare quel compito alla
commissione edilizia.
2.3. Il Tribunale affronta
quindi, nel seguito, l'esame delle due censure sollevate dal ricorrente.
- 3.1. Il ricorrente denuncia
in primo luogo il comportamento del presidente del Legislativo il quale, oltre
a tollerare estesi interventi concernenti il merito della trattanda già in sede
di discussione sull'entrata in materia, ha interrotto il suo secondo intervento
(sul merito) dopo meno di un minuto in violazione dell'art. 19 lett. d del
regolamento comunale, precludendogli con ciò la possibilità di illustrare
compiutamente un memoriale che aveva distribuito all'inizio della seduta.
L'insorgente eccepisce in secondo luogo il fatto che la discussione ed il voto
sono stati alterati dalla convinzione dei consiglieri secondo cui la
deliberazione avesse un valore puramente formale, poichè il comune avrebbe
comunque dovuto pagare allo Stato il contributo in rassegna senza che il
consiglio comunale potesse partecipare alla pianificazione ed alla
progettazione delle opere interessate.
La seconda censura deve
essere respinta senza indugio. Anzitutto la circostanza secondo cui i
consiglieri comunali non fossero a conoscenza dell'esatta portata della
deliberazione che stavano per adottare non costituisce, foss'anche stata data,
una violazione del diritto ai sensi dell'art. 61 PAmm (v. inoltre art. 211 seg.
LOC), entro i cui limiti é circoscritto il potere cognitivo del Tribunale
amministrativo. D'altra parte l'insorgente sostiene che i consiglieri comunali
erano convinti di non poter modificare nè i progetti relativi alla sistemazione
di piazza __________ nè l'importo dovuto allo Stato da parte del comune a
titolo di contributo per quell'intervento. Questo significa che i membri del
Legislativo si erano fatti in realtà un'opinione corretta e non già errata
circa gli effetti limitati della deliberazione loro sollecitata da parte del municipio
(cfr. a quanto esposto sub 2.1.).
In merito alla prima
censura il Tribunale considera invece quanto segue.
3.2. Le sedute del
consiglio comunale sono dirette dal presidente (art. 55 cpv. 1 LOC; 19 lett. a
del regolamento comunale di Minusio, in seguito RC). La discussione avviene in
primo luogo - se ne é fatta richiesta - sull'entrata in materia ed in seguito,
salvo rinvio, sull'oggetto. Sia sull'entrata in materia sia sull'oggetto ogni
consigliere comunale può prendere la parola due volte (art. 19 lett. b RC).
Ogni intervento può durare 5 minuti al massimo, eccezion fatta per il municipio
ed i relatori (art. 19 lett. d RC). Analogamente agli atti preliminari compiuti
dal municipio o dalle commissioni volti a mettere il Legislativo in condizione
di deliberare, le decisioni del presidente del consiglio comunale non sono
direttamente impugnabili ma, se viziate, possono condurre all'annullamento
delle deliberazioni adottate dal Legislativo a seguito delle stesse (STA
inedita 15 novembre 1996 in re C., consid. 4.3.; per quanto concerne l'operato
del municipio RDAT I-1995 N. 1 consid. 3.2. e rinvii; inoltre STA inedita 30
luglio 1996 in re I. e llcc, consid. 2.3.).
3.3. Dal verbale della
seduta del 23 giugno 1997, approvato nella seduta del 6 ottobre successivo,
risulta che, una volta aperta la discussione, il qui ricorrente ha immediatamente
preso la parola per proporre il rinvio del messaggio al municipio. Dopo vari
interventi di altri consiglieri comunali e due ulteriori interventi del
ricorrente l'entrata in materia é stata accettata con 22 voti favorevoli, 3
contrari e 1 astenuto. Nel contesto della successiva discussione l'insorgente
ha quindi nuovamente preso la parola due volte. Dopo il suo ultimo intervento
il presidente ha chiuso la discussione e messo ai voti la trattanda, che é
parimenti stata accettata con 21 voti favorevoli, 4 contrari ed 1 astenuto.
3.4. La lettura degli
interventi riassunti nel verbale permette di accreditare la critica
dell'insorgente secondo cui alcuni tra quelli effettuati in sede di entrata in
materia, ma in particolare quelli dei relatori (di maggioranza e minoranza),
sconfinavano in considerazioni sui progetti della sistemazione di piazza
__________. Ora, tuttavia, questo accertamento non basta per rimproverare al
presidente del Legislativo una violazione dei suoi doveri nella conduzione
della seduta e, più in particolare, della discussione. A prescindere dalla
difficoltà che si riscontra spesso nel distinguere con precisione tra
considerazioni attinenti l'entrata materia ed argomenti relativi al merito di
una trattanda, al presidente del Legislativo deve difatti essere riconosciuto
un ampio margine di apprezzamento in merito al controllo del contenuto degli
interventi dei membri del consiglio comunale: di principio egli deve togliere
la parola solo all'oratore che, malgrado richiamo, persiste in un intervento
che si scosta manifestamente dall'argomento in discussione. Presupposto che non
era però pacificamente soddisfatto nella fattispecie.
3.5. Dalla lettura del
verbale risulta indi che il ricorrente ha potuto prendere la parola due volte
anche durante la discussione di merito. L'insorgente si duole tuttavia del
fatto che il presidente del Legislativo ha interrotto il suo secondo intervento
dopo meno di un minuto in violazione dell'art. 19 lett. d RC, precludendogli
con ciò la possibilità di illustrare compiutamente un memoriale che aveva
distribuito all'inizio della seduta. Dall'esame del verbale della seduta,
frattanto approvato, non risulta tuttavia che l'insorgente si sia lamentato
seduta stante con il presidente del Legislativo in merito a questa asserita
lesione del suo diritto di intervenire una seconda volta nella discussione per
una durata di ulteriori 5 minuti. Nella risposta al ricorso 22 luglio 1997 il municipio
parla invero semplicemente di richiamo del presidente al ricorrente "ad
essere conciso e a rispettare i limiti del regolamento" (cfr. risposta
citata, ad 6, pag. 3). In ogni caso, come ha avuto modo di ulteriormente
osservare il municipio, al ricorrente era stato concesso un limite di tempo ben
superiore a 5 minuti durante il primo intervento sul merito della trattanda,
ove - come risulta dal verbale medesimo (pag. 16) - aveva mosso delle critiche
al progetto di sistemazione di piazza __________ vuoi riferendosi al memoriale
che aveva distribuito all'inizio della seduta vuoi citando "autorevoli"
prese di posizione sulla realizzanda sistemazione (anche queste ultime
parimenti riportate nel menzionato memoriale). Il Tribunale può pertanto
accreditare la conclusione espressa dal municipio medesimo (cfr. risposta
citata, ad 8, pag. 3) secondo cui, in definitiva, il ricorrente ha sicuramente
avuto la possibilità di esporre i suoi argomenti, per lo meno entro i limiti di
tempo concessi dall'art. 19 lett. d RC.
3.6. Anche la censura di violazione
dell'art. 19 lett. d RC deve dunque essere respinta. Del resto i motivi alla
base della proposta del ricorrente di respingere il messaggio in esame erano
stati illustrati dettagliatamente per iscritto in un documento che egli aveva
distribuito ai colleghi all'inizio della seduta del Legislativo; ma,
soprattutto, questi motivi coincidevano in buona sostanza con quelli illustrati
- in modo più succinto, é vero, ma non per questo meno pertinente - nel
rapporto di minoranza della commissione della gestione: sia comecchesia essi
dovevano dunque essere conosciuti dai membri del Legislativo. Bisogna pertanto
concludere che, quand'anche per avventura il presidente del Legislativo avesse
violato l'art. 19 lett. d RC limitando indebitamente il diritto del ricorrente
di intervenire nella discussione, questa violazione non può aver avuto una
qualche rilevanza sull'esito della deliberazione del Legislativo.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta
a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 55, 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 61 PAmm nonché il regolamento comunale di
Minusio
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, é posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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