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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.23
Data decisione, Autorità:
24.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00023
Lugano
24 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 febbraio 1997 di
patr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 22 gennaio 1997 (n. 159) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 5 settembre
1996 rilasciata dal municipio di __________ ad __________ e __________ per
l'edificazione di una casa d'abitazione monofamiliare sulla part. n.
__________ RFD;
viste le risposte:
-
18 febbraio 1997 del Consiglio di
Stato;
-
24 febbraio 1997 del municipio di
__________;
-
3 marzo 1997 di __________ e
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 22 aprile 1996 i
resistenti __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il
permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località
"__________" , su un terreno in pendio (part. n. __________ RFD; zona
RP2). I piani presentati prevedono l'edificazione di uno stabile a forma di
"L", strutturato su due livelli e dotato di un tetto a due falde, con
i colmi orientati da E ad W, rispettivamente da N a S. Per la sistemazione del
terreno è prevista la formazione di un terrapieno alto sino a m 2,80 in
corrispondenza del ciglio a valle.
Alla domanda si è opposta la ricorrente __________, proprietaria
di due fondi (part. n. __________ e __________ RFD), confinanti con quello
dedotto in edificazione. L’opponente contestava in particolare l'estetica e
l'altezza dell'edificio.
B. Raccolto il preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio, il 5 settembre 1996 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della
vicina.
Contro questa decisione __________ si è aggravata davanti al
Consiglio di Stato, riproponendo in quella sede le censure sollevate senza
successo con riferimento all'altezza della costruzione.
C. Con giudizio 22 gennaio 1997
il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, confermando la licenza
all'unica condizione di assicurare l'inabitabilità del sottotetto, riducendo ad
una sola le finestre previste in corrispondenza del timpano delle facciate.
Riconosciuta all'insorgente la qualità per agire in giudizio,
il Governo ha in sostanza ritenuto che l'altezza della costruzione, misurata
senza prendere in considerazione né il frontone (timpano) della facciata S, né
la sistemazione del terreno, rientrasse nel limite di m 7.50 prescritto dalle
norme di zona.
D. Contro il predetto giudizio
governativo, la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
Richiamandosi all'art. 21 cpv. 3 NAPR di __________, che stabilisce
i criteri di misurazione dell’altezza degli edifici dotati di mansarde e di
attici, la ricorrente pretende che l'altezza dello stabile in contestazione venga
misurata tenendo conto anche dell'ingombro costituito dal timpano (frontone)
formato dalle falde del tetto sulla facciata S. Ai fini della misurazione
dell'altezza - soggiunge l'insorgente - occorrerebbe poi ancora tener conto
dell'altezza del terrapieno, superiore al limite di m 1,50 fissato dall'art. 41
LE.
Misurata in questo modo, l’altezza della costruzione supererebbe
il limite fissato dall’art. 41 NAPR ed osterebbe irrimediabilmente al rilascio
della licenza edilizia.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che non
formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i beneficiari della
licenza, che contestano partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). Le generiche prove chieste dalla ricorrente non
appaiono in effetti suscettibili di procurare a questo Tribunale la conoscenza
di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
- Punto superiore di
misurazione dell’altezza
2.1. L'altezza degli edifici, dispone l'art. 40 LE, è
misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione
di gronda (nel caso di tetti a falde) o del parapetto ( nel caso di tetti
piani).
Determinante ai fini della misurazione dell'altezza delle
costruzioni è quindi il limite superiore dell'ingombro verticale.
Nel caso di edifici muniti di tetti a falde, il legislatore
non ha tuttavia preso in considerazione il colmo del tetto, ma il filo superiore
del cornicione di gronda. Ciò significa che per il diritto cantonale l'altezza
del colmo del tetto è irrilevante. Poco importa che il tetto sia a due o quattro
falde. L'ingombro che oltrepassa la quota del cornicione di gronda non incide
sull'altezza della costruzione. Assume rilevanza solo se altre norme (NAPR, RE)
pongono limiti all'altezza del colmo od alla pendenza delle falde del tetto.
Escluso dal computo dell’altezza è quindi anche il timpano formato
dagli spioventi dei tetti a due falde sulle facciate perpendicolari alla
direzione del colmo.
2.2. A norma dell'art. 30 NAPR di __________, i tetti non devono
di regola avere una pendenza superiore al 50 % (cifra 1). Sopra i tetti possono
sorgere unicamente i corpi tecnici e le condotte di aerazione come previsto
dall'art. 21 NAPR.
Quest’ultima disposizione stabilisce che i corpi tecnici
possono superare di m 2,50 al massimo l'altezza della gronda (cifra 1) e che
gli attici e le mansarde non sono computati nell'altezza a condizione che
l'ingombro massimo della costruzione sia contenuto nella pendenza massima
teorica di un tetto a falde con un'inclinazione del 50 % (cifra 3) e meglio
come al seguente schizzo:
2.3. Appellandosi all'art. 21 cifra 3 NAPR, la ricorrente
pretende in concreto di includere nella misurazione dell'altezza dell’edi-ficio
anche l'ingombro costituito dal frontone (timpano) formato dalle due falde del
tetto sulla facciata S.
Manifestamente a torto tuttavia, poiché la pendenza del tetto
della costruzione non supera il limite del 50 % fissato dall'art. 30 cifra 1
NAPR e nulla, salvo un piccolo comignolo, sporge oltre questo limite.
Invano si affanna la ricorrente a cercare di dimostrare il
contrario richiamandosi al fatto che il sottotetto è definito come mansarda.
Dal profilo della misurazione delle altezze, l'uso previsto per questi spazi è
irrilevante. Decisivo è il fatto che il legislatore non ha imposto di coprire
le costruzioni con tetti a tante falde quante sono le facciate dell'edificio.
Né ha vietato la formazione di tetti a due falde. Omissione, questa, che porta
necessariamente a concludere che nel caso di tetti a due falde debba essere ammessa
anche la formazione di timpani (frontoni) non computabili ai fini della
misurazione dell'altezza delle costruzioni (cfr. In senso conforme STA 30.7.91
in re comune di __________).
Da questo profilo il ricorso è quindi infondato.
- Punto inferiore di
misurazione dell’altezza
3.1. Punto inferiore di misurazione dell'altezza degli
edifici è il terreno sistemato (art. 40 LE).
La sistemazione del terreno può aver luogo mediante escavazione
del suolo o mediante formazione di terrapieni. In quest'ultima ipotesi, la
maggior altezza conseguita attraverso l'innalzamento del terreno naturale viene
conteggiata soltanto nella misura in cui supera il limite di m 1,50 ad una
distanza di 3 m dal piede della facciata (cfr. art. 41 LE; Scolari, Commentario
ad art. 13-14 LE N. 6-10).
4.2. Nel caso in esame, i resistenti intendono sistemare il
loro terreno mediante formazione di un terrapieno sorretto da un muro che in
corrispondenza del ciglio a valle raggiunge l'altezza di m 2,80 dal terreno
naturale.
Determinante ai fini della misurazione dell'altezza
dell’edificio non è tuttavia l’altezza del terrapieno in corrispondenza del
ciglio a valle, ma quella raggiunta dallo stesso terrapieno ad una distanza di
3 m dal piede della facciata S.
Ora, stando ai piani, l’altezza del terrapieno in questo punto
si situa attorno a valori di m 2,20-2,30 per rapporto al terreno naturale (cfr.
sezione G-H; rispettivamente piano facciata E). Ne discende che all'altezza
dell'edificio fuori terra (m 6,07 misurati al filo di gronda) va aggiunto un
supplemento di 70-80 cm corrispondente all'eccedenza di altezza del terrapieno
rispetto al limite di m 1,50 fissato dall'art. 41 LE.
Fissandosi attorno a m 6,80-6,90 l'altezza dell'edificio
risulta comunque ampiamente inferiore al limite di m 7,50 posto
dall'art. 41 NAR per la zona RP2.
Anche da questo punto di vista, l’impugnativa non può
pertanto essere accolta.
- Ferme queste premesse, il
giudizio governativo impugnato va quindi confermato siccome immune da
violazioni del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 40, 41 LE; 21, 30 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- è a carico della ricorrente che rifonderà fr. 1'200.-- ai resistenti a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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