AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.209
Data decisione, Autorità:
16.10.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00209
Lugano
16 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 27 agosto 1997 di
__________,
rappr.
da: __________,
contro
la
decisione 20 agosto 1997 (no. 3964) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 dicembre
1996 con la quale la Sezione degli stranieri gli ha notificato la decadenza
del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________,
cittadino italiano nato nel __________, è entrato in Svizzera il 5 maggio 1991
per svolgere l'apprendistato di muratore presso l'impresa di costruzioni
__________ a __________ ed ha beneficiato da subito di un permesso di domicilio,
essendo già suo padre, __________, in possesso della medesima autorizzazione.
Dal 21 aprile 1993 al 30 aprile 1994 il ricorrente ha
beneficiato di un permesso di assenza dalla Svizzera per poter svolgere il servizio
militare in Italia. Terminato il periodo di leva, nell'aprile del 1994
__________ è rientrato in Svizzera: qui gli è stato ripristinato il permesso di
domicilio con termine di controllo al 26 ottobre 1996. Egli ha quindi iniziato
a lavorare per l'impresa di costruzioni __________ di __________, dimorando
presso gli alloggi della ditta ad __________.
Tuttavia l'insorgente è stato licenziato dalla predetta ditta
per il termine del 31 dicembre 1994. A partire da quel momento egli si è
trovato senza lavoro ed ha beneficiato delle prestazioni assicurative contro la
disoccupazione, tranne che per il periodo compreso tra i mesi di aprile e di
ottobre del 1995, durante il quale ha lavorato per la ditta __________ di __________,
e per il periodo compreso tra il 16 aprile 1996 e il 17 agosto 1996, nel quale
è stato dichiarato incapace al lavoro a causa di un incidente della
circolazione occorsogli in Italia.
B. Il 5 settembre 1996
__________ ha inoltrato alla Sezione degli stranieri un'istanza volta ad
ottenere il rinnovo del suo permesso di domicilio.
Ricevuta la richiesta, l'autorità amministrativa ha
incaricato la Polizia cantonale di effettuare i dovuti accertamenti volti a
verificare dove avesse soggiornato l'istante a partire dal 31 dicembre 1994.
Interrogato il 22 novembre 1996 dalla polizia, l'insorgente
ha in sostanza affermato di aver soggiornato ad __________ presso gli alloggi
dell'impresa __________ anche dopo il suo licenziamento da parte di
quest'ultima ditta, e ciò sino al 15 aprile 1996; dopo di che, a causa di un
incidente della circolazione occorsogli a __________, in provincia di
__________, è stato a lungo ospedalizzato in Italia; terminato il periodo
d'inabilità lavorativa, ha affermato di essere rientrato in Svizzera ai primi
di settembre del 1996 dove ha ripreso a controllare la disoccupazione.
C. Fondandosi sui predetti
accertamenti di polizia, con decisione 23 dicembre 1996 la Sezione degli
stranieri ha deciso di non rinnovare a __________ il permesso di domicilio,
essendo quest'ultimo decaduto a causa del suo prolungato soggiornare
all'estero.
D. Adito da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione 20 agosto 1997.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso
di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS, visto che
l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero, e più precisamente in
Italia, per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo cantonale,
dopo la perdita del posto di lavoro presso la ditta __________, __________
sarebbe rientrato in Svizzera solo per dei brevissimi periodi allo scopo di
controllare la disoccupazione e per cercare lavoro: tali apparizioni nel nostro
paese non sarebbero comunque state sufficienti ad impedire il decadimento del
permesso di domicilio.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia
riconosciuto titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti
previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS per ritenere decaduto il suo permesso
di domicilio.
Sostiene infatti che, dopo essere stato licenziato il 31
dicembre 1994, egli ha continuato a risiedere in Ticino presso gli alloggi
della __________ ad __________. Ammette di essere rimasto in Italia tra la metà
di aprile e i primi di settembre del 1996 per curarsi delle conseguenze di un
grave incidente della circolazione occorsogli in provincia di __________.
Sostiene tuttavia che una volta ristabilitosi nella salute è rientrato in
Ticino risiedendo ad __________, dove attualmente condivide con il padre
__________ una stanza all'Albergo __________ e controlla la disoccupazione.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo
sia conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del gravame
di oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- a) In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997).
b) Il ricorso è diretto contro una decisione che nega
all'insorgente il rinnovo del permesso di domicilio. Giusta l'art. 100 lett. b)
cifra 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il
rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce
un diritto. Se nel caso concreto il ricorrente disponga di un simile diritto
può restare aperto; egli infatti contesta che il permesso di domicilio a suo
tempo rilasciatogli dalle autorità sia decaduto. In simili circostanze si deve
ammettere che il rifiuto del rinnovo equivale in pratica ad una revoca del
permesso esistente. Per costante prassi del Tribunale federale contro il ritiro
o il decadimento del permesso di domicilio il ricorso di diritto amministrativo
non è escluso, anzi, tale rimedio di diritto è ammissibile al fine di appurare
se tale autorizzazione sia decaduta o meno (ZBl 1986, pag. 555 consid. 1).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
c) Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una
persona senz'altro legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Prima di entrare nel merito
del ricorso va evasa la domanda formulata dal ricorrente relativa alla
concessione dell'effetto sospensivo.
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1
PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a
meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette
eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in particolare che
la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la revoca
dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal
ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad
ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto
priva di oggetto.
- Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c) LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella
decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della
precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un
determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere
soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per
il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi,
senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri
interessi.
Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il
semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine
settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso
di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello
straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il
nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c) e rinvii).
- 4.1. Nella fattispecie in
esame, il ricorrente non ha svolto più alcuna attività lucrativa in Svizzera a
partire dalla fine del mese di dicembre del 1994, tranne che - a suo dire - per
il periodo compreso tra il mese d'aprile del 1995 e il mese di ottobre dello
stesso anno, allorquando avrebbe lavorato per __________ di __________.
Interrogato dalla Polizia cantonale il 22 novembre 1996 in
merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha
affermato che "dal 25 aprile 1994 al 15 aprile 1996 ho sempre
alloggiato nelle baracche della __________ di __________ dove pure ho preso il
vitto". Sollecitato al proposito dall'agente interrogante, il
__________ ha ribadito che "non ho mai lasciato gli alloggi della
__________ di __________ dopo il mio licenziamento. Anzi posso dire che per il
vitto e l'alloggio ho sempre pagato mensilmente circa fr. 700/800".
L'insorgente ha poi aggiunto che dopo un soggiorno all'estero
di circa 4 mesi e mezzo causa infortunio "il primo settembre ultimo
scorso (1996 -N.d.R.-) rientravo in disoccupazione a __________ e prendevo
alloggio presso il __________ di __________. I pasti li consumavo una parte al
__________ ed un'altra parte dal mio padrino __________ di __________. Per
l'alloggio pago fr. 200.-- al mese. La camera nr. 3 la divido con mio padre
__________, il quale paga pure fr. 200.-- mensili. Alla disoccupazione timbro
al giovedì e quindi, alle volte rientro in Italia la sera stessa, altre volte
al venerdì rimanendovi di regola sino al lunedì mattina."
4.2. Ora, in base a quanto dichiarato dal ricorrente non si
può evincere in maniera sufficientemente chiara che quest'ultimo, dopo il 31
dicembre 1994, abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo
superiore a sei mesi, come affermato nella decisione della Sezione degli
stranieri. Né tantomeno gli accertamenti operati dalla Polizia cantonale
permettono di concludere diversamente. Nel rapporto di polizia agli atti, si
afferma infatti che sulla scorta di non meglio precisati accertamenti risulterebbe
che il __________ abbia lasciato gli alloggi della __________ ad __________
subito dopo il suo licenziamento. Tali deduzioni non sono tuttavia supportate
da nessun riscontro oggettivo agli atti. Non si capisce dunque sulla base di
quali elementi la Polizia cantonale sia giunta a tali conclusioni. In particolare
non risulta dall'incarto che gli organi di polizia abbiano interrogato,
verbalizzandoli, i responsabili della predetta impresa di costruzioni, né che
si siano preoccupati di acquisire agli atti documenti in grado di confutare
compiutamente le affermazioni dell'insorgente riguardo alla sua permanenza
nelle baracche della ditta.
Pure lacunosi sono risultati gli accertamenti effettuati in
merito all'asserita dimora del ricorrente presso l'albergo __________ di
. Visto quanto dichiarato dal __________ in proposito, la Polizia
cantonale avrebbe dovuto eseguire ulteriori verifiche, come ad esempio
interrogare il gerente dell', controllare il registro delle presenze
dell'albergo, nonché se del caso, eseguire sull'arco di alcune settimane dei
controlli a sorpresa onde verificare la presenza di __________ presso detto
recapito. Non risulta dagli atti che tutto ciò sia stato fatto.
Stante quanto precede, questo Tribunale non è in grado di pervenire
con affidante e tranquilla persuasione al solido convincimento che il ricorrente
abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo di oltre sei mesi e
che quindi nella fattispecie in esame siano adempiute le condizioni poste
dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS per considerare decaduto il permesso di
domicilio a suo tempo rilasciato allo straniero in rassegna. Infatti, come si è
detto, per il periodo compreso tra il licenziamento di __________ dalla
__________ e l'incidente della circolazione occorsogli il 16 aprile 1996 non
emergono dagli atti dati certi circa il suo soggiorno effettivo su territorio
svizzero. Di sicuro vi è soltanto che in seguito a quest'ultimo episodio, il
ricorrente è rimasto assente dal Ticino sino ai primi di settembre del medesimo
anno per infortunio. Resta tuttavia da considerare il fatto che con lettera
datata 22 maggio 1996 il ricorrente ha notificato (presumibilmente all'autorità
competente in materia di polizia degli stranieri) il suo temporaneo rientro in
Italia per questioni di salute e che quindi un simile scritto potrebbe al
limite dover essere considerato come una implicita richiesta di beneficiare
ancora una volta di un permesso di assenza dalla Svizzera. Trattasi comunque di
questioni che vanno chiarite mediante un complemento di inchiesta da parte dei
competenti organi amministrativi. Infatti, sebbene la Legge di procedura per le
cause amministrative sia retta dal principio dell'ufficialità (art. 18 PAmm),
il quale prevede che il Tribunale cantonale amministrativo ha la facoltà di
assumere prove d'ufficio per il tramite di un giudice delegato (art. 64 PAmm),
giova rammentare che tale principio processuale non consente nel caso concreto
di rimediare all'insufficienza di accertamenti da parte della prima istanza,
essendo compito di quest'ultima quello di raccogliere le prove determinanti a
suffragare la decisione da essa stessa emanata.
4.3. In simili circostanze ben si giustifica di annullare la
decisione impugnata e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché provveda
a completare l'inchiesta concernente l'effettivo soggiorno in Svizzera del
ricorrente posteriormente alla data del suo licenziamento da parte della ditta
__________.
- Per il che il ricorso è
accolto, a causa dell'accertamento insufficiente di fatti essenziali ai fini
del giudizio.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una
tassa di giustizia e delle spese.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS; 100 lett. b) cifra 3 OG; 1 della Legge
transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 agosto 1997 (no.
3964) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al
Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti;
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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