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Numero d'incarto:
52.1996.113
Data decisione, Autorità:
30.07.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00113
DP 104/96
leo
Lugano
30 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 6 maggio 1996 di
contro
la
decisione 4 aprile 1996 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio
cantonale di protezione civile -, mediante la quale è stato inflitto all'insorgente
un ammonimento per non aver completato entro il termine assegnato i lavori
per la costruzione di un rifugio della protezione civile al mappale no.
__________ RFD di __________, con la diffida a voler terminare l'opera entro
30 giorni dall'intimazione della decisione;
vista la risposta 14 maggio 1996 del
Dipartimento;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la __________, è proprietaria dello stabile sito al
mappale no. __________ RFD di __________;
che a partire dal mese di novembre del 1993 la __________ è
stata più volte sollecitata dalle competenti autorità affinché completasse la
formazione di un rifugio per la protezione civile;
che in data 2 aprile 1996 l'Ufficio cantonale della
protezione civile ha accertato che, benché terminato ed abitato da lungo tempo,
il predetto stabile di proprietà della __________ non dispone ancora di un
rifugio per la protezione civile conforme alle disposizioni di legge;
che pertanto con raccomandata 4 aprile l'Ufficio cantonale
della protezione civile ha provveduto ad ammonire formalmente la società
immobiliare in questione per le proprie ripetute inadempienze, diffidandola nel
contempo a voler terminare la costruzione del rifugio entro il termine di 30
giorni;
che di conseguenza in data 19 aprile 1996 la __________ ha
reagito, chiedendo al Tribunale cantonale amministrativo una proroga del
termine di 30 giorni concessogli dall'autorità cantonale per il completamento
dell'opera;
che, con scritto del 23 aprile 1994, questo Tribunale ha risposto
di non essere competente a rilasciare questo genere di decisioni;
che malgrado ciò in data 6 maggio 1996 la __________ ha chiesto
al Tribunale cantonale amministrativo l'emanazione di una decisione formale
sulla questione, richiamandosi alle argomentazioni già fatte valere nella
lettera del 4 aprile 1996;
che il Dipartimento si oppone all'accoglimento del gravame, dovendo
lo stesso essere respinto in ordine per incompetenza del Tribunale cantonale
amministrativo ad esprimersi sul merito di un'eventuale dilazione del termine
concesso alla __________ per completare l'opera.
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel merito di un'impugnativa, l'autorità
di ricorso esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm), la quale è
data, per ciò che concerne il Tribunale cantonale amministrativo, solo nei casi
previsti dalla legge (art. 60 PAmm), vale a dire secondo il sistema enumerativo
e non per clausola generale;
che giusta l'art. 14 cpv. 2 LALEPCi il Tribunale cantonale
amministrativo è competente unicamente a pronunciarsi su provvedimenti di
natura penale, quali la multa e l'ammonimento, addottati dal Dipartimento in
applicazione dell'art. 16 LEPCi;
che, per contro, la legge non prevede la competenza di questa
istanza di giudizio a decidere su altre questioni, quali ad esempio quelle
legate all'assegnazione di termini per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'applicazione della legge stessa;
che nel caso in oggetto la ricorrente non contesta l'ammonimento
inflittole dall'autorità cantonale, ma chiede unicamente che le venga concesso
un termine più lungo di quello assegnatole dal Dipartimento per portare a
termine i lavori di completazione dell'opera in oggetto;
che pertanto, richiamato tutto quanto sin qui esposto, si
deve concludere che il ricorso, non essendo diretto contro la pronuncia
d'ammonimento in sé quanto piuttosto contro l'assegnazione di un ultimo termine
di 30 giorni per completare l'opera in oggetto, è chiaramente irricevibile
per incompetenza di questo Tribunale;
che d'altra parte già il Dipartimento nella sua decisione 4
aprile 1996 aveva specificato come il ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo fosse esperibile solo contro l'ammonimento;
che la tassa di giustizia e le spese seguono quindi la soccombenza.
visti
gli art. 16 LEPCi, 14 cpv. 2 LALEPCi; 3, 28, 60 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile
per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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