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Numero d'incarto:
52.1997.126
Data decisione, Autorità:
03.07.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00126
Lugano
3 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 maggio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 7 maggio 1997 del Consiglio di Stato (n. 2680) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 febbraio
1997 con cui il municipio di __________ ha negato all'insorgente il permesso
di ampliare un capannone artigianale/industriale sulle part. n. __________ e
__________ RFD;
viste le risposte:
-
4 giugno 1997 del Consiglio di
Stato;
-
5 giugno 1997 del municipio di
__________;
-
6 giugno 1997 del Dipartimento del
territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è
proprietario di un capannone artigianale-industriale, situato a __________ in
località , a ridosso del terrapieno antirumore che corre lungo la A13
(part. n. __________ e __________ RFD). Nello stabile, compreso nella zona
artigianale (Ar) del vigente PR, hanno attualmente sede una ditta per la
lavorazione del marmo () ed un reparto per l’assemblaggio di motori
elettrici (__________).
Nell’ambito della revisione generale del PR Il 22 aprile 1996
il consiglio comunale di __________ ha risolto di assegnare la fascia di
terreno situata a ridosso del suddetto terrapieno alla zona residenziale-alberghiera
(RA). Il nuovo PR è stato pubblicato all'albo dal 6 novembre al 5 dicembre
seguenti.
B. Il 6 dicembre 1996
__________ ha chiesto al municipio il permesso di ampliare il capannone sul
lato E, aggiungendovi un'ala lunga 25 m e di larghezza variante tra m 14,10 e m
17,90.
L'ampliamento servirebbe essenzialmente a mettere sotto tetto
i marmi che attualmente sono depositati sul piazzale sotto un semplice tendone.
La domanda non ha suscitato opposizioni. Con decisione 6 febbraio 1997 fondata
sull'art. 66 LALPT, il municipio l'ha nondimeno respinta, ritenendo che
l'intervento si ponesse in contrasto con la nuova funzione
(residenziale-alberghiera) assegnata alla zona dal PR in itinere.
C. Con giudizio 7 maggio 1997
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata da __________.
Posto in evidenza il contrasto esistente fra la destinazione
del capannone e la nuova funzione assegnata alla zona in esame, il Governo ha
in sostanza ritenuto che la questione a sapere se fossero date le premesse per
accordare una licenza in base all'art. 70 cpv. 2 LALPT potesse essere esaminata
soltanto dopo l'entrata in vigore del nuovo PR.
D. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
sollecitandone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza richiesta.
Sottolineata la necessità dell'ampliamento, l'insorgente
ritiene che nulla impedisca all'autorità di verificare se siano date le condizioni
per far capo alla facilitazione prevista dall'art. 70 cpv. 2 LALPT. Condizioni
che a suo avviso risulterebbero soddisfatte.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato che non formula osservazioni, mentre il municipio si rimette
al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE. Pacifiche sono invero la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base
degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione è infatti perfettamente noto a questo
Tribunale, che ha già dovuto occuparsi di questo insediamento al momento in cui
è stata rilasciata la licenza per costruirlo.
A torto rimprovera l'insorgente al Consiglio di Stato di aver
violato il suo diritto di essere sentito negandogli l'assunzione delle prove
offerte (edizione di documenti, ispezione UR, sopralluogo).
La valutazione anticipata negativa operata dalla precedente
istanza regge alla critica. Considerati i termini della vexata quaestio,
non è invero dato di vedere quali nuovi elementi di fatto utili al giudizio
avrebbero potuto essere acquisiti agli atti attraverso l'assunzione di quelle
prove.
-
L'ampliamento è
pacificamente conforme al diritto vigente. Sotto questo profilo, nulla osta al
rilascio della licenza richiesta.
-
3.1. Giusta l'art. 66
LALPT, dalla data di pubblicazione del PR sino alla sua approvazione da parte
del Consiglio di Stato non si possono attuare modifiche edilizie o altri
provvedimenti contrari alle previsioni del piano.
La norma istituisce il cosiddetto blocco edilizio: un provvedimento
di salvaguardia della pianificazione in corso, che si traduce nel divieto di
rilasciare licenze edilizie conformi al diritto vigente, ma contrarie al PR
adottato dal legislativo comunale e pubblicato giusta l'art. 34 cpv. 2 LALPT
(cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 464 seg.). A differenza della sospensiva
prevista dall'art. 65 LALPT, il blocco edilizio non presuppone un intervento
suscettibile di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi perseguiti dagli
studi pianificatori in corso. E' sufficiente che vi si possa ravvisare una
difformità, non emendabile, con il diritto in via di approvazione.
L'applicazione del blocco edilizio presuppone quindi una verifica compiuta ed
approfondita della conformità della domanda di costruzione con il PR adottato
dal legislativo comunale e pubblicato all'albo in vista dell'approvazione da
parte del Consiglio di Stato (art. 39 LALPT).
Contrariamente a quanto quest’ultimo assume nel giudizio censurato,
tale verifica non va rinviata ad epoca posteriore all’entrata in vigore del PR.
Potendosi applicare il blocco edilizio soltanto nella misura in cui la domanda
di costruzione non rispetta le previsioni del PR pubblicato, è ovvio che
l’esame di conformità dell’intervento previsto dev’essere in modo completo
esperito prima dell’entrata in vigore del piano.
Ai fini del presente giudizio occorre pertanto esaminare se
il controverso ampliamento sia conforme al PR in via di adozione non solo dal
profilo dell’art. 70 cpv. 1 LALPT, ma anche dal profilo del capoverso seguente
di tale disposizione. In altri termini, allo stadio attuale del processo
pianificatorio, non basta esaminare se l’ampliamento è conforme alla funzione
assegnata alla zona di utilizzazione, ma occorre anche verificare - in caso negativo
- se non siano date le premesse per rilasciare un permesso eccezionale fondato
sugli art. 23 LPT e 70 cpv. 2 LALPT.
3.2. Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a) LPT, l'autorizzazione
a costruire presuppone che l'intervento sia conforme alla funzione assegnata
alla zona di utilizzazione (principio della conformità di zona). Eccezioni a
questa regola fondamentale del diritto pianificatorio ed edilizio sono previste
dall'art. 70 LALPT (all’interno delle zone edificabili), rispettivamente
dall’art. 24 LPT (fuori delle zone edificabili).
In base all’art. 70 LALPT, edifici o impianti la cui destinazione
non è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione possono di
principio essere soltanto oggetto di interventi conservativi. In ossequio alla
garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni
acquisite, sono ammessi unicamente i lavori di manutenzione indispensabili.
Ampliamenti e migliorie tecniche del processo produttivo possono
tuttavia essere eccezionalmente autorizzati a condizione che la destinazione
non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione e che siano rispettate
le altre disposizioni del piano (indici, distanze, altezze, ecc.). Avvalendosi
della facoltà concessagli dall’art. 23 LPT, con questa eccezione al principio
della conformità di zona, il legislatore cantonale ha inteso permettere non
solo il mantenimento, ma anche l'adeguamento e la rivalutazione di quelle
costruzioni che pur non rispettando compiutamente il precetto sancito dall'art.
22 cpv. 2 lett. a LPT non pregiudicano in misura apprezzabile il conseguimento
delle finalità perseguite da quest'ultimo (cfr. Scolari, op. cit., ad art. 70
LALPT, N. 513 seg.).
3.3. In occasione dell'adozione del nuovo PR il legislatore comunale
si è scostato dalle proposte del municipio che in quel comparto territoriale
prevedevano il mantenimento dell’attuale assetto pianificatorio. Ha quindi
assegnato i fondi del ricorrente alla zona residenziale/alberghiera,
sottraendoli alla zona artigianale in cui risultavano sinora inclusi. In base
all'art. 45 NAPR in itinere, nella zona residenziale alberghiera è ammessa
l'edificazione di costruzioni a più appartamenti, nonché l'edificazione di
costruzioni con contenuti parzialmente o esclusivamente alberghieri.
Non rientrando fra gli insediamenti ammessi dal diritto in
formazione, il capannone del ricorrente, a vocazione artigianale/
industriale, configurerà un edificio non conforme alla funzione prevista per la
zona di utilizzazione: un edificio, quindi, che dal profilo dell'art. 70 cpv. 1
LALPT, potrebbe essere soltanto oggetto di interventi conservativi, ad
esclusione qualsiasi lavoro di trasformazione sostanziale.
Nell'ottica della norma succitata, questa conclusione porta
di per sé a negare il rilascio di autorizzazioni per l'ampliamento in discussione
ed a giustificare pertanto il blocco edilizio applicato al municipio.
Il presente giudizio non può tuttavia esaurirsi
nell'accertamento della difformità dell'intervento con la funzione assegnata
alla zona di utilizzazione, ma deve necessariamente verificare se non siano
date le premesse per il rilascio di una licenza in deroga fondata sull'art. 70
cpv. 2 LALPT. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non occorre
affatto attendere l’entrata in vigore del nuovo PR per stabilire se il
contrasto fra la destinazione artigianale/industriale del capannone e la nuova
funzione residenziale/alberghiera che verrebbe assegnata alla zona in esame sia
tale da precludere il rilascio di un’autorizzazione eccezionale per un
ampliamento retto dalla norma suddetta. Essendo date tutte le premesse per
valutare l’incidenza della difformità sulla nuova zona di utilizzazione prevista
dal PR in itinere, questa verifica deve essere fatta già nell’ambito
dell’applicazione dell’art. 66 LALPT.
Orbene, a mente di questo tribunale, l’ampliamento in contestazione
risponde alle condizioni poste dall’art. 70 cpv. 2 LALPT e può quindi
beneficiare di una licenza in deroga al divieto di praticare interventi
eccedenti la semplice manutenzione su costruzioni esistenti in contrasto la
funzione introdotta dal nuovo diritto. Considerata la particolare situazione
dei fondi del ricorrente, ben si può in effetti ammettere che la destinazione
artigianale/industriale dello stabilimento esistente non sia di grave pregiudizio
alla zona residenziale/alberghiera prevista dal nuovo PR. L’ubicazione dello
stabilimento, la sua struttura e le caratteristiche dei processi lavorativi
sono tali da assicurare il contenimento delle ripercussioni ambientali entro
limiti compatibili con la futura vocazione della zona. La messa sotto tetto dei
depositi di materiale attualmente posti sotto un semplice tendone non risponde
peraltro soltanto alle esigenze di spazio delle aziende che vi operano, ma
collima con gli interessi della pianificazione stessa che già attualmente vieta
l’allestimento di depositi di materiale all’aperto.
- Sulla scorta delle
precedenti considerazioni, il ricorso va quindi accolto, annullando la
decisione municipale impugnata e la decisione governativa che la conferma siccome
lesive del diritto.
Gli atti vanno quindi rinviati al municipio di __________,
affinchè rilasci all’insorgente la licenza edilizia richiesta.
Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia a carico del comune. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE, 66, 70 LALPT, 45 nuove NAPR di __________, 3, 18, 28 31, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza:
1.1. sono annullate:
1.2. gli atti sono rinviati al municipio di __________, affinchè
rilasci al ricorrente la licenza per ampliare il capannone esistente sulla
part.n. __________ RFD;
- Non si prelevano né tasse,
né spese.
3 Il comune di __________
rifonderà al ricorrente fr. 1’200.- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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