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Numero d'incarto:
52.1996.198
Data decisione, Autorità:
22.10.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00198
Lugano
22 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Silvia Torricelli, quest'ultima in sostituzione del Giudice
Stefano Bernasconi, astenuto
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 settembre 1996 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 20 agosto 1996, no. 4060, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 25 aprile
1996 della Commissione di vigilanza sanitaria in tema di ricusa;
viste le risposte:
-
18 settembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
23 settembre 1996 di __________ - 24
settembre 1996 della Commissione di vigilanza sanitaria, __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel corso del mese di
ottobre 1995 il Procuratore Pubblico ha aperto nei confronti del ricorrente,
dott. med. __________ un procedimento penale per atti sessuali con persona
inetta a resistere (art. 191 CP);
che la Commissione di vigilanza sanitaria (CVS) si è
interessata al caso nell'ambito dei suoi incombenti;
che con istanza 6 febbraio 1996 il ricorrente ha ricusato il
membro della CVS __________, che si è spontaneamente astenuto per facilitare il
compito della commissione;
che con istanza 15 febbraio 1996 il dott. __________ ha in seguito
ricusato anche l'avv. __________, membro supplente della predetta commissione,
nonché consulente permanente del Consiglio di Stato per la condizione
femminile;
che l'insorgente, già membro del Gran Consiglio, allegava di
aver avversato risolutamente la necessità di una consulenza e l'istituzione di
un apposito ufficio per la condizione femminile; sosteneva quindi che l'avv.
__________, oltre a determinare un'eccessiva rappresentanza del DOS in seno
alla commissione, gli sarebbe stata ostile;
che con decisione 25 aprile 1996 la CVS ha respinto l'istanza
di ricusa;
che con giudizio 20 agosto 1996 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di
esso inoltrata dal dott. __________;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando l'accoglimento dell'istanza di ricusa;
che l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le
censure sollevate senza successo davanti all'istanza precedente: l'avv.
__________ - sostiene - sarebbe prevenuta nei suoi confronti a causa
dell'ostilità manifestata dal ricorrente in Parlamento verso l'attività da lei
svolta a favore della condizione femminile;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato, la CVS e l'avv. __________ senza formulare particolari osservazioni;
Considerato, in
diritto
che prima di eventualmente
entrare nel merito del ricorso occorre verificare se sia data al competenza del
Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);
che, notoriamente, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
non è data per clausola generale, ma è stabilita secondo il cosiddetto sistema
enumerativo: il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è quindi
proponibile soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);
che le decisioni rese d'autorità cantonali o da singoli
organi dell'amministrazione cantonale su domande di ricusa sono deducibili al
Tribunale cantonale amministrativo soltanto se la legge concretamente applicata
prevede la possibilità di impugnare davanti ad esso le decisioni di merito che
dette istanze sono chiamate a rendere;
che la decisione in esame è stata resa dalla CVS, ovvero da
un organo amministrativo istituito dalla LSan allo scopo di coadiuvare il
Dipartimento delle opere sociali nell'accertamento della violazione dei diritti
individuali garantiti dal titolo II della legge (cfr. art. 23 cpv. 3 lett. b e
24 cpv. 1 lett. a LSan) e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi che si
impongono in caso di infrazioni alla legge (cfr. art. 59 cpv .3 LSan);
che la CVS è quindi un organo di preavviso con funzioni inquirenti
e di consulenza, privo di specifiche competenze decisionali;
che non avendo attribuito alla CVS specifiche competenze decisionali,
la LSan non ha nemmeno previsto la possibilità di impugnare davanti al
Tribunale cantonale amministrativo le determinazioni assunte da quest'istanza
al fine di esercitare le sue funzioni;
che conformemente all'art. 55 PAmm, le determinazioni assunte
dalla CVS possono quindi essere impugnate soltanto davanti al Consiglio di
Stato, il cui giudizio è definitivo (cfr. art. 55 cpv. 3 PAmm);
che, già per questo motivo, il ricorso dev'essere dichiarato
irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che, abbondanzialmente, si può comunque ancora rilevare che
anche nel caso in cui fosse data la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo, l'impugnativa andrebbe senz'altro respinta siccome infondata;
che, giusta l'art. 27 CPC, applicabile alla fattispecie in
forza del rinvio dell'art. 32 PAmm, la ricusa di un membro della CVS si
giustifica in caso di grave inimicizia (lett. a) ed in ogni altro caso in cui
sussistono gravi ragioni (lett. b);
che per rendere sospetto di parzialità un membro di
un'autorità amministrativa occorre che attraverso elementi concreti e non
semplici supposizioni o deduzioni sia messa in dubbio la sua capacità di
occuparsi della vertenza in modo indipendente ed equanime; il generico timore
di parzialità non è sufficiente; il sospetto deve essere confrontato da
elementi concreti, suscettibili in quanto tali di determinare una situazione
d'incapacità soggettiva a giudicare con la necessaria imparzialità (DTF 119 V
465 seg; 118 Ia 286 consid. 3d; 117 Ia 326; 116 I a 33 consid. 2b; STA 10.10.89
in re comune di __________ = RDAT 1990 N 27 pag. 73; Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile annotato ad art. 27; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung,
V ed N 90 B II d);
che all'istituto della ricusa va fatto capo con riserbo
affinché sia garantito e non sovvertito l'ordinamento giurisdizionale; solo circostanze
obbiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione ed a far
sorgere il dubbio di parzialità giustificano una ricusa;
che fra il ricorrente e l'avv. __________ non v'è in concreto
alcuna inimicizia; sul piano personale non sussistono nemmeno rapporti di
conoscenza diretta; l'unico motivo su cui può fondarsi la ricusa è quindi
quello generico dell'art. 27 b CPC;
che, sotto questo profilo, si deve tuttavia negare che il
successo conseguito dal ricorrente con la sua attività parlamentare nell'osteggiare
la funzione di consulente svolta dall'avv. __________ costituisca una ragione
sufficientemente grave da giustificare la ricusa della stessa quale membro
supplente della CVS;
che anche se l'avv. __________ può essere rimasta delusa
nelle sue aspettative per aver visto rinviare, per non dire affossare, la
proposta di trasformare il suo posto di consulente del Consiglio di Stato per
la condizione femminile in un vero e proprio ufficio governativo, tale
circostanza non appare ancora oggettivamente atta a suscitare un sospetto di
prevenzione o a determinare un rischio di parzialità;
che un sospetto di incapacità di esercitare correttamente il
proprio mandato di membro della CVS non sarebbe giustificato nemmeno nel caso
in cui l'avv. __________ avesse manifestato pubblicamente il proprio disappunto
per la decisione di rinvio adottata dal Gran Consiglio in seguito
all'intervento del ricorrente;
che i motivi di contrasto fra il ricorrente e l'avv.
__________ erano e sono circoscritti ad una diversa concezione dell'utilità e
dell'importanza dell'attività esplicata dalla ricusata in difesa della
condizione femminile;
che in quanto riferiti alla funzione e non alla persona della
ricusata non appaiono oggettivamente suscettibili di alterare la capacità di
decidere secondo giustizia di qualsiasi persona ragionevole ed equilibrata;
che, diversamente, applicando un metro di giudizio più severo
ed ammettendo che qualsiasi contrasto basti a fondare il motivo di cui all'art.
27 b CPC, si finirebbe per accogliere un'istanza di ricusa già per il solo
fatto della sua presentazione;
che, data per acquisita la palese infondatezza del motivo
relativo all'eccessiva importanza attribuita al Dipartimento delle opere
sociali nella composizione della CVS, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 23, 24, 59 LSan; 27 CPC; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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