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Numero d'incarto:
52.1997.19
Data decisione, Autorità:
04.04.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00019
Lugano
4 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sull'istanza di interpretazione e rettifica 3 febbraio 1997 di
patr.
da: studio legale __________
in
merito
alla
decisione 2 dicembre 1996 del Tribunale cantonale amministrativo mediante la
quale è stato parzialmente accolto il ricorso interposto dall'istante avverso
il giudizio 15 maggio 1996 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la
risoluzione 27 febbraio 1996 del municipio di __________ relativa all'ordine
di rimuovere le opere di cinta abusivamente edificate lungo il perimetro di
alcuni fondi situati in zona __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 27 febbraio 1997 il municipio di
__________, dopo aver ulteriormente confermato un proprio precedente giudizio
con il quale veniva negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per
la posa di una recinzione attorno ai mappali n.ri __________, __________,
__________ e __________, ha ordinato all'istante __________ la rimozione delle
opere di cinta abusivamente edificate sul perimetro dei predetti mappali;
che con sentenza 15 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha integralmente
confermato il provvedimento municipale in oggetto, respingendo, nella misura in
cui lo ha reputato ricevibile, il gravame contro di esso interposto
dall'istante e ponendo a carico di quest'ultima fr. 300.-- a titolo di tassa di
giustizia e di spese processuali;
che contro tale pronuncia governativa __________ è insorta il
5 giugno 1996 davanti al Tribunale cantonale amministrativo, il quale, con
decisione 2 dicembre 1996, ha evaso l'impugnativa nel senso che:
"1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza la decisione 15 maggio 1996 (no. 2467) del Consiglio di Stato:
1.1. per
quanto attiene al diniego della licenza edilizia in sanatoria per le opere di
recinzione sui mappali __________, __________, __________ e __________ RFD di
__________, è confermata ai sensi dei considerandi;
1.2. per
quanto attiene all'ordine di demolizione delle opere di recinzione abusive, è
annullata e gli atti sono rinviati direttamente al municipio di __________,
affinché provveda a riformulare tale ordine indicando con maggior precisione i
manufatti che dovranno essere rimossi.
- Visto
l'esito, non si preleva né la tassa di giustizia, né le spese.
Data
la parziale soccombenza del Comune di __________, quest'ultimo rifonderà alla
ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
- (omissis)."
che con istanza 3 febbraio 1997 __________ chiede l'interpretazione
del succitato dispositivo riguardo in particolare alla ripartizione della tassa
di giustizia e delle spese poste a suo carico dal Consiglio di Stato, visto che
su tale questione il Tribunale cantonale amministrativo, pur avendo
parzialmente annullato la decisione governativa impugnata, è rimasto silente.
considerato, in
diritto
che quando in una decisione si riscontrano dispositivi
ambigui, incompleti od oscuri, o contenenti errori di redazione o di calcolo,
le parti possono chiedere all'autorità la loro interpretazione o rettifica
(art. 40 PAmm);
che pertanto l'istanza presentata da __________ è ricevibile;
che giusta gli art. 28 e 31 PAmm, la tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza delle parti rispetto alle loro domande di
giudizio;
che, nella misura in cui il Tribunale cantonale
amministrativo accoglie integralmente o parzialmente un ricorso, esso è tenuto
anche a modificare di conseguenza la ripartizione delle spese, della tassa di
giustizia decisa dall'istanza inferiore;
che effettivamente per una svista redazionale questo
Tribunale ha omesso nel dispositivo della propria sentenza 2 dicembre 1996 di
specificare in modo esplicito che il giudizio governativo impugnato andava pure
modificato in punto alla questione riguardante le tasse di giustizia e le spese
di prima istanza;
che, stante quanto precede, considerato l'esito del gravame interposto
da __________, la decisione 2 dicembre 1996 va intesa nel senso che vengono
annullate pure le tasse e le spese di prima istanza;
che pertanto, per maggior chiarezza, il dispositivo della
sentenza qui oggetto d'interpretazione e di rettifica va completato come segue:
"1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione 15 maggio 1996 (no. 2467) del Consiglio di Stato:
1.1. per
quanto attiene al diniego della licenza edilizia in sanatoria per le opere di
recinzione sui mappali __________, __________, __________ e __________ RFD di
__________, è confermata ai sensi dei considerandi;
1.2. per
quanto attiene all'ordine di demolizione delle opere di recinzione abusive, è
annullata e gli atti sono rinviati direttamente al municipio di __________,
affinché provveda a formulare tale ordine indicando con maggior precisione i
manufatti che dovranno essere rimossi;
1.3. per
ciò che concerne i costi processuali di prima istanza, è modificata nel senso
che non si dà luogo al prelievo di tasse e spese, né sono assegnate ripetibili.
- Visto
l'esito, in questa sede non si prelevano né la tassa di giustizia, né le spese.
Data
la parziale soccombenza del Comune di __________, quest'ultimo rifonderà alla
ricorrente fr. 200.-- (duecento) a titolo di ripetibili.
- (omissis)."
visti
gli art.28, 31 e 40 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
L'istanza di interpretazione
e di rettifica è evasa ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Il comune di __________ è
condannato a rifondere alla ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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