AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.228
Data decisione, Autorità:
24.06.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00228
Lugano
24 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 ottobre 1996 di
__________ tutti patr. da: avv. __________
contro
la
risoluzione 25 settembre 1996 (n. 4882) del Consiglio di Stato che ha
respinto i ricorsi degli insorgenti contro la deliberazione 22 aprile 1996
con cui il consiglio comunale di __________ ha concesso al municipio un
credito di fr. 2'587'000.-- per la realizzazione del progetto di evacuazione
delle acque meteoriche immesse nella zona industriale __________ a
__________;
viste le risposte:
-
23 ottobre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
30 ottobre 1996 del Consiglio
Parrocchiale di __________;
-
18 novembre 1996 del Municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Con messaggio n. 4/1996
del 28 marzo 1996 il municipio di __________ ha sottoposto al consiglio
comunale un progetto di evacuazione delle acque meteoriche immesse nella zona
industriale __________ di __________. La zona industriale in discussione é
ubicata alla confluenza dei fiumi __________ e __________ ed é disposta
parallelamente al letto di quest'ultimo. E' separata dalla zona residenziale di
__________ dalla linea ferroviaria del __________ e dalla strada cantonale. Il
progetto prevede la costruzione di una canalizzazione che convoglia le acque
dal cosiddetto tombinone __________ al fiume __________ e di una stazione di pompaggio
per l'immissione delle acque nel __________ nel caso di innalzamento di quest'ultimo
oltre il livello di immissione naturale. La necessità di questa realizzazione é
da ricondurre alla costruzione degli argini dei predetti fiumi cui ha proceduto
l'autorità cantonale, a tutela della zona industriale. In difetto di essa gli
argini tratterrebbero infatti anche le acque meteoriche addotte nella zona
industriale attraverso il tombinone __________ e provenienti dallo scaricatore
di piena SP 32, dalla strada cantonale e dalla montagna. Attualmente quelle
acque sono convogliate nel Ticino attraverso un canale parzialmente coperto,
che passa attraverso un'apertura appositamente creata nell'argine (a titolo
transitorio).
b) Il messaggio in rassegna proponeva al Legislativo di
approvare il progetto (dispositivo n. 1), di stanziare il credito di fr.
2'587'000.-- necessario per la sua realizzazione (dispositivo n. 2), di
autorizzare il municipio all'accensione del relativo prestito (dispositivo n.
3), di fissare al 90% dei costi netti a carico del comune il prelievo dei
contributi di miglioria (dispositivo n. 4), di approvare infine un contratto
conchiuso con la __________ concernente l'acquisto di una porzione di mq 520
circa del mapp. __________ per l'edificazione della stazione di pompaggio ed
inoltre la concessione di un diritto di passo e di posa della canalizzazione
sempre sul mapp. __________ (dispositivo n. 5).
Al messaggio era annesso, tra l'altro, il piano del perimetro
dei fondi imponibili, che il municipio aveva adottato con risoluzione parimenti
di data 28 marzo 1996.
c) Il consiglio comunale ha approvato il messaggio in
rassegna nella seduta del 22 aprile 1996.
B. __________, __________, la
__________, la parrocchia cattolica di __________, la __________, __________
sen. e __________ jun. __________, proprietari di fondi ubicati nella zona
industriale J1, sono insorti contro quella deliberazione davanti al Consiglio
di Stato, al quale hanno domandato di annullarla, parzialmente o totalmente.
La __________ e i signori
__________ hanno anzitutto eccepito la disattenzione della procedura istituita
dall'art. 9 RALOC nel caso in cui vi siano più proposte su di uno stesso
oggetto (cosiddette votazioni eventuali). In secondo luogo quei ricorrenti, facendo
riferimento ai rapporti della commissione della gestione ed alle discussioni
sorte in seno al Legislativo, hanno criticato l'aumento dei costi del progetto
rispetto ad un precedente progetto del 1992, il cui preventivo assommava a soli
fr. 1'934'000.- e sulla cui base era poi stato calcolato il sussidio dello
Stato, pari al del 25% dei costi. I ricorrenti hanno di conseguenza chiesto
all'autorità di ricorso di verificare la fondatezza della concessione di
credito, richiamandosi al principio dell'economicità sancito all'art. 4 RGFCC.
Per quanto concerneva le spese di progettazione, già oggetto di un primo
stanziamento di credito nel 1988 di fr. 50'000.--, essi hanno anche eccepito
una disattenzione dell'art. 168 LOC. R. e __________ hanno sollecitato
un'estensione del progetto che risolvesse anche i rischi di allagamento a monte
del tracciato della ferrovia. __________ ha rilevato che il municipio aveva già
messo a concorso i lavori prima di disporre del credito necessario. Tutti i
ricorrenti hanno infine contestato il prelievo di contributi di miglioria a
carico dei proprietari dei fondi ubicati nella zona industriale: in via
principale hanno combattuto il principio, in via subordinata la percentuale
dell'imposizione.
C. Con risoluzione 25 settembre
1996 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Esso ha in primo luogo
accertato che effettivamente il Legislativo non aveva ossequiato la procedura
delle votazioni eventuali, ma ha rinunciato a cassare le avversate deliberazioni,
trattandosi di disattenzione di norme di natura procedurale e che non aveva
influito in modo determinante sull'esito della votazione finale. Il Governo ha
in secondo luogo respinto la censura, sollevata dal ricorrente __________, in
merito alla prematura pubblicazione dei concorsi. Quest'ultima era infatti
servita per verificare l'attendibilità del preventivo; inoltre la delibera era
stata subordinata alla crescita in giudicato dello stanziamento del credito da
parte del Legislativo. Il Consiglio di Stato ha infine condiviso il principio e
la misura del prelievo dei contributi di miglioria.
D. Con ricorso 14 ottobre 1996
i ricorrenti indicati in ingresso sono insorti davanti a questo Tribunale
contro il giudicato governativo appena menzionato, del quale hanno sollecitato
l'annullamento. Gli insorgenti sostengono in primo luogo che la disattenzione
della procedura delle cosiddette votazioni eventuali conduce all'annullamento
puro e semplice delle deliberazioni adottate dal Legislativo. Essi eccepiscono
in seguito un diniego di giustizia formale, per il motivo che il Consiglio di
Stato ha omesso di esaminare talune importanti censure sollevate nelle impugnative,
come l'aumento dei costi e le critiche mosse ai progetti: omissione che
sottende anche il mancato preventivo accertamento dei fatti rilevanti a ciò
necessari. Per il rimanente i ricorrenti hanno ribadito le censure già svolte
innanzi all'autorità ricorsuale inferiore, chiedendo inoltre il richiamo dal
municipio dell'incarto completo concernente la realizzazione in esame.
Tanto il Consiglio di
Stato quanto il municipio di __________ hanno sollecitato le reiezione del
gravame. La parrocchia di __________, già ricorrente davanti al Governo,
sentita da parte del Tribunale, ha comunicato di rimettersi al giudizio di quest'ultimo.
E. Il Tribunale ha richiamato
dal municipio l'incarto completo. Il giudice delegato ha indi tenuto un'udienza
il giorno 22 gennaio 1997, ove i ricorrenti hanno ribadito motivazioni e
domande. A questo punto il giudice delegato ha informato le parti che il Tribunale
avrebbe esaminato in via preliminare le censure d'ordine e che avrebbe decretato
la continuazione dell'istruttoria solo nel caso di loro reiezione. Poco tempo
dopo quell'udienza le parti hanno tuttavia sollecitato una sospensione della
procedura (cfr. scritto 12 febbraio 1997 dell'avv. __________). Con lettera 24
aprile 1997 il patrocinatore del comune ha indi trasmesso al Tribunale una
convenzione di data 22 aprile 1997 dal seguente tenore:
"1. Le
parti ricorrenti __________, __________., __________, __________ Sen. e
__________ Jun. dichiarano di ritirare le censure di ordine formale da
loro sollevate in relazione alla procedura di voto adottata dal Consiglio
comunale di __________ nell'ambito dell'evasione della trattanda relativa al
credito per le opere di evacuazione delle acque meteoriche immesse nella zona
industriale J1 di __________. I suindicati ricorrenti dichiarano altresì di ritirare
le censure relative al progetto di cui qui è discorso ed alle carenze tecniche
dello stesso.
-
Il
Municipio del Comune di __________ si obbliga nei confronti dei ricorrenti nel
senso che il costo lordo consuntivo dell'opera soggetto al prelievo dei
contributi di miglioria non supererà, in ogni caso, Fr. 2'300'000.--
(duemilionitrecentomila) in luogo di fr. 2'587'000.-- (MM no. 4/1996).
-
In
considerazione del ritiro delle censure di cui al pto 1 e preso atto dell'impegno
del Municipio del Comune di __________ nel senso che il costo lordo consuntivo
dell'opera soggetto al prelievo dei contributi di miglioria non supererà la
somma di fr. 2'300'000.--, le parti sono d'accordo di demandare al Tribunale
cantonale amministrativo il giudizio sulla percentuale del contributo di
miglioria da prelevare."
Il comune ha in pari tempo
sollecitato lo stralcio parziale della procedura ricorsuale nella misura in cui
interessava i dispositivi n. 1, 2, 3 e 5 della deliberazione del consiglio
comunale 22 aprile 1996, così da poter iniziare immediatamente i lavori: stralcio
che ha avuto luogo con decreto 24 aprile 1997. Solo oggetto di contestazione
innanzi al Tribunale é pertanto rimasto il dispositivo n. 4 della deliberazione
22 aprile 1996, attraverso il quale il Legislativo di __________ ha fissato al
90% la percentuale di prelievo dei contributi di miglioria.
F. Il giudice delegato ha
tenuto un'udienza ed esperito un sopralluogo il 4 giugno 1997. In
quell'occasione i rappresentanti del comune hanno versato agli atti una dichiarazione
del dipartimento del territorio attestante i costi dell'arginatura e la loro
assunzione da parte di Confederazione e Cantone ed inoltre uno specchietto
riassuntivo ed esplicativo delle posizioni del preventivo che potranno essere
compresse onde conseguire un risparmio complessivo sul costo delle opere di fr.
300/330'000.-- rispetto al preventivo stesso (vedi impegno assunto dal municipio
al patto 2 della convezione 22 aprile 1997). All'udienza le parti hanno
ribadito le rispettive posizioni, hanno dichiarato chiusa l'istruttoria ed
hanno rinunciato a presentare delle conclusioni.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione dei ricorrenti certa (art. art. 209 lett. b ed inoltre per
__________ sen., domiciliato a __________, lett. a LOC). Il ricorso é dunque
ricevibile in ordine.
-
Giusta l'art. 1 cpv. 1
della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCMI) il cantone, i
comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria
per le opere che procurano vantaggi particolari. Danno luogo a contributo, in
particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di urbanizzazione generale e
particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica
(lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c). Un vantaggio particolare
é presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCMI): l'opera serve
all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure
l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (lett. a); la
redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei
fondi sono migliorate in modo evidente, tenuto conto della loro destinazione
(lett. b); sono eliminati o ridotti inconvenienti od oneri (lett. c). Sono imponibili
tutti i proprietari, i titolari di diritti reali limitati o di altri diritti,
compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare
(art. 5 cpv. 1 LCMI). Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese
totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera, comprese quelle per i terreni
necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di
costruzione (art. 6 cpv. 1 LCMI); eventuali sussidi sono invece da dedurre
(art. 6 cpv. 3 LCMI). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico
dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le
opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante;
se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non é
agevole, può essere stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). Per
le altre opere la quota é fissata in base al vantaggio particolare presumibile
(art. 7 cpv. 2 LCMI). La determinazione sul principio e sulla percentuale di
prelievo spetta al Legislativo comunale (RDAT I-1994 N. 7 consid. 3.2.).
-
3.1. Il costo totale di
realizzazione delle opere di evacuazione delle acque meteoriche immesse nella
zona industriale J1 di __________ (canalizzazione d'adduzione e stazione di
pompaggio) é stato preventivato nel messaggio n. 4/1996 (pag. 11) in fr.
2'637'000.--, di cui fr. 50'000.-- a titolo di onorario di progettazione già
stanziati dal consiglio comunale il 1 marzo 1988. NeIla seduta del 22 aprile
1996 il Legislativo ha pertanto votato il credito residuo, pari a fr.
2'587'000.--: deliberazione frattanto cresciuta in giudicato a seguito di
recesso dell'impugnativa su questo oggetto. Il finanziamento delle opere
prospettato dal municipio nel messaggio in rassegna (pag. 16) prevede anzitutto
l'incasso di sussidi e contributi da Confederazione e Cantone per complessivi
fr. 953'500.--. Il comune partecipa inoltre alla spesa per l'evacuazione delle
acque provenenti dallo scaricatore di piena SP 32, che fa parte degli impianti
di evacuazione e depurazione delle acque previsti dal PGC giusta la legislazione
sulle protezione delle acque, per una somma pari a fr. 418'145.--. Ne risulta
un importo (preventivato) netto a carico del comune di fr. 1'265'355.--. La
percentuale di prelievo di contributi di miglioria del 90% votata dal
Legislativo corrisponde finalmente a fr. 1'138'819,50. Trattasi comunque - come
é già stato evidenziato - di importi desumibili dai preventivi: per
l'imposizione dei contributi a carico dei proprietari saranno invece
determinanti i costi consuntivi (art. 6 cpv. 1, 11 cpv. 1 e 3 LCMI). La
percentuale di imposizione, pari al 90% dei costi netti a carico del comune, stabilita
dal consiglio comunale di __________ al dispositivo n. 4 della deliberazione 22
aprile 1996, costituisce pertanto anche il solo elemento di computo definitivo
- e pertanto impugnabile - che poteva essere fissato dal Legislativo in sede di
approvazione dei progetti e di concessione del credito di costruzione per
quanto riguardava il prelievo dei contributi di miglioria.
3.2. La circostanza
secondo cui il municipio, previa riverifica dei preventivi, si sia impegnato
con convenzione 22 aprile 1997 (riprodotta al consid. E), alla base del recesso
dall'impugnativa su tutti gli altri dispositivi della deliberazione 22 aprile
1996, a contenere i costi lordi consuntivi di realizzazione dell'opera - e di
conseguenza la spesa determinante ai fini del prelievo dei contributi di
miglioria - entro fr. 2'300'000.-- appare ininfluente ai fini del presente
giudizio. Intanto, da un profilo strettamente formale, si tratta di un impegno
assunto dall'Esecutivo, insuscettibile pertanto di pregiudicare la
deliberazione - la sola rimasta impugnata in questa sede ed oltretutto
impugnabile in questa materia innanzi al Tribunale amministrativo (cfr. a
quanto detto sub 3.1. in fine) - con cui il Legislativo, nell'ambito
dell'esercizio delle sue prerogative, ha fissato la percentuale di prelievo dei
menzionati tributi. Quell'impegno municipale esula inoltre pacificamente, sotto
l'aspetto sostanziale, dall'oggetto della deliberazione del Legislativo 22
aprile 1996 e, pertanto, della lite (Streitgegenstand): decisi dal consiglio
comunale, e pertanto impugnati dai ricorrenti, sono infatti stati - fino al
recesso parziale dell'impugnativa - i conti preventivi della realizzazione
delle opere (ora cresciuti in giudicato), non quelli consuntivi. Proprio per
quest'ultimo motivo la convenzione 22 aprile 1997 non può nemmeno essere considerata
alla stregua di una transazione giudiziaria (Cavelti, Gütliche Verständigung vor
Instanzen der Verwaltungsrechtspflege , pubbl. in AJP/PJA 2/95, pag. 175 segg.,
176, II, in initio, con rinvii), il cui contenuto deve essere approvato dal giudice
avanti il quale é pendente la causa attraverso un giudizio di merito che
sostituisca quello dell'autorità inferiore (che nella fattispecie -
evidentemente - non c'é stato su questo oggetto; sentenza inedita TCA 9 febbraio
1996 in re D. e relativo rinvio a Cavelti, ibidem; art. 27 PAmm). Del resto,
sia comecchesia la convezione 22 aprile 1997 potrebbe costituire al più una
transazione extragiudiziaria - e dunque sprovvista della forza di sentenza
giusta l'art. 27 PAmm - essendo stata conchiusa direttamente tra le parti,
senza l'ausilio del Tribunale, al quale le parti non hanno oltretutto nemmeno
chiesto di approvarla (e che il Tribunale si astiene dall'approvare): nella
misura in cui - come si é avverato nella presente fattispecie - simile
convenzione conduce semplicemente al ritiro di un'impugnativa (e quindi, quanto
agli effetti, alla crescita in giudicato della decisione impugnata) la sua legittimità
non deve essere verificata da parte del Tribunale, che deve invece limitarsi a
stralciare la causa, essendo venuto meno l'oggetto della lite pendente innanzi
allo stesso (cfr. Cavelti, Die Verfahren vor dem Verwaltungsgericht des Kantons
St. Gallen; pag. 278 e nota a pié di pagina n. 461; inoltre, dello stesso autore,
l'articolo pubbl. in AJP/PJA 2/95, pag. 176, II, 2). E' quanto é stato fatto
con decreto 24 aprile 1997.
- Decidendo di prelevare
contributi di miglioria nella misura del 90% dei costi il consiglio comunale di
__________ ha accettato la proposta in tal senso formulata nel messaggio
municipale 4/1996. L'Esecutivo si era avvalso a tal fine della consulenza del
dott. h. c. __________, il cui parere - rassegnato il 9 ottobre 1995 e
richiamato agli atti - viene pure riportato nella quasi totalità a partire dalla
pagina 12 del menzionato messaggio.
Nel referto peritale
vengono anzitutto riportati i dati di fatto forniti all'esperto da parte del progettista
(pagina 1 del referto):
"A. Con la costruzione dell'autostrada (SN2), in
rilevato, il fiume __________ non ha più avuto possibilità di sfogo nella
pianura di ____________________, nei periodi di piena. Ciò ha comportato un
diretto allagamento della zona industriale di __________, compresa tra l'alveo
ed il sedime FFS. Con la successiva costruzione dell'arginatura, a protezione
della zona industriale (J1), si è però venuto a creare uno sbarramento, che
porta ad avere un effetto a catino, in conseguenza delle acque provenienti dal tombinone,
posto sotto il rilevato FFS.
Si tratta essenzialmente di immissioni di acque
meteoriche, originate:
-
dallo
scaricatore di piena (dalle canalizzazioni comunali)
-
dalle
canalizzazioni di evacuazione del sedime strada cantonale;
-
dalle
acque provenienti da una parte dal versante montagnoso e che raggiungono il sedime
stradale.
B. Va rilevato che già prima dell'esecuzione delle recenti
opere d'arginatura, queste acque defluivano nel fiume __________ (attraverso il
tombinone FFS) seguendo un tratto parzialmente incanalato, posto appunto
nell'area industriale.
C. Attualmente, e quindi successivamente alla costruzione
dell'arginatura, queste acque, se non diversamente deviate, possono condurre
all'allagamento della zona industriale, non avendo un funzionale sfogo nel
fiume Ticino.
PROPOSTA DI PROGETTO
Con la costruzione di una nuova tubazione a valle del tombinone
FFS, come pure di una stazione di pompaggio, come indicato a progetto, le acque
provenienti dal tombinone FFS sono ora incanalate e non vanno più ad invadere
l'area posta fra il rilevato FFS ed il fiume __________, rispettivamente
l'argine.
Ne consegue che quest'area potrà beneficiare (una volta
realizzate le opere in oggetto) di un miglioramento quanto alla sicurezza
(contro l'invasione delle acque) ed al suo intrinseco utilizzo.
Va rilevato che con questo intervento non si porta ad una
modifica di quella che sono le situazioni di rischio dell'abitato di
__________, che dovranno essere oggetto di eventuali altri interventi, già per
altro ventilati negli studi svolti."
Il consulente del comune
procede quindi, in modo sintetico, all'accertamento della miglioria ed alla
determinazione della quota da prelevare a carico dei proprietari (pagina 2 del
parere). Quan-to alla sussistenza del vantaggio particolare il perito sostiene
che:
"Nel caso specifico, si può ritenere che le opere
previste, in conseguenza di interventi di più ampia prevenzione (arginature),
porteranno ad un diretto miglioramento alla sicurezza dell'area posta fra il
rilevato __________ e l'argine, segnatamente con l'eliminazione del pericolo di
allagamento dei fondi."
Quanto alla percentuale di prelievo egli afferma invece:
"Nel caso in esame per le opere previste il vantaggio
presumibile é senz'altro equiparabile a quello delle opere di urbanizzazione.
Il comune può quindi fissare la quota di contributo a carico dei proprietari
interessati nella misura tra il 70% ed il 100% della spesa determinante."
Il messaggio municipale 4/1996 conclude (pag. 15) che a giudizio
del perito l'aliquota avrebbe addirittura dovuto essere fissata al 100%, "constatato
come i vantaggi della realizzazione di questa importante opera vanno unicamente
a favore dei proprietari terrieri."
- Riallacciandosi alla
descrizione delle premesse fattuali contenuta nel messaggio municipale n.
4/1996 i ricorrenti contestano anzitutto il principio della miglioria sostenendo
che le opere realizzande (canalizzazione d'adduzione e stazione di pompaggio),
oramai approvate a titolo definitivo, non sono volte a scongiurare dei pericoli
direttamente riconducili a fenomeni naturali. Il rischio di allagamento della
zona industriale J1, ove sono ubicati i fondi di loro proprietà, é infatti
stato creato dalla costruzione della SN 2 lungo la sponda destra del fiume
Ticino, opposta a quella di __________. Per rimediare a questo pericolo é stato
eretto l'argine a tutela della zona in discussione: argine che ostacola però il
deflusso (finora) naturale delle acque meteoriche colà convogliate, rendendo
necessarie le opere di evacuazione in esame. Gli oneri di costruzione delle
stesse dovrebbe pertanto essere assunto da chi ha creato questa situazione di
pericolo (Confederazione, Cantone).
Dovesse essere ammesso il
principio della miglioria, i ricorrenti chiedono una riduzione della
percentuale dei costi da porre a loro carico al 30% della spesa determinante.
Gli insorgenti ricordano che, con decreto legislativo 6 marzo 1995, il Gran
Consiglio aveva assegnato il sussidio cantonale per l'opera in esame, pari al
25% dei costi, sulla base di un preventivo di costi di fr. 1'934'000.--
(preventivo 1992). Quel preventivo non ha poi potuto essere mantenuto poiché,
per dar seguito alle contestazioni sollevate dal ____________ in sede di
pubblicazione dei progetti dell'argine, era stato deciso si spostare più a
valle la stazione di pompaggio, rendendo necessaria una rielaborazione dei
progetti, con la conseguenza che la canalizzazione d'adduzione ha dovuto essere
prolungata in misura sostanziale. I ricorrenti ritengono pertanto iniquo e
penalizzante di doversi sobbarcare il 90% dei maggiori costi che ne sono
derivati, pari a quasi fr. 700'000.--.
Il Tribunale considera
quanto segue.
- 6.1. La canalizzazione
d'adduzione e la stazione di pompaggio - ovvero le opere per la cui
realizzazione il comune pretende di prelevare dei contributi di miglioria - servono
al trasporto fino al fiume Ticino, attraversando la zona industriale J1di
__________, delle acque meteoriche provenienti dallo scaricatore di piena SP
32, contemplato dal PGC, dalla strada cantonale e dalla montagna sopra
__________. Malgrado il transito della canalizzazione lungo la zona industriale
J1, dette opere non sono finalizzate a raccogliere anche le acque meteoriche
che si accumulano sui fondi facenti parte della stessa: per questi terreni é
invece prevista la dispersione nel terreno delle acque meteoriche (vedi messaggio
n. 4/1996, pag. 6). Sotto questo aspetto, dunque, le prospettate esecuzioni non
arrecano vantaggi specifici ai terreni ubicati nella zona industriale J1.
6.2. La realizzazione
della canalizzazione d'adduzione e della stazione di pompaggio costituiscono
tuttavia una conseguenza diretta della costruzione dell'argine. Quel manufatto,
eseguito per proteggere la zona industriale J1 dagli allagamenti provocati dai
fiumi __________ e __________, non permette infatti più l'immissione naturale
nello stesso delle acque meteoriche convogliate nella zona industriale in
esame. Secondo i ricorrenti, ai fini della determinazione dell'assoggettamento
dei proprietari dei fondi ubicati nella zona industriale J1 al pagamento di
contributi di miglioria per le opere in discussione appare decisivo accertare
le cause dello straripamento di quei corsi d'acqua, cui si é inteso porre
rimedio attraverso la costruzione dell'argine e - di conseguenza - della
canalizzazione d'adduzione e della stazione di pompaggio. Se in effetti lo
straripamento dei fiumi __________ e __________ non fosse di origine naturale
bensì - come essi sostengono - dovuto alla costruzione della SN 2, allora essi
non potrebbero essere tenuti al pagamento di contributi di miglioria, poiché le
opere in esame servirebbero unicamente a ripristinare la situazione in cui si
trovavano le loro proprietà prima della costruzione di detta arteria di
traffico. Questa tesi, prima facie seducente, non può tuttavia essere seguita.
In effetti, l'argine (costruito dallo Stato, con la partecipazione finanziaria
della Confederazione) e le necessarie opere accessorie connesse (che il comune
si accinge a realizzare, prelevando i contributi di miglioria) servono
indiscutibilmente a migliorare la sicurezza e, di riflesso, la redditività dei
fondi posti nella zona industriale J1, scongiurando un concreto, sussistente
pericolo di loro allagamento: donde un sicuro vantaggio particolare per i
proprietari degli stessi, che devono essere tenuti in conseguenza a versare dei
contributi di miglioria. La determinazione dell'origine degli straripamenti dei
fiumi __________ e __________ non appare invece di rilievo (sicuramente almeno)
nella fattispecie, poiché questo fenomeno non é imputabile alla realizzazione
di un'opera comunale: gli insorgenti non sono legittimati ad eccepire nei confronti
del comune di __________ l'insorgenza di pregiudizi alle loro proprietà a causa
della costruzione della SN 2. Accreditando la tesi ricorsuale si finirebbe per
far sopportare da quest'ultima collettività la totalità dei costi non
sussidiati per la costruzione della canalizzazione d'adduzione e della stazione
di pompaggio: opere che arrecano però indiscutibilmente dei benefici ai soli
proprietari della zona industriale J1.
- 7.1. Assodato il principio
dell'imposizione, rimane a questo punto da determinare la sua misura. Per le
opere comunali in esame, l'art. 7 cpv. 2 LCMI stabilisce che la quota a carico
dei beneficiari viene fissata in base al vantaggio particolare presumibile: detta
quota può pertanto essere fissata tra lo 0% ed il 100% della spesa determinante.
A torto - per lo meno dal profilo strettamente accademico - i ricorrenti ritengono
che la misura minima dell'imposizione si situi al 30% di detta spesa: non
trattandosi di opera di urbanizzazione generale (art. 3 cpv.1 lett. a e cpv. 2
LCMI), bensì di premunizione (art. 3 cpv. 1 lett. b LCMI), l'autorità non é
infatti vincolata nemmeno da quella percentuale minima, stabilita all'art. 7
cpv. 1 LCMI. L'art. 7 cpv. 2 LCMI conferisce pertanto un sicuro, oltretutto
relativamente vasto potere di apprezzamento a favore dell'autorità chiamata a
stabilire la partecipazione ai costi dei beneficiari dell'opera: la decisione
adottata su questo oggetto può di conseguenza essere censurata da parte di
questo Tribunale solo nella misura in cui integra gli estremi dell'abuso o
dell'eccesso del potere d'apprezzamento (art. 61 cpv. 2 PAmm).
7.2. Dal voluminoso
incarto acquisito agli atti risulta che l'iniziativa di arginare i fiumi
__________ e __________ partì dal municipio di __________ che, con lettera 27
settembre 1984, sollecitò un incontro per studiare questa possibilità
all'allora ufficio strade nazionali (USN) del dipartimento delle pubbliche
costruzioni. La necessità di quest'opera - si legge in quello scritto - si era
manifestata "in particolare negli ultimi 5 anni, in quanto la zona
industriale sita a __________ tra il fiume __________ e la ferrovia é stata
allagata per due volte, una nel 1978 e una nel 1983". Il municipio
esprimeva quindi il timore che il problema si fosse accentuato con la
costruzione dell'autostrada N 2, asserendo che in caso di piena quei corsi
d'acqua avrebbero allagato maggiormente la zona industriale. In sede di primo
colloquio, del 4 dicembre 1984, l'ingegnere capo del__________ negò una relazione
tra la costruzione della SN 2 lungo il lato destro del fiume , che
aveva comportato la soppressione delle possibilità di sfogo del fiume in caso
di piena nelle aree adiacenti la collinetta di __________ a __________
/, e l'allagamento della zona industriale di . Egli
dichiarò tuttavia che __________ e la sezione strade erano disposte ad esaminare
dei progetti di arginatura eseguiti dal comune ed a versare dei sussidi. Al
termine della seduta venne creato un gruppo di lavoro misto (tecnici mandatati
dal comune e di vari uffici cantonali). In occasione dell'incontro successivo,
tenutosi il 15 dicembre 1987, ove vennero esaminati i risultati degli studi
presentati dal gruppo di lavoro istituito il 4 dicembre 1984, l'ingegnere capo
del dovette tuttavia ammettere - sulla base degli stessi - che la
costruzione dell'autostrada influiva sul livello di piena delle acque di almeno
40 cm: per questo motivo assicurò una "buona partecipazione"
del__________ alle spese per l'innalzamento dell'argine. In quella sede si
decise inoltre che il comune avrebbe progettato gli impianti di evacuazione
delle acque meteoriche addotte nella zona industriale e che la sezione strade
avrebbe invece progettato l'argine a tutela della stessa: la sezione strade
assunse in seguito (riunione del 31 marzo 1988) anche le procedure di
approvazione dei progetti, di appalto e di esecuzione dei lavori relative alla
costruzione dell'argine. Quest'ultima, costata fr. 4'430'000.-- circa, é stata
portata a termine qualche anno fa': i relativi oneri sono stati coperti interamente
da Confederazione (92%) e Cantone (la rimanenza). Per quanto può interessare
l'esame del presente ricorso é necessario ricordare che contro i progetti
(dell'argine) vennero inoltrate svariate opposizioni, tra cui una del ____________.
I progetti vennero quindi adattati per tener conto delle esigenze di salvaguardia
delle componenti naturalistiche dell'area golenale interessata, definite in una
perizia commissionata ad uno studio specializzato. Tra di esse figurava la
realizzazione di un lungo canale (a cielo aperto) lungo il lato esterno (verso
il fiume) dell'argine, volto a raccogliere e convogliare nel fiume Ticino le acque
meteoriche evacuate dalla zona industriale: quel canale avrebbe dovuto
sostituire quello progettato dal comune, che prevedeva un'immissione diretta
nel fiume, ovvero perpendicolare al tracciato dell'argine, delle acque
meteoriche. L'esecuzione del menzionato canale é però stata accantonata per
ragioni di ordine tecnico ed economico: sarà sostituita dal prolungamento, all'interno
dell'argine (ovvero nella zona industriale), della canalizzazione d'adduzione
progetta dal comune. Con lettera 6 ottobre 1995 la divisione delle costruzioni
ha comunque confermato al municipio l'assunzione dei costi di costruzione di
detto prolungamento, dalla stessa stimati in fr. 300/350'000.--. Il comune si
dovrà pertanto assumere solo gli oneri di progettazione di quest'ultimo,
valutati nel messaggio 4/1996 (pag. 11) in fr. 70'000.--. Va infine rilevato
che con scritto 22 marzo 1996 indirizzato al municipio la divisione delle
costruzioni, richiamando i consistenti impegni già assunti nella realizzazione
delle opere di protezione della zona industriale J1 di __________, ha negato
ulteriori partecipazioni dello Stato alle realizzazioni comunali, respingendo
nello stesso tempo anche la richiesta di aggiornamento del sussidio del 25%
stanziato dal Gran Consiglio sulla base dei preventivi 1992.
7.3. Da quanto precede
risulta che - contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti ed a quanto lascia
intendere il messaggio n. 4/1996 alla pagina 12 (passo riportato al consid. 4
che precede) - il rischio di allagamento della zona industriale J1 di
__________ sussisteva già prima della costruzione dell'autostrada N 2. Questa
realizzazione ha semmai solo contribuito ad accentuare quel pericolo. In
conseguenza a questa situazione lo Stato e la Confederazione hanno realizzato a
loro spese l'argine a protezione di detta zona, costato fr. 4'430'000.-- circa.
Hanno inoltre assicurato contributi e sussidi per le opere comunali in esame,
rese necessarie dalla costruzione dell'argine e dal costo preventivato di fr.
2'637'000.--, per ulteriori complessivi fr. 953'500.--. Se deduciamo la quotaparte
da porre a carico degli impianti di evacuazione e depurazione delle acque
contemplate dal PGC, stimata in fr. 418'145.-- (ed assunta dal comune), il costo
netto delle opere a carico del comune per le opere in rassegna é di fr.
1'265'355.--, sul quale esso rivendica un contributo dei proprietari dei fondi
ubicati nella zona industriale J1 pari al 90%, ovvero a fr. 1'138'819,50. Alla
luce delle premesse fattuali appena illustrate quel contributo, quantunque a
prima vista elevato, riveste tuttavia il carattere di una legittima richiesta
di partecipazione dei privati ad una importante realizzazione intrapresa da più
enti pubblici ad esclusivo vantaggio delle loro proprietà. Non sussistono del
resto elementi di giudizio che inducano a modificare l'impugnata chiave di
riparto dei costi, obbligando il comune ad assumere una maggior partecipazione
ai costi di un'opera che non gli arreca alcun beneficio diretto. Per quanto
concerne invece gli svantaggi arrecati dalla costruzione dell'autostrada N 2,
come già stato spiegato sub. 6.2. che precede questi non sono opponibili al
comune. Del resto detti svantaggi appaiono ampiamente scontati nell'assunzione
da parte di Cantone e Confederazione dell'onere finanziario maggiore per la
realizzazione del complesso delle opere di premunizione. Fissando la quota di
prelievo dei contributi di miglioria al 90% il consiglio comunale non ha
pertanto abusato od ecceduto nell'esercizio del potere d'apprezzamento che
l'art. 7 cpv. 2 LCMI gli conferisce a tal fine.
Invano i ricorrenti
pretendono di poter comunque spuntare una riduzione della quota di
partecipazione ai costi appellandosi al fatto che il sussidio cantonale non
copre la differenza di costi tra il progetto 1992 e quello approvato dal
Legislativo del 1995, che essi ritengono cagionata dalla necessità di
soddisfare alle richieste formulate del ____________ nell'ambito
dell'opposizione contro i progetti dell'argine. In effetti, la circostanza
secondo cui lo Stato non eroghi dei sussidi per degli aumenti di costo di opere
comunali - decisione che nella fattispecie appare comprensibile, in considerazione
dei consistenti oneri già assunti da Cantone e Confederazione a favore delle
opere di protezione della zona industriale - non costituisce un motivo di esenzione
dei privati dal pagamento dei contributi di miglioria per la parte non
sussidiata. Del resto, poiché anche le opere pubbliche devono soddisfare alle
esigenze di tutela della natura e, più in generale, ambientali, il prelievo di
contributi di miglioria può legittimamente riferirsi anche ai costi che ne
conseguono. Sia comunque detto, per completezza, che se le censure di carattere
ambientale sollevate dal ____________ in sede di pubblicazione dell'argine
hanno originato una modifica dei progetti, la necessità di darvi seguito
costituisce semplicemente una tra le svariate cause dell'aumento dei costi
(cfr. per un riassunto di queste cause il documento "Appunti di risposta
ai quesiti esposti nello scritto 6.11.1995" del municipio, allestito
dal progettista il 13 novembre 1995).
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta
carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm), i quali vengono altresì condannati a
versare a favore del comune di __________, assistito da un avvocato, delle ripetibili
(art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208, 209, 213 LOC, 1, 3, 4, 6, 7, 11 LCMI, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
3'000.--, é posta a carico degli insorgenti in solido, i quali sono inoltre
condannati a versare al comune di __________ identico importo per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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