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Numero d'incarto:
52.1997.228
Data decisione, Autorità:
06.03.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00228
Lugano
6 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 3 settembre 1997 del
Comune
di __________
contro
la
risoluzione 20 agosto 1997 (n. 3951) del Consiglio di Stato che accoglie il
ricorso contro il rifiuto 7 aprile 1995 del Municipio di __________ di
rilasciare alla Confederazione Svizzera la licenza edilizia per la
costruzione di un serbatoio di accumulazione di acqua potabile alle
particelle nn. __________ e __________ RFD di __________, limitatamente al
dispositivo n. 3 (assegnazione di ripetibili);
viste le risposte:
-
10 settembre 1997 della
Confederazione Svizzera,
-
16 settembre 1997 del Consiglio di
Stato,
-
23 settembre 1997 del Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della pianificazione urbanistica;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La Confederazione Svizzera,
proprietaria della __________ di __________, ha chiesto il 22 dicembre 1994 al
locale municipio il permesso per costruire un serbatoio di accumulazione di acqua
potabile ai fondi nn. __________ e __________ RFD.
Al rilascio della licenza si è opposto il Dipartimento del
territorio, in particolare sulla scorta delle considerazioni espresse dalla
Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto.
Il municipio di __________ ha risolto il 7 aprile 1995 di
rifiutare all'istante la richiesta licenza edilizia a seguito dell'opposizione
dipartimentale.
B. Con ricorso 27 aprile 1995,
la Confederazione Svizzera ha impugnato la decisione municipale davanti al
Consiglio di Stato.
In sede di osservazioni, il municipio di __________, esposte
le ragioni che lo hanno portato a negare il sollecitato permesso di
costruzione, ha chiesto la reiezione del gravame.
Dal canto suo, il Dipartimento del territorio si è limitato a
confermare il precedente preavviso negativo, riprendendo le osservazioni
all'impugnativa formulate dalla Sezione delle bonifiche fondiarie e del
catasto.
C. Con la decisione qui dedotta
in giudizio il Governo, accogliendo il gravame, ha annullato la risoluzione
ritornando gli atti al municipio affinché rilasci la licenza edilizia e ha
condannato il comune di __________ a versare all'insorgente fr. 500.– a titolo
di indennità per ripetibili.
L'esecutivo cantonale ha pure rinunciato al prelievo della
tassa di giustizia e delle spese processuali.
D. Contro la predetta
risoluzione governativa insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo il comune di __________, censurando il dispositivo di condanna
al pagamento delle ripetibili.
Afferma di non dover rifondere alla Confederazione Svizzera alcunché,
dal momento che il municipio è intervenuto nella procedura edilizia in oggetto
unicamente quale autorità decidente. In simili circostanze il Comune non può
essere considerato come parte soccombente nel giudizio pronunciato dal
Consiglio di Stato, il diniego della licenza edilizia essendo dovuto all'opposizione
dipartimentale.
E. Nelle loro rispettive
risposte, la Confederazione Svizzera e il Consiglio di Stato si rimettono al
giudizio di questo Tribunale. Ad analoga conclusione giunge pure Il Dipartimento
del territorio, adducendo delle argomentazioni che saranno, se necessario, riprese
in seguito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE.
La legittimazione attiva del comune ricorrente è data (art.
21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Giusta l'art. 31 PAmm, il
Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di
ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla
controparte.
Va osservato che soccombente è giuridicamente anche la parte,
ossia il soggetto del rapporto processuale, che ha determinato l'adozione da
parte dell'Autorità di una decisione (cfr. RDAT 1984 N. 31, pag. 66).
Di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un
procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità
alla parte vincente. Anche nell'ambito del giudizio sulle ripetibili occorre
tuttavia debitamente considerare le particolarità della comparsa in causa
dell'ente pubblico.
In quest'ordine d'idee, la condanna dell'ente pubblico soccombente
al pagamento di un'indennità alla parte vincente si giustifica soltanto se lo
stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della parte che ha
avuto successo. In questi casi, il fatto che l'ente pubblico sia comparso in
causa quale autorità decidente e non quale vera e propria parte non permette di
esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice alla quale si è a torto
opposto.
Diversa è per contro la situazione nei casi in cui l'ente
pubblico ha partecipato al procedimento ricorsuale assieme ad altre parti,
rimanendo soccombente insieme a queste ultime: in questi casi si giustifica che
le ripetibili siano esclusivamente addossate alle parti che si sono battute al
fianco dell'ente pubblico senza successo (STA inedita in RDAT I-1993 N. 19 30
ottobre 1992 in re Comune di __________; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
§ 38 no. 3., pag. 330).
- A ragione dunque il comune
di __________ chiede di essere liberato dall'obbligo di partecipare alla
rifusione delle ripetibili. Non vi sono infatti motivi che possano giustificare
la soluzione adottata dal Consiglio di Stato: interessato all'esito della procedura
di ricorso di prima istanza non era il Comune, ma il Dipartimento del
territorio, il quale si è opposto alla sollecitata licenza. Soltanto
quest'ultimo, ancorché ente pubblico e evidentemente non interessato in specie
a ricorrere avanti al Consiglio di Stato vista la sua opposizione (art. 7 cpv.
1 LE), ha indotto il municipio a rifiutare la concessione della licenza
all'interessata (art. 21 cpv. 2 LE).
La decisione qui dedotta in giudizio risulta essere ancor più
insostenibile se si considera che l'opposizione dipartimentale è vincolante per
il municipio (art. 7 cpv. 2 LE), dal momento che il rilascio della sollecitata
licenza non è stata considerata in specie lesiva di interessi comunali preponderanti
(cfr. STA inedita, 19 giugno 1996 in re B.S. SA consid. 4). In concreto quindi,
contrariamente a quanto osservato dal Dipartimento del territorio in risposta
al presente ricorso, non vi è spazio per l'autonomia comunale. E' utile
ricordare che l'opposizione obbliga infatti il municipio a respingere la
domanda facendo proprie le motivazioni del dipartimento, le cui condizioni
devono essere integrate nella risoluzione municipale (Scolari,
"Dritto amministrativo", Parte speciale, n. 964). Poco importa pertanto
se il municipio almeno davanti alle istanze dove il dipartimento è legittimato
a ricorrere, ossia fino alla decisione del Consiglio di Stato (art. 21 cpv. 2
LE), ribadisce la sua posizione negativa corroborandola con ulteriori
motivazioni.
Soccombente risulta dunque soltanto l'autorità cantonale che
si è opposta a torto al rilascio della licenza.
- Visto quanto precede, il
ricorso deve essere accolto.
Di conseguenza il dispositivo della decisione impugnata statuente
sulle ripetibili va riformato nel senso che queste ultime sono esclusivamente a
carico dello Stato del Canton Ticino.
- Data la particolarità della
vertenza, non si prelevano tasse né spese (art. 28 PAmm).
Non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm), il comune di
__________ non essendo patrocinato da un legale e la Confederazione Svizzera
essendosi rimessa al giudizio di questo Tribunale.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo n. 3 della decisione 20 agosto
1997 (n. 3951) del Consiglio di Stato è parzialmente annullato e riformato nel
senso che le ripetibili di fr. 500.– sono poste a carico dello Stato del Canton
Ticino.
-
Non si prelevano né spese né
tassa di giustizia di seconda istanza.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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