AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.177
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00177
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 aprile 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 17 marzo 1997 (n. 1283) con cui il Consiglio di Stato ha respinto
il ricorso inoltrato dall'insorgente in materia di rifiuto di rilascio del
permesso di domicilio a favore del figlio __________ (ricongiungimento
familiare);
vista la risposta 7 maggio 1997 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadino del
__________ nato il __________, é entrato in Svizzera il 22 gennaio 1989,
chiedendovi asilo. Il 16 marzo 1990 il predetto é convolato a seconde nozze con
la cittadina del __________ , __________, al beneficio di un permesso di
domicilio nel nostro paese. __________ é pertanto stato messo al beneficio
dapprima di un permesso di dimora ed a partire dal 15 marzo 1995 di un permesso
di domicilio. La domanda di asilo é stata ritirata nel corso dell'estate del
1990.
B. a) Alle date 18 agosto/9
settembre 1996 __________ ha sollecitato al dipartimento delle istituzioni,
sezione degli stranieri, il rilascio di un permesso di domicilio a favore di
suo figlio __________, nato il 17 luglio 1979 dalla precedente relazione matrimoniale
con __________, che soggiornava a quella data già presso di lui per trascorrere
le vacanze in virtù di un visto d'entrata per un soggiorno massimo di 45
giorni. L'istante ha inoltre proceduto ad iscrivere il figlio ai corsi di
pretirocinio per alloglotti durante l'anno scolastico 1996/97.
b) Con decisione 4 dicembre 1996 fondata sugli art. 4, 12, 16
e 17 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU la sezione degli stranieri ha respinto la domanda,
perché non sussisteva un diritto ad ottenere un ricongiungimento familiare
parziale. Ha successivamente completato quell'argomento richiamandosi alla
giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui lo scopo dell'art. 17 cpv. 2
LDDS non consiste nel ricongiungere alla famiglia quei membri che sono alle
soglie della maggior età. Ha pure fatto riferimento alla separazione pluriennale
tra padre e figlio ed inoltre al fatto che __________ non aveva mai informato
l'autorità di avere dei figli (cfr. osservazioni al ricorso al Consiglio di
Stato 15 gennaio 1997). __________ é quindi stato diffidato a lasciare il
territorio del nostro Cantone entro il 31 gennaio 1997.
C. a) __________ é insorto
contro la decisione dipartimentale con gravame 7 gennaio 1997 innanzi al
Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla e di rilasciare a
favore di suo figlio __________ un permesso di domicilio. Il ricorrente ha
spiegato che il figlio in rassegna era stato affidato negli ultimi 10 anni alle
cure della nonna paterna, la quale - a causa dell'età avanzata - non era più in
grado di occuparsi di lui. Il sostentamento era invece sempre stato garantito
dal ricorrente stesso. Il diniego del ricongiungimento pregiudicava pertanto in
modo inaccettabile l'educazione del giovane.
b) Con giudizio 17 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha
respinto l'impugnativa. L'autorità di prime cure ha in sostanza considerato che
la durata pluriennale della separazione tra padre e figlio, l'età di
quest'ultimo al momento dell'inoltro della domanda, la mancanza di provate
relazioni strette, durature ed effettivamente vissute, nonché il fatto che il
figlio aveva sempre vissuto in Africa, ove risiedono la madre, la nonna e gli
altri fratelli dimostrassero come il sollecitato permesso di domicilio servisse
in realtà non tanto per permettere il ricongiungimento familiare bensì per
agevolare l'avvenire economico del giovane. In queste condizioni il suo rifiuto
non era contrario né all'art. 17 cpv. 2 LDDS né all'art. 8 CEDU. Il Governo ha
inoltre impartito a __________ un termine scadente il 31 maggio 1997 per
lasciare il territorio del Cantone.
D. Con ricorso di diritto amministrativo
21 aprile 1997 __________ é insorto contro la risoluzione governativa 17 marzo
1997 innanzi al Tribunale federale, al quale ha domandato di annullarla ed
inoltre di far ordine alla sezione degli stranieri di rilasciargli il
controverso permesso di domicilio. L'insorgente ha ribadito le argomentazioni
sollevate in precedenza, contestando la tesi secondo cui il permesso servisse
solo al figlio per venire nel nostro paese a "guadagnar soldi".
Ha insistito invece sull'istruzione del figlio e sulla sua cura. Ha pure
sostenuto che un conoscente al beneficio di un permesso di domicilio aveva
ottenuto detto permesso per suo figlio.
Il Consiglio di Stato ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
E. Dopo che al gravame era
stato conferito effetto sospensivo (decreto presidenziale 16 maggio 1997), con
sentenza 18 luglio 1997 la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale
ha disposto la trasmissione del ricorso per evasione a questo Tribunale. Dopo
aver considerato che, sicuramente almeno nella misura in cui il ricorrente
invocava l'art. 17 cpv. 2 LDDS, il gravame era ricevibile in quanto ricorso di
diritto amministrativo, l'alta Corte federale ha accertato che la risoluzione
governativa impugnata era stata emessa dopo l'entrata in vigore dell'art. 98a
OG. Donde la necessità di preventivamente far decidere l'impugnativa da
un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza giusta il capoverso 1 della
predetta disposizione. La competenza del Tribunale amministrativo é quindi
stata dedotta dalla legge concernente l'adeguamento della legislazione
cantonale all'art. 98a OG, del 12 marzo 1997, in vigore dal 9 maggio
successivo, che istituisce alla cifra XVIII una normativa transitoria in
materia di diritto degli stranieri.
Donde il presente giudizio.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In merito alla
competenza del Tribunale amministrativo é necessario premettere quanto segue.
Giusta l'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in
materia di diritto degli stranieri, del 12 marzo 1997, in vigore dal 9 maggio
1997 (B. U. 1997, pag. 219):
"Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia
di diritto degli stranieri suscettibili di essere impugnate con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale é dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo; é applicabile la legge di procedura per le cause
amministrative."
Quella disposizione legale, che istituisce la competenza del
Tribunale amministrativo a conoscere le contestazioni di decisioni governative
relative al diritto degli stranieri, subordina nel contempo la competenza di
questa autorità giudiziaria - e, di riflesso, la ricevibilità del gravame -
alla sussistenza della possibilità di ulteriormente ricorrere sull'oggetto al
Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo.
1.2. Come il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare
nella sentenza di rinvio 15 luglio 1997 (consid. 2b), in materia di diritto
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo non é proponibile contro
il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto (art. 100 lett. b n. 3 OG). L'art. 4 LDDS
sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni
della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso
di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di
un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3
consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Nel caso specifico entrano in linea di
conto, a questo riguardo, gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU.
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età
inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di
domicilio se vivono con i genitori. Nel concreto caso __________ possiede un
permesso di domicilio. Inoltre il figlio __________ aveva meno di 18 anni
quando é stata presentata la domanda di ricongiungimento familiare (DTF 120 Ib
262 consid. 1f con rinvii). L'insorgente può pertanto fondare il suo gravame
sull'art. 17 cpv. 2 LDDS. Se, quindi, la censura di disattenzione dell'art. 17
cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso
di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in
applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG. Questo significa che essa é tale
anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, attraverso il rinvio di
cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in
materia di diritto degli stranieri.
1.4. Nella sentenza 15 luglio 1997 il Tribunale federale ha lasciato
aperto il quesito a sapere se l'insorgente potesse anche richiamarsi all'art. 8
CEDU, disposto che garantisce il rispetto della vita privata e familiare.
Orbene, lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che
possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della
propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela é
intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di
rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) é limitata e contro una
decisione di rifiuto é ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi
al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II
5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso,
nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge
transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli
stranieri. Nella fattispecie il ricorrente sostiene implicitamente di avere
mantenuto con il figlio un legame intenso e vivo, anche se le sole prove
versate agli atti a sostegno della tesi ricorsuale consistono nella copia di
versamenti effettuati verosimilmente per il suo mantenimento (e fors'anche per
quello degli altri figli) a partire dal giugno 1994 ed inoltre nella
dichiarazione della madre di __________ secondo cui il ricorrente aveva
assicurato il sostentamento del figlio fin dalla nascita. Per la soluzione
della vertenza non é ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la
natura e l'intensità del legame familiare che lega il ricorrente al figlio. In
effetti, per la ragioni che seguono (cfr. consid. 3), le decisioni impugnate
non disattendono comunque l'art. 8 CEDU.
1.5. Il ricorso é inoltre tempestivo (cfr. consid. 2 della
sentenza 15 luglio 1997 del Tribunale federale) e la legittimazione dell'insorgente
certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 17 cpv.
2 terza frase LDDS i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto
d'essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Il Tribunale
federale ha già avuto modo di ripetutamente affermare che l'art. 17 cpv. 2 LDDS
non é stato pensato per regolare il ricongiungimento familiare nell'ambito delle
famiglie monoparentali. Del resto, il testo stesso della norma indica che il
citato diritto sussiste unicamente se i figli "vivono con i
genitori". Nondimeno lo scopo del disposto impone di ammettere la sua
applicazione anche laddove non é richiesto il ricongiungimento dell'intera
famiglia in quanto i genitori sono separati o divorziati. In questo caso i
figli hanno però diritto di essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato
in Svizzera, solo se é con quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari
più intense (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). Va poi osservato che l'art. 17 cpv. 2
LDDS ha come scopo di concedere ai genitori la possibilità di vivere in
comunione con i propri figli. Esso può di conseguenza essere invocato solo per
favorire una tale convivenza; non é il caso se lo straniero domiciliato in
Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto
anni li fa venire nel nostro paese. Un'eccezione può unicamente sussistere se
validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88
consid. 3a).
2.2. Come risulta dall'esposizione dei fatti __________,
cittadino del __________ nato il __________, é entrato in Svizzera il 22
gennaio 1989, chiedendovi asilo. Il 16 marzo 1990 il predetto é convolato a
seconde nozze con la cittadina del __________, al beneficio di un permesso di
domicilio nel nostro paese. __________ é pertanto stato messo al beneficio
dapprima di un permesso di dimora ed a partire dal 15 marzo 1995 di un permesso
di domicilio. La domanda di asilo, respinta in prima istanza, é stata ritirata
nel corso dell'estate del 1990. Il ricorrente ha lasciato tutti i quattro
figli, nati dalla relazione con la precedente moglie, nello Stato del
__________. Questi non sono oltretutto nemmeno mai stati menzionati nei
formulari che l'insorgente aveva compilato per conseguire dapprima il permesso
di dimora (e relativi rinnovi) e, successivamente, di domicilio. Per quanto
concerne più specificatamente il figlio ultimogenito __________, nato il 17
luglio 1979 ed interessato al conseguimento del controverso permesso di
domicilio, dalla dichiarazione rilasciata dalla nonna paterna risulta che il
giovane in esame ha vissuto negli ultimi 10 anni presso di lei; a causa
dell'età avanzata (75 anni), la nonna non può però più occuparsi del giovane.
La dichiarazione della madre attesta invece che il ricorrente ha assicurato il
sostentamento del figlio fin dalla nascita. __________ non ha, per il rimanente,
fornito ulteriori informazioni sulle sue relazioni con il menzionato figlio tra
l'inizio del 1989, quando é venuto in Svizzera, e l'estate del 1996, quando ha
inoltrato la domanda di rilascio di un permesso di domicilio a favore del figlio.
La documentazione versata agli atti nella procedura di ricorso attesta infatti
unicamente l'effettuazione di versamenti verosimilmente destinati al
sostentamento del figlio (e fors'anche degli altri figli) a partire dal giugno
1994. Nel gravame al Tribunale federale, trasmesso per evasione a questo
Giudice, l'insorgente ha sottolineato l'intenzione di volersi occupare
dell'istruzione del figlio per permettergli di accedere ad una professione
commerciale. Dagli atti risulta inoltre che __________ ha iscritto il figlio al
corso di pretirocinio per alloglotti durante l'anno scolastico 1996/97. Al
Tribunale risulta inoltre che __________ frequenta quel corso anche durante
quest'anno scolastico.
2.3. __________, che alla data di inoltro della domanda di permesso
di domicilio aveva appena compiuto i 17 anni, é dunque nato e cresciuto nello
stato del __________, dove vivono la nonna, la madre e 3 fratelli. In quello
stato egli possiede i legami sociali e culturali ed é pure in quel paese che ha
ricevuto un'istruzione. Negli ultimi 10 anni ha vissuto con la nonna. Il fatto
che questa sia anziana al punto tale da non potersene più occupare non
costituisce una sufficiente ragione per dover imprescindibilmente autorizzare
la sua venuta in Svizzera. Se proprio fosse veramente necessario doversi
separare dalla nonna, __________ potrebbe infatti andare a vivere con la madre
e se del caso presso un fratello maggiore, tutti residenti nel __________.
D'altra parte il padre e qui ricorrente si é separato volontariamente dal
figlio anni fa' (inizio 1989) e dagli atti non risulta nemmeno in modo
inequivocabile che abbia mantenuto con lui delle relazioni durante questi anni,
se non sotto l'aspetto economico. Il ricorrente non ha oltretutto nemmeno
chiesto il rilascio del controverso permesso di domicilio a favore del figlio
subito dopo aver a sua volta conseguito tale beneficio, ovvero dal 15 marzo
1995. In queste circostanze può dunque essere tutelato l'assunto delle autorità
inferiori secondo cui il controverso permesso é stato chiesto non tanto per
permettere il ricongiungimento del padre con il figlio bensì per assicurare il
futuro professionale di quest'ultimo nel nostro paese: il figlio del ricorrente
si avvicina infatti innegabilmente all'età in cui si entra nel mondo del lavoro
e ci si appresta anche a vivere indipendenti. Questa conclusione é stata
oltretutto successivamente avvalorata dalle affermazioni fatte dall'insorgente
stesso in sede di ricorso innanzi al Tribunale federale, secondo cui é sua
intenzione di volersi occupare dell'istruzione del figlio per permettergli di
accedere ad una professione commerciale, ed inoltre dall'iscrizione del figlio
al corso di pretirocinio per alloglotti durante gli anni scolastici 1996/97 e
97/98, che ha avuto luogo approfittando della sua presenza sul suolo elvetico.
Del resto, l'indicazione dell'esistenza dei figli ha una
rilevanza nella presa in considerazione, da parte delle autorità di polizia
degli stranieri che concedono i permessi, degli interessi economici del paese e
del tasso di popolazione straniera (cfr. art. 16 LDDS; DTF 115 Ib 101 seg.
consid. 3b). Di conseguenza l'art. 8 cpv. 4 terza frase ODDS nega la
possibilità di far capo al beneficio istituito all'art. 17 cpv. 2 terza frase
LDDS allo straniero che, nella procedura per la concessione del permesso, abbia
taciuto l'esistenza di un membro della famiglia. Come ha ulteriormente
argomentato il Consiglio di Stato, il ricorrente non aveva menzionato
l'esistenza dei figli nei vari formulari compilati per conseguire il permesso
di dimora (e relativi rinnovi) e, successivamente, di domicilio. Egli soddisfa
pertanto anche i requisiti di applicazione dell'art. 8 cpv. 4 ODDS.
2.4. In conclusione quindi la richiesta di un permesso di
domicilio per __________ non poggia in modo preponderante sull'intenzione di
riunire la famiglia e non può di conseguenza beneficiare delle garanzie offerte
dall'art. 17 cpv. 2 LDDS.
- 3.1. Giusta l'art. 8 CEDU
ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza (cpv. 1). Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza
sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, é necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cpv.
2).
3.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione
familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in
Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare,
segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da
quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior
ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il
permesso richiesto non é volto in primo luogo a permettere una vita familiare
comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b
con rinvii). Inoltre, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare
giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica restrittiva in
materia di stranieri praticata dalla Svizzera, ma in particolare dalla
salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto
equilibrato tra popolazione svizzera e straniera, appare legittimo rifiutare un
permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero,
quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del
genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari
preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti
rispettivamente una modifica si appalesa imperativa ed infine che la
continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità
(ibidem).
3.3. Sulla scorta delle premesse fattuali che precedono é da
escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od
anche solo appaia violato.
Intanto __________ é partito volontariamente dallo stato del
__________ ed altrettanto volontariamente si é separato dal figlio __________.
Allo stesso non spetta quindi di principio un diritto di rivendicare la loro
presenza e residenza in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU.
In ogni caso anche qualora si dovesse ritenere la sussistenza
di simile diritto, il controverso rifiuto di autorizzazione di entrare in
Svizzera che ha colpito il figlio appare conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. Il
ricorrente non ha infatti nemmeno lontanamente reso verosimile od anche solo
affermato la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una
modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato
diniego d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in
materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato
giustificato alla luce delle predetta normativa convenzionale (cfr. la
giurisprudenza citata sub 3.2.). Questa soluzione si impone a maggior ragione
se si tien conto che, come é stato spiegato, sussistono più che fondati motivi
per ritenere che la venuta in Svizzera di __________ non poggi in misura preponderante
sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al
soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica.
-
L'insorgente accenna anche
ad un caso di un conoscente che ha conseguito il permesso di domicilio a favore
del figlio. Egli non fornisce tuttavia indicazioni più precise cosicché non é
possibile verificare un'eventuale lesione del principio di uguaglianza.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso, nella misura in cui é ammissibile, deve essere respinto. La
tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 16, 17 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 3, 18, 28, 43 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso é respinto.
§. Di conseguenza __________, cittadino del __________ nato il 17
luglio 1979, é tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31
gennaio 1998, notificando la partenza all'ufficio regionale degli stranieri di
Lugano.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.--, é posta a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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