AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1996.221
Data decisione, Autorità:
03.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00221
Lugano
3 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 27 settembre 1996 di
__________ patrocinati da: avv. __________
contro
la
decisione 11 settembre 1996 (no. 4652) del Consiglio di Stato che respinge il
ricorso 14 maggio 1996 degli insorgenti avverso la risoluzione 29 aprile 1996
con cui il Dipartimento del territorio ha fatto loro ordine di procedere
entro il 1. marzo 1997 al risanamento del distributore di carburante situato
a __________ in ____________________ mediante l'installazione di impianti per
il recupero dei vapori di benzina;
viste le risposte:
-
7 ottobre 1996 del Dipartimento del
territorio, Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua;
-
16 ottobre 1996 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________ e
__________, eredi del defunto __________, sono proprietari di un distributore
di benzina situato a __________ in __________, a poche centinaia di metri dal
confine di stato con l'Italia.
Al distributore di benzina, dotato di due colonne per
l'erogazione del carburante, è annessa una tabaccheria.
B. Con decisione 29 aprile
1996, il Dipartimento del territorio ha ordinato agli eredi fu __________ di
procedere entro il 1. marzo 1997 al risanamento del distributore di loro proprietà
mediante l'installazione di impianto che permetta il ritorno al camion cisterna
dei vapori di benzina emessi durante il riempimento della cisterna del distributore
e di un impianto per il recupero dei vapori di benzina che si sprigionano
durante il rifornimento degli autoveicoli.
Il Dipartimento ha inoltre imposto ai proprietari del
distributore la presentazione del progetto di risanamento entro il 29 giugno
1996,.
Nel medesimo scritto l'autorità cantonale ha pronunciato
l'immediata esecutività della sua decisione, stabilendo che un eventuale
ricorso contro la stessa non avrebbe fruito dell'effetto sospensivo.
C. Contro la predetta
risoluzione dipartimentale, __________ e __________ sono insorti davanti al
Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il conferimento
dell'effetto sospensivo al gravame.
In quella sede i ricorrenti hanno sostanzialmente sostenuto
che, viste le esigue dimensioni dell'impianto e le scarse vendite di
carburante, quello in oggetto va considerato come un piccolo apparecchio di
distribuzione ai sensi della cifra 33 cpv. 4 allegato 2 OLA, e come tale non
soggiace all'obbligo di risanamento previsto dalla medesima ordinanza per
questo genere di impianti.
Hanno inoltre aggiunto che gli interventi richiesti dal Dipartimento
esigono un ingente investimento di denaro che porterebbe all'inevitabile
chiusura del distributore e dell'annessa tabaccheria.
D. Con decisione 8 luglio 1996,
il Presidente del Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare formulata
dagli insorgenti, conferendo effetto sospensivo al ricorso.
Con giudizio 11 settembre 1996, il Governo ha tuttavia
respinto nel merito il gravame, reputando del tutto corretto e proporzionato
alle circostanze l'ordine di risanamento del distributore impartito dal
Dipartimento del territorio.
L'Esecutivo cantonale ha infatti considerato che la dotazione
del distributore in oggetto, nonché le sue potenzialità oggettive d'esercizio
escludono che lo stesso possa essere equiparato ad un piccolo apparecchio di
distribuzione ai sensi della cifra 33 cpv. 4 allegato 2 OLA. Di conseguenza non
sarebbero date le condizioni per ammettere che l'impianto in questione possa beneficiare
di una deroga all'obbligo di risanamento previsto dalla stessa ordinanza.
Il Consiglio di Stato ha inoltre reputato perfettamente
sopportabile per i ricorrenti, l'onere finanziario che deriverebbe dal risanamento
imposto.
E. Contro il predetto giudizio
governativo, gli eredi __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando in via cautelare che al
gravame venga concesso effetto sospensivo.
I ricorrenti riprendono in pratica le medesime argomentazioni
già sviluppate davanti al Consiglio di Stato e di cui si è detto ai precedenti
considerandi.
Aggiungono comunque che, tenuto conto delle scarse vendite di
carburante e del conseguente esiguo inquinamento derivante dall'impianto di
distribuzione in oggetto, la misura di ripristino ordinata dal Dipartimento
oltre che lesiva del principio di proporzionalità, non risulta neppure sorretta
da un preminente interesse pubblico.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Dipartimento del territorio, adducendo una serie di argomentazioni
che verranno riprese, per quanto necessario, in seguito.
Pure il Consiglio di Stato postula la reiezione del gravame,
senza tuttavia formulare nessuna particolare osservazione.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 6 cpv. 3 DLALPAmb.
La legittimazione attiva dei ricorrenti è pacifica (art. 43
PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove
notificate dall'insorgente (assunzione testi) che non appaiono invero idonee a
procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il
giudizio (art. 18 PAmm).
- In primo luogo va osservato
che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione
impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette
eccezioni alla regola sancita dall'art. 47 cpv. 1 PAmm. Si noti in particolare
che la decisione governativa qui dedotta in giudizio, a differenza di quella
dipartimentale del 29 aprile 1996, non dispone la revoca dell'effetto
sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa 27 settembre 1996 ha
effetto sospensivo e quindi la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere in
questa sede analogo provvedimento va respinta in quanto priva di oggetto.
- Giusta la cifra 33 cpv. 3
dell'allegato 2 OLA, i distributori di benzina devono essere equipaggiati in
modo tale che:
-
a) i
gas e i vapori organici compressi durante l'operazione di riempimento del
serbatoio del distributore vengano captati e ricondotti nel contenitore di trasporto
(ricupero dei vapori); il sistema per il recupero dei vapori e l'impianto di
allacciamento non devono presentare alcuna apertura verso l'aria libera durante
il loro funzionamento normale;
-
b) durante
l'operazione di rifornimento degli autoveicoli muniti di bocchettone
normalizzato del serbatoio vengano emesse al massimo il 10% delle sostanze
organiche contenute nell'aria compressa; tale esigenza è considerata adempiuta
quando i risultati delle misurazioni effettuate da un organo ufficiale lo attestano
e quando il sistema di ricupero dei vapori è stato installato e funziona
conformemente alle norme.
Tuttavia, quanto previsto alla lettera b) non vale per il
rifornimento mediante piccoli apparecchi di distribuzione (cifra 33 cpv. 4
allegato 2 OLA).
-
Come accennato in
narrativa, i ricorrenti sostengono che il Dipartimento non può imporre loro il
risanamento del distributore di ____________________ a __________, dato che
quest'ultimo dovrebbe essere considerato come un piccolo apparecchio di
distribuzione, per il quale la legge, e più precisamente la citata cifra 33
cpv. 4 allegato 2 OLA, esclude ogni obbligo in tal senso. A sostegno delle proprie
argomentazioni, gli insorgenti indicano in particolare il fatto che il
distributore di loro proprietà è dotato unicamente di due pompe di benzina,
dalle quali attualmente viene erogato un esiguo quantitativo di carburante
valutato in media a circa 5'000 litri al mese.
-
La tesi ricorsuale degli
insorgenti non può essere condivisa.
5.1. In primo luogo va rilevato che la cifra 33 cpv. 4
allegato 2 OLA non prevede nessuna eccezione all'obbligo di dotare i distributori
di benzina di un impianto per il recupero dei vapori emessi durante le
operazioni di riempimento delle cisterne di cui sono dotati.
Sotto questo punto di vista dunque l'ordine di risanamento impartito
dal Dipartimento vale anche per il distributore dei ricorrenti, indipendentemente
dalle sue dimensioni.
5.2. Giusta la precitata disposizione gli insorgenti
potrebbero al massimo essere liberati dall'obbligo di installare un impianto di
recupero dei vapori di benzina emessi durante le operazioni di rifornimento
delle autovetture, qualora quello di loro proprietà dovesse rientrare nella
categoria dei "piccoli apparecchi di distribuzione".
L'OLA e i relativi allegati non definiscono cosa si debba
intendere con quest'ultimo concetto. Neppure i materiali legislativi contengono
indicazioni in proposito.
Tuttavia, come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato,
in tale categoria non può certo rientrare un apparecchio di distribuzione come
quello in oggetto, che non solo risulta dotato di due pompe di distribuzione,
ma che pure, secondo i dati forniti dagli stessi ricorrenti, possiede delle
potenzialità d'utenza e d'esercizio senz'altro notevoli.
Il semplice fatto che, sempre secondo quanto affermano gli insorgenti,
nel giro di soli 5 anni, e segnatamente tra il 1991 e il 1995, le vendite di
carburante annuali siano calate da 683'000 litri a 68'408 litri è parzialmente
da imputare alla attuale bassa congiuntura nel ramo, nonché alla forte
svalutazione della moneta italiana, che ha drasticamente limitato nella fascia
di confine l'afflusso della clientela estera. Ora, come ben argomentano sia il
Dipartimento del territorio che il Governo cantonale, questi sono fenomeni
tipicamente temporanei, legati all'evoluzione del mercato e che quindi non
possono essere tenuti in considerazione più di quel tanto nell'ambito di una
valutazione complessiva circa l'effettiva importanza dell'impianto di distribuzione
in esame.
Non può dunque essere considerato come un "piccolo
apparecchio di distribuzione" ai sensi della predetta disposizione un impianto
che, pur disponendo di infrastrutture tecniche piuttosto limitate, ha comunque
erogato quantità non trascurabili di carburane, vendendo alla clientela tra il
1991 e il 1995 in media oltre 336'000 litri di benzina all'anno, con una punta
di addirittura 683'000 litri nel 1991.
Sotto questo punto di vista la decisione impugnata non presta
dunque il fianco a nessuna critica.
- Accertato dunque che il
distributore di benzina in esame ricade nella categoria degli apparecchi
soggetti all'obbligo di risanamento sancito dalla cifra 33 cpv. 3 allegato 2
OLA, resta da esaminare se la misura di risanamento del distributore sia sopportabile
per i suoi proprietari dal punto di vista economico.
A questo proposito, l'art. 4 cpv. 3 OLA, applicabile agli
impianti stazionari esistenti in virtù del rimando di cui all'art. 7 OLA, prevede
che per giudicare se un provvedimento limitativo delle emissioni sia
sopportabile sotto il profilo economico si deve fare riferimento ad un'azienda
media economicamente sana del ramo in questione. In altri termini, l'esame
circa la sopportabilità economica del risanamento non va effettuato con
riferimento alle concrete condizioni in cui versa la singola azienda toccata
dal provvedimento, quanto piuttosto tenendo conto della situazione all'interno
del settore d'attività in oggetto, prendendo quale punto di riferimento
un'azienda media della categoria, economicamente sana e ben gestita (cfr.
Messaggio concernente una legge federale sulla protezione dell'ambiente del 31
ottobre 1979, in FF 1979 III 755; Rapport relatif au projet d'ordonnance sur la
lutte contre la pollution atmosphérique, maggio 1984, pag. 16).
Di conseguenza una misura di risanamento risulta sopportabile
dal punto di vista economico già per il fatto che, se imposta ad un'azienda
media del settore, quest'ultima sarebbe in grado di finanziare gli interventi
ordinatile continuando a conseguire, come in precedenza, un certo utile che ne
garantisca la sopravvivenza sul mercato (A. Schrade, in: Kommentar zum Umweltschutzgesetz,
ad art 11 no. 33).
Ora, secondo i calcoli effettuati dal Dipartimento del
territorio, sulla scorta dei dati forniti dai ricorrenti ed in base a criteri
di prudenza, risulta che, tenendo conto di un periodo di ammortamento decennale
e di una vendita media di 60'000 litri di benzina all'anno, il costo netto
degli interventi di risanamento in questione ammonterebbero a circa fr.
2'300.-- all'anno, pari a fr. 190.-- mensili.
Si tratta di una spesa certamente sopportabile da un punto di
vista finanziario non solo per una azienda media del settore, ma anche - con
ogni verosimiglianza - per il distributore di benzina in oggetto, trattandosi
di un importo tutto sommato contenuto anche in termini assoluti. Se si
considera poi il fatto che, come esposto in precedenza, la stazione di
distribuzione dispone senz'altro di una non indifferente potenzialità
d'esercizio, a più forte ragione si deve ammettere che le misure di risanamento
imposte dal Dipartimento non costituiscono affatto dal punto di vista economico
una minaccia per la sopravvivenza del impianto in questione.
Tenuto conto degli indubbi benefici per l'ambiente e per la
salute delle persone, l'ordine di risanamento appare del tutto rispettoso del
principio di proporzionalità, nonché sorretto da preminenti interessi che lo
giustificano.
Inoltre, considerato che giusta l'art. 39 del Piano
particolareggiato della zona del centro cittadino di __________, in quest'area
urbana è assolutamente vietata la realizzazione, il potenziamento, la
ristrutturazione, la riapertura dopo cessazione dell'attività, nonché
l'ampliamento dei distributori di benzina (eccettuato l'adeguamento degli
impianti esistenti alle direttive in materia di protezione ambientale), si deve
ammettere che il risanamento ordinato dal Dipartimento trova pure una sua
giustificazione nel fatto che esso contribuisce entro certi limiti a ridurre il
contrasto esistente tra l'impianto di distribuzione in oggetto e le predette
disposizioni edilizie.
- Riguardo ai termini di
risanamento degli impianti esistenti, l'art. 10 OLA prevede che gli stessi
vadano fissati di principio in 5 anni. Tuttavia l'art. 32 cpv. 1 lett. a) OLA
prevede che l'autorità cantonale ha la facoltà di ridurre i termini di
risanamento qualora si trovi confrontata con immissioni eccessive causate da
più impianti stazionari.
Fondandosi sulla predetta disposizione, il Consiglio di Stato
ha previsto nel marzo del 1991, nell'ambito dei provvedimenti concernenti la
messa in esecuzione del Piano cantonale per il risanamento dell'aria, l'adozione
immediata di impianti per il recupero dei vapori di benzina per le stazioni di
distribuzione.
Pertanto il termine di un anno impartito dal Dipartimento del
territorio nella sua decisione del 29 aprile 1996 non appare censurabile.
Tenuto conto dell' effetto sospensivo di cui ha beneficiato
il gravame interposto dai ricorrenti, il termine per il risanamento del
distributore in oggetto, così come pure il termine di due mesi per la
presentazione dei relativi progetti d'intervento, inizieranno a decorrere dalla
crescita in giudicato della presente decisione.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 cpv. 3, 7,10 , 32 cpv. 1 lett. a) OLA, 33 cpv. 2 e 4 allegato 2 OLA;
6 cpv. 3 DLAPAmb; 3, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 400.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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