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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.169
Data decisione, Autorità:
03.03.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00169
Lugano
3 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 agosto 1996 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la
decisione 3 luglio 1996 del Consiglio di Stato (n. 3385) che annulla la
licenza edilizia 24 ottobre 1996 rilasciatagli dal municipio di __________ per
costruire un'autorimessa nel terrapieno antistante la sua casa d'abitazione
(part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
-
20 agosto 1996 del Consiglio di
Stato;
-
21 agosto 1996 di __________;
-
28 agosto 1996 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è
proprietario di una casa d'abitazione, situata a __________, a monte della
strada cantonale che porta a Sonvico, su un terreno in pendio (part. n .
__________ RFD; zona Re). Diversi locali a pianterreno dello stabile sono
occupati dalla ditta __________, attiva nel campo della cosmetica, alla quale
il ricorrente è interessato.
Sul lato W della costruzione, davanti all'autorimessa (2
posti auto, 38 mq), v'è un piazzale sorretto su due lati da un muro di sostegno
alto sino a circa 3 m; al quale si accede attraverso una stradina privata, che
si diparte dalla sottostante strada cantonale.
Il 31 luglio 1995 __________ ha chiesto al municipio di
__________ il permesso di costruire un'autorimessa di 90 mq nel terrapieno
sottostante il piazzale di cui si è appena detto. L'accesso all'opera è
previsto attraverso un portone largo 4 m da realizzare nel muro di sostegno.
Sul retro dell'autorimessa è inoltre prevista la realizzazione di un cunicolo
sotterraneo, lungo 9 m e largo m 2,40, che sfocerebbe in corrispondenza
dell'ingresso al magazzino della ditta __________, raggiungibile attraverso un
montacarichi.
Alla domanda di costruzione si sono opposti i vicini
__________ e __________, contestando l'opera dal profilo dell'accesso, degli
indici, delle distanze e delle altezze.
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 24 ottobre 1995 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei
vicini.
C. Il provvedimento è stato
tuttavia annullato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 3 luglio 1996 ha
accolto i ricorsi contro di esso inoltrati dagli opponenti.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'autorimessa fosse sovradimensionata
per rapporto alle reali esigenze della casa d'abitazione. A suo avviso, si
tratterebbe di un manufatto da destinare all'esercizio di attività commerciali,
la cui superficie dovrebbe essere computata come SUL nel calcolo dell'indice di
sfruttamento.
Ciò che escluderebbe il rilascio della licenza, avendo il
fondo già esaurito le possibilità edificatorie.
L'opera, soggiunge il Consiglio di Stato, non potrebbe essere
realizzata nemmeno dal profilo dell'indice di occupazione, poiché lo stesso
risulterebbe già superato dalle costruzioni esistenti.
Disattese sarebbero infine anche le norme sulle altezze.
L'altezza dell'autorimessa andrebbe infatti sommata a quella della costruzione
sovrastante, in quanto formante con quest'ultima costruzione a gradoni.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della
licenza rilasciatagli dal municipio.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente contesta in
particolare le argomentazioni sviluppate dalla precedente istanza in relazione
all'indice di sfruttamento. L'opera, rileva, non sarebbe destinata all'attività
commerciale e non sarebbe nemmeno sproporzionata per rapporto alle normali
esigenze di una casa d'abitazione come la sua.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene l'opponente __________, che
contesta partitamente le tesi dell'insorgente, riproponendo in questa sede
anche tutte le censure sollevate in prima istanza.
Il municipio di __________ espone dal canto suo i motivi che
l'hanno indotto a rilasciare la licenza in contestazione.
__________ ha invece rinunciato a prendere posizione sul ricorso.
F. Delle risultanze del
sopralluogo esperito si dirà semmai più avanti.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo
(art. 46 PAmm), è ricevibile in ordine.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende
infatti dall'art. 21 LE. La legittimazione dell'insorgente è incontestabile.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti integrati
dalla documentazione relativa alla licenza edilizia rilasciata nel 1989 per la
costruzione del muro di sostegno del piazzale antistante la casa d'abitazione
del ricorrente. Opera, questa, che ha già dato luogo ad un’accesa vertenza fra
le stesse parti in lite (cfr. STA 25.7.90 in re __________).
- Indice di occupazione.
2.1. L'indice di occupazione è definito come il rapporto
espresso in per cento tra la superficie edificata e la superficie edificabile
del fondo (art. 38 LE). La superficie edificabile è la superficie non ancora
sfruttata dei fondi o di parti di fondi nella zona edificabile oggetto della
domanda di costruzione.
La superficie edificata è invece la proiezione orizzontale
sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed
accessori. Dal computo di tale superficie sono fra l'altro escluse le
autorimesse interrate, sporgenti dal terreno naturale, al massimo su un
lato ed aventi una copertura praticabile ricoperta di vegetazione. Requisito,
quest'ultimo, che come giustamente ricorda il Consiglio di Stato si giustifica
unicamente nei casi in cui le NAPR impongono un superficie verde minima e
questa condizione può essere soddisfatta soltanto facendo capo alla superficie
dell'autorimessa interrata (cfr. STA 27.11.1986 in re Meier; Scolari,
Commentario della LE, ad art. 20-11 N. 17).
Scopo dell'indice di occupazione è quello di contribuire, in
concorso con gli altri parametri edificatori, a determinare un equilibrio fra
le aree edificate e quelle libere, limitando gli ingombri degli edifici, ossia
di quelle opere di sovrastruttura che racchiudono spazi utilizzabili per
l'abitazione od il lavoro. Conformemente agli scopi perseguiti da tale
parametro non incidono pertanto sull'indice di occupazione tutte le opere che
non sporgono dal terreno. Non sono in particolare computabili come superficie
edificata le autorimesse sotterranee, sporgenti dal terreno naturale al massimo
su un lato.
2.2. In concreto, il ricorrente intende realizzare
un'autorimessa nel terrapieno esistente sotto il piazzale antistante la sua
casa d'abitazione. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il
piazzale esistente ed il relativo terrapieno non sono computabili come
superficie edificata. Non si tratta in effetti di un ingombro determinato dalla
presenza di un edificio. Rettamente, il comune non l’ha del resto preso in
considerazione nel conteggio della superficie edificata.
L'escavazione del terrapieno e la realizzazione di
un'autorimessa dietro il muro di sostegno determinano tuttavia ingombri computabili
almeno in parte come superficie edificata. I vani ricavati sporgono in effetti
ampiamente dal terreno naturale su più di un lato. Verso valle, la sporgenza
del manufatto dal terreno naturale raggiunge inoltre altezze che si situano tra
m 2.90 ed almeno m 1.50 su un fronte di una decina di metri e che si riducono a
zero risalendo il pendio verso la casa (cfr. sezione 3 dei piani annessi alla
domanda di variante accolta con licenza edilizia del 7.3.1989, acquisiti agli
atti in sede di sopralluogo). Ora, simili sporgenze non sono trascurabili al
punto di permettere di considerare l'opera alla stregua di una costruzione
sotterranea, esclusa dal computo della superficie edificata. Sotterranee, dal
profilo delle distanze, sono invero soltanto le opere che non sporgono dal
terreno oltre il limite di m 1,50 (art. 42 RLE): limite che in concreto risulta
ampiamente superato.
Il fatto che l'autorimessa non modifichi gli ingombri
esistenti è irrilevante. La realizzazione di vani utilizzabili come autorimessa
all'interno di un terrapieno sporgente oltre il terreno naturale, trasforma
infatti un ingombro non computabile come superficie edificata in un ingombro
computabile ai fini della determinazione dell’indice di occupazione, in quanto
configurabile come edificio.
Evenienza, questa, che si oppone al rilascio della licenza
richiesta, considerato come le costruzioni esistenti occupino 328 dei 334
(333.9) mq edificabili del fondo.
Da questo profilo, il ricorso non può quindi essere accolto.
- Indice di sfruttamento
3.1. L’indice di sfruttamento è definito come il rapporto tra
la superficie utile lorda (SUL) degli edifici e la superficie edificabile del
fondo (art. 37 cpv. 1 LE).
Quale SUL si considera la somma della superfici dei piani
sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti
nella loro sezione orizzontale. Escluse dal computo sono tutte le superfici non
utilizzate e non utilizzabili per l’abitazione od il lavoro, come le cantine, i
solai, gli essicatoi e le lavanderie delle abitazioni, i locali destinati al
posteggio sotterraneo dei veicoli a motore, i corridoi, le scale e gli
ascensori che servono unicamente all’accesso di locali non calcolabili nella
SUL ed altri vani che non occorre qui menzionare.
Decisive ai fini dell’inclusione della superficie di un
determinato locale nella SUL non sono le indicazioni fornite dai piani circa la
sua destinazione. Determinante è la sua configurazione, valutata secondo
criteri oggettivi, nell’ottica di una sua possibile utilizzazione a scopi
abitativi o lavorativi.
Per non essere conteggiata come SUL, la superficie dei vani
che beneficiano dell’esenzione sancita dall’art. 38 cpv. 2 LE deve inoltre
apparire ragionevolmente commisurata alla superficie dei locali computabili
(STA 7.6.88 in re comune di __________).
3.2. In concreto, il ricorrente sostiene di voler destinare
il manufatto in contestazione al ricovero di veicoli a motore. Pretende quindi
di escluderne la superficie dal computo della SUL.
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che il nuovo locale,
comunque sovradimensionato per rapporto alle esigenze della sovrastante casa
d’abitazione, fosse computabile nel calcolo dell’indice di sfruttamento, in
quanto destinato all’esercizio di attività commerciali. Considerato che le
costruzioni esistenti sul fondo hanno ormai esaurito le possibilità
edificatorie date da tale indice, ne ha quindi dedotto che non potesse essere
autorizzato.
La tesi del Governo merita di essere tutelata.
L’abbondante spazio a disposizione nell’autorimessa esistente
a livello del piazzale ed il cunicolo sotterraneo che collega il vano in
oggetto ai locali della ditta __________ dimostrano in effetti chiaramente che
questi spazi verrebbero utilizzati non come autorimessa, bensì per lo
svolgimento di attività commerciali. Non è altrimenti dato di vedere per qual
motivo il ricorrente, intenzionato a dotarsi di ulteriore spazio per il
ricovero di veicoli a motore, abbia previsto un collegamento con il magazzino
della ditta invece che con l’abitazione.
Anche da questo profilo, la decisione governativa impugnata
regge pertanto alla critica del ricorrente.
- Distanze ed altezze
Infondate sono invece le censure che l'opponente __________
solleva in merito alle distanze dell'opera dal confine ed alla sua altezza.
Verso il fondo sottostante (part. n. 340 RFD) la costruzione
rispetta infatti la distanza di 3 m dal confine prescritta dall'art. 37 NAPR
per le costruzioni principali. E' quindi conforme al diritto, anche se non può
essere considerata accessoria perché supera la lunghezza di m 6 fissata
dall'art. 18 cifra 1 NAPR per questo tipo di costruzioni.
L'altezza dell'autorimessa non va nemmeno sommata a quella
della costruzione sovrastante. Le due costruzioni rimangono in effetti
chiaramente distinte. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato non
formano una costruzione a gradoni. Non si tratta in effetti di una costruzione
articolata sulla verticale mediante moduli disposti sul pendio a diversi
livelli ed aggregati fra loro in modo da costituire un insieme organicamente
strutturato.
La licenza censurata non viola pertanto il diritto nemmeno da
questo profilo.
- Seppur per motivi
parzialmente diversi da quelli indicati dal Consiglio di Stato, l'annullamento
della licenza va comunque confermato.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Dato che l'opponente e qui resistente non è assistita da un patrocinatore
si prescinde dall'assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 38 LE; 18, 37 NAPR di Sonvico; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
900.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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