AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.12
Data decisione, Autorità:
03.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00012
Lugano
3 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 gennaio 1997 di
__________,
__________, __________ e __________
contro
la
decisione 23 dicembre 1996 del Consiglio di Stato (n. 6846) che annulla la
decisione 22 ottobre 1996 con cui il municipio di __________ ha fissato ai
ricorrenti un termine sino al 1. gennaio 1997 per adibire ad abitazione
primaria un vecchio stabile abitativo situato nel nucleo del comune (part. n.
__________ RF);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 6 settembre 1988 il
Consiglio di Stato ha approvato l'art. 24 bis NAPR di __________ che istituisce
vincoli di destinazione residenziali primaria su determinate zone del
territorio comunale. In base a tale disposizione, nei vecchi nuclei le abitazioni
devono essere destinate esclusivamente a residenza primaria (cpv. 2). Questo
vincolo "si applica alle nuove costruzioni, nonché ai riattamenti, alle
ricostruzioni ed alle alienazioni di abitazioni esistenti (cpv. 3). Deroghe
possono essere accordate dal municipio in casi eccezionali: in particolare,
quando la natura dell'abitazione è palesemente inadatta per risiedervi
durevolmente (cpv. 4 lett. c).
B. L'8 maggio 1990 il notaio
avv. __________ ha comunicato al municipio di essere stato incaricato da
__________ e dai ricorrenti __________ di rogare l'atto di compravendita di una
vecchia abitazione situata nel nucleo ed utilizzata come abitazione primaria
della venditrice (part. n. __________ e __________ RF). Il notaio ha informato
il municipio che gli acquirenti non avevano domicilio a __________ e non
intendevano nemmeno prenderlo a breve scadenza. Dato che l'abitazione era palesemente
inadatta per risiedervi durevolmente, il notaio chiedeva che venisse posta al
beneficio di una deroga fondata sull'art. 24 bis cpv. 4 lett. c NAPR per essere
utilizzata come residenza secondaria.
C. Il 14 maggio 1990 il
municipio di __________ ha deciso di respingere la richiesta di deroga, ma di
concedere invece un'autorizzazione speciale per adibire lo stabile a residenza
secondaria sino al 30 giugno 1995; termine, scaduto il quale, l'abitazione
avrebbe dovuto essere adibita a residenza primaria.
Analoga comunicazione è stata fatta al notaio, che ha rogato
l'atto di compravendita inserendovi una clausola di ugual tenore.
Il 20 luglio 1993 il municipio di __________ ha rilasciato ai
ricorrenti __________ una licenza edilizia per riattare l'abitazione. L'atto
richiamava l'obbligo di destinare l'immobile ad abitazione primaria.
D. Constatato che il termine
del 30 giugno 1995 era trascorso infruttuosamente e che la licenza edilizia era
rimasta inutilizzata, il 20 agosto 1996 il municipio ha chiesto spiegazioni ai
ricorrenti.
Costoro hanno comunicato all’autorità comunale di non essere
disposti a trasferirsi a __________ e di essere intenzionati a modificare il progetto
approvato per la riattazione.
Preso atto di queste giustificazioni, il 22 ottobre 1995 il
municipio ha assegnato ai ricorrenti un termine sino al 1. gennaio 1997 per
adibire l'abitazione a residenza primaria, avvertendoli che in caso di
inosservanza l'avrebbe dichiarata inabitabile fino al momento della sua
ristrutturazione e del rilascio di un nuovo permesso di abitabilità.
Contro questa decisione, __________, __________, __________ e
__________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato.
E. Con giudizio 23 dicembre
1996, il Consiglio di Stato ha evaso l'impugnativa a sensi dei considerandi,
annullando la risoluzione municipale censurata e rinviando gli atti al
municipio affinché emanasse "un divieto formale immediatamente esecutivo
di utilizzare la casa come residenza primaria fintanto che la stessa non sarà
agibile come residenza secondaria, sotto comminatoria dell'art. 292 CP".
Dopo aver stabilito che lo stabile nelle condizioni in cui si
trova non si presta ad essere utilizzato come residenza primaria e che il
municipio non può imporne la ristrutturazione, il Governo ha in sostanza
ritenuto che per impedire che i ricorrenti lo utilizzassero abusivamente come
residenza secondaria, il municipio dovesse impartire loro il divieto di cui si
è detto sopra.
F. Contro il predetto giudizio
governativo __________, __________, __________ e __________ insorgono davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la
concessione di un ulteriore proroga di 5 anni per riattare l'immobile e prendere
domicilio a __________.
Secondo i ricorrenti, l'obbligo di prendere domicilio a
__________ violerebbe la libertà personale e la libertà di domicilio
costituzionale garantite.
L'obbligo di rinnovare l'immobile violerebbe inoltre la
garanzia costituzionale della proprietà. Un divieto di utilizzare lo stabile
come casa di vacanza sarebbe inammissibile nella misura in cui l'igiene e la
sicurezza per questo tipo di utilizzazione sono comunque assicurati.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________,
contestando succintamente le tesi degli insorgenti.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione
attiva dei ricorrenti sono invero pacifiche.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Controverso è unicamente il
dispositivo con cui il Consiglio di Stato rinvia gli atti al municipio affinché
emani un divieto immediatamente esecutivo di utilizzare la casa come residenza
secondaria fintanto che la stessa non sarà agibile come residenza primaria. Il
termine del 1. gennaio 1997 che il municipio aveva assegnato ai ricorrenti per
adibire lo stabile a residenza primaria è infatti stato annullato con
dispositivo che il comune ha rinunciato ad impugnare.
Data la particolarità della vertenza è tuttavia opportuno
chiarirne gli aspetti più significativi.
2.1. Lo stabile dei ricorrenti situato in un vecchio nucleo
era utilizzato come abitazione primaria sino al 1990. L'art. 24 bis cifra 2
NAPR impone il mantenimento di questa destinazione.
Ciò non significa che i ricorrenti siano costretti a
trasferire il domicilio a __________. Significa soltanto che non possono legittimamente
utilizzarlo come casa di vacanza: o trasferiscono, tutti o in parte, il
domicilio a __________ e lo utilizzano come abitazione primaria, o lo danno in
locazione a terzi ivi domiciliati.
Prive di fondamento sono comunque le censure che i ricorrenti
sollevano con riferimento alla libertà personale ed alla libertà di domicilio.
2.2. L'autorizzazione eccezionale concessa ai ricorrenti dal
municipio nel 1990 per utilizzare temporaneamente l'immobile come residenza
secondaria allo scopo di riattarlo come abitazione primaria è da tempo scaduta.
Nessuna disposizione di legge obbliga il municipio a rinnovare questa
facilitazione. Inaccoglibile è quindi la richiesta di proroga avanzata dai
ricorrenti in questa sede.
2.3. Anche la licenza edilizia accordata dal municipio ai
ricorrenti nel 1993 per riattare l'immobile è da tempo scaduta. Il termine
biennale di validità della licenza è infatti abbondantemente trascorso (cfr.
art. 14 LE).
Qualsiasi intervento edilizio sullo stabile presuppone quindi
l'inoltro di una nuova domanda di costruzione ed il rilascio di un nuovo
permesso di costruzione.
2.4. Le parti affermano concordemente che lo stabile non si
presta ad essere utilizzato come abitazione primaria. Non perché la natura
dell'abitazione è palesemente inadatta per risiedervi durevolmente (cfr. art.
24 bis cifra 4 NAPR), bensì a causa del suo precario stato di conservazione.
Ciò non toglie che i ricorrenti possono comunque lecitamente
far uso dell'edificio a scopo di residenza primaria sintanto che il municipio
non dovesse vietarlo per motivi di sicurezza o di igiene.
- Fatte queste premesse,
occorre esaminare la legittimità del divieto che il Consiglio di Stato ha
imposto al municipio di impartire ai ricorrenti. Esame questo che si giustifica
già sin d'ora in considerazione del vincolo di attenervisi che il giudizio di
rinvio ingenera in capo al municipio ed allo stesso Governo (cfr. Rhinow
Krähenmann, Schweiz. Verwaltunsgrechtsprechung, V ed. N. 42 B IV).
3.1. Giusta l'art. 42 LE, il municipio deve far sospendere i
lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia.
L'ordine di sospensione dei lavori è un provvedimento
cautelare volto ad inibire la realizzazione di opere abusive.
Ove l'abuso non consista nella realizzazione di un'opera abusiva,
ma nell'uso non autorizzato di una costruzione esistente, ovvero in un
illegittimo cambiamento di destinazione, il municipio può vietare, a titolo di
misura cautelare, l'utilizzazione instaurata senza la necessaria autorizzazione
(cfr. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürch. Recht, N. 639).
I provvedimenti cautelari riferiti ad opere abusive devono di
principio essere seguiti da provvedimenti di merito, mediante i quali il
municipio autorizza i lavori eseguiti senza permesso od ordina la demolizione o
la rettifica delle opere eseguite in contrasto insanabile con il diritto
edilizio materialmente applicabile.
Nel caso di utilizzazioni abusive di edifici o impianti,
insuscettibili di conseguire un permesso in sanatoria, un ordine di demolizione
o di rettifica non entra ovviamente in considerazione. Al posto di un
provvedimento ablativo o correttivo, l'autorità può tuttavia vietare
formalmente l'utilizzazione illegittima, assortendo l'ingiunzione ad opportune
comminatorie (cfr. Mäder, op. cit., N. 677).
3.2. In concreto, sembra pacifico che i ricorrenti facciano
uso e intendano continuare a far uso dell'immobile a scopo di residenza secondaria.
Ora, è innegabile che tale uso non è conforme all'art. 24 bis
NAPR, che impone il mantenimento della destinazione residenziale primaria
dell'edificio.
Per ristabilire l’ordinamento giuridico apparentemente
violato, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario imporre al municipio di
emanare “un divieto formale immediatamente esecutivo di utilizzare la casa come
residenza secondaria fintanto che la stessa non sarà agibile come residenza
primaria”.
Il Governo non ha precisato se tale provvedimento fosse di
natura cautelare o definitiva. E’ tuttavia certo che le circostanze del caso
concreto non giustificavano un intervento dell’autorità cantonale.
E’ in effetti compito precipuo del municipio quello di
adottare i necessari provvedimenti in caso di abusi edilizi (cfr. art. 42 seg.
LE). L’autorità cantonale (Dipartimento, Consiglio di Stato) può intervenire
solo quando venga meno ai suoi doveri.
Ora il municipio di __________ non è affatto venuto meno ai
suoi doveri. Impartendo ai ricorrenti un termine sino al 1. gennaio 1997 per
adibire l’abitazione a residenza primaria ed avvertendoli che in caso di
inosservanza l’avrebbe dichiarata inabitabile fino al momento della sua
ristrutturazione, l’autorità comunale ha dimostrato di essere attenta alle
problematiche create dai ricorrenti. Ha unicamente adottato un provvedimento
inidoneo a ripristinare una situazione conforme al diritto. Il Consiglio di
Stato, dal canto suo, avrebbe dovuto limitarsi ad annullarlo. Non v’era alcuna
necessità di sostituirsi al municipio nell’esercizio di prerogative di
specifica competenza dell’autorità comunale.
Tanto meno ingiungendo al municipio di emanare un divieto di
natura incerta, suscettibile oltretutto di inibire anche l’uso dello stabile
come abitazione primaria.
- Così stando le cose, il
ricorso va accolto, annullando il dispositivo con cui il Consiglio di Stato ha
ingiunto al municipio di __________ di emanare il divieto in contestazione.
Siffatta conclusione non pregiudica comunque minimamente il
diritto del municipio di __________ di:
-
vietare
l’uso dello stabile a scopo di abitazione primaria o secondaria per mancanza
dei requisiti di igiene e/o di sicurezza;
-
vietare, a
titolo di misura cautelare (art. 42 LE), l’uso dello stabile a scopo di residenza
secondaria;
-
vietare, a
titolo di provvedimento di ripristino (art. 43 LE), l’uso dello stabile a scopo
di residenza secondaria.
Dato l’esito si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 42, 43 LE; 24 bis NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza,
il dispositivo 1.2. della decisione 23 dicembre 1996 del Consiglio di Stato (n.
6846) è annullato.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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