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Numero d'incarto:
52.1997.244
Data decisione, Autorità:
15.04.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00244
Lugano
15 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Giovanna
Canepa, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 10 settembre 1997 di
contro
la
decisione 25 agosto 1997 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio
permessi e passaporti -, con cui è stata respinta l'istanza 19 marzo 1997
dell'insorgente tendente ad ottenere l'autorizzazione per la continuazione
nella patente per la vendita di armi e di munizioni intestata alla
__________;
vista la risposta:
- 19 settembre 1997 del Dipartimento
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino
__________, domiciliato a __________, già collaboratore dal 1995 con funzioni
amministrative della __________ di __________, in data 19 marzo 1997 ha
inoltrato al Dipartimento delle Istituzioni un'istanza volta ad ottenere la patente
per il commercio di armi e munizioni, essendo intenzionato a rilevare l'attività
della __________ quale successore del precedente titolare __________.
Con decisione 25 agosto 1997 il Dipartimento delle
istituzioni ha negato all'insorgente il rilascio della predetta patente.
L'autorità dipartimentale ha motivato tale diniego con il
fatto che l'istante non possiede tutti i requisiti personali imposti dalla
legge per ottenere la patente di commercio di armi e munizioni, in particolare,
visti i suoi precedenti penali tra gli altri anche per infrazione alla stessa
Larmi, egli non gode di buona reputazione, così come esige l'art. 5 Larmi.
B. Contro la predetta pronuncia
dipartimentale, __________ __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene che la decisione impugnata è priva di consistenza giuridica
e non considera i fatti come realmente sono.
Contesta quindi di non possedere i requisiti richiesti dalla
legge.
Stigmatizza che la sua precaria situazione finanziaria possa
essere presa a pretesto dall'autorità dipartimentale per negargli il rilascio
della patente.
Prende poi posizione nel dettaglio sulle imputazioni penali e
sul rapporto di polizia, considerati nella risoluzione dipartimentale, sottolineando
che esse non possano essere di rilevanza per il diniego della patente.
Sottolinea infine che il preavviso negativo del municipio di
Massagno deve essere disatteso poiché contiene delle considerazioni di natura
razziale.
C. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti -,
che nella sua risposta 19 settembre 1997 si è riconfermato in sostanza nelle
motivazioni già espresse nella decisione impugnata, prendendo posizione
puntuale sulle impugnative del ricorrente, che per i motivi che seguono non
occorre qui riprendere.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo si fonda sull'art. 31 Larmi.
Il ricorrente risulta attivamente legittimato, siccome
direttamente toccato dalla decisione censurata.
Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Esso può essere deciso sulla base degli atti, completati
dall'assunzione di ulteriori informazioni presso il Ministero Pubblico (art. 18
PAmm).
- Nel Cantone Ticino,
l'esercizio del commercio di armi e munizioni è soggetto a preventiva
autorizzazione secondo quanto dispone la Legge cantonale sul commercio delle
armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967. Il regime dell'autorizzazione
disposto dalla legge cantonale conferma quanto prevede pure il Concordato
intercantonale sul commercio di armi e munizioni del 27 marzo 1969, al quale il
canton Ticino ha aderito con decreto legislativo del 10 ottobre 1972.
L'autorizzazione, che prende più precisamente la denominazione
di "patente per la vendita ed il commercio di armi e munizioni", è
rilasciata dal Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti -
dietro domanda del diretto interessato presentata su modulo ufficiale (art. 4
Larmi, art. 1, 5 cpv.1 Rarmi). Essa rappresenta un permesso di polizia mediante
il quale l'autorità accerta che il richiedente soddisfa i requisiti posti
dall'art. 5 Larmi e può quindi essere ammesso al libero esercizio del commercio
di quei generi d'arma elencati all'art. 1 cpv. 1 lett. a)-e) ed l) Larmi.
A tutela dell'ordine pubblico da commercianti inaffidabili
dal profilo della preparazione professionale, rispettivamente dal profilo della
correttezza, l'art. 5 Larmi dispone che la patente può essere rilasciata
soltanto a richiedenti che godono di buona reputazione, abbiano superato un
esame teorico e pratico davanti all'esperto cantonale e dispongano di un
negozio aperto al pubblico.
Tuttavia né la Larmi, né il Concordato intercantonale
specificano di quali condizioni deve godere il richiedente per essere considerato
di buona reputazione a tenore della legge.
-
Nella fattispecie in esame
occorre determinare se l'Ufficio Permessi e Passaporti è incorso in una
violazione di diritto, considerando che l'insorgente è sprovvisto dei necessari
requisiti personali per l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale al commercio
di armi, più esattamente della necessaria buona reputazione.
-
4.1. Il concetto di
"buona reputazione" è una nozione giuridica indeterminata (unbestimmter
Rechtsbegriff, cfr. Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung,
N. 66, pag. 398 e segg.), che dunque, come tale, deve essere interpretata nella
prospettiva di realizzare un determinato fine giuridico. Di regola, l'operazione
logica consistente nel determinare il contenuto concreto di nozioni giuridiche
indeterminate non rappresenta propriamente esercizio di potere discrezionale,
ma piuttosto di latitudine di giudizio (Scolari, Diritto amministrativo, Parte
generale, pag. 67 n. 91).
Tuttavia, per quanto il
giudice confrontato con nozioni giuridiche indeterminate è tenuto per principio
a considerare quella sola interpretazione che porta al fine da conseguire
(Scolari, ibidem, pag. 67 nota 91; Rhinow/Krähenmann, ibidem, in particolare
pag. 398, a), qualora, come è qui il caso, deve interpretare il concetto di
"buona reputazione" dispone di un margine di apprezzamento
accresciuto rispetto alla regola (Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtssprechung, Ergänzungsband, N. 66, pag. 209, B, V).
Se poi il concetto di buona reputazione deve essere valutato
in prospettiva dell'ammissione all'esercizio di una determinata professione, i
presupposti devono essere determinati con riferimento alla stessa e a quei beni
che in tale ambito devono essere protetti (F. Gygi,
Wirtschaftsverfassungsrecht, pag. 90, 6.6.2.3.3).
Nel valutare se un richiedente della patente per la vendita
di armi e munizioni gode o meno di buona reputazione, l'autorità può quindi
considerare il comportamento di costui complessivamente, analizzandone la
correttezza sia dal profilo della sua integrità morale che della sua dignità e
ciò non solo con riferimento ad eventuali sue azioni censurate penalmente, ma
anche a quelle da ritenersi riprovevoli dal profilo etico-sociale. In effetti
colui che vuole esercitare un'attività professionale vendendo armi, deve
personalmente fornire tutte le garanzie che sarà in grado di mantenere una
condotta commerciale e personale irreprensibile e non darà adito, malgrado la
merce che commercia, a pericolo per la pubblica sicurezza, e non sarà indotto
ad infrangere la legge e l'ordine pubblico per ricavarne profitti, che
altrimenti non potrebbe ottenere.
Oltre a criteri oggettivi devono quindi essere presi in
considerazione quegli aspetti del comportamento del richiedente che possono
pregiudicare la sua personale attitudine a vendere armi in modo corretto e
irreprensibile.
4.2. Per le precedenti considerazioni, la valutazione operata
dall'autorità dipartimentale che ha esaminato il comportamento del ricorrente
complessivamente, sia dal profilo penale che da quello etico-sociale, non può
prestare fianco a critiche di sorta e non configura violazione di diritto.
La decisione dell'Ufficio Permessi e Passaporti va pertanto
integralmente confermata. E ciò per i seguenti motivi.
Intanto la cattiva situazione finanziaria del ricorrente, che
si vede gravato da 35 attestati di carenza beni accumulati negli ultimi tre
anni, solleva non poche perplessità circa la sua idoneità etico-sociale ad intraprendere
un'attività commerciale, e ancora di più un commercio di armi e munizioni.
Contrariamente a quanto egli adduce, la dottrina riconosce
che devono essere presi in considerazione anche gli aggravi finanziari,
specialmente che si traducono nella sussistenza di numerosi attestati di
carenza di beni e la professione che si vuole iniziare implica la fornitura di
merci e di servizi ed è di natura commerciale (F. Gygi, op. cit., ibidem).
D'altra parte, __________ è già stato oggetto di procedimenti
penali conclusisi, checché egli ne dica, con giudizi di condanna a lui
sfavorevoli, i quali, per quanto anche non direttamente in connessione con una
violazione della Larmi, di certo offuscano, in un contesto ampio di giudizio,
la sua reputazione.
Nemmeno, per avere sparato il 26 maggio 1997, in contrasto
con le norme di sicurezza, alcuni colpi di arma da fuoco all'interno
dell'armeria di cui vorrebbe riprendere la gestione, si può riconoscergli
grande affidabilità e coscienziosità.
Da ultimo, a seguito di accertamenti operati da questo
Tribunale, risulta che __________ è attualmente ancora inquisito nell'ambito di
ben tre procedimenti penali, di cui uno, almeno da quanto risulta dalla
documentazione in atti, in relazione alla Larmi.
Ancorché non ne sia ancora emerso alcun giudizio di condanna,
questa circostanza induce ad essere più che prudenti, alla luce anche delle
altre emergenze.
Va infine escluso che la decisione dipartimentale sia stata determinata
da risentimenti di natura razziale nei suoi confronti.
La costatazione che egli è originario di una zona di guerra
non esprime alcun pregiudizio nei suoi riguardi, essendo un dato di fatto
incontestabile che peraltro da solo non comporta automaticamente il diniego
dell'autorizzazione postulata.
Il ricorso deve essere pertanto integralmente reietto, con
l'accollamento di tassa e spese al ricorrente soccombente.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4, 5 cpv. 1, 31 Larmi, 5 Rarmi, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese, di fr. 700.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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