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Numero d'incarto:
52.1997.269
Data decisione, Autorità:
17.12.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00269
Lugano
17 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 settembre 1997 di
contro
la
risoluzione 16 settembre 1997 (n. 4639) con cui il Consiglio di Stato ha
evaso ai sensi dei considerandi il gravame 9 luglio 1997 dell'insorgente
contro la deliberazione 23 giugno 1997 con cui il consiglio comunale di
__________ ha approvato i conti consuntivi del comune relativi all'esercizio
1996;
viste le risposte:
-
6 ottobre 1997 del municipio di
__________;
-
8 ottobre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
24 ottobre 1997 di __________,
Presidente del CC di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con deliberazione 23 giugno 1997 il consiglio comunale di
__________ ha approvato i conti consuntivi del comune relativi all'esercizio
1996;
che, con ricorso 9 luglio 1997, il consigliere comunale
__________ é insorto innanzi al Consiglio di Stato contro la detta
deliberazione, eccependo che una parte degli importi registrati sul conto di
gestione corrente, alla voce n. __________ (manutenzione terzi, piazze,
sentieri e strade), si riferiva in realtà a spese effettuate direttamente dal
municipio per la posa di dossi, isole spartitraffico, restringimenti di carreggiata
ecc.: opere che dovevano pertanto essere registrate sul conto degli investimenti,
previa deliberazione di stanziamento del relativo credito da parte del legislativo
in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. g LOC;
che l'insorgente ha di conseguenza chiesto al Governo (cfr. ricorso,
pagina 2):
"1. Di
accogliere il presente ricorso.
-
Il conto
__________ viene decurtato della somma corrispondente alla richiesta di credito
per le opere già eseguite.
-
Il
bilancio dell'amministrazione comunale per l'anno 1996 viene corretto di
conseguenza."
che con risoluzione 23 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha
evaso ai sensi dei considerandi il ricorso;
che in accoglimento della censura sollevata dall'insorgente,
il Governo ha operato la deduzione dal conto di gestione corrente n. __________
di un importo di fr. 34'497.-- relativo a talune opere eseguite da parte del
municipio nel corso del 1996 (dossi stradali lungo via alle __________, via
__________ di __________, zona __________, zona __________, via __________ e
via __________ /via __________, sistemazione del campo stradale di via __________);
l'autorità di ricorso ha tuttavia disposto, nel contempo, il passaggio del
menzionato importo nel conto degli investimenti;
che con impugnativa 28 settembre 1997 __________ é insorto
davanti a questo Tribunale contro il giudizio governativo;
che l'insorgente, che critica la sanatoria concessa dal
Consiglio di Stato per le spese in discussione, chiede a questo punto l'allontanamento
delle opere appena descritte, indebitamente eseguite dal municipio sottoforma
di spese di gestione corrente senza il preventivo consenso ed anzi in un caso
con l'opposizione del legislativo;
che la memoria ricorsuale conclude come segue (petitum):
"1. I
manufatti, posati illegalmente, sono da rimuovere.
-
La
situazione precedente deve essere ripristinata.
-
Si chiede
una minima partecipazione alle spese a carico dei responsabili"
che il municipio di __________ ed il presidente del
Legislativo hanno sollecitato la reiezione del gravame;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC),
il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente
certa (art. 209 lett. a LOC);
che nella procedura di ricorso al Tribunale amministrativo
non sono ammesse nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAmm);
che il ricorrente si é limitato a chiedere al Consiglio di
Stato la modifica dei conti consuntivi tramite una riduzione delle spese
figuranti al conto __________;
che pertanto tutte le domande formulate nella presente sede,
chiedenti (2) il ripristino della situazione precedente gli interventi che il
municipio ha effettuato attingendo indebitamente dal conto di gestione
corrente, (1) la conseguente rimozione delle opere realizzate agendo in tal
guisa e (3) la partecipazione dei responsabili ai costi della stessa, si
appalesano inammissibili, poiché nuove;
che il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato
irricevibile;
che pertanto non appare nemmeno necessario dover verificare
la legittimità della sanatoria operata dal Consiglio di Stato, criticata dal
ricorrente nella motivazione del ricorso: verifica che, del resto,
sottenderebbe la preventiva conferma della tesi affacciata dal ricorrente e
condivisa dal Governo secondo cui, contrariamente a quanto deliberato dal
consiglio comunale, i costi riferiti agli interventi stradali poco sopra
ricordati non potevano essere allibrati nel conto di gestione corrente;
che la tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente
(art. 28 PAmm);
visti
gli art. 208, 209 LOC, 3, 18, 28, 63 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giudizio, di fr.
300.--, é posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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