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52.1997.240 ΓÇó Appeal against dismissal of elementary school teacher upheld
52.1997.240Outro Tribunal10 de nov. de 1997Granted
A teacher appealed against a Canton of Ticino administrative decision confirming her dismissal after the municipality decided to abolish a primary school section. She argued that the section was actually maintained. The cantonal administrative court accepted the appeal, annulled both the State Council decision and the municipal dismissal, and ordered no court costs or party compensation.
Employment law; dismissal of a public elementary school teacher based on the suppression of a school section; if the factual premise for the termination no longer exists because the section is maintained, the dismissal lacks its basis and must be annulled. Where the appellate authority concurs and the record discloses no obstacle, the appeal is to be upheld and the challenged administrative acts set aside (consid. implied). Costs and compensation may be denied where the appeal is fully granted and no special allocation is warranted.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.240
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00240
Lugano 10 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 settembre 1997 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 20 agosto 1997 del Consiglio di Stato (n. 4627) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 febbraio/17 giugno 1997 con cui il municipio di __________ ha disdetto il suo rapporto d'impiego quale docente di scuola elementare;
viste le risposte:
16 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
17 settembre 1997 del municipio di __________;
29 settembre 1997 del Dipartimento dell'istruzione e della cultura;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con giudizio 20 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione 27 febbraio 1997 con cui il municipio di __________ aveva licenziato la ricorrente in seguito alla soppressione di una sezione di scuola elementare;
che con ricorso 8 settembre 1997 la soccombente ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di annullare il predetto giudizio, rilevando che la sezione di cui era prevista la soppressione è stata mantenuta;
che il Consiglio di Stato ha aderito al ricorso;
che nulla osta all'accoglimento dell'impugnativa;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 20 agosto 1997 del Consiglio di Stato (n. 3994);
1.2. la decisione 27 febbraio/17 giugno 1997 del municipio di __________.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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