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Numero d'incarto:
52.1997.208
Data decisione, Autorità:
16.10.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00208
Lugano
16 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 27 agosto 1997 di
__________,
rappr.
__________,
contro
la
decisione 5 agosto 1997 (no. 3751) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 9 settembre
1996 con la quale la Sezione degli stranieri gli ha notificato la decadenza
del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il ricorrente __________,
cittadino italiano nato nel __________, è entrato in Svizzera nel 1973 con lo
statuto di lavoratore stagionale. Nel dicembre del 1991 gli è stato rilasciato
un permesso di dimora annuale; dal 1992 beneficia del permesso di domicilio, il
cui termine di controllo è stato fissato per l'ultima volta al 3 dicembre 1997.
Per contro la famiglia dell'insorgente, composta dalla moglie
__________, sposata il 21 novembre 1994, e dai di lei figli, risiede in Italia,
e più precisamente a __________ in provincia di __________.
b) A partire dalla sua entrata in Svizzera il ricorrente ha
lavorato quale manovale per diverse ditte ticinesi attive nel settore dell'edilizia
e da ultimo per l'impresa di costruzioni __________ di __________, che lo ha
licenziato con effetto al 28 febbraio 1996.
A partire da questa data __________ si è trovato senza lavoro
ed ha quindi beneficiato di prestazioni assicurative contro la disoccupazione.
B. Il 27 agosto 1996 la Polizia
cantonale ha disposto degli accertamenti volti a verificare se __________
risiedesse effettivamente in Ticino presso l'appartamento da lui preso in
locazione a __________ in via __________.
Interrogato in proposito, il ricorrente ha avuto modo di
dichiarare che dopo aver perso il posto di lavoro ha praticamente sempre
soggiornato a __________ presso i suoi famigliari, rientrando in Svizzera
unicamente per il controllo della disoccupazione.
C. Fondandosi sui predetti
accertamenti di polizia, con decisione 9 settembre 1996 la Sezione degli
stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio a suo tempo
rilasciato a __________, avendo egli soggiornato per oltre sei mesi all'estero.
D. Adito da __________, il
Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione 5 agosto 1997.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso
di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS, visto che
l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero, presso i suoi
famigliari in Italia, per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo
cantonale, dopo la perdita del posto di lavoro, __________ sarebbe rientrato in
Svizzera solo per dei brevissimi periodi allo scopo di controllare la disoccupazione
e per cercare lavoro: tali apparizioni nel nostro paese non sarebbero comunque
sufficienti ad impedire il decadimento del permesso di domicilio.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia
riconosciuto titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti
previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS per ritenere decaduto il suo permesso
di domicilio.
Sostiene infatti che da quando ha perso il posto di lavoro
egli, pur trascorrendo più tempo di prima in Italia, rientra comunque
regolarmente durante la settimana in Ticino dove comunque vi soggiorna per
alcuni giorni alla settimana. La prova della sua permanenza su suolo svizzero
sarebbe data dal fatto che egli ha mantenuto il suo appartamento a __________ e
che mai gli sono state rivolte delle critiche per mancanza di impegno nella ricerca
di una nuova attività lavorativa.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo
sia conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del gravame
di oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame,
riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in
diritto
- a) In materia di diritto
degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire
in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è
data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997).
b) Giusta l'art. 100 lett. b) cifra 3 OG, in materia di
polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento
la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un
diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte
federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni
concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di
questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di
cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D.,
consid. 1b) e riferimenti).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
c) Il gravame, tempestivo e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Prima di entrare nel merito
del ricorso va evasa la domanda formulata dal ricorrente relativa alla
concessione dell'effetto sospensivo.
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1
PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a
meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette
eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in particolare che
la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la revoca
dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal
ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad
ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto
priva di oggetto.
- Giusta l'art. 9 cpv. 3
lett. c) LDDS il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo
straniero notifica la sua partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero
durante sei mesi. Su istanza dello straniero interessato, inoltrata prima della
scadenza del suddetto termine semestrale, l'autorità può concedere una proroga
del periodo di assenza dalla Svizzera sino ad un massimo di due anni.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella
decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della
precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un
determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere
soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per
il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi,
senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri
interessi.
Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il
semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine
settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso
di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello
straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il
nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c) e rinvii).
- Nella fattispecie in esame,
il ricorrente non ha svolto più alcuna attività lucrativa in Svizzera a partire
dalla fine del mese di febbraio 1996 ed ha vissuto - perlomeno a partire da
quella data sino al 27 agosto 1996 - prevalentemente a __________, in provincia
di __________, dove risiede la famiglia.
Interrogato dalla Polizia cantonale il 27 agosto 1996 in
merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha
infatti dichiarato che "Da inizio marzo corr. anno e sino a tuttoggi,
come di diritto, sempre ho timbrato la cassa disoccupazione di __________.
Preciso che da quando ho iniziato a timbrare e sino a tuttora, la mia residenza
effettiva è stata al mio Paese, precisamente a __________, abitando con mia
moglie ed i due figli. Ammetto che il domicilio di __________, via __________
__________ è stato solo fittizio, precisamente per ricevere la corrispondenza
postale."
Ha poi aggiunto che "Praticamente nel corso del
citato periodo ho sempre abitato con i miei al mio Paese. Sono entrato il martedì
di ogni settimana a __________ per timbrare la cassa di disoccupazione, per poi
rientrare ancora in serata a __________. Qualche volta ho dormito a __________,
ripeto al domicilio di convenienza, quindi di comodo. Nella mia camera di
__________, praticamente non tengo nessun vestito, a parte qualche indumento.
Ciò giustifica che dormo quasi sempre con i miei famigliari a __________."
Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni,
che non sono state smentite in sede di ricorso, si deve dunque ammettere che
dalla fine di febbraio del 1996 sino ad almeno la fine di agosto del medesimo
anno, l'insorgente ha risieduto in Italia presso la sua famiglia ed è rientrato
in Svizzera unicamente per il controllo della disoccupazione e per cercare un
lavoro. Come emerge dagli atti le sue apparizioni in Ticino, seppure regolari,
si sono sempre limitate a periodi brevissimi.
Ora, a tale proposito va rammentato che secondo costante
prassi del Tribunale federale, qualora lo straniero trascorra la maggior parte
del suo tempo all'estero, il termine di sei mesi previsto dall'art. 9 cpv. 3
lett. c) LDDS non è interrotto dal semplice fatto che egli ritorni regolarmente
in Svizzera per dei brevi soggiorni d'affari o per visite (DTF 120 Ib 369 e
segg., STF inedita 19 marzo 1997 in re E. e LLCC, consid. 3b) in fine). Insufficiente
è quindi la semplice presenza in Svizzera limitatamente a un giorno o due alla
settimana per poter timbrare il controllo della disoccupazione (STF inedita 25
agosto 1995 in re M., STF 20 ottobre 1994 in re F.). Un'interruzione del
suddetto termine avviene soltanto se se lo straniero rientra in Svizzera prima
dello scadere dei sei mesi per riprendere a soggiornarvi in modo duraturo. Ciò
che non è palesemente stato il caso nella fattispecie in esame.
Del tutto inconferente il riferimento da parte
dell'insorgente ai principi contenuti nella sentenza 13 settembre 1988 del Tribunale
federale delle assicurazioni in re P., trattandosi questa di una fattispecie in
materia di prestazioni assicurative contro la disoccupazione erogate ad uno
straniero che, avendo soggiornato all'estero per un periodo di tempo inferiore
ai sei mesi previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS, non aveva perso il
proprio permesso di domicilio in Svizzera e come tale era stato ritenuto residente
nel nostro paese ai sensi dell'art. 12 LADI.
- Stante tutto quanto precede,
si deve dunque concludere che la sentenza impugnata non presta il fianco alle
critiche sollevate dall'insorgente. Va dunque confermata la decadenza del permesso
di domicilio rilasciato a __________.
Per il che il ricorso è respinto.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS; 100 lett. b) cifra 3 OG; 1 della Legge
transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997; 3, 18, 28 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 500.-- (cinquecento) sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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