AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.267
Data decisione, Autorità:
03.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00267
Lugano
3 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso/petizione 16 gennaio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
il
Consorzio
intercomunale __________
chiedente
"1. Il ricorso è accolto:
di conseguenza la
risoluzione 19/23 dicembre 1996 della Delegazione Consortile in re __________ è
dichiarata nulla per gravi omissioni procedurali.
- Il presente ricorso è accolto:
di conseguenza il Consiglio
di Stato dichiara essere autorità incompetente a dirimere il presente ricorso.
- Il presente ricorso è accolto:
di conseguenza, l'autorità
competente a dirimere il presente ricorso accerterà che il rapporto d'impiego
di nomina di __________ non è ancora stato legalmente e formalmente disdetto
di conseguenza, l'autorità
competente a dirimere il presente ricorso, riconoscerà a __________ le seguenti
parziali pretese pecuniarie:
fr. 4'345.95 quale
saldo salario dal 27 giugno 1995 al 31 agosto 1996
fr. 424.35 quale
saldo salario settembre 1996
fr. 806.10 quale
risarcimento per perdita potere d'acquisto
fr. 2'000.-- quale
risarcimento per spese supplementari avute per ossequiare
gli obblighi legali derivanti dallo statuto
di disoccupato
fr. 2'500.-- per
spese supplementari avute per il cambiamento di domicilio
fr. 10'000.-- per
danni morali.
- Protestate tasse, spese e
congrue ripetibili."
viste
le osservazioni 6 giugno 1997 del Consorzio intercomunale della __________;
preso atto della risoluzione 23 settembre 1997 con cui
il Consiglio di Stato ha trasmesso gli atti al Tribunale cantonale
amministrativo per competenza;
richiamata la sentenza 2 settembre 1996 del Tribunale
cantonale amministrativo (n. 52.96.130);
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 1º dicembre 1993
__________ è stato assunto dal Consorzio intercomunale della __________, (in
seguito: __________), quale cuoco presso il Centro sociale per anziani di
__________. Non essendo soddisfatti delle sue prestazioni lavorative, il 16 dicembre
1994 il presidente della delegazione consortile ed il direttore del centro gli
hanno comunicato di prolungare il periodo di prova sino al 30 giugno 1995.
L’insorgente si è opposto al provvedimento, poichè il periodo di prova era
ormai scaduto. Il 28 dicembre di quell’anno la delegazione consortile ha
pertanto disdetto il rapporto d’impiego per il 31 marzo 1995 per inidoneità del
comparente a ricoprire la funzione di cuoco dello stabilimento.
Con giudizio 7 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha tuttavia
annullato il provvedimento, rilevando che la rescissione del rapporto d’impiego
durante il periodo di nomina avrebbe potuto entrare in considerazione soltanto
per motivi disciplinari.
Presone atto, il 26 giugno 1995 la delegazione consortile ha aperto
un’inchiesta disciplinare a carico di __________, rimproverandogli una serie di
inadempienze e di violazioni dei doveri di servizio. Con lo stesso
provvedimento l’ha inoltre immediatamente sospeso dalla funzione e dallo
stipendio.
Conclusa l’inchiesta, il 5 ottobre 1995 la delegazione
consortile ha licenziato l'insorgente per motivi disciplinari a far tempo dal
26 giugno 1995, addebitandogli di esser giunto ripetutamente in ritardo al
lavoro, di assumere comportamenti arroganti nei confronti di superiori e
colleghi e di non aver saputo gestire correttamente la cucina del centro.
Il provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato,
che con decisione 15 maggio 1995 ha respinto l'impugnativa contro di esso
inoltrata da __________.
Il giudizio governativo è stato tuttavia annullato dal
Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza 2 settembre 1996 ha
accertato che il licenziamento disciplinare era ingiustificato, rinviando a
separata sede la definizione delle conseguenze che ne erano derivate.
B. Preso atto che l'attore
aveva trovato un nuovo lavoro quale cuoco / maggiordomo presso una persona
anziana a partire dal 1º settembre 1996, il 26 di quello stesso mese la
delegazione consortile ha deciso di non ripristinare il rapporto d'impiego e di
versargli un'indennità pari allo stipendio dovuto dal 27 giugno 1995 al 31
agosto 1996, dedotto quanto gli era stato versato dall’AD. Il tutto come ai
conteggi riprodotti qui appresso:
Con la stessa risoluzione la delegazione consortile ha
respinto la richiesta di un'ulteriore indennità di fr. 3'055.50 per lavoro festivo,
di un'altra indennità di fr. 1'333.-- per funzioni manuali e di un conguaglio
di fr. 424.35 per minor stipendio percepito nella nuova occupazione che
l'attore aveva avanzato in sede di trattative per la definizione della
liquidazione dovutagli.
C. Contro questa risoluzione
della delegazione consortile __________ si è aggravato davanti al Consiglio di
Stato, chiedendo che gli venissero riconosciute le seguenti ulteriori indennità:
-
fr. 4'345.95 quale
saldo salario 27.6.95-31.8.96
-
fr. 424.35 quale
saldo salario settembre 1996
-
fr. 806.10 quale risarcimento per
perdita potere d'acquisto (interessi di mora)
-
fr. 2'000.-- quale risarcimento per
spese supplementari avute come disoccupato
-
fr. 2'500.-- per spese
supplementari sopportate per cambiamento di domicilio
-
fr. 10'000.-- per danni morali
Eccepita in limine la competenza del Consiglio di Stato a
dirimere la vertenza e postulata la trasmissione degli atti al Tribunale
cantonale amministrativo in virtù dell'art. 69 cpv. 2 PAmm, l'insorgente ha
anzitutto rilevato che l'indennità avrebbe dovuto essere calcolata in base al
primo termine utile per disdire il rapporto d'impiego: termine incerto, in
quanto dipendente dalla nomina della delegazione consortile, che a causa di un
ricorso a quel momento non era ancora stata definita.
Nel merito, l'insorgente contesta il calcolo dell'indennità
per licenziamento ingiustificato allestito dalla delegazione consortile. A suo
avviso, gli dovrebbe anzitutto essere riconosciuta la retribuzione delle ore
straordinarie che prestava regolarmente nei giorni festivi. Parimenti, gli
dovrebbe essere accordata anche l'indennità di fr. 2'000.-- assegnata ai
dipendenti che esplicano funzioni manuali.
L'insorgente rivendica poi un risarcimento di fr. 424.35 pari
al minor stipendio accordatogli dal nuovo datore di lavoro nel mese di
settembre del ‘96. Un'ulteriore somma di fr. 806.10 gli sarebbe dovuta a titolo
di interessi di mora. Altri fr. 2'000.-- gli andrebbero riconosciuti per le
trasferte che si è dovuto sobbarcare per trovare un nuovo lavoro (km 2'520.-- a
fr. 0.75/km).
Rivendicato un risarcimento di fr. 2'500.-- per spese di
trasloco, l'insorgente avanza in conclusione un'ultima pretesa di
fr. 10'000.-- per il torto morale patito in conseguenza del licenziamento ingiustificato.
D. All'accoglimento delle
pretese dell'attore si è opposto il CIVAC contestandole con argomenti che
verranno ripresi nei considerandi di diritto.
E. In ossequio all’art. 69 cpv.
2 PAmm, il 23 settembre 1997 il Consiglio di Stato ha trasmesso gli atti al Tribunale
cantonale amministrativo per competenza.
Delle risultanze dell'istruttoria esperita si dirà per quanto
necessario nei seguenti consideranti.
F. In sede di conclusioni,
__________ ha rettificato, aumentandola a fr. 5'350.458, la pretesa di risarcimento
avanzata con il ricorso/petizione con riferimento alle indennità per ore
straordinarie festive e per funzioni manuali. Confermate le ulteriori richieste
di risarcimento, l'attore ha poi sollecitato il versamento di un’ulteriore
somma di fr. 4'372.-- per altre 157 ore supplementari che avrebbe prestato nel
1994-1995.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Giusta l'art. 69 PAmm,
ove il Tribunale cantonale amministrativo giudichi il licenziamento
ingiustificato, esso lo accerta nella propria sentenza.
Nel medesimo giudizio o con giudizio separato, secondo la procedura
di istanza unica, esso stabilisce la relativa indennità, sia che l'autorità
competente non intenda più riassumere il funzionario licenziato o egli non
intenda più essere riassunto, sia in caso di riassunzione.
1.2. Con sentenza 2 settembre 1996 questo Tribunale ha stabilito
che il licenziamento disciplinare di __________ pronunciato dalla delegazione
del CIVAC era ingiustificato. La definizione delle conseguenze derivanti dalla
rescissione del rapporto d'impiego è stata rinviata ad ulteriore procedura.
Dissentendo dall'indennità che il consorzio gli aveva
riconosciuto con determinazione del 19 dicembre 1996, __________ ha impugnato
il provvedimento davanti al Consiglio di Stato che ha trasmesso l’impugnativa a
questo tribunale per competenza.
A norma dell’art. 69 cpv. 2 PAmm, il ricorso è ricevibile
come petizione.
- 2.1. L'art. 69 PAmm non
precisa i criteri in base ai quali dev'essere determinata l'indennità dovuta ai
dipendenti licenziati senza valida giustificazione per motivi disciplinari.
In mancanza di concrete indicazioni desumibili
dall'ordinamento dei dipendenti cantonali, la giurisprudenza di questo
Tribunale ha ritenuto applicabili per analogia i criteri di determinazione del
risarcimento sanciti dall'art. 337c CO (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung,
V ed., N. 2 B IV; 147 B III); norma, questa, che conferisce al dipendente
licenziato senza valida giustificazione il diritto ad un risarcimento pari a
"quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla
scadenza del termine di disdetta o al decorso della durata determinata del
contratto", dedotto "quanto ha guadagnato con altro lavoro od omesso
intenzionalmente di guadagnare” (cfr. STA 8.6.88 in re G.; 7.8.87 in re F.).
2.2. Le eventuali responsabilità del dipendente negli eventi
che hanno determinato il licenziamento non liberano in linea di massima il
datore di lavoro dai suoi obblighi di risarcimento. Nemmeno il diritto civile
prevede in effetti una riduzione del risarcimento per concorso di colpa del
dipendente licenziato senza valida giustificazione (STA 6.6.95 in re D.B.;
Brand e coautori, Der Einzelarbeitsvertrag im OR, ad art. 337 c N 7; Streiff/von
Känel, Arbeitsvertrag, ad art. 337c pag. 387).
2.3. Sulla scorta di queste considerazioni, all'attore va
quindi per principio riconosciuto il diritto ad un risarcimento pari allo stipendio
che avrebbe percepito sino al momento in cui il rapporto d'impiego avrebbe
potuto essere rescisso mediante regolare disdetta, ovvero per mancata conferma,
dedotto quanto questi ha guadagnato nella nuova occupazione durante questo
periodo; periodo che conformemente all'art. 6 cpv. 2 del regolamento organico
dei dipendenti del __________ (ROD) è scaduto il 30 settembre 1997, ossia sei
mesi dopo l'elezione della delegazione consortile del 24 marzo 1997.
Ai fini del calcolo dello stipendio determinante entrano in
considerazione tutte le componenti della retribuzione che il dipendente
licenziato senza valida ragione avrebbe percepito se il rapporto d'impiego
fosse proseguito sino alla prima scadenza utile. Oltre alla tredicesima, alle
indennità di famiglia e per i figli, sono quindi computabili anche gli aumenti
ordinari e le altre indennità accessorie, che sarebbero state versate se non
fosse intervenuto il licenziamento (cfr. Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
ad art. 337c N 3 b).
2.4. Il diritto privato non esclude a priori la possibilità
di assegnare un'indennità per torto morale al dipendente licenziato senza
valida giustificazione che dimostri di essere stato leso in modo
particolarmente grave nella sua personalità (art. 49 e 99 cpv. 3 CO). Di
regola, il torto morale viene tuttavia riparato nell'ambito dell'indennità
supplementare che l'art. 337c cpv. 3 CO permette al giudice di accordare al
dipendente secondo il suo libero apprezzamento sino ad un massimo di sei
mensilità di stipendio (cfr. Brühwiler, op. cit., ad art. 337c OR N8).
Orbene, considerato che l'indennità prevista dall'art. 69
cpv. 2 PAmm viene stabilita applicando per analogia i criteri di determinazione
posti fondamento dell'art. 337c cpv. 1 e 2 CO, non appare tutto sommato fuori
luogo estendere l'analogia anche all'ultimo capoverso di tale disposizione,
permettendo pure al giudice amministrativo, in casi del tutto particolari, di
accordare al dipendente pubblico licenziato senza valida ragione per motivi
disciplinari un'indennità supplementare, destinata a riparare anche il torto
arrecatogli dal datore di lavoro che non può essere ricondotto al semplice
danno economico.
- 3.1. L'attore chiede
anzitutto che gli venga riconosciuta l'indennità per ore festive (in media di fr.
218.25 al mese), che aveva regolarmente percepito prima del licenziamento. La
pretesa è fondata, poiché questa indennità può, a giusto titolo, essere considerata
alla stregua di una componente integrativa della retribuzione di base, che con
qualche oscillazione l'attore avrebbe senz'altro continuato a percepire regolarmente
se non fosse stato licenziato. A torto pretende il consorzio di sottrarsi alle
sue responsabilità, allegando che le ore festive non sono state prestate.
L’attore non ha comunque lavorato. Eppure lo stipendio gli viene versato, poichè
l'impedimento è imputabile alla disdetta datagli dalla delegazione consortile
senza valide giustificazioni.
3.2. Analoghe considerazioni valgono per l'indennità per
funzioni manuali (fr. 2'000.-- all'anno), che l'attore avrebbe continuato a
percepire se il rapporto d'impiego fosse continuato sino al momento in cui avrebbe
potuto essere regolarmente disdetto per mancata conferma.
Il fatto che l'autorità cantonale neghi tale indennità a
coloro che lasciano il servizio nel corso dell'anno non può essere opposto
all'attore, poiché il rapporto d'impiego è stato rescisso a torto per
iniziativa del convenuto.
3.3. Fondata è pure la richiesta di interessi di mora (fr.
818.54; cfr. conclusioni pag. 4 seg.; punto 3) calcolati sulla differenza tra
l'indennità ricevuta dall'assicurazione disoccupazione e lo stipendio che
avrebbe continuato a percepire se non fosse stato licenziato. Il calcolo non
presta il fianco a critiche.
3.4. Dall'indennità riconosciuta all'attore, il consorzio ha
dedotto una somma di fr. 1'956.-- per i corsi di riqualificazione professionale
che l'attore ha frequentato quando era disoccupato. La deduzione è
ingiustificata, poiché questo esborso non è stato sopportato dal convenuto, ma
dalla cassa disoccupazione, che non può rivalersi sul consorzio in virtù del
diritto di surrogazione sancito dall’art. 29 cpv. 2 LADI.
3.5. L'attore chiede poi un risarcimento di fr. 479.70 pari,
secondo suoi calcoli, alla differenza tra lo stipendio netto percepito nel mese
di settembre 1996 dal nuovo datore di lavoro (fr. 4'549.-) e quello che avrebbe
percepito se fosse rimasto alle dipendenze del convenuto (fr. 5'028.70).
Per i motivi esposti al considerando 2.1., il confronto fra
il nuovo ed il vecchio stipendio non può essere limitato al mese di settembre
1996, ma deve essere esteso sino alla fine di settembre 1997, data alla quale
il rapporto d’impiego avrebbe potuto essere disdetto per mancata conferma. Il
maggior impegno che il nuovo impiego esigerebbe non può essere preso in
considerazione, poichè un confronto oggettivo fra i due posti di lavoro è
oggettivamente improponibile.
3.5.1. Negli ultimi quattro mesi del 1996 l'attore ha
ricevuto dal nuovo datore di lavoro, uno stipendio complessivo di fr. 19’000.-
(+ assegni familiari, - contributo LPP).
Tenuto conto del fatto che i contributi sociali sono stati
assunti dal nuovo datore di lavoro (AVS 5,05 %; AD 1,5 %; infortuni non
professionali 1,47 %; totale = 8,02 %), questo stipendio netto corrisponde ad
uno stipendio lordo di fr. 20'656.65 (calcolo: 19'000 x 100 : 91,98).
Nello stesso periodo, l'attore avrebbe invece ricevuto dal consorzio
il seguente stipendio lordo:
stipendio base fr.
4'692.00
indennità per ore festive fr.
218.25
indennità per attività manuali
fr. 166.66
fr.
5'076.90
x
4
totale fr.
20'307.60
quota parte della 13. fr.
1’564.00 (4/12 di fr. 4'692.--)
totale fr.
21'871.60
Nei confronti del consorzio l’attore vanta quindi un saldo di
fr. 1'214.95 a suo favore.
3.5.2. Nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 1997, l'attore
ha invece percepito dal nuovo datore di lavoro uno stipendio netto di fr.
49'000.--, corrispondente ad uno stipendio lordo di fr. 53'272.45 (calcolo:
49’000 x 100 : 91.98).
Nello stesso periodo l'attore avrebbe invece ricevuto dal
consorzio il seguente stipendio lordo:
stipendio base fr.
4'724.85
indennità per ore festive fr.
218.25
indennità per attività manuali
fr. 166.66
fr.
5'109.00
fr.
5'109.00
x
9
fr.
45'987.85
quota parte della 13. fr.
3'543.63 (9/12 di fr. 4'724.85)
totale fr.
49'531.50
Durante questo periodo, lo stipendio lordo percepito dal
nuovo datore di lavoro (fr. 53’272.45) è quindi stato superiore a quello che
l’attore avrebbe percepito dal consorzio (fr. 49’531.50).
Ne risulta pertanto un saldo di fr. 3'740.95 a favore
del consorzio.
3.5.3 Complessivamente, tra il 1º settembre 1996 ed il 30 settembre
1997, il saldo ammonta di conseguenza a fr. 2'526.-- a favore del consorzio
(3'740.95 - 1'214.95).
3.6. Inaccoglibile è la richiesta di risarcimento di fr.
2'000.-- per le trasferte che l'attore si è sobbarcato come disoccupato per recarsi
all'Ufficio del lavoro. Si tratta in effetti di spese che l'attore avrebbe
comunque dovuto sopportare anche nel caso in cui fosse stato licenziato alla
scadenza del periodo amministrativo.
3.7. Per lo stesso motivo va pure respinta la richiesta di
risarcimento di fr. 2'500.-- per le spese di trasloco.
3.8. Parimenti da rigettare è la domanda avanzata dall'attore
in questa sede per ottenere il pagamento di 157 ore supplementari (fr.
4'372.-), che avrebbe prestato nel 1994 in aggiunta alle 18 che gli sono state
riconosciute.
Le cartelle di timbratura prodotte dall'attore non dimostrano
che abbia effettivamente svolto lavoro straordinario. Attestano soltanto i
limiti temporali della presenza dell'attore sul posto di lavoro. Non provano
per contro che queste ore siano state ordinate dal suo superiore; presupposto,
questo, che deve necessariamente essere soddisfatto ai fini del riconoscimento
della natura straordinaria della prestazione lavorativa fornita (cfr. art. 28
ROD).
Quantomai significativo, ai fini del rigetto della pretesa, è
peraltro il fatto che questa non è stata avanzata nè prima del licenziamento, nè
durante le trattative condotte dalle parti per definire l'indennità dovuta dal
consorzio, ma soltanto davanti a questo tribunale.
3.9. L’indennità di fr. 10’000.- rivendicata dall’attore per
torto morale è eccessiva. E’ ben vero che l’attore si è trovato da un giorno
all’altro senza lavoro, con una famiglia a carico e senza mezzi di
sostentamento. Non si possono tuttavia ignorare le reponsabilità dell’attore in
ordine alla situazione di conflitto che si è venuta a creare con il suo datore
di lavoro. Gli accertamenti esperiti nell’ambito del procedimento disciplinare
hanno invero permesso di stabilire che i rimproveri mossigli dalla delegazione
consortile non erano del tutto privi di fondamento. La scarsa disponibilità
dell’attore alla collaborazione con i colleghi, la condotta poco rispettosa nei
confronti dei superiori e l’insufficiente capacità ad assumere i compiti
derivanti dalla funzione che occupava sono state in buona parte provate (cfr.
STA 2.9.96 del Tribunale cantonale amministrativo).
Valutate tutte le circostanze, questo tribunale ritiene
giustificato riconoscere all’attore un ulteriore risarcimento pari ad una mensilità
dell’ultimo stipendio.
- Sulla scorta delle
considerazioni che precedono la petizione va quindi parzialmente accolta,
riconoscendo a __________ le seguenti somme:
·
indennità per ore supplementari:
fr. 218.25 x 14 mesi (1.7.95 - 31.8.96) = fr. 3'055.50
·
indennità per funzioni manuali:
fr. 166.66 x 14 mesi (1.7.95 - 31.8.96) = fr. 2'333.24
totale parziale da riportare fr.
5’388.74
riporto fr.
5’388.74
·
./. AVS, AD, inf. n.p. 8.02 % fr. 432.18
·
fr. 4'956.56
·
- trattenuta per corsi fr.
1’956.00
·
./. maggior stipendio nella nuova
occupazione fr. 2'526.00
·
- interessi di mora fr. 818.54
·
- indennità supplementare fr.
4’692.00
totale fr.
9’897.10
- La tassa di giustizia è
posta a carico dell’attore nella misura di 3/5 e del convenuto per il resto,
proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza .
All'attore va inoltre riconosciuta un'indennità per
ripetibili commisurata all’esito dell’azione promossa.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3, 18, 28, 31, 69 PAmm; 337c CO; 38 ROD/CIVAC;
dichiara e pronuncia:
- La petizione è parzialmente
accolta.
§. Di conseguenza, il Consorzio intercomunale __________ verserà a
__________ la somma di fr. 9’897.10.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- è a carico dell'attore nella misura di fr. 600.-- e del convenuto per
il resto.
-
Il Consorzio intercomunale
__________ verserà a __________ __________ la somma di fr. 1’000.-- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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