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Numero d'incarto:
52.1997.121
Data decisione, Autorità:
20.05.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00121
Lugano
20 maggio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 15 maggio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 9 aprile 1997 (n. 1540) del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso 14 febbraio 1997 dell'insorgente contro la decisione 3 febbraio 1997
con cui il dipartimento delle istituzioni, sezione degli stranieri, le ha
rifiutato il rinnovo del permesso di dimora annuale;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'insorgente, di cittadinanza dominicana, é passata a
nozze il 23 dicembre 1992 con il cittadino svizzero __________ e si é
trasferita in Svizzera nel mese di gennaio successivo;
che in data 4 giugno 1993 il dipartimento delle istituzioni,
sezione degli stranieri, ha rilasciato a favore dell'insorgente un permesso di
dimora annuale, rinnovato tre volte, da ultimo con scadenza al 27 gennaio 1997;
che la ricorrente é in seguito stata raggiunta in Svizzera
dai figli __________ e __________;
che con decisione 3 febbraio 1997 il dipartimento delle
istituzioni, sezione degli stranieri, ha respinto la domanda di ulteriore
rinnovo del permesso di dimora formulata dall'insorgente;
che con risoluzione 9 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame presentato presso lo stesso il 14 febbraio precedente da
parte di __________ contro la predetta decisione dipartimentale;
che il dispositivo n. 4 del giudicato governativo precisava
che contro lo stesso era dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale di __________ nel termine di 30 giorni dall'intimazione;
che, con ricorso 15 maggio 1997, __________ insorge davanti a
questo Tribunale contro la risoluzione suddetta, chiedendo l'annullamento della
stessa ed il rinnovo del permesso di dimora a favore suo e dei figli; postula
inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria e, in via provvisionale, di
esser autorizzata a dimorare nel Cantone Ticino insieme ai figli pendente
causa;
che delle argomentazioni sollevate nel gravame si dirà, per
quanto necessario, nel seguito;
che il Tribunale non ha proceduto allo scambio degli allegati
giusta l'art. 49 cpv. 2 PAmm;
Considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di un ricorso o di un'istanza
l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, inoltre, giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso
può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione
di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente
infondato;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato,
nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di
commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la
deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo
é quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola
generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che l'art. 8 del Decreto esecutivo che designa le autorità competenti
in materia di polizia degli stranieri dell'11 settembre 1991 non prevede la
facoltà di ricorrere al Tribunale amministrativo contro le decisioni su ricorso
rese del Consiglio di Stato in questa materia;
che a torto, la ricorrente vorrebbe fondare la competenza del
Tribunale amministrativo a giudicare il suo gravame sull'art. 1 della legge transitoria
d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri del 12
marzo 1997, giusta il quale:
"Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia
di diritto degli stranieri suscettibili di essere impugnate con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale é dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo; é applicabile la legge di procedura per le cause
amministrative";
che in effetti detta legge é entrata in vigore venerdì 9
maggio 1997, giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle
leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino (B. U. 1997, vol. 123, N. 18,
pag. 211 segg. in particolare pag. 219 e 221);
che, a quella data, era ampiamente decorso il termine di 15
giorni istituito dall'art. 46 cpv. 1 PAmm per ricorrere innanzi a questo
Tribunale contro la risoluzione 9 aprile 1997 del Consiglio di Stato, ricevuta
dal patrocinatore dell'insorgente il giorno 15 aprile successivo;
che di conseguenza il ricorso si appalesa irricevibile per
difetto di competenza del Tribunale a conoscere la contestazione subordinatamente
per tardività dell'impugnativa;
che a questa conclusione non osta il semplice fatto che il
Cantone Ticino, disattendendo la cifra 1 (disposizioni esecutive) capoverso 1
delle disposizioni finali della modificazione dell'OG del 4 ottobre 1991 (RU
1992, pag. 288 segg., pag. 300), non abbia emanato per tempo, ovvero entro il
15 febbraio 1997, le disposizioni esecutive disciplinanti la competenza,
l'organizzazione e la procedura delle ultime istanze cantonali secondo l'art.
98a OG;
che in effetti, le disposizioni cantonali contrarie alla
modificazione 4 ottobre 1991 dell'OG concernenti la competenza, l'organizzazione
e la procedura delle autorità cantonali di ultima istanza rimangono in vigore
fino al momento in cui i Cantoni avranno emanato le necessarie disposizioni
esecutive (cfr. cifra 2 cpv. 2 delle disposizioni finali; abrogazione di
disposizioni contrarie);
che il contenuto ritardo nell'attuazione del diritto federale
da parte delle autorità cantonali e la necessità di ossequiare il principio
della competenza del Tribunale cantonale amministrativo fissata secondo il
cosiddetto sistema enumerativo concorrono a disconoscere a questo tribunale la
competenza a giudicare quale ultima istanza cantonale un ricorso proposto
contro una decisione governativa notificata un mese prima dell'entrata in vigore
della legge transitoria 12 marzo 1997;
che il presente giudizio rende inutile quello sulla domanda
provvisionale;
che, infine, essendo il gravame di primo acchito sprovvisto
di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria deve
essere respinta (art. 30 PAmm; 157 CPC);
che la tassa di giudizio deve essere posta a carico della
ricorrente (art. 28 PAmm);
Per
questi motivi,
visti
gli art. 3, 18, 28, 30, 48, 60 PAmm, 157 CPC
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é irricevibile.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria é respinta.
-
La tassa di giudizio, di fr.
100.--, é posta a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
- Comunicazione, per
conocenza, al Tribunale federale svizzero, 1000 Losanna 14.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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