AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.143
Data decisione, Autorità:
17.10.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00143
52.96.00147
Lugano
17 ottobre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
a)
b)
20
giugno 1996 di
__________ patr. da: avv. __________
24
giugno 1996 di
contro
la
decisione 11 giugno 1995, no. 2898, del Consiglio di Stato che respinge le
impugnative presentate dagli insorgenti avverso la decisione 29 febbraio 1996
con cui l'assemblea del __________ ha ratificato gli accordi
sull'espropriazione collettiva stipulati dalla delegazione consortile con il
comune di __________ per la realizzazione / allargamento di tre strade
previste dal PR;
viste le risposte:
-
24 giugno 1996 del Consorzio
raggruppamento Terreni, __________;
-
2 luglio 1996 del Dipartimento
delle finanze e dell'economia;
-
3 luglio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
26 settembre 1996 del municipio di
__________;
al ricorso 20 giugno 1996 di __________
-
2 luglio 1996 del Dipartimento
delle finanze e dell'economia;
-
3 luglio 1996 del Consorzio
raggruppamento terreni, __________;
-
3 luglio 1996 del Consiglio di
Stato;
-
26 settembre 1996 del municipio di __________;
al ricorso 24 giugno 1996 di __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nell'ambito della procedura
di RT in atto nel comune di __________, il 26 aprile 1990 il locale municipio
ha chiesto al Dipartimento dell'economia pubblica che venisse assegnato al
comune il terreno necessario per la realizzazione di alcune opere di pubblica
utilità previste dal piano viario.
Con risoluzione 22 novembre 1991 il Dipartimento ha accolto
la richiesta.
B. Il 30 novembre 1995 la
delegazione consortile ha proposto al municipio di __________ di cedere al
comune 705 mq di terreno per l'allargamento di via __________, 748 mq per
l'allargamento di via __________ e 1344 mq per la realizzazione della strada ai
__________.
La proposta indicava fra l'altro che i proprietari soggetti all'espropriazione
collettiva sarebbero stati risarciti con un'indennità pari alla metà della stima
RT.
Con risoluzione 8 gennaio 1996 il municipio ha accettato le
proposte.
C. Con messaggio del gennaio
1996 la delegazione consortile ha sottoposto gli accordi stipulati con il
comune all'assemblea consortile per ratifica. L'assemblea li ha convalidati con
deliberazione del 29 febbraio 1996 adottata a maggioranza.
D. Con risoluzione 11 giugno
1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo le
impugnative contro di esso inoltrate da due proprietari consorziati, che
contestavano la decurtazione dell'indennità prevista dagli accordi stipulati
tra la delegazione consortile e l'autorità comunale.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la decisione
avversata non limitasse il diritto dei proprietari colpiti di contestare
davanti alle commissioni di ricorso l'indennità prevista dagli accordi stipulati
con il comune.
E. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa
deliberazione assembleare.
Con diversa argomentazione entrambi i ricorrenti contestano
in particolare l'assegnazione di un'indennità ridotta. Il ricorrente __________
rileva dal canto suo che la prevista espropriazione collettiva non è destinata
alla realizzazione di opere consortili. Nega inoltre che un simile accordo
possa derogare al principio della piena indennità derivante dalla garanzia
costituzionale della proprietà.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio (SBC) ed il
__________, che postulano la conferma della decisione censurata senza formulare
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________,
chiamato in causa da questo tribunale.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dal combinato disposto degli art. 70 LRPT e 208
LOC. Dato che il giudizio governativo impugnato non è dichiarato definitivo
dalla legge, la controversa deliberazione assembleare è di per sè deducibile a
questo tribunale.
La legittimazione attiva dei ricorrenti è data dalla loro
qualità di proprietari consorziati.
I ricorsi, inoltrati nei termini di legge, sono dunque
ricevibili in ordine.
Avendo per oggetto la medesima fattispecie possono essere
evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18
PAmm).
- Analogamente all'art. 13
LOC, anche l'art. 59 LRPT stabilisce le competenze dell'assemblea consortile
secondo il cosiddetto sistema enumerativo. A differenza di quanto dispone
l'art. 13 cpv. 1 lett. r LOC, la norma in questione non prevede tuttavia una
clausola generale di competenza, volta ad assegnare all'assemblea tutti gli attributi
che non siano conferiti ad altro organo. Una simile clausola è prevista a
favore della delegazione consortile, ovvero dell'organo esecutivo, che è
abilitata dall'art. 63 cpv. 2 LRPT a "prendere deliberazioni sopra tutte
le materie che non sono rimesse o riservate all'assemblea consortile o ad altro
organo".
L'assemblea consortile può quindi deliberare soltanto sugli oggetti
esaustivamente elencati dall'art. 59 LRPT. Fra questi figurano "la ratifica
di eventuali accordi sull'espropriazione collettiva secondo l'art. 22 cpv. 3
LRPT" (lett. e) e "la decisione sull'alienazione di particelle
assegnate al consorzio" (lett. g).
In concreto, occorre anzitutto stabilire se la controversa
deliberazione costituisca un "accordo sull'espropriazione collettiva secondo
l'art. 22 cpv. 3 LRPT" o eventualmente "una decisione
sull'alienazione di particelle assegnate al consorzio" e rientri pertanto
nel novero delle competenze dell'assemblea generale.
- Giusta l'art. 22 LRPT "gli
enti pubblici possono domandare al Dipartimento l'assegnazione di terreno per
l'esecuzione di opere di pubblica utilità".
La norma in questione, modificata con novella legislativa del
21 febbraio 1989, distingue due ipotesi. L'assegnazione di terreno "per
l'ampliamento di opere consortili o per strade cantonali o
comunali" (cpv. 2) e l'assegnazione di terreno "per opere pubbliche
di altro genere e comunque non strettamente legate alla finalità del
raggruppamento, come ad esempio aree scolastiche, cimiteri o campi da
gioco" (cpv. 3).
In origine, l'art. 22 LRPT disponeva che il terreno
necessario per l'ampliamento di opere consortili o per la realizzazione di
strade cantonali o comunali andava risarcito in base al valore di stima di
raggruppamento e che l'indennità era fissata dai periti estimatori designati
secondo l'art. 106 LRPT (art. 22 cpv. 4 LRPT 1970).
L'indennità per il terreno necessario alle opere pubbliche di
altro genere previste dall'art. 22 cpv. 3 LRPT andava invece calcolata in base
"al valore commerciale determinato dall'autorità designata dalla LEspr e
secondo la relativa procedura" (cfr art. 22 cpv. 5 LRPT 1970).
Da questa distinzione emergeva chiaramente l'intenzione del legislatore
di conferire all'assemblea consortile unicamente la competenza a ratificare gli
accordi concernenti l'assegnazione di terreni secondo l'art. 22 cpv. 3 LRPT,
ovvero gli accordi perfezionati nell'ambito di una procedura espropriativa
retta dalla LEspr e non dalla LRPT.
La novella legislativa del 21 febbraio 1989 ha soppresso
queste distinzioni sui criteri di determinazione delle indennità dovute in
conseguenza dell'assegnazione di terreno ad enti pubblici per opere di pubblica
utilità. "L'esperienza acquisita nell'ambito dei progetti RT eseguiti in
modo coordinato con le risultanze del PR" aveva in effetti dimostrato
"che i valori di stima da usare per lo studio del nuovo riparto dei fondi
dovevano essere quelli commerciali e ciò sia per compensare o gravare equamente
i proprietari che ricevono minori, rispettivamente maggiori assegnazioni, sia
per risarcire al giusto prezzo i proprietari ai quali vengono espropriate
piccole interessenze" di terreno. Ritenuta superata la distinzione tra
stima RT e valore commerciale posta a fondamento dei cpv. 4 e 5 del previgente
art. 22 LRPT, si è di conseguenza stabilito "che l'espropriazione dei
terreni per opere di pubblica utilità, siano esse cantonali, comunali o
patriziali", avvenisse "in base ad un unico valore ossia quello
RT". (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato al GC concernente la modificazione
della LRPT del 3.5.1988 in VGC 1988 sess. ord. aut., vol. 3 pag. 1225 seg.).
Con questa modifica della legge, è stata quindi sottratta
alla procedura retta dalla LEspr la determinazione delle indennità dovute per
l'assegnazione all'ente pubblico di terreno necessario per altre opere di
pubblica utilità (art. 22 cpv. 3 LRPT). E' di conseguenza venuta a cadere
l'esigenza di sottoporre alla ratifica dell'assemblea consortile eventuali
accordi conclusi dalla delegazione consortile con l'ente pubblico secondo la
LEspr aventi per oggetto l'assegnazione di simili terreni e la determinazione
delle relative indennità.
- Con la risoluzione qui in
esame l'assemblea del consorzio RT ha ratificato l'accordo intervenuto fra la
delegazione consortile ed il comune di __________ in merito all'assegnazione di
terreno per l'ampliamento e la realizzazione di strade comunali. Per i motivi
esposti al precedente considerando, tale accordo non soggiace all'approvazione
da parte dell'assemblea consortile secondo l'art. 59 lett. e) LRPT. Tanto nel
caso in cui ricada sotto il capoverso 2 dell'art. 22 LRPT attualmente in
vigore, quanto nel caso in cui richiami l'applicazione del capoverso seguente
della stessa norma, l'assegnazione di terreno ha infatti luogo nell'ambito
della procedura di RT. Non si tratta quindi di un accordo retto dalla LEspr
come prevedevano i capoversi 3 e 5 dell'art. 22 LRPT in vigore sino al 31
maggio 1991. Nè si tratta di una "decisione sull'alienazione di particelle
assegnate al consorzio" a' sensi dell'art. 59 lett. g LRPT. Questa
competenza, introdotta con emendamento del 21 febbraio 1989, ha infatti per
oggetto le cosiddette "particelle valvola", ovvero quei fondi che
vengono a formarsi "mediante un arrotondamento della deduzione collettiva
per le opere consortili" (cfr. VGC cit. pag. 1229).
I ricorsi vanno quindi accolti già perché l'assemblea
consortile ha deliberato su un oggetto che non rientrava nel novero delle
competenze assegnatele dall'art. 59 LRPT.
A maggior ragione si deve giungere a questa conclusione se si
considera che, essendo finalizzata alla realizzazione di strade comunali,
l'assegnazione di terreno qui in esame si fonda sull'art. 22 cpv. 2 LRPT e non
sul capoverso seguente come assume il ricorrente __________. Poco importa che
non si tratti di un'assegnazione di terreno strettamente connessa alla realizzazione
di opere consortili. L'art. 22 cpv. 2 LRPT regola infatti anche l'assegnazione
di terreno all'ente pubblico per la realizzazione di opere non strettamente
legate alle finalità del raggruppamento. La cessione di terreno per le opere
consortili è invece regolata dall'art. 21 LRPT.
- I ricorsi sarebbero
comunque da accogliere anche se l'assemblea fosse stata competente a ratificare
l'accordo in discussione.
In effetti la competenza a fissare il risarcimento spettante
ai proprietari chiamati a cedere terreno per opere di pubblica utilità spetta
indelegabilmente ai periti estimatori, riservata ancora la facoltà di ricorso
dei proprietari in 1a e 2a istanza (art. 22 cpv. 4 LRPT).
- In esito a queste
considerazioni, la decisione dell'assemblea consortile va quindi annullata
assieme alla decisione governativa che la conferma. Non essendo stata
impugnata, la deliberazione della delegazione consortile, resta per contro valida.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili vanno invece poste a carico del __________.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22, 59, 63, 70 LRPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 11 giugno 1996, no.
2898, del Consiglio di Stato
1.2. la decisione 28 febbraio 1996 con
cui l'assemblea del __________ ha ratificato gli accordi presi dalla delegazione
consortile con il comune di __________ relativi all'assegnazione di terreno per
la realizzazione di strade comunali.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Il __________ rifonderà al
ricorrente __________ fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster