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Numero d'incarto:
52.1996.88
Data decisione, Autorità:
29.05.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00088
DP 79/96
leo
Lugano
29 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 aprile 1996 di
contro
la
decisione 26 marzo 1996 del Consiglio di Stato (n. 1419) che evade come ai
considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
18 febbraio 1996 con cui il consiglio comunale di __________ abroga il
"decreto legislativo" 23 novembre 1993 disciplinante l'aiuto
complementare comunale AVS/AI;
viste le osservazioni 23 aprile 1996 del
Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 23 novembre 1993 il
consiglio comunale di __________ ha adottato un regolamento (definito decreto
legislativo), mediante il quale veniva introdotto a livello comunale "un
aiuto supplementare" a favore dei beneficiari delle prestazioni complementari
AVS/AI erogate dal Cantone.
B. In seguito al progressivo
deterioramento delle finanze comunali, il comune si è visto costretto a
sollecitare l'aiuto dello Stato per coprire il disavanzo d'esercizio previsto
per il 1995 nonostante il moltiplicatore del 100%.
Il 30 ottobre 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha
accolto l'istanza modificando tuttavia il preventivo su diversi punti; in particolare
sull'uscita di fr. 90'000.--, prevista per l'aiuto complementare comunale a
favore dei beneficiari di rendite AVS/AI, che non è stata riconosciuta come una
necessità imprescindibile del comune.
C. Con messaggio 12 gennaio
1996 il municipio di __________ ha quindi proposto al consiglio comunale di
"revocare il decreto legislativo concernente l'aiuto complementare AVS/AI
del 23 novembre 1973 con effetto a partire dal 1. gennaio 1996.
Preavvisata favorevolmente dalla commissione delle petizioni,
la proposta è stata adottata all'unanimità dal legislativo comunale nella
seduta del 5 febbraio 1996.
Contro questa risoluzione si è aggravata davanti al Consiglio
di Stato __________, cittadina attiva di __________, contestando l'effetto
retroattivo e sollecitando l'erogazione del sussidio sino all'approvazione del
provvedimento abrogativo da parte dell'autorità cantonale.
D. Con giudizio 26 marzo 1996
il Consiglio di Stato ha evaso l'impugnativa "a' sensi dei
considerandi".
In sostanza, il Governo ha ritenuto inammissibile il
conferimento dell'effetto sospensivo. Ha quindi rilevato che l'aiuto complementare
comunale doveva essere ulteriormente erogato sino alla crescita in giudicato
della decisione di abrogazione del "decreto legislativo" citato;
"non invece fino alla ratifica da parte dell'autorità cantonale, in quanto
tale ratifica non avrebbe formalmente luogo".
E. Contro il predetto giudizio
governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo che l'aiuto complementare comunale venga erogato sino alla ratifica
cantonale dell'abrogazione, subordinatamente sino alla decisione del Tribunale
cantonale amministrativo.
In sostanza, l'insorgente fonda le sue domande sul fatto che
la decisione di abrogazione dell'aiuto complementare non è ancora cresciuta in
giudicato e non è nemmeno stata ratificata dall'autorità cantonale.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, mentre il municipio di __________ ha
rinunciato a prendere posizione nel termine assegnatogli.
Considerato, in
diritto
- Prima di eventualmente
entrare nel merito dell'impugnativa, giova verificare se sia ricevibile dal
profilo delle competenze giurisdizionali di questo Tribunale.
1.1. Giusta l'art. 208 LOC "contro le decisioni degli
organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili
al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga
altrimenti.
Deducibili davanti a questo Tribunale sono per principio
soltanto le decisioni degli organi comunali, ossia i provvedimenti adottati
dall'autorità in casi concreti ed individuali, medianti i quali vengono
costituiti, modificati o soppressi diritti od obblighi dei cittadini
amministrati (cfr. art. 5 PA per analogia; Imboden Rhinow, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 35 B I seg.; Scolari, Diritto
amministrativo, vol. I. N. 200).
1.2. I regolamenti comunali sono adottati, modificati ed
abrogati dal legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 lett. a LOC). Trascorsi i
termini di pubblicazione, di ricorso e di referendum (art. 187 LOC) sono
sottoposti al Consiglio di Stato per l'approvazione (art. 188 LOC), che per
legge è di natura costitutiva (art. 190 LOC).
Identica procedura, dispone l'art. 188 cpv. 2 LOC, dev'essere
ossequiata per ogni variazione di regolamenti comunali.
Le decisioni del Consiglio di Stato statuenti su ricorsi
proposti giusta l'art. 187 lett. a) LOC contro le disposizioni contenute in
regolamenti comunali non sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale
amministrativo. Tali decisioni - che per principio dovrebbero essere integrate
nella risoluzione di approvazione dei regolamenti - sono definitive, poiché
sono rese in forza dei poteri di vigilanza sui comuni che la legge conferisce
al Consiglio di Stato (art. 189 e 207 LOC). Il controllo giurisdizionale astratto
di leggi e regolamenti comunali non rientra quindi nel novero delle competenze
attribuite a questo Tribunale.
1.3. Con la risoluzione 5 febbraio 1996 qui in esame il
consiglio comunale di __________ ha abrogato ("revocato") con effetto
retroattivo al 1. gennaio 1996 il regolamento ("decreto legislativo")
concernente l'aiuto complementare AVS/AI del 23 novembre 1973.
A questa determinazione inerisce senz'ombra di dubbio natura
di atto normativo soggetto a referendum. Essa è infatti volta a modificare,
ovvero ad abrogare, l'ordinamento comunale vigente in tema di prestazioni
complementari AVS/AI. Anche se riferito ad un singolo e concreto regolamento,
la sua portata è di carattere astratto e generale.
In quanto volto a contestare i tempi e le modalità di
abrogazione del vigente assetto normativo, il ricorso appare quindi palesemente
improponibile.
Resta comunque riservata alla ricorrente la facoltà di
sollecitare il comune a versarle ulteriormente l'aiuto di cui ha sinora beneficiato
e di impugnare la relativa decisione municipale davanti alle competenti istanze
di ricorso.
- Dato che la ricorrente è
stata indotta a ricorrere dall'erronea indicazione dei mezzi e dei termini
d'impugnazione contenuta nel giudizio censurato, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13, 186-190, 207, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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