AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.223
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00223
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 1° settembre 1997 di
contro
la
risoluzione 5 agosto 1997 (n. __________) del Consiglio di Stato, che
respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 7
febbraio 1997 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, in
materia di rifiuto di rilascio del permesso di dimora alla figlia __________
(ricongiungimento familiare);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________, cittadina
dominicana divorziata, è madre di __________ e di __________: la prima nata
dall'unione con __________, la seconda con __________. Il 10 gennaio 1994 si è
trasferita in Svizzera, mentre le due figlie sono rimaste nella __________. Il
__________ si è risposata avanti all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
__________ con __________, cittadino svizzero attinente di __________,
acquisendo nel contempo un permesso di dimora annuale in seguito regolarmente
rinnovato e avente quale ultima scadenza il 30 novembre 1997.
b) Il 26 agosto 1996 __________ ha raggiunto la madre in Svizzera
grazie a un permesso di soggiorno a scopo di visita. Essa è stata
successivamente iscritta alla scuola elementare a __________ durante l'anno
scolastico 1996/97.
Il __________, __________ ha chiesto all'Ufficio cantonale di
vigilanza sullo stato civile l'adozione di __________. L'istanza è stata
respinta l'11 dicembre successivo in quanto ritenuta prematura, la stessa non
soddisfacendo ancora i requisiti previsti dal diritto svizzero di adozione
(art. 264 segg. CC).
B. Con decisione del
__________, la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza del __________ presentata
da __________ volta al rilascio di un permesso di dimora per la figlia
__________. L'autorità ha considerato in sostanza che la domanda di adozione
era prematura, ritenuto pure che la madre avrebbe esplicitamente firmato e
garantito la partenza della figlia alla scadenza del termine per il previsto
soggiorno a scopo turistico.
C. Adìto da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con risoluzione del __________.
Il Governo ha confermato la decisione dipartimentale,
ritenendo che non fossero dati i motivi per un ricongiungimento familiare
giusta quanto previsto dall'art. 8 CEDU. Secondo l'Esecutivo cantonale, non
sarebbe stato apportato alcun elemento oggettivo atto a giustificare tale
ricongiungimento, la ricorrente - che sarebbe tra l'altro madre di un terzo
figlio, __________ - essendosi inoltre fatta garante che __________ avrebbe
lasciato il territorio cantonale alla scadenza del soggiorno autorizzato. Del
resto, il marito della ricorrente avrebbe espressamente comunicato alle
autorità competenti, al momento dell'entrata in Svizzera della moglie, la non
intenzione di quest'ultima di portare le figlie nel nostro Paese. Il Governo ha
inoltre impartito a __________ __________ un termine scadente il 15 ottobre
1997 per lasciare il territorio del Cantone.
D. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che a sua figlia
__________ sia rilasciato un permesso di dimora.
Sostiene che nel caso di
specie i presupposti per il ricongiungimento familiare sarebbero adempiuti.
Contestando le
argomentazioni delle autorità inferiori a fondamento delle loro rispettive
decisioni, l'insorgente ha pure precisato - oltre ad affermare di avere
soltanto due figlie - che la dichiarazione di non volerle prendere con sé al
momento dell'entrata in Svizzera sarebbe stata dettata per verificare la
stabilità del suo matrimonio e l'integrazione nella società elvetica.
Con istanza pedissequa al
gravame, chiede che a quest'ultimo sia formalmente conferito effetto
sospensivo, nonché di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone la Sezione degli stranieri adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
F. Il 27 ottobre 1997
__________ ha trasmesso a questo Tribunale l'estratto originale dell'atto di
nascita di __________ attestante il legame di filiazione con __________,
sorella dell'insorgente. Sollecitata dal giudice delegato, essa ha prodotto il
__________ la sentenza di divorzio da __________.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In materia di diritto
degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di
essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
(cfr. art. 1 della Legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a della legge
federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri
del __________).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che
l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della
legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di
dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un
simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare
del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a,
388 consid. 1a con rinvii).
1.3. L'art. 17 cpv. 2 LDDS
dispone, tra l'altro, che se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il
coniuge ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto
che i coniugi vivono insieme; i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il
diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori.
Ne consegue che __________, essendo titolare di un permesso di dimora, non ha
alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera dalla figlia __________ in virtù
dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Per esso il ricongiungimento familiare è retto
infatti dagli art. 38 e seg. OLS che, tuttavia, non conferiscono alcun diritto
(DTF 115 Ib 3 consid. 1b).
1.4. Non esiste inoltre
tra la Svizzera e la Repubblica Dominicana alcun trattato che regoli in modo
specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini dominicani, accordo dal quale
potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.5. La ricorrente può
invece richiamarsi all'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre
- in particolare - che il membro della famiglia con il quale lo straniero che
domanda un permesso di dimora afferma d'intrattenere una relazione stretta,
intatta ed effettivamente vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera:
in altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un
permesso di domicilio oppure possieda la cittadinanza svizzera (DTF 118 Ib 157,
consid. c). Lo straniero titolare di un permesso di dimora non può prevalersi
dell'art. 8 CEDU. Una deroga è consentita quando, in determinate circostanze,
lo straniero titolare di un permesso di dimora abbia il diritto di risiedere in
Svizzera, ossia abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora
(DTF 111 Ib 163 consid. 1a), ciò che è il caso della ricorrente. Difatti,
__________ è sposata con un cittadino svizzero: conformemente all'art. 7 cpv. 1
LDDS, essa ha il diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora e ha
quindi il diritto di soggiornare in Svizzera.
Nell'ambito dell'art. 8 CEDU, se il legame di parentela è
intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare
un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione
di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale
federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5
consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso,
nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria
d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. Ciò vale
pure quando il ricorso è presentato da un membro della famiglia, in specie la
madre, avente diritto di risiedere in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c).
Nella fattispecie, la ricorrente sostiene esplicitamente di avere mantenuto con
le figlie un legame vivo e intenso e di averle visitate in quattro occasioni.
Quest'ultima asserzione è stata resa verosimile mediante la presentazione delle
fotocopie dei timbri d'entrata e d'uscita dalla Repubblica Dominicana apposti
sul suo passaporto, nonché dai vari versamenti per il loro mantenimento. Per la
soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a
fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega la ricorrente alla figlia.
In effetti, per la ragioni che seguono, per quanto riguarda l'asserita
violazione dell'art. 8 CEDU e nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va
comunque respinto nel merito.
1.6. Il gravame è inoltre tempestivo (art. 46 PAmm) e la
legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine
essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 8 CEDU
ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza
sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n.
2).
2.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione
familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in
Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare,
segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo
per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione,
laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto
non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al
raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii).
Inoltre, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare giustificata ai sensi
dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri
praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato
svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra
popolazione svizzera e straniera - appare legittimo rifiutare un permesso di
entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando
la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del
genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti
che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una
modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni
familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem).
2.3. L'insorgente ha divorziato da __________ il __________.
E' entrata in Svizzera il 10 gennaio 1994 proveniente dall'Italia per sposarsi
con __________ il __________. Essa ha lasciato le due figlie, nate da relazioni
con due differenti uomini, nella Repubblica Dominicana presso la madre
__________. Nel formulario che __________ ha sottoscritto per conseguire il
permesso di dimora temporaneo in attesa di contrarre matrimonio ha indicato
l'esistenza dei figli __________ e __________. Nelle successive domande di
rinnovo non ha in realtà più indicato l'esistenza del primo. Mai però era stata
indicata in tali atti l'esistenza della figlia __________ fino alla domanda
d'invito per quest'ultima di data __________. Ora, per il fatto di aver taciuto
l'esistenza di un membro della famiglia, essa ossequia già i presupposti per la
non concessione del permesso sollecitato (art. 8 cpv. 4 ODDS). Ma vi è di più.
2.4. La ricorrente adduce che la documentazione versata agli
atti nella procedura di ricorso davanti al Consiglio di Stato attesterebbe la
sua entrata e uscita dalla Repubblica Dominicana mediante i relativi timbri
apposti sul suo passaporto e comproverebbe le 4 visite alla figlia intraprese
con regolarità dal momento della sua entrata in Svizzera. Anche i
giustificativi di vari versamenti prodotti nel 1996 a favore di varie persone -
presumibilmente parenti -, come pure la copia di ricevute per cambio valuta,
comproverebbero a suo dire che erano finalizzati al mantenimento delle figlie.
Tali considerazioni, anche se fossero tutte verosimili, non
mutano però nulla alla circostanza che __________ ha tuttora i maggiori legami
familiari nella Repubblica Dominicana dove ha vissuto sin dalla nascita.
La ricorrente non ha del resto nemmeno fornito nessuna informazione
sulla durata del suo soggiorno a __________ prima della sua entrata in
Svizzera, se non sostenendo di essersi separata da __________, che è rimasta
nella Repubblica Dominicana, soltanto al momento dell'entrata nel nostro Paese.
La madre è quindi partita volontariamente dalla Repubblica Dominicana
per trasferirsi e risiedere - ad una data che non è stata indicata - a
__________ per entrare in seguito in Svizzera __________, ed altrettanto
volontariamente si è separata dalle figlie. Alla stessa non spetta quindi di
principio un diritto di rivendicare la loro presenza e residenza in Svizzera in
applicazione dell'art. 8 CEDU.
In ogni caso, anche qualora si dovesse ritenere la
sussistenza di simile diritto, il controverso rifiuto di autorizzazione di
entrare in Svizzera che ha colpito la figlia __________ appare conforme
all'art. 8 n. 2 CEDU. Tale disposto non assicura difatti alla persona residente
in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo
familiare, se essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultima
in un altro Paese. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove, come è il
caso in concreto, l'interessata dimostra con il suo comportamento che il
permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare
comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 119 Ib 91 consid. 4a).
Al momento della sua entrata in Svizzera, __________ aveva poco meno di nove
anni; è nata e cresciuta nella Repubblica Dominicana, dove ha vissuto tutta la
sua prima infanzia e dove possiede anche i suoi legami familiari, sociali e
culturali. Dal momento dell'entrata in Svizzera della madre all'inizio del __________
- in realtà anche prima - vive con la nonna materna: tale relazione non ha fino
ad oggi dato adito a problemi di sorta e può pertanto continuare a sussistere.
La madre non ha del resto nemmeno lontanamente reso verosimile od anche solo
affermato la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una
modifica delle relazioni esistenti. Si è limitata a dire che a seguito del
divorzio la figlia le è stata affidata e non avrebbe alcun legame con il padre
naturale. Malgrado ciò, si è però trasferita in Italia ad una data imprecisata
affidandone la cura e l'educazione alla nonna materna e attendendo più di due
anni per sollecitare la controversa autorizzazione d'entrata. Sin dal gennaio
1994 l'insorgente ha fondato una comunione coniugale. Orbene, perlomeno da tale
momento, si sono create le condizioni oggettive per un ricongiungimento della
famiglia; i relativi permessi non sono però stati richiesti. La madre
giustifica tale fatto limitandosi ad addurre che voleva verificare la stabilità
del suo matrimonio, come pure la sua integrazione in seno alla società
elvetica, ciò che ritiene sia ora avvenuto. Un simile procedere non evidenzia
ancora l'intenzione di ricongiungere la famiglia: mal si comprende perché la
relazione tra madre e figlia doveva essere condizionata da questi motivi. Come
rilevato in precedenza, il permesso postulato avrebbe ora come conseguenza di
separare __________ dalla nonna materna nel suo Paese d'origine, dove è nata e
cresciuta e dove possiede stretti legami sociali e culturali. Del resto, nella
domanda di invito del 3 giugno 1996 è stato indicato che lo scopo della visita
era quello di "stare con la mamma", per un periodo limitato a
tre mesi. Difatti, sottoscrivendo tale domanda, la madre si faceva garante che
la persona invitata avrebbe lasciato la Svizzera alla scadenza del soggiorno
autorizzato. Malgrado ciò, l'insorgente provvedette ad iscrivere la figlia alla
scuola elementare con l'intento di assicurarle una formazione scolastica e un
avvenire professionale migliori di quelli ipotizzabili nel suo Paese d'origine.
In simili circostanze, poiché l'avversato diniego d'entrata
trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri
praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce
dell'art. 8 n. 2 CEDU, sussistendo fondati motivi per dubitare che la venuta in
Svizzera poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia e
non risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di altri obiettivi, non
da ultimi di natura di formazione adeguata in vista di un futuro professionale
nel nostro Paese.
Ai fini del giudizio non appare pertanto nemmeno necessario accertare
se __________, nato il __________, sia effettivamente figlio dell'insorgente o
della di lei sorella.
2.5. Va infine rilevato che il mantenimento di relazioni
personali con la figlia non è impedito. In effetti non risulta che la
ricorrente abbia incontrato ostacoli nel richiedere dalla Svizzera un visto per
un permesso di soggiorno a scopo di visita per la propria figlia. Anche da
questo punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere pertanto
respinto. Visto l'esito del gravame, la domanda di effetto sospensivo diviene
priva d'oggetto.
La richiesta di assistenza
giudiziaria non può essere accolta, mancando al ricorso qualsiasi possibilità
di successo (art. 30 PAmm e 157 CPC).
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 1 della Legge
transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm; 157 CPC;
dichiara e pronuncia:
- Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso é respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadina della Repubblica Dominicana
nata __________, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il
30 giugno 1998 notificando la propria partenza al competente Ufficio regionale
degli stranieri.
-
La domanda di ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 500.– sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster