AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.19
Data decisione, Autorità:
09.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00019
DP 9/96
cm
Lugano
9 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 gennaio 1996 di
contro
la
decisione 19 dicembre 1995, no. 6869, del Consiglio di Stato che annulla la
decisione 18 agosto 1995 con cui la delegazione del Consorzio ricorrente
infligge a __________ un ammonimento formale e le chiede la restituzione di
metà dello stipendio versatole durante un'assenza dal lavoro;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 6 novembre 1989 il
__________ ha assunto __________ in qualità di ausiliaria; il rapporto
d'impiego è stato consolidato nel 1991 con il conferimento della nomina;
che in occasione della visita medica pedissequa all'assunzione
la resistente ha dichiarato non aver subito alcun infortunio;
che tra il 29 settembre 1994 ed il 2 gennaio 1995 __________
è stata assente dal lavoro per un intervento alla caviglia;
che l'assicurazione collettiva malattie del __________ si è
rifiutata di assumere il caso, asserendo che l'assenza era dovuta alla
conseguenze di un infortunio verificatosi prima che iniziasse a lavorare per il
consorzio;
che con decisione 18 agosto 1995 la Delegazione consortile ha
formalmente ammonito __________ per aver sottaciuto l'incidente accorsole in
gioventù; ravvisando in questa reticenza una colpa grave, con la stessa
decisione le ha inoltre chiesto di rimborsare metà dello stipendio versatole
durante l'assenza (fr. 6'254.40);
che con giudizio 19 dicembre 1995 il Consiglio di Stato ha annullato
la predetta risoluzione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato da
__________; in sostanza, il Governo ha ritenuto:
·
che nella reticenza rimproverata all'insorgente non fossero
ravvisabili gli estremi di una violazione dei doveri di servizio;
·
che la richiesta di restituzione di metà dello stipendio non si
giustificasse né dal profilo disciplinare, né dal profilo dell'art. 22 del
regolamento organico dei dipendenti del consorzio (ROD), che definisce i limiti
del diritto del dipendente allo stipendio in caso di impedimento al lavoro;
·
che la questione a sapere se il rapporto d'impiego sia viziato
dal comportamento reticente della ricorrente andrebbe esaminata dal Tribunale
cantonale amministrativo quale istanza unica in virtù del rinvio all'art. 47
LOrd 1987 contenuto nella nota introduttiva del ROD;
che contro il predetto giudizio governativo il __________
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e postulando il ripristino della risoluzione 18 agosto 1995 resa dalla
delegazione consortile;
che, posta in risalto l'incompetenza del Consiglio di Stato a
statuire nel merito di vertenze devolute al Tribunale cantonale amministrativo
quale istanza unica, l'insorgente sottolinea la legittimità della pretesa di
risarcimento avanzata nei confronti della resistente: se non fosse stata
reticente, non sarebbe stata assunta o sarebbe stata assunta soltanto a
determinate condizioni;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato e la resistente __________, che contesta succintamente le tesi
dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC richiamato
dall'art. 38 LCCom;
che contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato,
l'art. 47 LOrd non è applicabile alla fattispecie: il rinvio a tale norma,
contenuto in una semplice nota introduttiva del regolamento organico per il
personale occupato presso i servizi di aiuto domiciliare ROC non è atto a
fondare alcuna competenza di questo Tribunale;
che, riconosciuta la legittimazione attiva dell'insorgente
(art. 43 PAmm), il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è comunque ricevibile in
ordine;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che l'insorgente non contesta minimamente le pertinenti considerazioni
che hanno indotto il Consiglio di Stato ad annullare l'ammonimento inflitto
alla resistente; su questo punto, il ricorso va quindi respinto siccome
immotivato;
che, di principio, il rapporto di pubblico impiego, in quanto
retto dal diritto pubblico, non si perfeziona secondo le regole del diritto
civile (art. 1 segg. CO), bensì mediante accettazione, da parte del dipendente,
della decisione di assunzione resa dall'autorità di nomina;
che, a determinate condizioni, le decisioni di assunzione, in
quanto decisioni amministrative, possono essere oggetto di revoca se risultano
viziate da errori; l'inganno dell'autorità di nomina posto in essere dal
dipendente all'atto dell'assunzione può al limite legittimare l'adozione di un
provvedimento di revoca;
che, ove non vengano revocate, le decisioni di assunzione
esplicano compiutamente e senza riserve gli effetti previsti dall'ordinamento
su cui si fonda il rapporto d'impiego;
che, nell'evenienza concreta, l'insorgente non ipotizza
nemmeno che la reticenza addebitata alla resistente possa giustificare una
revoca della decisione di assunzione;
che, di conseguenza, priva di qualsiasi fondamento appare la
pretesa dell'insorgente di limitare il diritto allo stipendio garantito alla
resistente dall'art. 22 ROC in caso di assenza per malattia od infortunio;
che, non potendosi in nessun caso ricondurre la reticenza che
il consorzio addebita alla resistente a dolo od a grave negligenza, non mette
conto di esaminare se la pretesa di risarcimento si giustifichi in base
all'art. 13 LResp;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto,
confermando, per altri motivi, le conclusioni alle quali è pervenuta la
precedente istanza;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 38 LCCom; 208 LOC; 22 ROC; 13 LResp; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster