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Numero d'incarto:
52.1996.138
Data decisione, Autorità:
30.07.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00138
DP 129/96
cm
Lugano
30 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 6 giugno 1996 di
contro
la
decisione 22 maggio 1996 (no 2591) del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso 7 maggio 1996 interposto dall'insorgente avverso la decisione 18/19
aprile 1996 con cui il consiglio consortile del consorzio per i centri di attrezzature
sportive e ricreativo-balneari dei comuni della __________ e della __________
ha stanziato un credito di fr. 800'000.-- per lo studio di un progetto definitivo
per la realizzazione di infrastrutture consortili;
richiamato l'art. 48 LPAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 18/19 aprile1996 il
consiglio consortile del consorzio per i centri di attrezzature sportive e ricreativo-balneari
dei comuni della __________ e della __________ ha deciso lo stanziamento di un
credito di fr. 800'000.-- per lo studio di un progetto definitivo per la
realizzazione di infrastrutture consortili;
che il 7 maggio 1996
__________, cittadino di __________, ha interposto ricorso davanti al Consiglio
di Stato chiedendo che la decisione consortile fosse annullata;
che il Governo, con
risoluzione 22 maggio 1996, ha respinto il gravame per carenza di
legittimazione attiva del ricorrente;
che __________ con ricorso
6 giugno 1996 ha impugnato la decisione dell'esecutivo davanti al Tribunale
cantonale amministrativo postulando che gli fosse riconosciuta la
legittimazione a impugnare la decisione del consiglio consortile per dei motivi
che non appare necessario riassumere;
Considerato, in
diritto
che, giusta l'art. 38 LCCom,
per quanto riguarda i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili sono
applicabili per analogia le norme del titolo ottavo della legge organica
comunale (LOC);
che pertanto la competenza
di questo Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC) e il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 LPAmm);
che l'art. 209 LOC
conferisce la legittimazione a ricorrere ai cittadini attivi del comune (lett.
a) ed a chi dimostra un interesse legittimo (lett. b);
che in materia di consorzi
di comuni la legittimazione a ricorrere contro le decisioni degli organi
consortili può essere riconosciuta unicamente ai comuni ed a chi dimostra un
interesse legittimo giusta l'art. 209 lett. b LOC;
che in effetti i consorzi
di comuni sono corporazioni di diritto pubblico (art. 1 cpv. 2 LCCom) aventi
personalità giuridica (art. 9 LCCom) e i cui membri sono (e possono essere)
solo i comuni medesimi (art. 1 cpv. 1 LCCom);
che, di conseguenza, va
negata la legittimazione ricorsuale al singolo cittadino di un comune
consorziato, poiché egli non fa parte, ovvero non è membro, del consorzio (cfr.
STA 20 settembre 1993 in re __________ e referenze ivi citate: pubblicata in
RDAT I-1994 no 15);
che del resto la
cosiddetta actio popularis è data solo contro le decisioni rese da organi
comunali (cfr. Rampini, interesse legittimo e giurisdizione amministrativa:
pubblicato in RDAT 1978, pag. 204 seg. cifra 2; Scolari, Commentario alla legge
edilizia, ad art. 43 no 9);
che, stante quanto
precede, in materia di consorzi retti dalla LCCom non vi è spazio alcuno per
l'applicazione dell'art. 209 lett. a LOC in difetto di analogia tra lo statuto
del cittadino (ossia di chi ha i diritti politici in materia comunale; art. 11
cpv. 2 LOC) verso il comune e quello dello stesso cittadino verso un consorzio
di cui fa parte il comune medesimo (cfr. STA 20 settembre 1993 citata);
che, per ciò che concerne
il caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato di essere portatore di un
interesse legittimo ai sensi della giurisprudenza (su tale concetto cfr. STA 24
agosto 1992 in re comune di __________ pubblicata in RDAT I-1993 no 22 consid.
1);
che, per quanto risulta
dagli atti, l'insorgente non è toccato dalla decisione impugnata più di
qualsiasi altro cittadino o della collettività;
che, stante quanto
precede, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
che tasse e spese di
giustizia seguono la soccombenza;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 9 ,38 LCCom, 11, 208, 209, 46, 48 LPAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 200.-- (duecento) sono poste a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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