AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.176
Data decisione, Autorità:
15.09.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00176
Lugano
15 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 11 aprile 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 5 marzo 1997 del Consiglio di Stato (no. 1075) che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 dicembre 1996
della Sezione della circolazione in materia di continuazione della formazione
per l'ottenimento della licenza di condurre categoria F e di eventuale
rilascio della licenza per allievo conducente categoria B o A1;
vista la risposta 7 maggio 1997 del
Consiglio di Stato;
vista la sentenza 10 luglio 1997 del
Tribunale federale;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________,
nato il __________, ha sostenuto per ben tre volte l'esame teorico necessario
per l'ottenimento della licenza di allievo conducente nella categoria F, senza
mai riuscire a superare la suddetta prova.
Preso atto di ciò, la Sezione cantonale della circolazione ha
quindi provveduto a sottoporre l'insorgente ad un esame psicologico sommario
(test di Beck). Visto l'esito positivo di tale test, __________ è quindi stato
ammesso per una quarta volta all'esame teorico di guida, che tuttavia non è
ancora stato in grado di superare.
A questo punto, dietro richiesta della competente autorità
cantonale, il ricorrente si è sottoposto ad un esame psicotecnico, il cui esito
è riassunto nel rapporto 21 settembre 1996 (in atti) allestito dallo psicologo
del traffico lic. psic. __________.
B. Senza esperire ulteriori
formalità o accertamenti, con lettera 3 dicembre 1996, la Sezione della
circolazione, fondandosi sulle emergenze del rapporto peritale sopra citato, ha
comunicato al ricorrente di non ritenere attualmente realizzati i presupposti affinché
egli continui la formazione per l'ottenimento della licenza di condurre categoria
F nonché per rilasciargli una licenza di allievo conducente nelle categorie B
oppure A1. Inoltre l'autorità amministrativa ha messo in evidenza come dalla
perizia sia pure emerso che il ricorrente faccia uso di sostanze stupefacenti.
In considerazione di tutto ciò la Sezione della circolazione
ha quindi disposto che un'eventuale richiesta per l'ottenimento di una licenza
d'allievo conducente potrà essere presa in considerazione solo dopo che
__________ avrà compiuto il ventesimo anno d'età e dietro presentazione di un
certificato medico attestante, a seguito di almeno 3 controlli mensili
dell'urina, che egli non ha più fatto uso di sostanze stupefacenti durante
almeno 3 mesi consecutivi e che non è dipendente dal consumo di dette sostanze.
C. Con giudizio 5 marzo 1997,
il Consiglio di Stato ha confermato la predetta pronuncia della Sezione della
circolazione, reputando la stessa del tutto legittima e giustificata.
In particolare l'Esecutivo cantonale ha ritenuto il
provvedimento in oggetto perfettamente coerente con quanto emerge dalla perizia
allestita dal lic. psic. __________.
D. Seguendo i rimedi di diritto
indicati nella predetta decisione governativa, __________ ha impugnato la
stessa davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo
datato 11 aprile 1997.
Davanti alla somma istanza giudiziaria federale, il
ricorrente ha innanzitutto censurato una violazione dell'art. 6 cifra 1 CEDU,
non avendo egli potuto beneficiare a livello cantonale della possibilità di
adire un tribunale indipendente ed imparziale, in grado di garantirgli una
pubblica udienza.
L'insorgente ha pure lamentato un accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti rilevanti da parte delle istanze inferiori, avendo quest'ultime - a
torto - dato per acquisito che egli sia un tossicomane e che come tale non
adempia alle condizioni poste dalla legislazione federale per usufruire di una
licenza di condurre veicoli a motore.
Da ultimo __________ ha criticato sotto il profilo della
proporzionalità il provvedimento adottato nei suoi confronti, sostenendo che
nel caso concreto non si giustifica affatto una misura tanto restrittiva.
E. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato, adducendo delle argomentazioni di cui si
dirà, se del caso, più in avanti.
F. Con sentenza 10 luglio 1997,
il Tribunale federale ha disposto la trasmissione del suddetto gravame al
Tribunale cantonale amministrativo per motivi di competenza.
L'alta Corte federale ha infatti considerato che la
risoluzione governativa impugnata dal ricorrente è stata resa il 5 marzo 1997,
ossia allorquando era da tempo scaduto il termine del 15 febbraio 1997
assegnato ai Cantoni per adeguare le loro legislazioni alle esigenze
procedurali previste dall'art. 98a OG e che pertanto, in virtù di detta norma,
prima di approdare al Tribunale federale la contestazione avrebbe dovuto essere
esaminata e decisa da un'istanza giudiziaria cantonale. Sempre secondo il Tribunale
federale, il fatto che al momento dell'emanazione della suddetta pronuncia
governativa la legislazione cantonale ticinese in materia di circolazione
stradale non fosse ancora stata adeguata alle esigenze procedurali previste
dall'art. 98a OG, non bastava ancora a liberare il Consiglio di Stato
dall'obbligo di rispettare la norma appena menzionata, offrendo all'interessato
la possibilità di ricorrere ad un istanza giudiziaria cantonale.
In considerazione delle scelte operate dal legislatore
ticinese, il quale con la novella legislativa del 9 maggio 1997 ha introdotto
la facoltà di impugnare davanti al Tribunale cantonale amministrativo le
decisioni rese dal Governo cantonale in materia di provvedimenti amministrativi
fondati sulla LCS e sulle relative ordinanze di esecuzione, l'Alta Corte
federale ha quindi rinviato il gravame introdotto da __________ a questo
Tribunale affinché ne sia evaso il merito.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito all'impugnativa è data dall'art.
10 cpv. 2 LALCS.
La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art. 43
PAmm).
Il gravame in oggetto va pure considerato tempestivo, essendo
lo stesso stato introdotto in tempo utile all'istanza incompetente (Tribunale
federale) indicata dal Consiglio di Stato, la quale ha poi provveduto a
trasmetterlo d'ufficio a questo Tribunale.
Di conseguenza il ricorso 11 aprile 1997 di __________ è
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria, disponendo il Tribunale cantonale amministrativo di sufficienti
elementi per deciderne il merito (art. 18 PAmm).
- Prima di entrare nel merito
della contestazione, occorre esaminare la fondatezza o meno della censura
sollevata in punto alla presunta violazione dell'art. 6 cifra 1 CEDU.
2.1. Nella misura in cui la suddetta norma convenzionale dispone
l'obbligo di istituire la possibilità di ricorrere ad un istanza giudiziaria
imparziale e indipendente, le critiche avanzate dal ricorrente sono in tutti i
casi divenute prive di oggetto, in quanto, rinviando la causa in oggetto a
questo Tribunale, la suprema Corte federale ha provveduto a sanare un eventuale
vizio procedurale in tal senso.
2.2. Nella misura in cui invece detto articolo istituisce il
diritto per le parti di essere sentite nell'ambito di un'udienza pubblica, la
censura non ha affatto perso di attualità ed è meritevole di approfondimento,
dovendosi qui verificare se è dovere del Tribunale cantonale amministrativo
quello di offrire al ricorrente una simile opportunità.
L'art. 6 cifra 1 CEDU trova applicazione soltanto laddove si
tratta di decidere della determinazione di diritti e doveri di carattere civile
o della fondatezza di un accusa penale.
Ora, traendo spunto dai principi e dalle considerazioni
sviluppate dal Tribunale federale in una recente sentenza relativa ad una
revoca della licenza di condurre per motivi di sicurezza (DTF 122 II 464 e
segg.), questo Tribunale ritiene di dover concludere che il provvedimento
litigioso pronunciato nei confronti del ricorrente non rientra in nessuna delle
due categorie di procedimenti appena menzionate e che pertanto __________ non
ha la facoltà di prevalersi nel presente ambito della precitata disposizione
convenzionale.
Infatti, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, nella
risoluzione 3 dicembre 1996 della Sezione della circolazione è assente ogni
finalità repressiva, prevedendo la stessa una misura di sicurezza, adottata sia
a tutela della sicurezza del candidato conducente stesso, sia a tutela della
sicurezza del traffico. Inoltre nella misura in cui la decisione litigiosa non
limita l'insorgente nello svolgimento di un'attività direttamente necessaria
all'esercizio della sua professione, egli non può neppure sostenere di essere
stato toccato nei suoi diritti e doveri di carattere civile, ai sensi della
norma appena citata. __________ non può dunque dedurre dalla suddetta norma
convenzionale alcun diritto ad una pubblica udienza.
Al di là di tutto ciò, questo Tribunale ritiene di avere
tutti gli elementi per poter decidere nel merito senza dover procedere ad un
audizione personale del ricorrente il quale ha avuto ampiamente modo di esporre
le sue ragioni davanti alle diverse istanze di giudizio.
- Preliminarmente va ancora
aggiunto che è a torto che il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto
di essere sentito da parte delle istanze inferiori.
Infatti, se da un lato è senz'altro vero che al momento di
inoltrare ricorso davanti al Consiglio di Stato egli non aveva avuto modo di
consultare e di prendere posizione sulla perizia allestita dallo psicologo del
traffico, dall'altro lato si deve però ammettere che tale manchevolezza è stata
sanata nel corso di procedura dal Governo cantonale stesso, il quale ha
trasmesso al patrocinatore di __________ una copia del suddetto rapporto, assegnandogli
un termine per presentare un nuovo allegato processuale a completazione del
gravame precedentemente inoltrato.
A tale proposito occorre infatti ricordare che la costante
prassi del Tribunale federale considera sanata la lesione del diritto di essere
sentito, inteso quale facoltà del cittadino di potersi esprimere
preventivamente all'emanazione di una decisione che lo concerne, quando
l'interessato ha avuto tale possibilità in sede di ricorso, davanti ad
un'autorità munita di piena cognizione (DTF 118 Ib 120 e segg., consid. 4b e rinvii)
quale è il Consiglio di Stato (art. 56 PAmm).
- La licenza di allievo
conducente e la licenza di condurre sono dei permessi di polizia che
autorizzano la guida di veicoli a motore.
Le due predette licenze possono essere rilasciate soltanto se
il richiedente ha già compiuto l'età minima stabilita mediante ordinanza dal
Consiglio federale, non è affetto da malattia o infermità fisiche o psichiche
che gli impediscono di condurre con sicurezza un veicolo a motore, non è dedito
al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla
guida e se dà quale conducente, garanzia di osservare le prescrizioni e di
avere riguardo per i terzi (art. 14 cpv. 2 LCS).
Prima di rilasciare una licenza per allievo conducente
occorre procedere ad un esame sommario della vista e dell'udito del candidato;
se la sua idoneità fisica o psichica suscita dubbi, egli sarà inviato da un
medico di fiducia o da un istituto specializzato designato dall'autorità
cantonale (art. 7 cpv. 1 OAC).
La licenza di condurre è inoltre rilasciata solo se
dall'esame ufficiale a cui si è sottoposto il candidato risulta che egli
conosce le norme della circolazione ed è in grado di condurre con sicurezza i
veicoli per i quali la licenza richiesta vale (art. 14 cpv. 1 LCS).
Il candidato che non supera per tre volte l'esame (teorico o
pratico) di conducente per ragioni non imputabili ad una formazione
insufficiente, può essere ammesso ad un nuovo esame soltanto sulla base di una
perizia favorevole di uno psicologo del traffico (art. 23 cpv. 3 OAC).
-
Come accennato in
narrativa, la Sezione della circolazione, preso atto dei ripetuti insuccessi
collezionati dal ricorrente nell'affrontare le prove teoriche di guida a cui
aveva partecipato nonché della perizia sostanzialmente negativa allestita il 21
settembre 1996 dallo psicologo del traffico lic. psic. __________, ha deciso il
3 dicembre 1996 di sospendere momentaneamente (vale a dire sino al compimento,
ormai prossimo, del ventesimo anno di età) la procedura per il rilascio a
__________ di una licenza per allievo conducente nelle categorie F, B e A1.
Considerato inoltre quanto emerso dal colloquio tra lo psicologo del traffico e
l'insorgente riguardo al consumo da parte di quest'ultimo di sostanze
stupefacenti, l'autorità amministrativa ha subordinato l'eventuale rilascio di
una licenza d'allievo conducente alla prova, attestata da almeno 3 controlli
mensili delle urine, che non vi è stato più alcun uso delle suddette sostanze
durante almeno tre mesi consecutivi, e che non sussiste in concreto alcuna
tossicodipendenza.
-
Contrariamente a quanto
sostiene il ricorrente, la decisione resa dalla Sezione della circolazione non
presta il fianco ad alcun genere di critica.
6.1. Per quanto concerne la momentanea sospensione della
formazione per l'ottenimento di una licenza di condurre categoria F, il
provvedimento appare pienamente giustificato dall'atteggiamento, con il quale
__________ ha affrontato per ben quattro volte, senza mai superarlo, l'esame
teorico di guida. Risulta infatti dalla perizia del lic. psic. __________ che
l'insorgente, pur avendone le facoltà intellettuali, denota un approccio pigro
e svogliato verso tutto quanto richiede da lui un minimo di impegno. Senza
tradire questa suo atteggiamento fondamentalmente neghittoso, l'insorgente si è
presentato per ben quattro volte agli esami teorici di guida senza essersi mai
preso la briga di studiare. Un comportamento di questo tipo induce effettivamente
a credere che al momento attuale il ricorrente, malgrado l'età, non sia ancora
in grado di affrontare con la dovuta serietà la preparazione teorica necessaria
all'ottenimento di una licenza di allievo conducente categoria F.
Di conseguenza, appare del tutto corretta e la decisione di momentaneamente
sospendere la formazione del ricorrente, nella speranza che con il trascorrere
del tempo e il raggiungimento del ventesimo anno d'età il soggetto in questione
possa acquisire un grado di maturità tale da finalmente indurlo ad affrontare
gli esami di guida con maggiore serietà ed impegno. L'estensione della misura
alla sospensione della formazione per l'ottenimento delle licenze per allievo
conducente nelle categorie A1 e B si impone, visto che al momento in cui la
stessa è stata resa, l'insorgente era già diciottenne e quindi avrebbe potuto
intraprendere i passi necessari per richiedere il permesso di guidare veicoli appartenenti
alle due suddette categorie.
Inoltre il provvedimento in oggetto risulta tutto sommato
contenuto sotto il profilo della sua durata, ragione per la quale va senz'altro
considerato come rispettoso del principio di proporzionalità.
6.2. La risoluzione 3 dicembre 1997 della Sezione della
circolazione non appare censurabile neppure in punto all'obbligo posto a carico
di __________ di fornire, in caso di una futura richiesta di rilascio di una
licenza di circolazione, la prova medica attestante la sua estraneità al
consumo di sostanze stupefacenti
Infatti, benché dagli atti non risulti affatto che il
ricorrente sia un tossicodipendente, non si può certo ignorare che egli ha
esplicitamente ammesso davanti allo psicologo del traffico di fare uso con una
non meglio precisata frequenza di sostanze stupefacenti verosimilmente leggere.
Ora, in simili circostanze, si deve riconoscere che sussistono sufficienti
elementi per considerare il ricorrente come un soggetto a rischio sotto questo
punto di vista: ben si giustifica pertanto che l'autorità cantonale, facendo
uso delle facoltà d'indagine medica che l'art. 7 cpv. 1 OAC le concede, possa
pretendere che qualora __________ dovesse di nuovo richiedere il rilascio di
una licenza di condurre, egli dovrà dimostrare l'assenza degli impedimenti contemplati
dall'art. 14 cpv. 2 lett. c) LCS al rilascio del suddetto permesso.
L'eventuale annullamento del provvedimento in questa sede non
porterebbe sotto il profilo pratico alcun giovamento al ricorrente il quale,
già sulla base di quanto sino ad ora emerso sul suo conto, non potrebbe in ogni
caso beneficiare di nessun tipo di licenza di condurre se non dopo approfonditi
accertamenti medici ordinati dall'autorità cantonale.
La misura adottata dalla Sezione della circolazione va dunque
chiaramente nell'interesse dell'insorgente: la stessa incide inoltre in misura
limitata sulla sua sfera personale, di modo che anche sotto l'aspetto della
proporzionalità non risulta censurabile.
- Stante tutto quanto
precede, le censure sollevate dall'insorgente si rivelano infondate: il ricorso
va dunque integralmente respinto nel merito.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 cifra 1 CEDU; 14 cpv. 1 e 2 LCS; 7 cpv. 1, 23 cpv. 3 OAC; 10 cpv. 2
LALCS; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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