projetos
52.1997.127 ΓÇó Parking requirements and condominium rules do not bar building permit
52.1997.127Outro Tribunal17 de jun. de 1997Dismissed
The Ticino Administrative Court dismissed two appeals against a municipal building permit allowing the conversion of PPP no. 2 into a snack bar with 30 seats. The appellants argued that the project violated condominium rules, would overuse common facilities, and lacked parking. The court held that private-law condominium issues cannot block a public-law permit and that the parking requirement was satisfied by six spaces, also meeting VSS standards. It therefore upheld the permit and ordered the appellants to pay costs and party compensation equally.
Art. 21 LE, Art. 18 PAmm, Art. 48 cifra 1.2. NAPR; building permit and standing of private-law condominium objections. A building permit is confined to the examination of public-law impediments to construction and must be granted where the project complies with planning and building regulations. Objections based solely on condominium or other private-law relationships are inadmissible as grounds for refusal, even if well founded in civil law. Parking requirements are satisfied where the project meets both the local zoning minimum and the applicable technical traffic standards; ancillary civil disputes do not justify delaying the permit decision absent a specific public-law bar (consid. 3-5).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.127
Data decisione, Autorità: 17.06.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00127 52.97.00128
Lugano 17 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 27 maggio 1997
a) Comunione dei comproprietari del __________ rappr. da: __________
b) __________ rappr. da: __________
contro
la decisione 7 maggio 1997, no. 2191, del Consiglio di Stato che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 20 febbraio 1997 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per trasformare in esercizio pubblico la PPP n. 2 del condominio __________ (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
11 giugno 1997 del municipio di __________;
10 giugno 1997 del Consiglio di Stato;
13 giugno 1997 della __________;
ai ricorsi a) e b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la resistente __________ è proprietaria di 3 quote di comproprietà (PPP n. 1-3 di totali 296/1000) del condominio __________ che sorge a __________, lungo il viale __________ (part. n. __________ RFD; zona R7);
che la ricorrente __________ è invece proprietaria delle rimanenti quote di comproprietà;
che il 12 dicembre 1996 la resistente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare in esercizio pubblico (snack bar, con 30 posti a sedere) la PPP n. 2, attualmente occupata dal negozio di tappeti che ha sede nella PPP contigua;
che alla domanda si sono opposte la __________, rispettivamente la comunione dei comproprietari del condominio __________, con argomenti che non occorre qui evocare;
che, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 20 febbraio 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni;
che con giudizio 7 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia, rigettando a sua volta le impugnative contro di essa inoltrate dalle opponenti;
che dei motivi addotti dal Governo a sostegno del suo giudizio si dirà semmai più avanti;
che contro il predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza edilizia;
che le ricorrenti allegano:
· che la trasformazione non è conforme al regolamento condominiale;
· che il nuovo insediamento comporterà un uso accresciuto degli impianti comuni;
· che i posteggi, tre dei quali sotterranei, sono insufficienti;
· che il rilascio della licenza dovrebbe essere preceduto dalla soluzione delle vertenze civili pendenti;
che i ricorsi sono avversati dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dalla beneficiaria della licenza impugnata con argomenti di cui si dirà semmai più avanti;
considerato, in diritto
che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo richiesto dalle ricorrenti non appare invero atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti o comunque utili per il giudizio;
che la licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE); la licenza edilizia deve essere concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio (art. 2 LE);
che le censure sollevate dai ricorrenti con riferimento al regolamento condominiale sono improponibili: in quanto fondate sul diritto privato, anche se risultassero giustificate non osterebbero al rilascio della controversa licenza;
che l'unico impedimento di diritto pubblico che potrebbe ostare al rilascio della licenza riguarda i posteggi;
che giusta l'art. 48 cifra 1.2. NAPR di __________ nella zona R7 deve essere destinata a posteggio una superficie di almeno 12 mq ogni 100 mq di SUL adibita ad appartamenti, negozi, uffici od a pubblico esercizio;
che, disponendo di 6 posteggi di più di 10 mq l'uno, l'esercizio pubblico in esame, con una SUL di poco più 100 mq e 30 posti a sedere, soddisfa in ogni caso le condizioni poste dalla norma succitata;
che i 6 posteggi ossequiano anche le norme VSS, che impongono un posteggio ogni 6 posti a sedere;
che spetterà semmai al municipio verificare che anche i 3 posteggi dell’autorimessa sotterranea siano effettivamente messi a disposizione della clientela;
che le impugnative, temerarie e non semplicemente infondate, vanno quindi senz'altro respinte, addebitando alle ricorrenti la tassa di giustizia e le ripetibili;
visti gli art. 21 LE; 48 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
Le ripetibili di fr. 1'200.-- sono a carico delle ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster