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Numero d'incarto:
52.1997.105
Data decisione, Autorità:
25.06.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00105
Lugano
25 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 maggio 1997 di
contro
la
risoluzione 23 aprile 1997 (n. 1947) del Consiglio di Stato, che ha
parzialmente accolto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 31
gennaio 1997 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr.
500.-- per violazione della legge edilizia;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il ricorrente é
proprietario del mapp. __________ di __________. In data 16 giugno 1994 il
municipio di __________ ha rilasciato a favore di __________, padre del
ricorrente, la licenza edilizia per la riattazione dello stabile insistente su
quel fondo, volta alla realizzazione di un negozio a pianterreno e due
appartamenti, uno al primo ed uno al secondo piano. Il 17 maggio 1996 il
municipio ha rilasciato il permesso di abitabilità relativo al pianterreno ed
al primo piano dello stabile.
b) In data 12 novembre
1996 __________ ha sollecitato al municipio l'esperimento della verifica
prevista dall'art. 49 cpv. 2 LE per il conseguimento del permesso di abitabilità
relativo all'appartamento ubicato al secondo piano. I controlli necessari sono
stati esperiti il 5 dicembre successivo. A quest'ultima data il medico delegato
ha comunicato verbalmente il nulla osta all'abitabilità dell'appartamento. Il
municipio ha successivamente rilasciato il permesso di abitabilità il 22
gennaio 1997.
B. a) Con rapporto 11 novembre
1996 l'ufficio tecnico comunale aveva tuttavia segnalato al municipio che
l'appartamento al secondo piano del mapp. __________ era abitato da parte dei coniugi
__________ e __________ già a partire dal 21 ottobre 1996: data quest'ultima
dedotta dagli atti dell'ufficio controllo abitanti.
b) Con risoluzione 3
dicembre 1996, notificata il giorno 5 dicembre successivo, il municipio ha
iniziato una procedura di contravvenzione nei confronti di __________ fondata
sulla violazione dell'art. 49 cpv. 2 LE, rimproverando al proprietario di aver
terminato e ceduto in abitazione a partire dal 21 ottobre 1996 l'appartamento
in rassegna "senza che sia stato chiesto, prima dell'occupazione, il
controllo per la concessione del permesso di abitabilità". Con
osservazioni 13 dicembre 1996 __________ ha affermato che la data indicata dal
municipio corrispondeva a quella del matrimonio dei nuovi inquilini, ma che
l'occupazione dell'appartamento in oggetto aveva in realtà avuto luogo solo all'inizio
di dicembre. Richiamandosi agli art. 46, 49 cpv. 2 LE, 147 seg. LOC, con
decisione 31 gennaio 1997 il municipio ha inflitto al ricorrente una multa di fr.
500.-- per i fatti contestatigli nel rapporto di contravvenzione.
C. a) __________ é insorto
contro la decisione di multa con ricorso 18 febbraio 1997 innanzi al Consiglio
di Stato, al quale ha domandato di annullarla. L'insorgente ha affermato che al
21 ottobre 1996 doveva ancora terminare svariati lavori interni concernenti
l'appartamento in discussione, come la posa dell'isolazione, del perlinato,
delle prese, degli interruttori, della lavatrice, nonché il collegamento
dell'impianto di riscaldamento: lavori che sono stati terminati dal padre del
ricorrente, aiutato da altre persone, delle quali il gravame indicava i
nominativi ed indirizzo, e da __________. A partire da quella data i coniugi
__________ avevano quindi semplicemente iniziato a preparare l'appartamento,
che hanno però effettivamente occupato solo dopo il nulla osta del medico
delegato. Nel frattempo avevano abitato presso la madre della sposa, in vicolo
__________. I coniugi __________ hanno sottoscritto l'impugnativa a conferma di
quanto asserito dall'insorgente.
b) Con risoluzione 23
aprile 1997 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso. Il
Governo ha anzitutto considerato che l'occupazione effettiva dell'appartamento
a partire dal 21 ottobre 1996 non appariva provata: il rapporto dell'ufficio tecnico,
che deduceva questo fatto dall'annuncio dell'arrivo di __________ all'ufficio controllo
abitanti di __________ a quella data, non appariva bastevole. Il Consiglio di
Stato ha considerato che ad ogni buon conto il ricorrente non avesse atteso il
rilascio del permesso di abitabilità municipale, che ha avuto luogo solo il 22
gennaio 1997, per occupare l'ente in discussione: una violazione dell'art. 49
cpv. 2 LE era pertanto senz'altro data. Trattandosi tuttavia di infrazione
lieve e del fatto che il municipio aveva tardato a concedere il permesso di
abitabilità, il Consiglio di Stato ha ridotto la sanzione a fr. 250.--.
D. Con impugnativa 5 maggio
1997 __________ si aggrava contro il menzionato giudicato governativo,
chiedendo l'abbandono del procedimento nei suoi confronti. Il ricorrente
evidenzia la novità dell'addebito ritenuto dal Consiglio di Stato per comunque
potergli infliggere l'avversata sanzione.
Il Consiglio di Stato ed
il municipio di __________ hanno domandato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 3 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il
gravame é pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Giusta l'art. 46 cpv.
1 LE le contravvenzioni alla LE stessa, ai piani regolatori ed ai regolamenti
edilizi sono punite dal municipio con l'ammonimento o la multa sino a fr.
500.-- se é stata omessa una notifica, con la multa sino a fr. 5'000.-- se é
stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria,
con la multa sino a fr. 10'000.-- negli altri casi. Se l'autore é recidivo, ha
agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non é vincolato da
questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La multa deve essere commisurata alla
gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa (art. 46 cpv. 3 LE). La
procedura é regolata dagli art. 147 e 148 LOC, riservata la legittimazione del
comune a ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato (art. 46 cpv. 5
LE). L'avvio della procedura di contravvenzione ha luogo attraverso
l'intimazione al denunciato del rapporto di contravvenzione: documento che deve
indicare i fatti, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le
norme di legge violate (art. 147 cpv. 1 e 2 LOC). Al denunciato deve essere
fissato un termine perentorio per la presentazione delle osservazioni (art. 147
cpv. 2 LOC). Dopo di che il municipio, se accerta la violazione, infligge la
multa attraverso una decisione che richiami: il rapporto di contravvenzione, i
motivi della multa, l'indicazione delle norme di legge violate e di quella che
reprime la trasgressione, l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso
(art. 148 cpv. 1 LOC).
2.2. Giusta l'art. 49 cpv.
2 LE prima dell'occupazione del nuovo edificio e della concessione
dell'eventuale permesso di abitabilità deve essere chiesta la verifica sul
posto per confrontare la costruzione con il progetto approvato. Come questo
Tribunale ha già avuto modo di precisare (RDAT I-1994 N. 32 consid. 2.1.; v.
inoltre Scolari, Commentario LE, ed. 1996, N. 1391 segg.), contrariamente a
quanto indicato dal marginale l'art. 49 cpv. 2 LE non disciplina il permesso di
abitabilità, ma si limita a stabilire l'obbligo e il momento per il costruttore
di sollecitare al municipio la verifica circa la conformità dell'opera
realizzata. Gli accertamenti esperiti nel corso di questa verifica,
direttamente e tramite il medico delegato (art. 12 seg. RISA), permettono in seguito
al municipio di rilasciare, quando necessario, il permesso di abitabilità.
Permesso parimenti di competenza del municipio, nella misura in cui non riguarda
edifici d'uso pubblico e collettivo (art. 38 cpv. 2 LSan).
- 3.1. Nel concreto caso il
municipio di __________ ha rimproverato all'insorgente di non aver sollecitato
la verifica della conformità con i progetti approvati dell'appartamento posto
al secondo piano dello stabile al mapp. __________ di __________ prima della
sua effettiva occupazione, che ha avuto luogo il 21 ottobre 1996. Il Consiglio
di Stato ha scagionato il ricorrente da quell'addebito, poiché insufficientemente
provato. Più precisamente il Consiglio di Stato ha considerato che il semplice
accertamento di un funzionario dell'ufficio tecnico dedotto dall'esame degli
atti dell'ufficio controllo abitanti non bastasse per dimostrare che
l'appartamento in discussione fosse abitato già a partire da quella data. Il
Tribunale, investito dall'impugnativa del solo multato, non é pertanto più
chiamato a sindacare sulla sussistenza o meno di quella violazione. Sia
comunque detto che il Tribunale condivide la conclusione cui é addivenuto il
Governo. In effetti il ricorrente, per lo meno innanzi a quest'ultima autorità,
ha addotto argomenti ed inoltre fornito ed offerto prove che dovevano essere esaminati
rispettivamente assunte prima di potere senz'altro conferire alle verifiche effettuate
dall'ufficio tecnico il valore di prova certa dell'infrazione.
3.2. Nel giudizio
impugnato il Governo ha però argomentato che il ricorrente aveva comunque
violato l'art. 49 cpv. 2 LE, poiché aveva lasciato occupare l'appartamento in
esame dai coniugi __________ subito dopo aver ricevuto l'autorizzazione verbale
in tal senso da parte del medico delegato, che aveva ispezionato l'appartamento
il 5 dicembre 1996: prima quindi di ricevere il permesso di abitabilità, emesso
dal municipio solamente il 22 gennaio 1997. Il Tribunale non può condividere quell'assunto.
In effetti, a prescindere dal fatto che é quantomeno dubbio che il
comportamento appena descritto possa costituire una violazione dell'art. 49
cpv. 2 LE (sembrerebbe semmai violata, anche sulla scorta di quanto é stato
spiegato sub. 2.2., la legislazione sanitaria; cfr. art. 14 RISA), il giudizio
governativo modifica illecitamente i fatti alla base del procedimento a carico
del ricorrente. Il municipio non ha infatti mai contestato all'insorgente
(decisivo é comunque il rapporto di contravvenzione; cfr. art. 147 cpv. 1 LOC e
Scolari, op. cit., N. 1359 e rinvii) la circostanza di aver concesso l'utilizzazione
del noto appartamento ai coniugi __________ dopo l'assicurazione verbale data
dal medico delegato circa al sua abitabilità il 5 dicembre 1996. A tal punto
che lo stesso Esecutivo, nelle osservazioni al ricorso innanzi al Consiglio di
Stato 25 marzo 1997, qualifica il ritardo con cui ha concesso il permesso di
abitabilità - altrimenti inspiegabile - quale "fatto irrilevante",
che "non ha minimamente penalizzato il ricorrente, il quale già sapeva
anticipatamente che l'appartamento poteva essere abitato". Il
municipio aveva del resto iniziato il procedimento di contravvenzione nei
confronti di __________ già il 3 dicembre 1996, senza attendere quindi la formale
emissione del permesso di abitabilità. Il ricorrente non aveva pertanto avuto
motivo di presentare delle osservazioni su questi fatti - com'é decisivo -
prima della decisione municipale né a maggior ragione di contestarne la
rilevanza giuridica davanti al Consiglio di Stato. Accertata l'assenza di prove
sufficienti per i fatti considerati dal municipio, il Consiglio di Stato
avrebbe quindi semplicemente dovuto annullare la multa inflitta al ricorrente
anziché infliggere una nuova sanzione per fatti diversi. Il suo giudizio, che
ha vanificato l'esercizio del diritto di difendersi di cui aveva fatto uso l'insorgente
fino a quel momento, é pertanto lesivo del diritto, ma in particolare degli
art. 147 cpv. 1 e 148 cpv. 1 lett. a LOC, e deve essere annullato (art. 61 PAmm).
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere accolto e le risoluzioni impugnate annullate. Il
Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio, poiché il comune di
__________ non é intervenuto in lite a tutela di interessi economici (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. art. 46, 49 LE, 147, 148 LOC, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono integralmente annullate la risoluzione 23
aprile 1997 (n. 1947) del Consiglio di Stato e la decisione 31 gennaio 1997 con
cui il municipio di __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr.
500.-- per violazione della legge edilizia.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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