AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.70
Data decisione, Autorità:
26.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00070
DP 61/96
leo
Lugano
26 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 18 marzo 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la
decisione 28 febbraio 1998 (n. 914) con cui il Consiglio di Stato lo
destituisce dalla carica di docente di __________ nelle scuole professionali
del Cantone a titolo di sanzione disciplinare;
vista la risposta 30 aprile 1996 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dal 29 ottobre 1984 il
ricorrente __________ è al servizio dello Stato quale docente di ginnastica
nelle scuole professionali del Cantone. Dapprima con lo statuto di incaricato a
tempo parziale, poi con lo statuto di docente nominato a tempo pieno.
Dopo aver insegnato presso la __________ di __________, è
passato alla Scuola __________) di __________, con integrazione dell'orario di
lavoro presso il Centro scolastico __________ di __________.
Nel 1988 e nel 1989 è stato oggetto di due procedimenti
disciplinari sfociati in un ammonimento ed in una multa di fr. 350.- per
un'assenza arbitraria di due giorni (anticipazione e prolungamento delle
vacanze natalizie), rispettivamente per essersi rifiutato di svolgere una
supplenza interna chiestagli dal direttore della __________ di __________.
Il 30 maggio 1994 l'esperto di educazione fisica per le
scuola professionali ha richiamato il ricorrente all'ordine perché invece di
tenere la lezione di ginnastica aveva proiettato alla classe una videocassetta
sulle sue vacanze.
Il 10 ottobre 1994 il ricorrente è stato nuovamente
richiamato all'ordine dal capo della Sezione amministrativa del Dipartimento
dell'istruzione e della cultura per non aver tenuto una lezione di ginnastica e
per non aver partecipato alla conferenza dei giudizi indetta dalla direzione
della __________ il 13 aprile di quell'anno.
B. Il 9 maggio 1995 l'esperto
di educazione fisica per le scuole professionali ha informato i suoi superiori
sulla situazione di disagio che si era venuta a creare nelle scuole alle quali
il ricorrente era attribuito a causa della scadente qualità delle prestazioni
lavorative fornite.
Il 26 maggio 1995 il direttore della __________ ha a sua
volta segnalato all'autorità dipartimentale una serie di manchevolezze
imputabili al ricorrente e riguardanti soprattutto l'assiduità lavorativa
(assenze ingiustificate di breve durata). Nell'esposto veniva in particolare
rilevato:
"Gennaio 1993
Il professor __________
prolunga le vacanze con un'assenza non giustificata e nello stesso tempo
premeditata visto che gli allievi erano stati avvisati dal docente stesso in
dicembre che le lezioni di educazione fisica del giorno 10.1.93 non ci
sarebbero state.
Il sottoscritto era
all'oscuro di tutto.
Gennaio 1994
Il professor __________
prolunga le vacanze.
Motivazione: ritardo volo
__________.
13 aprile 1994
Assenza arbitraria ad una
lezione del pomeriggio e alla riunione della conferenza dei giudizi.
Cfr. lettera della Sezione
Amministrativa del 10.10.1994.
29 novembre 1994
Il docente è stato assente
tutta la mattina per il funerale del vice direttore della __________, che è
iniziato alle ore 10.30.
Avevo comunicato oralmente
al prof. __________ di svolgere le prime due ore di lezione e di partire, se lo
riteneva necessario, qualche minuto prima.
Il docente, da me in
seguito interpellato, ha affermato che la mia autorizzazione riguardava tutta
la mattinata.
13 dicembre 1994
Cerimonia di consegna dei
diplomi alla Scuola __________ che ospita tre nostre classi di decimo anno.
Nel pomeriggio non possiamo
avere le aule normalmente a nostra disposizione ma solo la palestra.
La segretaria di __________
comunica giorni prima alla classe interessata, tramite alcune allieve, che la
lezione di educazione fisica con il professor __________ si sarebbe tenuta
regolarmente.
Le allieve si presentano in
palestra senza il necessario per la lezione e il professor __________ abbandona
la classe subito e lascia la sede.
10 gennaio 1995
Il professor __________ è
assente alla conferenza delle note a __________ per le classi 1A, 1B, 1C.
Non si scusa nemmeno nei
giorni seguenti.
Richiamato per iscritto
afferma nella sua lettera datata Venerdì 17 marzo "desidero sapere il nome
della persona con la quale, secondo Lei, avrei dovuto scusarmi, visto che quel
martedì ho parlato con uno dei docenti di classe di una delle prima in
questione. Di conseguenze dire che non mi sono nemmeno scusato è
un'affermazione discutibile".
Sta di fatto che ho chiesto
prima dell'inizio delle conferenze se qualcuno sapeva la motivazione della
assenza del prof. __________ e nessuno ha reagito.
In seguito ho parlato
ancora con i docenti di classe in questione ma non risulta che il professor
__________ si sia scusato con uno di loro.
10 febbraio 1995
Il professor __________ ha
avvisato la nostra segretaria di una sua assenza dalla 15.15 alle 16.45 ma non
ha chiesto nessun permesso (le prime due ore del pomeriggio ha svolto
regolarmente lezione).
Purtroppo nella mia lettera
del 14 marzo 1995 in cui ho chiesto chiarimenti non ho specificato l'orario in
cui il docente era assente dalla sede e questo fatto gli ha consentito di non
giustificarsi e anzi di attaccare con la sua lettera del 29.3.1995 con queste
parole: "non solo la sua domanda è basata su un'affermazione completamente
FALSA, ma denota anche una certa carenza da parte sua nella ricerca dei fatti
realmente accaduti. Così come è posta la domanda, non sono in grado di risponderle,
in quanto dovrei inventare una risposta FALSA".
14 febbraio 1995
Il prof. __________ porta
le classi di Locarno a pattinare senza chiedere il permesso.
Il Consiglio di direzione
decide di pagare la fattura ma vuole il rimborso dal docente perché questa
attività non è stata autorizzata.
20-24 febbraio 1995
Il prof. __________ è
assente per il corso di sci alla __________ per tutta la settimana.
Abbiamo il supplente
pagato.
Il professor __________
senza avvertire il direttore della __________ e il sottoscritto scende giovedì
23 febbraio al suo domicilio perché ha un appuntamento dal dentista venerdì
mattina (da quanto tempo lo sapeva?).
Il venerdì pomeriggio il
prof. __________ ha lezione da noi ma non si presenta e non fa sapere niente.
Casualmente sono venuto a
conoscenza di questi fatti due settimane dopo.
Gli ho chiesto spiegazioni
scritte del perché non si è presentato a lezione da noi e mi ha risposto tramite
la lettera del 29.3.95 che "era a letto con virus intestinale e
febbre".
Febbre e virus non hanno
poi impedito al docente la partenza quella sera stessa per il __________."
Preso atto di queste segnalazioni, il 17 luglio 1995 il
Consiglio di Stato ha aperto a carico del ricorrente un'inchiesta amministrativa
volta ad accertare eventuali violazioni dei doveri di servizio, affidandone la
conduzione al giurista del Dipartimento dell'istruzione e della cultura ed al
capo dell'ufficio della formazione sanitaria.
L'8 agosto 1995 il direttore della __________ ha comunicato
ai funzionari inquirenti che il prevenuto non avrebbe dato seguito all'incarico
di sorvegliare la sessione degli esami di ammissione indetta per il 25 di quel
mese, poiché si trovava in vacanza all'estero sino al 27 seguente, senza alcuna
possibilità di essere raggiunto. Dato che le date degli esami di ammissione
erano state rese note a tutti i docenti già il 9 giugno precedente, il direttore
ravvisava in questo comportamento una prova evidente della volontà del
ricorrente di non attenersi alle prescrizioni di servizio.
Constatato che il ricorrente non si era presentato alla sorveglianza
degli esami, il 30 agosto 1995, il Consiglio di Stato ha deciso di sospenderlo
provvisoriamente dalla carica e dallo stipendio.
C. Nel corso dell'inchiesta
disciplinare sono stati sentiti come testi il direttore della __________,
quello del __________ e l'esperto di educazione fisica per le scuole
professionali.
Il primo ha confermato gli addebiti mossi all'insorgente con
la denuncia del 26 maggio 1995, precisandone alcuni dettagli e rimproverando al
ricorrente di giocare "sulle parole, sull'ambiguità, sui fatti e sulle
situazioni che coinvolgono le doppie sedi". Ha inoltre posto in evidenza
alcuni particolari relativi alla mancata sorveglianza degli esami di
ammissione.
Il secondo teste ha invece succintamente riferito della
situazione di disagio provocata da una serie di piccole manchevolezze imputabili
al ricorrente. A sostegno delle sue affermazioni ha prodotto una lettera del 28
giugno 1995 inviata all'esperto responsabile della formazione professionale in
cui venivano rilevate le carenze didattiche e la scarsa affidabilità del
docente __________.
L'esperto di educazione fisica per le scuole professionali,
dal canto suo, ha confermato la debolezza del ricorrente sul piano meramente
didattico, rimproverandogli in particolare di attribuire peso eccessivo alla
componente competitiva a scapito degli allievi più deboli.
Il 10 ottobre 1995 gli inquirenti hanno sentito il ricorrente
prospettandogli gli addebiti mossigli (comportamento personale non conforme al
ruolo ed agli obblighi di educatore; inadempienze e manchevolezze sul piano
dell'assiduità al lavoro; sfruttamento della sua posizione per svolgere attività
lucrativa non autorizzata / lezioni di nuoto). Preso atto delle prove raccolte
sino a quel momento, il 24 seguente il ricorrente ha inoltrato le sue osservazioni,
contestando dettagliatamente le accuse rivoltegli.
D. In sede di complemento
d'inchiesta sono stati sentiti due altri docenti; il primo ha riferito su
un'assenza del ricorrente da una seduta del 10 febbraio 1995 del consiglio di
classe della __________. Il secondo ha invece messo in evidenza la scarsa disponibilità
del ricorrente e la sua decisione di svolgere lezioni di pattinaggio alla pista
di ghiaccio senza il consenso della direzione.
L'esperto di educazione fisica ha inoltre reso noto di aver
raccolto dagli allievi elementi estremamente negativi sull'attività didattica
del ricorrente ("il docente era svogliato; il contenuto delle lezioni non
era stimolante; si faceva quel che si voleva; a volte il docente ci mandava
fuori dalla palestra a giocare; nonostante questo poco impegno ci chiamava uno
alla volta durante le lezioni e ci prometteva la bocciatura se superavano un
certo numero di assenze indipendentemente dai risultati ottenuti; usava i suoi
racconti di viaggio per far passare il tempo e naturalmente noi ne approfittavamo
per star tranquilli a far niente").
Prendendo posizione sulle giustificazioni addotte dal docente
__________, il direttore della __________ ha da parte sua ribadito le accuse
rivoltegli nella segnalazione che aveva inviato all'autorità cantonale il 26
maggio precedente.
E. Il 18 dicembre 1995 gli
inquirenti designati dal Consiglio di Stato hanno rassegnato il rapporto
conclusivo, ritenendo sostanzialmente fondati gli addebiti mossi all'insorgente.
In particolare:
-
una
protrazione ingiustificata di un paio d'ore dell'assenza che gli era stata autorizzata
il 29 novembre 1994 per partecipare al funerale del vicedirettore del
__________;
-
la rinuncia a
tenere una lezione di ginnastica perché la palestra era occupata il 13 dicembre
1994 e le allieve si erano presentate senza il materiale e l'equipaggiamento
necessari;
-
un'assenza
non scusata dalla conferenza delle note il 10 gennaio 1995;
-
un'assenza
ingiustificata di un'ora e mezza il 10 febbraio 1995;
-
una trasferta
non autorizzata alla pista di ghiaccio di __________ il 14 febbraio 1995;
-
un'assenza
per motivi medici (dentista) durata tutta la giornata del 24 febbraio 1995 e
conclusa con la partenza per il __________ la sera stessa;
-
la
trasgressione ripetuta del divieto di portare le classi a pattinare durante
l'ora di ginnastica;
-
l'assenza
ingiustificata dalla sorveglianza degli esami d'ammissione alla __________ il
25 agosto 1995;
-
un impegno
professionale carente preso il __________ e presso la __________;
-
lo
svolgimento a titolo accessorio di attività lucrative non autorizzate (vendita
di magliette e insegnamento privato del nuoto);
Raccolte le ulteriori giustificazioni del ricorrente, il 28
febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha risolto in via principale di destituirlo
dalla carica con effetto immediato, negandogli lo stipendio a partire dal 30
agosto 1995. Con la stessa risoluzione il Governo ha inoltre disposto che in
via subordinata il provvedimento fosse comunque da intendere come disdetta del
rapporto d'impiego a far tempo dal 31 agosto 1996.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale, dopo aver fatto proprie
le conclusioni alle quali era approdata la commissione d'inchiesta, ha ritenuto
giustificata l'adozione del provvedimento disciplinare più grave ed incisivo.
F. Contro la predetta decisione
governativo __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la reintegrazione
nell'insegnamento. In via subordinata sollecita invece che gli venga riconosciuto
il diritto un'indennità di uscita calcolata in base all'art. 18 LStip.
Dopo aver eccepito le carenze dell'istruttoria condotta dalla
commissione d'inchiesta designata dal Consiglio di Stato, l'insorgente contesta
partitamente gli addebiti mossigli, ammettendo soltanto quello di aver svolto
un'attività accessoria senza la necessaria autorizzazione. Trasgressione,
questa, che non potrebbe in nessun caso giustificare una misura disciplinare
tanto grave come quella in esame. Da qui la domanda principale di annullamento
della sanzione disciplinare irrogata.
In relazione alla disdetta notificatagli in via subordinata,
l'insorgente nega che siano dati i presupposti per rescindere il rapporto
d'impiego. La prosecuzione del rapporto d'impiego da parte dell'autorità
sarebbe oggettivamente esigibile. Se così non fosse, gli andrebbe comunque
riconosciuta l'indennità di uscita piena prevista dall'art. 18 LStip.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che contesta in dettaglio le tesi
dell'insorgente con argomenti di cui semmai si dirà più avanti.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date (art. 67 LOrd 1995).
-
Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le ulteriori prove
chieste dall'insorgente non appaiono in effetti suscettibili di procurare a
questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Dalla riassunzione dei testi già escussi dalla commissione d'inchiesta designata
dal Consiglio di Stato non ci si può in particolare attendere un apprezzabile
modifica del quadro degli accertamenti esperiti dalla precedente istanza.
Non è peraltro compito specifico di questo Tribunale quello
di porre rimedio alle carenze dell'istruttoria condotta dall'istanza inferiore,
assumendo le prove mancanti ai fini della conferma del provvedimento in
contestazione.
Considerato che il ricorso, in quanto volto contro la
destituzione deve comunque essere accolto per i motivi di cui si dirà più avanti,
non occorre d'altro canto procedere all'assunzione delle prove che l'insorgente
sollecita a suo favore. Per lo stesso motivo si può infine prescindere da un
esame del merito delle censure che questi solleva soltanto in questa sede con
riferimento alla composizione ed all'operato della commissione d'inchiesta designata
dal Consiglio di Stato.
- 3.1. Giusta l'art. 14 LOrd
1987 i dipendenti dello Stato sono tenuti ed eseguire coscienziosamente le
prescrizioni e le istruzioni di servizio. Analogo dovere è sancito dall'art. 22
cpv. 2 LOrd 1995, che impone ai dipendenti di svolgere coscienziosamente i
compiti loro affidati, contribuendo con spirito di iniziativa e di collaborazione
al miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio alla collettività.
3.2. Le violazioni dei doveri di servizio sono punite con
sanzioni disciplinari. Lo scopo di questi provvedimenti afflittivi è soprattutto
quello di ristabilire all'interno dell'amministrazione l'ordine perturbato da
comportamenti trasgressivi, ripristinando in tal modo la fiducia in essa
riposta dagli amministrati.
Le sanzioni disciplinari vanno dal semplice ammonimento alla
destituzione.
Nella scelta della sanzione più confacente al caso,
l'autorità deve attenersi anzitutto alle finalità dell'ordinamento
disciplinare. Il principio di legalità è quindi temperato da considerazioni di
opportunità. Nella commisurazione di tali provvedimenti occorre comunque tenere
adeguatamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione e del grado di
colpa del trasgressore (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung,
V ed. N. 54 B I seg.).
Di regola, il provvedimento della destituzione è adottato a
carico di dipendenti che violano intenzionalmente i doveri di servizio in modo
talmente grave, sia dal profilo oggettivo, sia dal profilo soggettivo, da
scuotere in modo irrimediabile la fiducia in loro riposta dall'autorità. Il
licenziamento disciplinare può anche essere giustificato da una serie di
trasgressioni che, considerate singolarmente, non rivestono particolare
rilevanza, ma che, nel complesso, denotano un'attitudine inconciliabile con i doveri
di servizio. Di principio, in questi casi, la destituzione dev'essere preceduta
da sanzioni minori e da un'esplicita comminatoria di licenziamento (Bellwald,
Die disziplinarische Verantwortlichkert der Beamten, pag. 156 seg.).
- Ferme queste premesse di
carattere generale, si deve negare che le violazioni dei doveri di servizio
rimproverate al ricorrente siano tali da giustificare la destituzione.
Passando in rassegna i singoli addebiti, si possono formulare
le seguenti considerazioni.
4.1. Indebita anticipazione dell'assenza autorizzata per
partecipare al funerale del vicedirettore del __________ il 29 novembre 1994.
L'autorità rimprovera al ricorrente di non aver tenuto alcuna
lezione la mattina del 29 novembre 1994.
L'addebito va relativizzato. Il ricorrente è stato
autorizzato a partecipare alle esequie. Il funerale è iniziato alle 1000 a
__________. Quel giorno il ricorrente aveva lezione a __________. Al massimo
gli si può quindi rimproverare di non aver tenuto la lezione tra le 0800 e le
0900.
4.2. Rinuncia a tenere una lezione di ginnastica il 13
dicembre 1994.
Si tratta di un episodio di disorganizzazione che potrebbe
essere imputato al ricorrente soltanto nella misura in cui non ha adottato le
precauzioni necessarie affinché le allieve si presentassero con
l'equipaggiamento necessario. Manca in effetti la prova che il ricorrente si
sia effettivamente allontanato dalla scuola, lasciando le allieve in balia a se
stesse.
4.3. Assenza ingiustificata dalla conferenza delle note del
10 gennaio 1995.
Valutate le prove raccolte dalla commissione d'inchiesta,
questo tribunale si è convinto che disertando la riunione suddetta il ricorrente
ha effettivamente violato i suoi doveri di servizio. Stando al collega
__________, sentito come teste, l'assenza non sarebbe da attribuire ad
indisposizione, ma al fatto che come insegnante di ginnastica il ricorrente
riteneva di non aver nulla da osservare. Qualunque fosse il motivo
dell'assenza, decisivo ai fini del perfezionamento dell'infrazione è il fatto
che il ricorrente ha omesso di notificarla preventivamente al direttore della
__________.
4.4. Assenza ingiustificata di un'ora e mezza il 10 febbraio
1995.
L'addebito è fondato e non può essere eluso affermando che la
lezione che il ricorrente ha omesso di tenere è stata comunque recuperata.
4.5. Trasgressioni del divieto di portare le classi a
pattinare durante l'ora di ginnastica.
E' provato che in passato la pratica di questo sport era ammessa.
Non risulta dagli atti con la necessaria chiarezza che a partire da un certo
momento sia stata effettivamente vietata dai competenti organi con prescrizione
vincolante.
4.6. Assenza per motivi medici (dentista) il 24 febbraio
1995.
Il ricorrente non ha violato alcun dovere di servizio. Quella
settimana era al corso di sci del __________ ad __________. Munito della
necessaria autorizzazione, la mattina del 24 (venerdì) si è recato dal dentista
a __________ per un importante intervento operatorio che sarebbe durato sin
verso mezzogiorno. Non essendo stati chiaramente definiti i limiti del congedo
accordatogli, il ricorrente poteva ritenere di non dover rientrare ad
__________ il pomeriggio e di essere anche dispensato da una ripresa del lavoro
presso la __________ dove era stato ingaggiato un supplente per tutta la settimana.
Il fatto che la sera stessa sia partito per una vacanza in
__________ è irrilevante. Non perfeziona di certo l'infrazione.
4.7. Assenza ingiustificata dalla sorveglianza dagli esami di
ammissione alla __________ il 25 agosto 1995.
Il 26 maggio 1995 il ricorrente aveva notificato alla
direzione della __________ che dal 21 al 27 agosto 1995 si sarebbe trovato nel
__________, __________, __________ (hotel __________). Il 9 giugno 1995 la
direzione della scuola ha comunicato a tutti i docenti a mezzo di circolare
recapitata nell'apposita casella personale che gli esami d'ammissione si sarebbero
svolti il 24-25 agosto seguenti. Il ricorrente afferma di non aver ricevuto
l'informazione. Se l'avesse ricevuta, afferma, avrebbe chiesto una dispensa. La
giustificazione, per quanto debole possa apparire, permette di prosciogliere il
ricorrente con formula dubitativa dall'addebito mossogli.
4.8. Attività accessorie.
L'importanza dello smercio di magliette agli allievi non è
stata oggetto di accertamenti. In mancanza di prove al riguardo, il ricorrente
va prosciolto dall'addebito di aver esercitato una vera e propria attività
commerciale approfittando della sua posizione di insegnante.
Il ricorrente non contesta invece di aver svolto a titolo
lucrativo un'attività collaterale di insegnante di nuoto senza la necessaria
autorizzazione. Anche se non sono stati accertati i limiti di questa attività,
il rimprovero appare quindi fondato.
4.9. Rimproveri concernenti carenze di natura didattica.
Benché preoccupanti, esulano dai limiti di un'inchiesta
disciplinare.
Nel complesso, gli addebiti mossi al ricorrente evidenziano
una sua innata tendenza ad approfittare delle situazioni per sottrarsi agli
obblighi di docente. Anche se talune violazioni dei doveri di servizio non sono
state compiutamente provate, il quadro che esce dall'inchiesta condotta a suo
carico è quello di un docente poco motivato e dotato di una scarsa coscienza professionale.
Pur tenendo conto dell'esigenza della scuola di allontanare
dall'insegnamento docenti di questa levatura, la sanzione della destituzione
appare nondimeno eccessiva sia per rapporto alla gravità oggettiva delle
violazioni dei doveri imputabili al ricorrente, sia per rapporto alla colpa
effettiva del trasgressore. Piccole infrazioni, come l'assenza arbitraria del
10 febbraio 1995, avrebbero dovuto dare subito luogo all'apertura di un
procedimento disciplinare com'è stato fatto nel 1988 e nel 1989. Non si sarebbe
dovuto attendere che il ricorrente si rendesse autore di ulteriori inosservanze
dei doveri di servizio per colpirlo con un provvedimento di espulsione.
In quanto volto a contestare la destituzione, il ricorso va
quindi accolto.
- 5.1. Giusta l'art. 69 PAmm,
"se il Tribunale cantonale amministrativo giudica il licenziamento
ingiustificato, esso lo accerta nella propria sentenza". Nel medesimo giudizio
o con giudizio separato si pronuncia inoltre sulle conseguenze pecuniarie derivanti
da tale accertamento, sia nel caso in cui l'autorità competente non intenda più
riassumere il funzionario licenziato, sia nel caso in cui questi non intenda
più essere assunto, sia in caso di riassunzione.
5.2. Nell'evenienza concreta, le considerazioni dianzi
esposte portano inevitabilmente a concludere che le mancanze imputabili al
ricorrente non giustificassero l'irrogazione della più grave delle sanzioni
disciplinari previste dalla legge. Disattendendo la domanda di annullamento
posta a giudizio dall'insorgente, questo tribunale deve tuttavia limitarsi ad
accertare che il provvedimento è ingiustificato. Un annullamento seguito
dall'irrogazione di un provvedimento meno grave è ipotizzabile soltanto nel
caso di misure disciplinari meno incisive della destituzione (cfr. art. 69 cpv.
3 PAmm). Anche se la decisione viola il diritto un annullamento e non entra in
considerazione, poiché il legislatore ha espressamente escluso la possibilità
di obbligare lo Stato a riprendere alle sue dipendenze un impiegato nel quale
non ha più fiducia (STA 22.6.93 in re __________; cfr. Relazione della
commissione speciale per la riforma nel settore della giurisdizione
amministrativa, pag. 149). E ciò indipendentemente dalla questione a sapere se
siano dati i presupposti per una resiliazione ordinaria del rapporto d'impiego
mediante disdetta fondata sull'art. 60 LOrd (segnatamente sulla lett. c del
cpv. 3 di tale norma).
Considerato che nel caso in esame lo Stato non è minimamente
disposto a rinvenire sulla decisione di espellere il ricorrente dalla scuola,
anche la domanda di reintegrazione nell'insegnamento non può quindi essere
accolta.
5.3. La legge non precisa i criteri in base ai quali
dev'essere determinata l'indennità dovuta ai dipendenti destituiti senza valido
motivo. L'art. 18 LStip, disciplinante l'indennità dovuta in casi di rimozione
dalla carica, di mancata conferma o di soppressione della funzione, non è di
principio applicabile. Le indennità previste dall'art. 18 LStip si fondano
infatti su cause legittime di rescissione anticipata del rapporto d'impiego.
Quella prevista dall'art. 69 cpv. 2 PAmm trae invece titolo dall'illegittimità
del provvedimento pregresso.
In mancanza di concrete indicazioni desumibili
dall'ordinamento dei dipendenti cantonali, la giurisprudenza di questo
Tribunale ha ritenuto applicabile per analogia (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung
V ed. N. 2 B IV; 147 B III) l'art. 337c CO; norma che conferisce al dipendente
licenziato senza valida giustificazione il diritto a percepire "quanto
avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del
termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto"
(cpv. 1), dedotto "quanto ha guadagnato con altro lavoro od omesso
intenzionalmente di guadagnare" (cfr. STA 6.6.95 in re __________,
8.6.1988 in re __________).
In caso di licenziamento ingiustificato, non essendo dati i
presupposti per contenere il risarcimento dovuto entro i limiti fissati
dall'art. 18 LStip, lo Stato è quindi tenuto a corrispondere al dipendente
destituito a torto un'indennità pari allo stipendio che questi avrebbe
percepito sino alla scadenza del periodo di nomina, dedotto quanto
l'interessato ha guadagnato od omesso intenzionalmente di guadagnare con
un'altra occupazione (cfr. STA 7.8.1987 in re Fontana).
5.4. In applicazione dei principi appena illustrati, al
ricorrente andrebbe pertanto riconosciuta un'indennità pari allo stipendio che
avrebbe percepito sino alla scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art.
60 LOrd 1995 per la disdetta ordinaria del rapporto d'impiego: in pratica,
quindi, sino alla fine di giugno dell'anno corrente.
Considerato, tuttavia, che nella risoluzione impugnata il
Consiglio di Stato ha malaccortamente disposto che in caso di accoglimento del
ricorso contro la destituzione il rapporto d'impiego fosse da considerare
rescisso per il 31 agosto 1996, al ricorrente deve essere allocata un'indennità
maggiore, pari allo stipendio che avrebbe percepito sino a quella data. Una
diversa conclusione, che limitasse l'indennità allo stipendio che il ricorrente
avrebbe percepito sino al primo termine utile per la disdetta (30 giugno 1996),
si tradurrebbe infatti in un'inammissibile reformatio in peius (cfr. art. 65
cpv. 4 PAmm).
Per lo stesso motivo, non occorre nemmeno indagare oltre per
stabilire se l'indennità dovuta al ricorrente giusta l'art. 69 cpv. 2 PAmm
debba essere ridotta in misura corrispondente a quanto questi ha nel frattempo
guadagnato od omesso per sua colpa di guadagnare con un altro lavoro.
- 6.1. Giusta l'art. 18 LStip
"in caso di scioglimento del rapporto d'impiego per disdetta secondo
l'art. 60 LOrd, il dipendente ha diritto ad un'indennità di uscita"
calcolata in proporzione degli anni di servizio prestati.
La LOrd non regola la questione a sapere se il dipendente
licenziato senza valido motivo abbia diritto anche a questa indennità. La
lettera della norma succitata sembrerebbe escluderlo. Considerazioni di
giustizia sostanziale ed il marginale della norma ("indennità d'uscita in
caso di scioglimento del rapporto d'impiego") depongono invece a favore
della conclusione opposta.
In concreto, la questione può tuttavia rimanere indecisa,
poiché con la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha predeterminato
anche le conseguenze derivanti dall'accoglimento di un eventuale ricorso
interposto contro la destituzione, disponendo che il rapporto d'impiego fosse
comunque da considerare rescisso a seguito di disdetta per il 31 agosto 1996.
Disposizione, questa, che porta a riconoscere al ricorrente il diritto
all'indennità d'uscita prevista dall'art. 18 LStip.
6.2. Sino allo scadere del 49° anno di età, precisa l'art. 18
cpv. 2 LStip, l'indennità d'uscita ammonta al 60% dell'ultimo stipendio,
moltiplicato per gli anni interi di servizio prestati.
L'indennità d'uscita può tuttavia essere rifiutata o ridotta
se la disdetta è dovuta a colpa del dipendente ( cfr. art. 18a LStip).
Nel caso in esame, il ricorrente è entrato alle dipendenze
dello Stato il 29 ottobre 1984. Al 31 agosto 1996 avrà quindi prestato 11 anni
interi di servizio.
Secondo la formula dell'art. 18 cpv. 2 LStip, l'indennità
d'uscita che può essergli al massimo riconosciuta ammonta pertanto a 18
mensilità x 11 anni di servizio prestati : 30 anni servizio ( ossia 6,6
mensilità).
Il comportamento del ricorrente non è tuttavia estraneo alla
decisione del Consiglio di Stato di porre termine al rapporto d'impiego. Anche
se il licenziamento costituisce un provvedimento ingiustificato in quanto
lesivo del principio di adeguatezza, il ricorrente non va esente da colpe
specifiche. Non può quindi sottrarsi ad una riduzione dell'indennità d'uscita
dovutagli.
Tenuto conto del grado di colpa e di tutte le circostanze,
questo tribunale limita pertanto l'indennità d'uscita a 4 mensilità di stipendio.
- In esito alle
considerazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
accertando l'illegittimità del licenziamento e riconoscendo all'insorgente il
diritto allo stipendio sino al 31 agosto 1996 e ad un'indennità di uscita pari
a 4 mensilità dell'ultimo stipendio percepito.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22, 32, 67 LOrd; 18, 18a LStip; 3, 18, 28, 31, 68, 69, 70 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. di conseguenza:
1.1. è accertato che il licenziamento è ingiustificato.
1.2. lo Stato verserà al ricorrente:
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Lo Stato rifonderà al
ricorrente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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