AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1996.130
Data decisione, Autorità:
02.09.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00130
DP 121/96
cm
Lugano
2 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 5 giugno 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la
decisione 15 maggio 1996 (n. 2454) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 5 ottobre
1995 con cui la Delegazione del Consorzio intercomunale della __________ lo
destituisce per motivi disciplinari dalla carica di cuoco presso il Centro
sociale per anziani "__________" di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________ è
stato assunto, a partire dal 1. dicembre 1993, dal Consorzio intercomunale
della __________ ed __________ quale cuoco presso il centro sociale per anziani
di __________ ("__________"). La nomina è avvenuta con un periodo di
prova di un anno.
B. Con raccomandata 16 dicembre
1994, il presidente della Delegazione consortile e il direttore del "__________"
hanno comunicato al ricorrente di voler prolungare il suo periodo di prova sino
al 30 giugno 1995, visto che sino a quel momento il lavoro svolto presso la
cucina dell'infrastruttura consortile non era stato del tutto soddisfacente.
Con lettera 23 dicembre 1994, __________ si è opposto a tale
misura.
Il 28 dicembre 1994, la Delegazione consortile ha quindi
risolto di disdire il rapporto di lavoro con l'insorgente a partire dal 31
marzo 1995, argomentando che da una valutazione complessiva dell'attività
svolta presso il "__________", era emersa la sua non idoneità a
ricoprire la delicata funzione, per la quale era stato assunto.
C. Contro la predetta decisione
il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento.
L'Esecutivo cantonale, con sentenza 7 giugno 1995, ha accolto
il gravame, ritenendo illegale il licenziamento per il fatto che, in base alle
disposizioni del Regolamento organico dei dipendenti del Consorzio (ROD), un
simile provvedimento avrebbe potuto essere adottato soltanto per motivi
disciplinari, previa un'inchiesta amministrativa atta a chiarire eventuali
manchevolezze del dipendente.
D. Il 26 giugno 1995 la
Delegazione consortile ha risolto di avviare un'inchiesta disciplinare nei
confronti del ricorrente per ripetuti ritardi nell'inizio dei turni di lavoro,
per condotta reprensibile nei confronti del direttore del
"__________" e di altri dipendenti dello stesso, nonché per una serie
d'inosservanze al capitolato d'oneri e di violazioni ai doveri di servizio, di
cui si dirà più nel dettaglio in seguito. La Delegazione consortile ha altresì
comunicato al __________ di aver deciso di sospenderlo con effetto immediato
dall'impiego e dallo stipendio per tutta la durata dell'inchiesta.
Contro quest'ultimo punto della risoluzione, __________ ha interposto
ricorso davanti al Consiglio di Stato.
Con decisione 13 dicembre 1995, il Governo cantonale ha respinto
detto gravame, ritenendo, sulla base di un giudizio di verosimiglianza,
adeguato e conforme al principio di proporzionalità il provvedimento assunto
dal Consorzio nei confronti del suo dipendente.
E. Terminata l'inchiesta
amministrativa, la Delegazione consortile ha risolto con decisione 5 ottobre
1995 di licenziare per motivi disciplinari __________ a far tempo dal 26 giugno
1995 ed ha confermato il provvedimento di sospensione dall'impiego e dallo
stipendio precedentemente pronunciato.
A motivazione della propria decisione, la Delegazione
consortile ha addotto in sostanza che le continue e ripetute trasgressioni del
dipendente ai suoi doveri di servizio non consentono più la continuazione del
rapporto di lavoro. Secondo la Delegazione consortile, il comportamento
arrogante ed irriguardoso mantenuto dal __________ nei confronti di superiori
gerarchici e colleghi, nonché i suoi gravi inadempimenti agli obblighi di
lavoro hanno ormai irrimediabilmente perturbato i fondamenti di fiducia e di lealtà
sui quali si deve sorreggere il rapporto di servizio.
In particolare al ricorrente sono stati rimproverati ripetuti
ritardi nell'inizio dei turni di lavoro, una condotta riprovevole ed insubordinata
nei confronti dei superiori, gravi e ripetute inosservanze al capitolato
d'oneri come ad esempio la mancata esecuzione dell'inventario del materiale
rotto in cucina, la mancata ordinazione in tempo utile di alimentari,
l'ordinazione di merce non a concorso, la mancata segnalazione a chi di dovere
della presenza di un notevole quantitativo di pane raffermo e di patate avariate,
l'ordinazione di un'eccessiva quantità di bibite ed il mancato controllo delle
loro scadenze, un'insufficiente pulizia della cucina, la disattenzione delle
prescrizioni impartite dalla responsabile del settore cure in relazione alla
preparazione dei pasti e alle necessità alimentari degli ospiti della Casa per
anziani, il mancato rispetto del divieto di fare accedere persone non
autorizzate alla cucina del "__________", nonché di aver provveduto
all'ordinazione di merce per consumi privati, di aver effettuato delle chiamate
private con il telefono della cucina e di aver espresso le proprie critiche
circa l'organizzazione del settore cucina, senza rispettare le vie di servizio.
F. Contro la predetta
decisione, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone
l'annullamento e postulando la concessione dell'effetto sospensivo al gravame,
al fine di permettere la sua reintegrazione nell'impiego e nel salario durante
il periodo della vertenza.
In quella sede l'insorgente ha contestato puntualmente i
singoli rimproveri mossigli dalla Delegazione consortile. In particolare ha
sostenuto che le cause degli inconvenienti riscontrati nella cucina, vanno
ricercate essenzialmente nella cattiva organizzazione del
"__________", nella confusione circa le mansioni da svolgere e nella
mancanza di personale. Ha aggiunto di non essere l'unico responsabile del
reparto cucina, essendovi pure un altro cuoco di pari grado.
Ha sostenuto di essere vittima di una cospirazione
finalizzata all'ottenimento, nei più brevi tempi, del suo licenziamento.
G. Con giudizio 15 maggio 1996,
il Consiglio di Stato ha respinto la predetta impugnativa.
Il Governo cantonale ha ritenuto sufficientemente provati
dall'inchiesta i vari rimproveri all'indirizzo del ricorrente ed ha quindi
considerato come giustificato e proporzionato il provvedimento disciplinare
adottato dal Consorzio, visto che le varie violazioni ai doveri di servizio
perpetrate dall'insorgente hanno ormai definitivamente compromesso il
necessario rapporto di fiducia che normalmente dovrebbe sussistere tra datore
di lavoro e dipendente.
H. Contro la predetta decisione
governativa __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio della stessa
all'istanza inferiore per un nuovo giudizio.
Chiede pure di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Riprendendo le argomentazioni già sviluppate davanti alla precedente
istanza di giudizio, afferma che quest'ultima ha accertato i fatti in modo
inesatto e incompleto, dato che non ha praticamente preso in considerazione le
varie contestazioni da lui sollevate avverso le accuse mosse dalla Delegazione
consortile.
Sostiene pure che non sussiste in ogni caso da parte sua una
colpa tanto grave da giustificare un provvedimento così radicale come quello in
contestazione, tanto più che in passato non erano mai state adottate delle
misure disciplinari nei suoi confronti. Afferma quindi che con la decisione
impugnata è stato violato il principio di proporzionalità.
I. All'accoglimento del
ricorso si oppone la Delegazione consortile. che contesta le tesi
dell'insorgente con argomenti di cui si dirà semmai più avanti.
Dal canto suo il Consiglio di Stato propone la reiezione del
gravame.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dai combinati art. 38 LCons. e 208 LOC.
La legittimazione attiva del ricorrente discende dai
combinati art. 38 LCons, 209 LOC e 43 PAmm ed è nel caso di specie pacificamente
data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine
e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si rendano necessari
ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm).
- Al momento della nomina, la
persona assunta dal Consorzio riceve un capitolato d'oneri dal quale risultano
i doveri di servizio che egli è tenuto a rispettare (art. 5 ROD). L'esecuzione
coscienziosa dei compiti assegnati costituisce il dovere primario ed essenziale
del pubblico dipendente.
Le violazioni dei doveri di servizio, riconducibili ad azioni
od omissioni poste in essere con intenzione o negligenza, sono sanzionate con
provvedimenti disciplinari. Lo scopo perseguito da queste misure afflittive è
principalmente quello di ristabilire all'interno dell'amministrazione l'ordine
perturbato da comportamenti trasgressivi da parte di dipendenti, ripristinando
in tal modo il buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e la fiducia in
esso riposta dagli amministrati.
Le sanzioni disciplinari sono di diverso tipo e vanno in
genere dal semplice ammonimento alla destituzione.
Nel caso di specie, giusta l'art. 52 ROD, la violazione dei
doveri di servizio, la trascuranza o l'inadempimento delle mansioni affidate
vengono punite dalla Delegazione consortile con l'ammonimento, la multa sino a
fr. 300.--, la sospensione dall'impiego e dallo stipendio per un periodo fino a
3 mesi oppure con il licenziamento.
Nella scelta e nella commisurazione del provvedimento da applicare,
occorre tenere adeguatamente conto della gravità oggettiva dell'infrazione e
del grado di colpa del trasgressore, rispettando il principio di
proporzionalità (cfr. Imboden /Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 54 B I e seg.; Hinterberger,
Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes,
pag. 364 e segg.).
Quello della destituzione è di regola il provvedimento
disciplinare maggiormente incisivo e viene pertanto adottato a carico di quei
dipendenti che intenzionalmente violano i loro doveri di servizio in modo tanto
grave, sia dal profilo oggettivo, sia dal profilo soggettivo, da compromettere
in modo irrimediabile la fiducia in loro riposta dall'autorità. Il
provvedimento disciplinare estintivo del rapporto di servizio deve quindi
essere determinato da una condotta intenzionale, gravemente trasgressiva dei
doveri inerenti alla posizione giuridica del dipendente pubblico (RDAT 1985,
no. 28). Il licenziamento disciplinare può anche essere giustificato da una
serie trasgressioni che, considerate singolarmente non rivestono particolare
rilevanza, ma che nel loro complesso denotano un'attitudine del dipendente
inconciliabile con i doveri di servizio. Di principio, in questi casi, la
destituzione deve essere preceduta da sanzioni minori e da un'esplicita
comminatoria di licenziamento (Bellwald, Die disziplinarische Verantwortlichkeit
der Beamten, pag. 156 e seg.).
Per il fatto che con il licenziamento non viene tanto
perseguito lo scopo di correggere il comportamento trasgressivo del dipendente,
quanto piuttosto quello di tutelare il corretto ed efficiente funzionamento del
servizio pubblico, dottrina e giurisprudenza evidenziano il carattere
prettamente afflittivo di questo provvedimento, che lo distingue dalle altre
misure disciplinari solitamente previste dalle leggi (DTF 101 Ia 308 e seg.;
Knapp, La violation du devoir de fidélité, cause de cessation de l'emploi des
fonctionnaires fédéraux, in: ZSR 103/1984 I pag. 501).
Viste le conseguenze particolarmente gravose per il
dipendente, il licenziamento disciplinare va considerato in ogni caso come
l'estremo rimedio per ristabilire un efficiente e ordinato svolgimento
dell'attività amministrativa (Hinterberger, op. cit. pag. 323).
Per contro inadempienze non addebitabili a colpa del dipendente
non possono dare luogo a dei provvedimenti disciplinari. A carico dei
dipendenti inadempienti, segnatamente per incapacità, possono nondimeno essere
adottate misure volte a salvaguardare l'efficienza dell'ente pubblico ed a
ripristinare la fiducia in esso riposta dalla collettività.
Le inadempienze di un dipendente possono giustificare l'adozione
simultanea di sanzioni disciplinari e di provvedimenti amministrativi. Le prime
correlate alle violazioni dei doveri di servizio riconducibili a colpa del
dipendente, i secondi volti invece a ristabilire all'interno
dell'amministrazione l'ordine perturbato da prestazioni lavorative carenti, non
imputabili a colpa del dipendente (RDAT 1994 I No. 19, pgg. 35 e 36).
- Fatte queste premesse di
carattere generale, occorre ora passare in rassegna i singoli addebiti a carico
del ricorrente al fine di determinare se nella fattispecie in esame sono date
le premesse per confermare o meno il provvedimento litigioso.
3.1. Ripetuti ritardi nell'inizio dei turni di lavoro.
La Delegazione consortile ha rimproverato all'insorgente di
aver iniziato in ritardo il turno di lavoro per ben 90 volte tra il marzo 1994
e il maggio 1995. In base alle cartelle di timbratura risulta che per 70 volte
il ritardo è stato compreso tra 1 e 5 minuti, 17 volte tra 6 e 15 minuti, 2
volte fra 16 e 30 minuti e in un'occasione il ritardo è stato superiore a 51
minuti.
L'addebito va relativizzato. Infatti in 70 dei 90 episodi
menzionati dalla Delegazione, il ritardo accumulato dal ricorrente è stato alquanto
contenuto (inferiore a 5 minuti) per cui non si può oggettivamente parlare di
gravi violazioni ai doveri di servizio. Per il resto si deve considerare che il
ricorrente ha iniziato il proprio turno di lavoro con un ritardo superiore ai 6
minuti in venti occasioni su di un totale di oltre 500 turni, vale a dire in
nemmeno il 4% dei casi.
Va altresì rilevato che mai prima dell'inizio dell'inchiesta
disciplinare al __________ sono stati rivolti dei rimproveri in proposito.
La Delegazione consortile non ha dimostrato che da simili
ritardi siano derivati degli inconvenienti di rilievo per il buon andamento del
servizio in cucina, visto che oltretutto l'ente pubblico ha riconosciuto che il
ricorrente ha sistematicamente recuperato il tempo perso, fermandosi più a
lungo sul posto di lavoro al termine del proprio turno di lavoro.
Nella valutazione complessiva dei fatti non si deve neppure
tralasciare di considerare che, come emerge dagli atti, l'insorgente, pur non
essendo certo un esempio di puntualità, ha in più occasioni iniziato il proprio
turno di lavoro con un buon anticipo rispetto all'orario prescritto.
3.2. Condotta riprovevole e insubordinazione.
Si tratta, come ha giustamente riconosciuto il ricorrente,
del rimprovero più grave rivoltogli dalla Delegazione consortile.
Secondo quest'ultima il __________ avrebbe mantenuto un atteggiamento
spiccatamente aggressivo, arrogante e provocatorio nei contatti con i suoi
superiori gerarchici.
L'inchiesta ha permesso di appurare che effettivamente in più
di un'occasione la condotta del ricorrente verso i suoi superiori e verso i
suoi colleghi di cucina, è stata piuttosto sgarbata e irrispettosa.
Va tuttavia rilevato che, da quanto si può desumere
dall'incarto, in nessuna occasione (scritta o orale) il comportamento dell'insorgente,
seppur brusco e poco conciliante, ha raggiunto toni particolarmente offensivi o
ha dato luogo a gravi episodi di insubordinazione. Occorre ancora rilevare che
la maggior parte dei cosiddetti atti di insubordinazione rimproverati al
ricorrente sono cronologicamente posteriori alla (in seguito annullata)
decisione di licenziamento 28 dicembre 1994 della Delegazione consortile e
testimoniano quindi della situazione di grave conflittualità sorta tra il
__________ stesso e i suoi superiori in seguito al citato episodio: ora, stando
così le cose, si devono riconoscere al ricorrente delle attenuanti per il suo
comportamento, verosimilmente condizionato dalla tensione instauratasi dopo il
mancato licenziamento.
Si deve pertanto concludere che, benché il predetto addebito
trovi sostanziale conferma nelle risultanze dell'inchiesta, la gravità dello
stesso va parzialmente relativizzata.
3.3. Mancata esecuzione dell'inventario del materiale rotto
di cucina.
Il compito di inventariare il materiale rotto è stato
attribuito al ricorrente e all'altro cuoco del "__________", signor
__________, con l'introduzione del nuovo capitolato d'oneri, avvenuta il 6
marzo 1995.
Per ciò che attiene alla posizione dell'insorgente, risulta
dagli atti che egli, alla stessa stregua del suo collega __________, ha omesso
di allestire l'inventario del 30 marzo 1995. Per l'allestimento dei successivi
inventari, non può essere mosso alcun addebito al ricorrente visto che questi è
stato sospeso a far tempo dal 26 giugno 1995.
3.4. Mancata ordinazione in tempo utile di alimentari e ordinazione
di merce non a concorso.
Non risulta dagli atti che il ricorrente abbia eseguito delle
ordinazioni di merce presso ditte che non fossero fornitrici ufficiali del
"__________".
Anche nel caso citato dalla Delegazione consortile e relativo
al negozio __________ di __________ non sussistono affatto elementi che
permettano di concludere che il __________ abbia acquistato presso il predetto
emporio della merce destinata alla casa per anziani. Dalla lettera 6 aprile
1995 dell'economo - contabile, signor __________, ai cuochi __________ e
__________, emerge infatti che in quell'occasione l'ordinazione della merce fu
eseguita correttamente presso la __________ di __________, ditta fornitrice
ufficiale del Centro, e che, per ragioni logistiche, la consegna non poté
avvenire direttamente a __________, presso la casa per anziani, ma unicamente
presso il negozio __________ di , dove fu poi ritirata. Per contro il
ricorrente ha ammesso che in alcune occasioni si sono verificate delle
ordinazioni sbagliate. Non si può comunque concludere che ciò fosse la regola
e, d'altra parte, come ha ammesso la stessa Delegazione consortile, da simili
inconvenienti non sono comunque derivati dei danni per il
"". A tale proposito non sono riscontrabili dunque
violazioni ai doveri di servizio da parte del ricorrente.
3.5. Mancata segnalazione a chi di competenza dell'accumulo
di un notevole quantitativo di pane raffermo e di un certo quantitativo di
patate avariate.
Per quanto riguarda l'episodio delle patate, lo stesso non va
addebitato al personale di cucina, poiché, come emerge dagli atti, lo stesso è
dipeso da una fornitura non conforme da parte della ditta __________
Per quanto invece concerne invece la questione del
quantitativo di pane raffermo rinvenuto presso la cucina del Centro, il ricorrente
ha nell'occasione omesso di chiedere ai propri superiori delucidazioni circa il
modo con cui eliminare tale accumulo: nell'occasione egli è dunque venuto meno
ad un suo compito, derivante dal fatto di essere, unitamente al suo collega
__________, responsabile della cucina del Centro.
3.6. Ordinazione eccessiva di bibite per il bar e mancato
controllo delle scadenze.
Risulta provato unicamente che il ricorrente ha omesso di
verificare le date di scadenza delle bibite, tant'è che ne sono state trovate
150 bottiglie non più atte al consumo. Tale compito gli competeva, in quanto
già nel primo capitolato d'oneri consegnato al __________ era previsto che egli
dovesse eseguire il controllo di tutta la merce consegnata alla cucina.
Anche se ciò non muta la sostanza delle colpe imputabili al
ricorrente, è bene comunque precisare che tale compito competeva anche
all'altro cuoco attivo presso il Centro.
3.7. Mancata pulizia della cucina.
Le varie testimonianze raccolte nel corso dell'inchiesta
disciplinare, hanno dimostrato che, sin dall'apertura del
"__________", i locali della cucina hanno sempre lasciato a
desiderare quanto a pulizia e ordine. Tale circostanza è dimostrata pure dalla
documentazione fotografica agli atti.
È evidente che la responsabilità per tale stato di degrado
sia da imputare ai due cuochi __________ e __________, i quali già in base al
primo capitolato d'oneri erano le persone incaricate dell'osservanza delle
norme d'igiene in cucina, nonché della pulizia e dell'ordine all'interno della
stessa.
Ne consegue che su tale aspetto, i rimproveri mossi al
ricorrente sono sostanzialmente giustificati. Infatti, al di là di tutte le
giustificazioni apportate dall'insorgente, l'inchiesta disciplinare ha messo in
evidenza lo scarso impegno dimostrato dal __________ (e dai suoi collaboratori)
nell'organizzare la pulizia e la disinfezione della cucina e dei locali ad essa
annessi.
3.8. Disattenzione delle prescrizioni emanate dalla
responsabile del settore cure in relazione alla preparazione dei pasti
destinati agli ospiti del Centro.
Secondo la delegazione consortile, i vari elementi raccolti
nel corso dell'inchiesta disciplinare, dimostrerebbero che il lavoro svolto dal
__________ nella preparazione dei pasti ha lasciato spesso a desiderare da un
punto di vista qualitativo e che egli non ha mai tenuto conto delle particolari
esigenze dietetiche degli ospiti del Centro.
Ora, nel caso di specie, emerge in modo piuttosto chiaro
dalla copiosa documentazione dell'incarto, che le cause di tutto ciò sono da
ricondurre in parte alla carente disponibilità del ricorrente a collaborare con
i propri colleghi e superiori, in parte all'insufficiente preparazione
professionale del __________ per ciò che concerne i fondamenti
dell'alimentazione di persone anziane e malate secondo principi dietetici (cfr.
deposizioni __________ __________ e __________ __________). Tuttavia, una
simile inettitudine a svolgere i compiti derivanti dalla funzione di cuoco
all'interno di una casa per anziani, non ha alcuna rilevanza nell'ambito di un
procedimento disciplinare poiché, come si è accennato al considerando no. 2, lo
scopo di quest'ultimo è quello far luce su presunti atteggiamenti trasgressivi
tenuti da pubblici dipendenti e se del caso di adottare le necessarie misure atte
a ristabilire l'ordine. Esulano, per contro, dai limiti di una inchiesta
disciplinare eventuali rimproveri al dipendente riconducibili alla sua
oggettiva inettitudine professionale nello svolgere le mansioni per le quali è
stato assunto.
3.9. Accesso alla cucina di persone non autorizzate.
È stato accertato che in alcune occasioni, dei famigliari del
ricorrente sono entrati nella cucina del "__________".
Dalle testimonianze agli atti, non è però possibile
determinare in quale misura il __________ abbia permesso ciò anche dopo
l'emanazione della direttiva interna che ha reso esplicito a tutti tale divieto.
Dal canto suo il ricorrente ha ammesso d'aver violato questa
direttiva in due occasioni, permettendo a sua moglie di entrare in cucina per
delle necessità urgenti.
3.10. Ordinazione di merce per consumi privati.
L'insorgente ha ammesso di aver eseguito alcune comande di
merce a scopi privati presso due fornitori del "__________". Non
risulta comunque che tali ordinazioni siano state addebitate al centro.
Ciò non toglie comunque che il __________, così facendo, abbia
violato il chiaro divieto impartito dalla Direzione del Centro con la circolare
del 28 luglio 1994.
3.11. Effettuazione di telefonate private mediante
l'apparecchio della cucina.
Il ricorrente ha pure ammesso tale addebito, che va tuttavia
fortemente ridimensionato in quanto, come ha ammesso l'economo signor
__________ nel corso dell'inchiesta, successivamente all'emanazione della
circolare del 13 febbraio 1995, il __________ ha compiuto delle telefonate
private per il modesto importo di fr. 2,50.
3.12. Violazione delle disposizioni del ROD, relative alla
vigilanza disciplinare.
Al ricorrente può essere rimproverato al massimo di non aver
correttamente seguito le vie di servizio per esprimere le proprie critiche
riguardo all'operato dei suoi superiori. Tuttavia, vista la situazione di
conflittualità, anche personale, creatasi con il direttore del
"__________", è comprensibile che il __________ abbia cercato di esporre
le proprie ragioni direttamente davanti alla Delegazione consortile, ossia davanti
all'autorità che lo ha assunto e che come tale rappresenta a tutti gli effetti
il suo datore di lavoro.
- Nel complesso gli addebiti
mossi al ricorrente evidenziano una sua tendenza a sottrarsi da taluni obblighi
professionali che gli competono quale cuoco del "__________" di
__________. Anche se alcune asserite violazioni dei doveri di servizio non sono
state compiutamente provate, o perlomeno, sono state ridimensionate quanto alla
loro effettiva gravità, il quadro generale che scaturisce dall'inchiesta a
carico di __________, è quello di un dipendente professionalmente non del tutto
adatto al posto di lavoro che occupa, poco propenso alla collaborazione con
colleghi e superiori e scarsamente incline ad assumersi di propria iniziativa i
doveri impostigli dalla sua funzione di servizio.
Pur tenendo conto dell'esigenza del Consorzio di allontanare
dal "__________" un dipendente di questo genere, la
sanzione della destituzione per motivi disciplinari appare nondimeno eccessiva
sia per rapporto alla gravità oggettiva delle trasgressioni imputabili al
ricorrente, sia per rapporto alle sue colpe effettive. Già durante il primo
anno di prova, al manifestarsi delle prime manchevolezze, il Consorzio avrebbe
dovuto assumere le opportune misure amministrative e dare subito avvio ad un
procedimento disciplinare, senza attendere che il ricorrente si rendesse autore
di ulteriori inosservanze ai doveri di servizio per quindi colpirlo addirittura
con un provvedimento di destituzione.
- Giusta l'art. 69 cpv. 1
PAmm, "ove il Tribunale cantonale amministrativo giudica il licenziamento
ingiustificato, esso lo accerta nella propria sentenza".
Nel medesimo giudizio o con giudizio separato si pronuncia
inoltre sulle conseguenze pecuniarie derivanti da tale accertamento, sia nel
caso in cui l'autorità competente non intenda più riassumere il funzionario
licenziato, sia nel caso in cui questi non intenda più essere assunto, sia in
caso di riassunzione (art. 69 cpv. 2 PAmm).
Visto quanto esposto ai precedenti considerandi, accertata
l'ingiustificata destituzione di __________ dalla carica di cuoco presso la
casa per anziani "__________" di __________, questo Tribunale annulla
di conseguenza la decisione qui impugnata.
Le conseguenze pecuniarie derivanti da ciò saranno se del
caso regolate con separato giudizio dato che gli atti non forniscono
sufficienti elementi per esprimersi su tale questione già nella presente sede.
- Considerato tutto quanto si
qui esposto, il ricorso va quindi accolto.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza (art. 31 PAmm).
- La domanda del ricorrente
di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria va respinta conformemente
al preavviso del municipio di __________, poiché da un esame della documentazione
prodotta risulta che il reddito famigliare regolare del __________ è
sufficiente per sostenere le spese di patrocinio derivanti dalla presente
procedura, (peraltro mitigate dalle ripetibili che gli vengono assegnate).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 5, 19, 51, 52, 53, 55 ROD; 208 e 209 LOC; 38 LCons.; 3, 18, 28, 30,
31, 68, 69 70 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione15 maggio 1996 (n.
2454) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. è accertato che la destituzione
per motivi disciplinari di __________, è ingiustificata;
1.3. si rinvia le parti a separata sede
per un eventuale giudizio circa le conseguenze pecuniarie dell'ingiustificato licenziamento
di __________.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Il Consorzio intercomunale
della __________ e del__________ __________ "__________" rifonderà al
ricorrente __________, fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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