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Numero d'incarto:
52.1997.182
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00182
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 15 maggio 1997 di
contro
la
decisione 9 aprile 1997 (no. 1524) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 novembre
1997 con cui la Sezione degli stranieri le ha negato il rinnovo del permesso
di dimora;
vista la risposta 4 giugno 1997 del Consiglio di
Stato;
richiamato il decreto 24 luglio 1997 del Presidente
della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La ricorrente __________,
cittadina dominicana nata il __________, è stata allontanata dalla Svizzera il
22 maggio 1992 in seguito ad entrata illegale nel nostro paese e ad esercizio
di attività abusiva.
Parallelamente a ciò, il 18 maggio 1992 l'autorità
amministrativa federale ha avuto modo di pronunciare nei suoi confronti un divieto
d'entrata su suolo elvetico valido sino al 17 maggio 1995.
B. Il 4 settembre 1994
l'insorgente ha contratto matrimonio nella Repubblica Dominicana con il
cittadino svizzero __________, a quel tempo domiciliato a __________.
In seguito a tale fatto e dietro richiesta della straniera,
l'Ufficio federale degli stranieri di Berna ha quindi provveduto a revocare il
divieto d'entrata precedentemente pronunciato nei suoi confronti.
Ottenuto il visto d'entrata presso la rappresentanza svizzera
di Santo Domingo, la ricorrente è quindi arrivata in Svizzera il 2 febbraio
1995 stabilendosi prima a __________ e poi, a partire da 15 ottobre 1996, a
__________ in un monolocale situato in via __________.
Il 20 marzo 1995 la Sezione degli stranieri le ha quindi
rilasciato un permesso di dimora quale coniuge di un cittadino svizzero.
Tale permesso è stato rinnovato per l'ultima volta il 20
ottobre 1995 con scadenza al 1. febbraio 1997.
C. L'11 novembre 1996 la
ricorrente ha chiesto il rinnovo del permesso di dimora con modifica di
indirizzo (da __________ a __________).
Esperiti i dovuti accertamenti, la Sezione degli stranieri ha
respinto la domanda, ordinando alla straniera di lasciare il territorio
cantonale entro il 1. febbraio 1997.
L'autorità cantonale ha motivato la propria decisione
affermando che la ricorrente non può beneficiare del permesso di dimora
fintanto che il marito continuerà a soggiornare e a lavorare a __________.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9
cpv. 2 lett. b), 12 e 16 LDDS, nonché dell'art. 8 ODDS.
D. Con giudizio 9 aprile 1997
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta dall'interessata e ordinando a
quest'ultima di lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 giugno
1997.
Esaminati i fatti che contraddistinguono il caso concreto, il
Governo è giunto alla conclusione che la ricorrente è convolata a nozze con
__________ solo per ottenere un permesso di dimora in Svizzera, ossia per
eludere in questo modo le disposizioni vigenti in materia di polizia degli
stranieri. Secondo l'autorità di prime cure, lo scopo principale dell'art. 7
cpv. 1 LDDS, al quale la ricorrente si appella per chiedere il rinnovo del
permesso, è quello di permettere al coniuge straniero di vivere con l'altro coniuge
svizzero in Svizzera: diversa sarebbe per contro la situazione nel caso in
rassegna dove il marito dell'insorgente risiede stabilmente da diverso tempo
all'estero. Per questo motivo ella non può beneficiare della protezione
garantita dalla succitata disposizione.
E. Contro la predetta pronuncia
governativa, __________ si è aggravata davanti al Tribunale federale mediante
ricorso di diritto amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il
rinnovo del permesso di dimora.
In quella sede la ricorrente ha contestato che il matrimonio
con __________ sia stato contratto con l'intenzione di eludere le disposizioni
vigenti in materia di polizia degli stranieri: ha infatti sostenuto che la
temporanea mancanza di una regolare convivenza - dettata peraltro dagli impegni
professionali del marito all'estero - non basta certo da sola a dimostrare
l'assenza di una vera e genuina relazione matrimoniale.
L'insorgente ha inoltre chiesto che al ricorso sia conferito
effetto sospensivo e che le sia concessa l'assistenza giudiziaria nonché il
gratuito patrocinio.
F. Il Consiglio di Stato si è
opposto all'accoglimento del ricorso, formulando puntuali osservazioni di cui
si dirà, per quanto necessario, in seguito.
G. Fondandosi sull'art. 98a OG
e sulle relative disposizioni esecutive, con decreto 24 luglio 1997 il
Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha
trasmesso l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di competenza e per
l'emanazione del giudizio.
Considerato, in
diritto
- In merito all'ammissibilità
del ricorso si rinvia per brevità d'esposizione alla vincolante decisione
prolata il 24 luglio 1997 dal Presidente della II Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
procedere all'assunzione delle prove notificate dalla ricorrente, che non appaiono
infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi di rilievo (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Prima di entrare nel merito
del ricorso va evasa la domanda formulata dalla ricorrente relativa alla
concessione dell'effetto sospensivo.
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1
PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a
meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette
eccezioni alla regola sancita da tale disposizione.
Ne consegue pertanto che con la trasmissione dell'impugnativa
a questo Tribunale la medesima beneficia già per legge dell'effetto sospensivo
e quindi la domanda volta ad ottenere l'adozione di analogo provvedimento è
divenuta in questa sede priva di oggetto.
-
In base all'art. 7 cpv. 1
prima fase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al
rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il
cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto
per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri,
segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri. Come
ricorda il Tribunale federale nelle sue più recenti sentenze (DTF 122 II 294,
121 II 3 e 101, 119 Ib 419), il cpv. 2 dell'art. 7 LDDS si ispira al vecchio
art. 120 cifra 4 CC, disposto relativo ai cosiddetti sposalizi di cittadinanza
che prevedeva la nullità assoluta dei matrimoni contratti da donne che non intendevano
dar vita ad un'effettiva unione coniugale, ma eludere le disposizioni in
materia di naturalizzazione. Le modifiche della LCit entrate in vigore il 1°
gennaio 1992 hanno portato all'abrogazione del disposto (art. 3 LCit) che
sanciva l'acquisto automatico della nazionalità da parte della donna straniera
che sposava un cittadino svizzero, così come all'abrogazione dell'art. 120
cifra 4 CC, che trovava la sua ragione d'essere proprio nel vecchio art. 3
LCit. In forza della stessa novella legislativa è stato modificato anche l'art.
7 LDDS, che nella versione odierna concede al coniuge straniero di un cittadino
svizzero il diritto al rilascio di un permesso di dimora, e questo non solo
alla moglie straniera di uno Svizzero, bensì, ugualmente, al marito straniero
di una cittadina svizzera. Scopo della disposizione testé menzionata è quello
di permettere il ricongiungimento tra coniugi stranieri e svizzeri su suolo
elvetico, in costanza di un valido vincolo matrimoniale.
-
4.1. Come accennato in
narrativa, la ricorrente si è unita in matrimonio con il cittadino svizzero
__________ il 4 settembre 1994 a Santo Domingo. Poco dopo la celebrazione delle
nozze ella ha subito presentato il 19 settembre 1994 domanda di entrare in
Svizzera. Ottenuta la revoca del divieto d'entrata che era stato pronunciato in
passato nei suoi confronti, __________ è quindi potuta giungere in Svizzera il
2 febbraio 1994, data del suo arrivo all'aeroporto di Zurigo.
Per contro, anche dopo il matrimonio, il marito è
costantemente rimasto a Santo Domingo, dove, in base alle dichiarazioni rese
dalla ricorrente e ad altra documentazione agli atti, risiede e svolge la sua
attività professionale nel settore turistico.
Nei primi due anni di permanenza in Svizzera, la ricorrente
si è recata a tre riprese a Santo Domingo, dove vi è rimasta per dei periodi
piuttosto lunghi di rispettivamente cinque, due e un mese. Benché non sia dato
a sapere l'esatta ragione di questi viaggi al paese d'origine, non si può
affatto escludere che l'insorgente, come sostenuto nel ricorso, abbia in queste
occasioni effettivamente inteso far visita al marito ivi residente per ragioni
professionali. Non risulta per contro dagli atti che __________ sia rientrato nel
corso di questi ultimi anni in Svizzera, neppure per brevi periodi, al fine di
rendere visita alla moglie o per altre ragioni. La sua permanenza oltre oceano
dura oramai da oltre tre anni e i diversi elementi agli atti sembrano indicare
come la stessa non sia destinata a cessare entro breve tempo.
4.2. Già sulla base di queste emergenze si può concludere che
la decisione della Sezione degli stranieri di non rinnovare il permesso di
dimora all'insorgente non presta il fianco a critiche.
Infatti, come accennato in precedenza e come pure è stato correttamente
sottolineato dal Consiglio di Stato nella decisione qui impugnata e nelle sue
osservazioni al gravame in esame, l'art. 7 cpv. 1 LDDS, al quale si richiama la
ricorrente, pur potendo essere invocato da chi semplicemente dimostra di essere
sposato con una persona di nazionalità elvetica, ha quale chiaro e preciso
scopo quello di permettere al coniuge straniero di vivere al fianco dell'altro
coniuge svizzero domiciliato in Svizzera, e non certo quello di semplicemente
consentire al coniuge straniero di entrare e vivere su suolo elvetico, allorché
l'altro partner, svizzero, risiede di fatto all'estero, rientrando anche solo
episodicamente in Svizzera (STF 2 ottobre 1996 in re K. C., consid. 4c;
Istruzioni dell'UFDS gennaio 1993 relative alla legislazione sugli stranieri,
no. 641.1).
L'autorità di polizia può dunque negare al coniuge straniero
di un cittadino svizzero il permesso di soggiornare nel nostro paese nei casi
in cui il diritto conferitogli dall'art. 7 cpv. 1 LDDS viene invocato per
raggiungere obbiettivi diversi da quello del ricongiungimento coniugale che sta
a capo della suddetta disposizione legale.
Nel caso di specie, già si è detto di come il marito della
ricorrente viva ormai da anni a Santo Domingo, tanto che, al di là delle
semplici affermazioni di parte, un suo rientro in Svizzera entro breve termine
sembra a questo punto piuttosto improbabile.
Se a ciò si aggiunge il fatto che le ragioni invocate dalla
ricorrente per giustificare la sua volontà di rimanere in Svizzera sono di
natura prettamente economica e personale (ricerca di un posto di lavoro quale
parrucchiera), appare evidente come la pretesa della straniera di vedersi
rinnovato il permesso di dimora in base all'art. 7 cpv. 1 LDDS si configura
alla stregua di un vero e proprio abuso di diritto che non può evidentemente
essere tutelato. Lo scopo perseguito da __________ mediante la sua domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno non è certo quello di permettere la
costituzione di una comunione domestica con il marito (ormai stabilitosi
all'estero), quanto piuttosto quello di approfittare dei privilegi che la
legislazione svizzera in materia di stranieri le conferisce in virtù del
vincolo matrimoniale che la lega a __________ per poter così fruire di un
permesso di residenza che altrimenti ben difficilmente le autorità svizzere le
rilascerebbero, essendo tra le altre cose già stata oggetto di un provvedimento
di espulsione.
- Stante quanto precede e
ritenuto altresì che in assenza di una relazione effettivamente vissuta con il
marito la ricorrente non può neppure beneficiare delle garanzie sancite
dall'art. 8 CEDU, il ricorso va respinto per i motivi appena addotti, senza che
si renda necessario esaminare se effettivamente sussistano i presupposti per ammettere
che la ricorrente abbia contratto con il cittadino svizzero __________ un
matrimonio fittizio avente quale scopo essenziale quello di aggirare le norme
vigenti in materia di polizia degli stranieri.
La tassa di giustizia deve essere posta a carico della
ricorrente (art. 28 PAmm). La domanda di assistenza giudiziaria, unitamente a
quella di gratuito patrocinio, deve infatti essere respinta, sia perché il
gravame appare manifestamente infondato, sia per il fatto che la ricorrente non
risulta essere nella situazione di non poter sopperire ai costi processuali e
di patrocinio causati dal presente procedimento, avendo a questo proposito la
stessa insorgente dichiarato esplicitamente davanti agli agenti di polizia di
beneficiare di una rendita alimentare di 2'000 dollari (pari a poco meno di fr.
3'000.--) che le passa mensilmente il marito e di disporre inoltre di risparmi
propri, che le permettono di vivere decorosamente.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4, 7 LDDS; 8 CEDU; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art.
98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto
degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 30, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza __________ è tenuta a lasciare il territorio del
Cantone Ticino entro il 31 marzo 1998, notificando la sua partenza all'Ufficio
regionale degli stranieri di __________.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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