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Numero d'incarto:
52.1996.263
Data decisione, Autorità:
10.06.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00263
Lugano
10 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 dicembre 1996 di
patrocinati
da: avv. __________
contro
la
decisione 19 novembre 1996, no. 6044, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 11 settembre
1996 con cui il municipio di __________ ha accertato la validità della
licenza edilizia 12 dicembre 1990 rilasciata alla __________ per la
costruzione di uno stabile di appartamenti in località __________ (part. no.
__________ RFD, zona RAr);
viste le risposte:
-
18 dicembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
19 dicembre 1996 del municipio di
__________;
-
2 gennai o1997 della __________;
assunte
le prove;
preso
atto delle conclusioni:
preso atto che i ricorrenti ed il
municipio di __________ hanno rinunciato a presentare
conclusioni;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decisioni del 22 giugno,
rispettivamente del 12 luglio 1990 l'allora Dipartimento delle pubbliche
costruzioni ed il municipio di __________ hanno rilasciato alla __________ il
permesso di costruire uno stabile d'appartamenti in località __________ (part.
no. __________, ora __________ RFD; zona RAr).
Il permesso, avversato in un primo tempo anche dai
ricorrenti, proprietari di un fondo contermine, è stato definitivamente confermato
da questo Tribunale con sentenza 30 settembre 1991 ed è stato rinnovato l'anno
seguente dalle competenti autorità con decisioni del 2, rispettivamente 12
ottobre 1992.
B. Il 30 settembre 1993 la
__________ ho notificato al municipio di __________ che avrebbe iniziato i
lavori il 4 del mese seguente.
In realtà a quel momento, la resistente, stando alla documentazione
prodotta in questa sede, avrebbe già eseguito i lavori di scavo, rimuovendo,
tra il 30 agosto ed il 15 settembre 1993 circa 3'250 mc di terra vegetale, che
è stata ammucchiata sul lato W del fondo.
Sta di fatto, che alla notifica del 30 settembre 1993 non è seguito
alcun intervento volto a realizzare effettivamente l'opera in questione. Sul
terreno non è stata posata alcuna installazione di cantiere. Non è stato
eseguito alcun allacciamento per acqua ed elettricità. Nè è stata avviata
l'elaborazione dei progetti esecutivi. Nulla di concreto è stato intrapreso, ad
eccezioni di alcuni sondaggi, che sono stati tuttavia eseguiti soltanto nel
1995.
La sostanziale inattività si è protratta sino al 6 settembre
1996, allorché la __________ ha comunicato al municipio di __________
l'intenzione di riprendere i lavori interrotti tre anni prima, avendo nel
frattempo ottenuto i sussidi per la costruzione di abitazioni a pigione
moderata: sussidi, che aveva comunque chiesto soltanto il 31 gennaio 1995.
C. Con risoluzione 11 settembre
1996 il municipio di __________, analogamente interpellato ai ricorrenti, ha
comunicato loro di considerare ancora valida la licenza rilasciata nel 1990.
Contro questo provvedimento, __________ e __________ si sono
aggravati davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che la licenza era decaduta
perché la beneficiaria non aveva iniziato i lavori di costruzione prima della
scadenza del termine annuale di validità.
D. Con giudizio 19 novembre
1996 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione municipale.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che con l'esecuzione
dello scavo la resistente avesse tempestivamente fatto uso del permesso
ricevuto, impedendone la decadenza.
E. Contro il predetto giudizio,
i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento.
Preliminarmente, i ricorrenti rimproverano al Consiglio di
Stato di aver violato il loro diritto di essere sentiti per non averli autorizzati
a replicare e per non aver esperito il sopralluogo richiesto.
Nel merito, negano invece che la resistente abbia
effettivamente iniziato i lavori di costruzione. A loro avviso, la __________
si sarebbe limitata ad un semplice scolturamento del fondo, senza manifestare
una reale volontà di iniziare l’edificazione dell’immobile.
In conclusione, i ricorrenti contestano poi che siano dati i
presupposti per il rinnovo della licenza.
Il PR di __________, risalente ad epoca anteriore all'entrata
in vigore della LPT, non sarebbe più valido, mentre il fondo della resistente
non risulterebbe incluso nel comprensorio già largamente edificato.
F. All'accoglimento del ricorso
si sono opposti al Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza
formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuta la __________, contestando
partitamente le tesi dei ricorrenti con argomenti che verranno semmai ripresi
nei seguenti considerandi.
G. Degli accertamenti esperiti
da questo Tribunale e delle conclusioni inoltrate dalle parti si dirà più
avanti per quanto necessario.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE.
La legittimazione attiva dei ricorrenti, proprietari di un
fondo contermine a quello dedotto in edificazione, è incontestabile.
Il ricorso, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
Alle carenze istruttorie lamentate dai ricorrenti è stato
posto rimedio in questa sede.
- Giusta l'art. 47 LE 1973,
applicabile al caso in esame in forza dell'art. 52 LE 1993, la licenza edilizia
e l'autorizzazione cantonale a costruire avevano la durata di un anno calcolato
a partire da quando assumevano carattere definitivo, ovvero da quando
crescevano in giudicato formale (cfr. Scolari, Commentario della LE, I ed., ad
art. 47 N 1).
Trascorso un anno da quel momento senza che il beneficiario
ne avesse fatto uso iniziando i lavori, il permesso decadeva.
Analoga disciplina è prevista dall'art. 14 LE 1993 con la
differenza che il termine di validità è stato portato a due anni.
Secondo l'art. 60 RLE 1974 (= art. 23 cpv. 3 RLE 1992), i
lavori sono considerati iniziati quando sono in corso d'esecuzione i lavori di
demolizione necessari (leet. a), oppure sono state poste in cantiere le
installazioni necessarie all'esecuzione dell'opera (lett. b), oppure è
accertato che furono fatte spese ingenti per garantire la protezione del
cantiere e di opere vicine (lett. c), oppure ancora sono state gettate le
fondamenta dell'edificio o impianto (lett. d).
Per considerare iniziati i lavori non basta che sia stato
dato il cosiddetto primo colpo di piccone, ma occorre che a quest’atto
inaugurale sia seguita l’usuale serie di interventi volti ad assicurarne la
continuazione, senza interruzioni importanti che non siano determinate da
motivi estranei alla volontà del proprietario. Deve cioè trattarsi
dell'effettiva messa in cantiere dell'opera e non di una semplice finzione
volta a raggirare le disposizioni di legge sul termine di validità del permesso
(RDAT 1986, 113 N 68; Scolari, Commentario, II ed., N. 869 seg; Imboden Rhinow,
Schweiz Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N 78 A ; Zimmerlin, Baugesetz des Kt
Aargau, II ed, § 154 N 4 ; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher
Schriften zum Verfahrensrecht, N. 410 seg.).
- Nel caso in esame, il
permesso di costruzione accordato nel 1990 è cresciuto in giudicato formale il
12 ottobre 1992. Tempestivamente rinnovato, esso veniva pertanto a scadere il
12 ottobre 1993.
Prima di tale data, la resistente ha notificato al municipio
che avrebbe iniziato i lavori il 4 ottobre di quell'anno.
Avendo a quel momento già eseguito lo scavo (cfr.
registrazioni della ditta __________), è da presumere che la stessa resistente,
quando ha inoltrato la notifica suddetta, non pretendesse di configurare gli
interventi praticati sul suo fondo alla stregua di un vero e proprio inizio dei
lavori: diversamente, avrebbe annunciato di averli iniziati e non di essere intenzionata
ad iniziarli.
Comunque sia, dopo quell'intervento, la __________ non ha più
intrapreso alcunché sul suo terreno sino alla primavera del 1995, quando ha
praticato alcuni piccoli sondaggi per verificare la necessità di consolidare il
terreno scavato quasi due anni prima.
Ora, è sin troppo evidente che lo scavo praticato nel 1993
dalla resistente era unicamente volto a creare l'apparenza di un inizio dei
lavori destinato ad evitare la decadenza della licenza edilizia accordatale.
Lo dimostra al di là di ogni ragionevole dubbio tutta una
serie di circostanze. In particolare:
-
la
modesta entità dei lavori eseguiti (72 ore di lavoro effettivo di un trax per
spostare poco più di 3’000 mc di terra vegetale, lasciata praticamente sul
posto);
-
la
mancata installazione di infrastrutture di cantiere (baracca, macchinari per la
produzione, la lavorazione o la ricezione di calcestruzzo, allacciamenti
provvisori per acqua e luce);
-
l'inesistenza
di progetti esecutivi (piano delle fondamenta, piano dei ferri ecc.), atti in
particolare a permettere la realizzazione delle opere di sottostruttura;
-
l’avvio
della progettazione di dettaglio e l’elaborazione dei piani esecutivi soltanto
a partire dal 1995, dopo l’esecuzione dei sondaggi;
-
la
mancata sottoscrizione di un contratto d'appalto con l'impresa che sarebbe
stata incaricata dei lavori di costruzione;
-
la
dichiarata intenzione della resistente di evitare che l'inizio effettivo dei
lavori pregiudicasse la concessione dei sussidi per la costruzione di alloggi a
pigione moderata (chiesti però soltanto nel 1995...).
Irrilevanti sono le spese sostenute dalla resistente per la
progettazione di massima. Questo investimento era infatti comunque necessario
per il conseguimento del permesso di costruzione.
Nè giova alla resistente richiamarsi alle procedure per il
conseguimento dei sussidi. Queste procedure, avviate soltanto nel 1995,
dimostrano semmai che la __________ nell’autunno del 1993 non disponeva dei
finanziamenti necessari e non era pertanto nemmeno seriamente intenzionata ad
avviare e portare avanti nei modi e nei termini usuali i lavori di costruzione.
Così stando le cose, non avendo dimostrato la resistente di
aver effettivamente iniziato i lavori e di esser stata realmente intenzionata a
portarli regolarmente a termine, se ne deve dedurre che la licenza rilasciatale
nel 1990 è decaduta.
Il ricorso va quindi accolto e la decisione municipale
impugnata annullata assieme al giudizio governativo che la conferma.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE 1993; 47 LE 1973; 60 RLE 1974; 23 RLE 1994; 3, 18, 28, 31, 60,
61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza , sono annullate:
1.1. la decisione 19 dicembre 1996, no.
6044, del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 11 settembre 1996 del
municipio di __________.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico della resistente, che rifonderà fr.
1'500.-- ai ricorrenti a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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