AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1996.111
Data decisione, Autorità:
08.07.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00111
DP 102/96
cm
Lugano
8 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 maggio 1996 di
contro
la
decisione 26 aprile 1996 del Dipartimento delle Finanze e Economia (DFE) in
materia di autorizzazioni per lavoro festivo;
viste le risposte:
- 23 maggio 1996 di __________ - 24
maggio 1996 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con decreto del 3 aprile
1996 il Consiglio di Stato ha modificato gli art. 9 e 10 del regolamento alla
legge cantonale sul lavoro (RLCL), estendendo l'elenco dei comuni considerati
come zone di confine ai sensi dell'art. 22 della legge cantonale sul lavoro
(LCL) ed includendo altre categorie di negozi nel novero dei commerci abilitati
a prolungare gli orari di apertura.
Con la modifica dell'art. 10 lett. f) RLCL, il Governo ha in
particolare disposto che nelle zone di confine i "negozi di abbigliamento,
maglieria, calzature, pelletteria, biancheria e lingeria, accessori, profumeria
e cosmetici, orologeria e bigiotteria, cristalleria, casalinghi, articoli
ricordo, articoli fotografici e ottici, apparecchi radio, televisione, audio e
video, dischi e videocassette, articoli sportivi, giocattoli, libri e
cartoleria" possono rimanere aperti le domeniche e nei giorni festivi ufficiali,
in base ad un'autorizzazione rilasciata dal DFE dietro esplicita richiesta dell'interessato
(cfr. BU 1996, 85 - 87).
Sulla scorta di queste nuove disposizioni, __________ ha ottenuto
dal DFE un'autorizzazione ad aprire i propri negozi di , __________ e
__________ (), esclusi quelli di generi alimentari durante le
domeniche e nei giorni festivi ufficiali, dalle ore 11.00 alle ore 19.00, per
un periodo di sei mesi a partire dal 14 aprile 1996. L'autorizzazione,
pubblicata sul FUCT (no. /, pag. 2968) con l'indicazione
dei mezzi e dei termini di ricorso, non è stata impugnata.
B. Il 17 aprile 1996, il
__________ (__________) ha inoltrato all'Ispettorato del lavoro un esposto con
il quale chiedeva all'autorità cantonale di stabilire, mediante decisione
formale, se i negozi suddetti potessero impiegare il proprio personale di domenica
e nei giorni festivi, senza avere preventivamente ottenuto un'autorizzazione in
tal senso dalle competenti istanze.
C. Con atto del 26 aprile 1996
il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha evaso l'istanza,
affermando in sostanza che __________ può impiegare il proprio personale anche
durante le aperture festive, senza alcuna ulteriore autorizzazione particolare.
Trattandosi di tre commerci situati nella zona di confine e destinati a
soddisfare le esigenze del turismo, un simile diritto le deriverebbe già dalle
disposizioni cantonali che permettono di tenere aperti i negozi nei giorni
festivi.
A mente dell'autorità dipartimentale l'ordinamento vigente a
livello federale e cantonale permetterebbe alle aziende delle regioni
turistiche e delle zone di confine che provvedono ai bisogni del turismo di
impiegare senza particolari autorizzazioni anche manodopera femminile e giovani
al di sopra dei 16 anni durante le domeniche e i giorni festivi.
D. Contro la predetta
determinazione dipartimentale, il __________ è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che venga fatto divieto
al__________ __________ di impiegare manodopera per il lavoro festivo nei
predetti centri commerciali senza aver ottenuto un'esplicita autorizzazione in
tal senso dall'amministrazione cantonale. In via subordinata, nel caso in cui
la risposta 26 aprile 1996 del DFE non dovesse essere considerata come una
decisione impugnabile, l'insorgente postula invece che venga accertata
l'esistenza di un diniego di giustizia formale e che quindi venga fatto ordine
all'Ispettorato del lavoro o ad altra autorità competente di pronunciarsi
formalmente sui quesiti posti dal sindacato con l'esposto del 17 aprile 1996.
Dissentendo dalle tesi sviluppate dal DFE nel suo scritto del
26 aprile 1996, il SEI sostiene in sostanza che l'autorizzazione rilasciata dal
Consiglio di Stato al__________ __________ per il prolungamento degli orari di
apertura dei negozi in deroga a quanto stabilito agli art. 20 e 21 LCL non
abilita automaticamente la beneficiaria ad impiegare manodopera durante le
aperture domenicali e festive. Sia per l'impiego di personale maschile, sia per
l'impiego di personale femminile e di giovani nei giorni festivi sarebbe
necessario un ulteriore permesso dell'Ispettorato del lavoro.
Sempre secondo il ricorrente, alla fattispecie in esame non sarebbero
neppure applicabili le norme riservate alle aziende delle regioni turistiche e
delle località di confine dall'ordinanza 2 per l'esecuzione della legge
federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (OLL 2).
Provvedendo prevalentemente ai bisogni della popolazione locale e non del
turismo, i tre commerci in esame non potrebbero a suo avviso beneficiare delle
facilitazioni previste dalla legge in ordine all'impiego di manodopera.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono sia il DFE, sia __________.
a) Il Dipartimento ribadisce le tesi esposte nella
determinazione censurata e ne conferma le conclusioni. Aggiunge comunque che il
diverso trattamento della manodopera femminile rispetto a quella maschile,
prospettato dal __________ nel suo ricorso, comporterebbe una discriminazione
incompatibile con il principio costituzionale della parità tra uomo e donna,
sancito dall'art. 4 cpv. 2 Cost.
b) L__________ __________ contesta dal canto suo le argomentazioni
sviluppate dall'insorgente, condividendo le conclusioni alle quali è pervenuto
il Dipartimento.
Secondo la resistente lo scritto 26 aprile 1996 del DFE non costituirebbe
una decisione impugnabile. Ma anche nell'ipotesi che a tale le scritto venga
riconosciuto carattere di decisione, quest'ultima sarebbe comunque nulla per
violazione di fondamentali diritti procedurali, non avendo la resistente mai
avuto l'opportunità di prendere posizione sull'esposto inoltrato dal
__________.
Considerato, in
diritto
- Prima di entrare nel merito
di un ricorso Il Tribunale è tenuto ad esaminare d'ufficio l'adempimento di
tutti i presupposti processuali (art. 3 PAmm).
1.1. Ai fini del giudizio occorre anzitutto stabilire se
nello scritto 26 aprile 1996 del DFE siano ravvisabili gli estremi di una decisione
impugnabile.
Per principio, il ricorso è infatti proponibile soltanto
contro decisioni dell'autorità amministrativa, ovvero contro provvedimenti
concreti attraverso i quali l'autorità, agendo quale titolare del pubblico
potere e con atto d'imperio, crea, modifica, sopprime un determinato rapporto
giuridico tra il cittadino e lo Stato o si pronuncia in modo vincolante sulla
sua esistenza od inesistenza (cfr. art. 5 PA, Imboden Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 35 B I seg.; Scolari, Diritto amministrativo,
N. 200; RDAT 1988, no. 14, consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
La decisione può dunque essere anche un atto unilaterale, mediante
il quale l'autorità, rispondendo ad un attuale e oggettiva necessità di
chiarire una controversa situazione di diritto, si limita ad accertare in modo
vincolante per le parti interessate i loro diritti e doveri nell'ambito di una
concreta fattispecie. La decisione di accertamento può essere emanata anche in
assenza di una norma legale che lo preveda esplicitamente. Occorre comunque che
la parte che la sollecita dimostri di essere portatrice di un interesse degno
di protezione e che all'adozione di un simile provvedimento non si oppongano
preminenti interessi privati o pubblici (cfr. Imboden/Rhinow, op. cit., N 36. B
I seg.).
Ora, lo scritto 26 aprile 1996 del DFE, qui dedotto in
giudizio, risponde a tutti i requisiti posti da dottrina e giurisprudenza per
essere considerato ad ogni effetto come una decisione di accertamento
(negativa), mediante la quale l'autorità cantonale ha stabilito che __________
non è tenuta a richiedere alcuna autorizzazione per impiegare personale
maschile e femminile durante le aperture domenicali e festive dei suoi negozi
di __________, __________ e __________.
1.2. La competenza del Tribunale amministrativo discende dall'art.
26 cpv. 2 LCL. Oggetto dell'impugnativa non è un provvedimento mediante il
quale viene autorizzata l'apertura domenicale dei negozi. Controversa è la
legittimità dell'impiego di manodopera durante queste aperture festive. Si
tratta quindi di un provvedimento dell'autorità dipartimentale fondato sulla
legge federale sul lavoro (LL) e non sulle disposizioni della LCL relative
all'apertura dei negozi.
La legittimazione attiva del ricorrente è incontestabilmente
data dall'art. 58 cpv. 1 LL (DTF 116 Ib 270 seg. consid. 1a).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Considerata la natura delle questioni poste a giudizio può
essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non è
invero compito specifico di questo tribunale quello di porre rimedio alle
carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori. Ad eventuali
lacune nell'accertamento dei fatti potrà semmai essere posto rimedio mediante
rinvio all'autorità inferiore per nuova decisione previa assunzione delle prove
mancanti (cfr, art. 65 cpv. 2 PAmm).
- Prima di entrare nel merito
del ricorso è opportuno ricordare che il diritto federale disciplina la durata
del lavoro e del riposo dei lavoratori occupati da aziende assoggettate alla LL
(art. 9-22 LL).
L'apertura e la chiusura dei negozi è invece regolata dal
diritto cantonale in base a disposizioni di polizia (art. 17-25 LCL) che non
perseguono direttamente la protezione dei lavoratori (cfr. art. 71 lett. c LL;
DTF 97 I 499 seg.; ZBl 1987, 454 consid. 6 ; Hug, Commentaire de la LT, ad art.
71-74; Berenstein, Les compétences du législateur cantonal en matière de
protection des travailleurs sous le régime de la LT, in Mélanges Henri Zwahlen,
214 seg.).
A livello di applicazione pratica, le disposizioni di diritto
federale sulla durata del lavoro e del riposo interagiscono con quelle di diritto
cantonale sull'apertura e chiusura dei negozi. Le norme disciplinanti
l'apertura dei negozi non liberano in ogni caso il datore di lavoro dall'osservanza
della legislazione federale circa la durata del lavoro e del riposo dei
lavoratori (art. 19 LCL).
- Disposizioni di diritto
federale sul lavoro domenicale e nei giorni festivi
3.1. In base alla legge federale sul lavoro nell'industria,
nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL) il lavoro di domenica è
di principio vietato (art. 18 cpv. 1 LL). I cantoni possono parificare alla
domenica un massimo di 8 giorni festivi l'anno (art. 18 cpv. 2 LL). In base a
questa riserva, il canton Ticino ha parificato alle domeniche le feste di
Capodanno, Epifania, Lunedi di Pasqua, Ascensione, Assunzione, Ognissanti,
Natale e S. Stefano (art. 4 LCL).
Sebbene il lavoro domenicale, a differenza di quello
notturno, non abbia conseguenze dirette sulla salute del lavoratore, la sua
incidenza sul piano sociale e culturale è molto importante. Non solo perché la
domenica è giorno sacro secondo la tradizione cristiana e mantiene tuttora tale
significato per una parte della popolazione, ma, soprattutto, perché
l'istituzione di una medesima giornata libera per tutti permette ai lavoratori
di fruire di un momento di svago e di riposo al di fuori della frenesia del lavoro
di ogni giorno. Il tempo libero comune rende inoltre possibile, in larga
misura, la comunicazione e i contatti all'interno della famiglia e verso
l'esterno (DTF 116 Ib 270, consid. 4a, pag. 275). Per tutte queste ragioni, il
legislatore federale ha voluto limitare il lavoro domenicale in modo ancora più
restrittivo di quello notturno (DTF 120 Ib 332, consid. 3a pag. 333).
Il divieto sancito dall'art. 18 LL non è tuttavia assoluto.
In base all'art. 19 cpv. 1 LL, l'autorità cantonale
competente può infatti concedere deroghe di natura temporanea, se vi è un urgente
bisogno. La deroga è subordinata al consenso del lavoratore ed alla concessione
di un supplemento salariale di almeno il 50%.
L'autorità cantonale competente può inoltre permettere alle
aziende non industriali di lavorare regolarmente o periodicamente la domenica
se ciò è indispensabile per motivi tecnici od economici (art. 19 cpv. 2 LL).
3.2. Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 27 LL,
il Consiglio Federale ha introdotto mediante ordinanza alcune agevolazioni per
determinate categorie di aziende situate nelle regioni turistiche e nelle
località di confine, che provvedono ai bisogni del turismo (art. da 41 a 44 OLL
2).
Fra le varie facilitazioni previste da tali norme, l'art. 41
cpv. 1 lett. a OLL 2 dispone che per i negozi di vendita situati in queste regioni
e località non valgono gli art. 10 cpv. 2 LL (richiesta di autorizzazione per
lo spostamento del lavoro diurno) e 19 cpv. 1 e 2 LL (autorizzazione in deroga
al divieto di lavoro domenicale). Nella misura in cui sono destinati al
turismo, in questi negozi il datore di lavoro può dunque, senza alcun permesso,
impiegare manodopera nei giorni festivi, se ciò è consentito dalle prescrizioni
(cantonali) sugli orari di apertura e di chiusura dei negozi.
Sono considerate regioni turistiche ai sensi dell'OLL
2 quelle designate all'art. 4 cpv. 1 lett. t) dell'ordinanza di esecuzione alla
legge sul promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni
climatiche (art. 41 cpv. 2 OLL 2). Per il Ticino, diversamente da quanto
stabilito dall'art. 7 RLCL per l'apertura e la chiusura dei negozi, è
considerato regione turistica l'intero territorio cantonale tranne i distretti
di __________ e di __________ e i comuni di __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ __________, __________, __________ e __________.
La legislazione federale non definisce per contro cosa si
debba intendere per "località di confine". La questione si pone per
quelle località situate in prossimità della frontiera, che, pur non essendo
incluse in una regione turistica, vantano nondimeno un certo movimento
turistico. L'elenco dei comuni considerati "zone di confine" stabilito
dall'art. 9 RLCL per l'apertura e la chiusura dei negozi può fornire utili
indicazioni al riguardo.
Per "bisogni del turismo" sono invece da intendere
le necessità di quelle persone che a scopi ricreativi o culturali si spostano,
viaggiano e semmai soggiornano temporaneamente fuori dei loro luoghi di
residenza abituale. Determinate esigenze del turismo si distinguono chiaramente
da quelle della popolazione locale. Altre sono invece del tutto simili. Le
esigenze del turismo non hanno infatti per oggetto soltanto l'acquisto di beni
di consumo di natura voluttuaria, destinati a rendere gradevole il soggiorno in
una determinata località od a perpetuarne il ricordo, ma comprendono anche
l'acquisto di beni di prima necessità volti magari soltanto ad agevolare il transito
attraverso una determinata regione. E' un dato di fatto incontestabile che
l'offerta di beni di consumo e di servizi costituisce un presupposto essenziale
per la promozione e lo sviluppo del movimento turistico. Non rientra comunque
nel concetto di turismo il cosiddetto "turismo della spesa", ossia lo
spostamento di persone finalizzato esclusivamente all'acquisto di merci e di
prodotti. Non possono di certo essere considerati turisti i ticinesi, che
partendo dal luganese o dal Sopraceneri scendono di domenica nei centri
commerciali della resistente all'unico scopo di approfittare dell'occasione per
effettuare acquisti in giorno festivo, quando tutti gli altri negozi del
cantone sono chiusi. Analogamente, non possono essere considerati
"turisti" a sensi delle disposizioni qui in esame i clienti che
giungono da oltre confine per gli stessi motivi e senza alcun altro
intendimento all'infuori di quello di fare la cosiddetta "spesa" in
giorno festivo. Il semplice passaggio della frontiera non basta per attribuire
loro la qualifica di "turista".
Determinanti ai fini del riconoscimento delle agevolazioni
previste dagli art. 41 seg. OLL 2 rimangono comunque le caratteristiche della
singola azienda, che deve apparire prioritariamente destinata al
soddisfacimento di esigenze specifiche del turismo.
Le disposizioni speciali dell'OLL 2 relative alle aziende
delle regioni turistiche e delle località di confine (art. 41 - 44 OLL 2) non
sono in effetti applicabili in modo generale a tutti i commerci situati
all'interno di tali zone o località, ma solamente a quei negozi che provvedono
effettivamente alle esigenze del turismo. Non possono quindi beneficiarne quei
negozi di vendita che provvedono prevalentemente o esclusivamente ai bisogni
della popolazione locale. In questo caso fanno stato le disposizioni ordinarie
della LL e dell'OLL 1 (cfr. Bollettino UFIAML, Diritto del lavoro e assicurazione
contro la disoccupazione, DLA, no. 2/3 a pag. 33 e segg.). Né possono beneficiarne
i negozi destinati a promuovere il commercio nelle zone di confine indipendentemente
dalle particolari necessità del movimento turistico.
3.3. La LL sottopone le donne ed i giovani ad una protezione
accresciuta.
Sono considerati come "giovani" i lavoratori di
ambo i sessi sino a 19 anni compiuti e gli apprendisti sino a 20 anni (art. 29
cpv. 1 LL). Per essi vale il divieto di lavoro notturno e domenicale (art. 31
cpv. 4 LL). Deroghe possono essere concesse nell'interesse della formazione
professionale, per i giovani con più di 16 anni, se è uso nella professione e
se la loro collaborazione si rende necessaria.
Il divieto di svolgere lavoro notturno o domenicale vale
anche per le donne (art. 34 cpv. 3 LL).
In base all'art. 71 OLL 1, l'autorità cantonale può tuttavia
concedere deroghe se ciò si rende indispensabile per la formazione
professionale, se è usuale nella professione considerata, se è necessario per
prevenire l'avaria di merci e se la collaborazione del personale femminile si
rende necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza
maggiore.
L'impiego di donne e di giovani durante le aperture
domenicali e festive necessita comunque sempre di un'autorizzazione
specifica da parte dell'autorità cantonale.
Il semplice fatto che un negozio di vendita sia situato in
una regione turistica o in una località di confine e risulti destinato a
soddisfare le esigenze del turismo non basta ancora a rendere inapplicabili le
norme contenute nella LL e nell'OLL 1 riguardanti la limitazione del lavoro
notturno e domenicale per le donne e i giovani. L'art. 41 cpv. 1 lett. a) OLL 2
inibisce infatti soltanto l'applicabilità degli art. 10 cpv. 2 LL (spostamento
dei limiti del lavoro diurno) e 19 cpv. 1 e 2 LL (deroghe al divieto di lavoro
domenicale). Non introduce anche eccezioni all'applicazione dei principi
generali sanciti dagli art. 31 cpv. 4 LL (divieto del lavoro notturno e
domenicale per i giovani) e 34 cpv. 3 LL (divieto del lavoro notturno e
domenicale per le donne). Queste disposizioni rimangono quindi pienamente
applicabili (cfr. M. Schwarz - Gagg, Der Sonderschutz für jugendliche und
weibliche Arbeitnehmer, pagg. 185 e 186, in: E. Naegeli, Einführung in Arbeitgesetz;
Bollettino UFIAML, DLA 2/3 1995, pag. 33).
- Ordinamento cantonale
sull'apertura festiva dei negozi
4.1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LCL, i negozi, gli spacci e le
aziende di cui all'art. 17 LCL devono per principio rimanere chiusi nelle
domeniche e nei giorni festivi considerati ufficiali dalla legislazione
cantonale (cfr. DL concernente i giorni festivi nel Cantone del 10.7.34, RL
10.1.1.1.2).
Possono rimanere aperti soltanto i negozi di fiorai, le
pasticcerie, le edicole e le stazioni di vendita di carburante (art. 20 cpv. 2
LCL).
In deroga al principio sancito dall'art. 20 cpv. 1 LCL il
Consiglio di Stato può tuttavia autorizzare l'apertura festiva dei negozi in
determinate località al fine di soddisfare le esigenze del movimento turistico
o di facilitare il commercio nelle zone di confine (art. 22 cpv. 1 LCL).
Sempre in deroga al predetto obbligo di chiusura nei giorni
festivi, il DFE può, dal canto suo, autorizzare l'apertura di determinati
negozi in occasione di determinati giorni festivi particolari, manifestazioni,
sagre ecc. oppure durante le feste di fine e principio d'anno, di Pasqua,
Pentecoste e Ferragosto (art. 23 lett. b LCL).
Avvalendosi delle prerogative accordategli dall'art. 22 LCL
il Consiglio di Stato ha precisato che tutti i comuni del cantone sono
considerati zone turistiche ai fini della concessione di deroghe agli
orari di apertura (art. 7 RLCL). Sempre in quest'ottica, ha inoltre stabilito
che sono considerate zone di confine i comuni di ____________________
(art. 9 RLCL, BU 1996, 87).
Fondandosi ulteriormente sulla facoltà di deroga concessagli
dall'art. 22 LCL, il Governo ha infine determinato le categorie di negozi delle
zone di confine poste al beneficio di deroghe agli orari di apertura fissati
dagli art. 20 e 21 LCL (art. 10 RLCL).
Conformemente alla lett. f) di tale disposizione, sino
all'aprile di quest'anno, i negozi di maglieria, orologeria, biancheria, profumeria,
cristalleria, articoli di ricordo, articoli fotografici ed ottici, apparecchi
radio e dischi, confezioni articoli sportivi, giocattoli e cartoleria situati
nelle zone di confine potevano restare aperti anche di domenica e nei giorni
festivi dalle 0900 alle 1900 senza particolare autorizzazione.
Con la modifica del 3 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha
esteso l'elenco suddetto ad ulteriori categorie di negozi, ma ha assoggettato
l'apertura domenicale e festiva ad autorizzazione del DFE, rilasciabile su
esplicita richiesta, per un periodo di 6 mesi e rinnovabile di anno in anno,
previa dimostrazione dell'attrattività economica dell'apertura domenicale. Gli
emendamenti sono sopratutto destinati a rivitalizzare il commercio nelle zone
di confine. Non sono di per sé rivolti a soddisfare accresciute esigenze
turistiche. Si fondano quindi sulla seconda delle ipotesi alternativamente
previste dall'art. 22 cpv. 1 LCL.
4.2. Con la decisione 14 aprile 1996 il DFE ha autorizzato
__________ a tenere aperti i suoi negozi di __________, __________ e __________
durante le domeniche e nei giorni festivi ufficiali dalle 1100 alle 1900.
La decisione si fonda esclusivamente sulle disposizioni
disciplinanti l'apertura e la chiusura dei negozi (art. 22 LCL e 9-10 RCL).
Non prende in considerazione gli aspetti legati alla protezione dei lavoratori
assicurata dalla LL e dall'OLL. Prova ne è che quale istanza di ricorso viene
indicato il Consiglio di Stato come prevede l'art. 26 cpv. 1 LCL per la
decisioni del DFE sull'apertura dei negozi e non il Tribunale cantonale
amministrativo come invece prevede l'art. 26 cpv. 2 LCL per le decisioni
fondate sulla LL.
- Con la decisione 26 aprile
1996, il DFE ha accertato che i tre negozi di __________, __________ e
__________ della resistente beneficiano delle agevolazioni previste dagli art.
41-44 OLL 2 a favore dei negozi di vendita situati nelle zone turistiche e
nelle località di confine, che provvedono ai bisogni del turismo.
Secondo l'autorità cantonale, l'autorizzazione a rimanere
aperti di domenica e nei giorni festivi permetterebbe a questi negozi di fruire
ipso iure dell'agevolazione prevista dall'art. 44 OLL 2. Potrebbero quindi
senz'altro impiegare manodopera in deroga al divieto sancito dall'art. 18 LL.
L'agevolazione non sarebbe circoscritta ai soli uomini, ma si estenderebbe
anche alle donne ed ai giovani.
5.1. Ai fini del giudizio va anzitutto rilevato che i tre
negozi della resistente, oltre a beneficiare dell'autorizzazione per l'apertura
festiva, sono situati in regioni turistiche (__________) o in località di confine
(__________e __________).
Anche dal profilo dell'ubicazione sono quindi date le
premesse per l'applicazione dell'art. 41 OLL 2.
Resta quindi da stabilire se svolgono attività commerciali
destinate a soddisfare le necessità del turismo
Ora, gli scarsi elementi di giudizio che emergono dagli atti
e la sommaria conoscenza che questo tribunale ha degli empori in contestazione
non consentono di accreditare la tesi del DFE. Né la vicinanza del confine, né
la prossimità di svincoli autostradali permettono senz'altro di considerare
questi stabilimenti commerciali come negozi di vendita destinati a soddisfare
in misura preponderante i bisogni del turismo, ovvero di una clientela che si
sposta per motivi di svago o culturali, transitando da queste località o
soggiornandovi temporaneamente.
La stessa autorizzazione rilasciata dal DFE per l'apertura
festiva dei negozi si fonda su disposizioni che sono state introdotte non allo
scopo di tener conto delle mutate esigenze del turismo, bensì allo scopo di
rivitalizzare il commercio di confine.
Nemmeno la resistente fornisce elementi atti a suffragare la
tesi del DFE, rendendo verosimile che la clientela è costituita in prevalenza
da turisti e non da acquirenti che vi si recano esclusivamente per sfruttare
l'opportunità di effettuare i loro acquisti in giorno festivo.
In mancanza di indicazioni concrete sulle caratteristiche
della clientela domenicale e festiva di questi centri commerciali, che
permettano a questo tribunale di statuire con sufficiente cognizione di causa
sull'adempimento della condizione posta dall'art. 41 cpv. 1 OLL 2 circa la
vocazione turistica dei negozi, il ricorso va quindi accolto, annullando la
determinazione impugnata e rinviando gli atti al DFE per nuova decisione previa
completazione degli accertamenti e valutazione delle esperienze raccolte negli
scorsi due mesi.
5.2. Perfettamente fondate sono comunque le censure che il
sindacato ricorrente solleva in relazione all'accertamento contenuto nella
determinazione censurata stante il quale la resistente potrebbe impiegare donne
e giovani durante le aperture festive senza particolare autorizzazione.
Anche se i tre negozi in esame risultassero destinati a
soddisfare le esigenze del turismo e potessero quindi beneficiare della
facilitazione prevista dall'art. 44 OLL 2 per l'impiego di manodopera nei giorni
festivi senza particolare autorizzazione, l'agevolazione non si estenderebbe
alle summenzionate categorie di lavoratori, poiché l'art. 41 cpv. 1 lett. a OLL
2 non permette di derogare agli art. 31 cpv. 4 LL e 34 cpv. 3 LL.
Nel proprio allegato responsivo il DFE ha sostenuto che
l'esclusione delle donne dal campo di applicazione degli art 41 - 44 OLL 2
violerebbe l'art. 4 cpv. 2 Cost in quanto in contrasto con la massima
costituzionale della parità tra uomo e donna.
Di principio questa argomentazione è corretta. Tuttavia, come
è stato rilevato nella sentenza pubblicata in DTF 116 Ib 270 e segg., ed in
particolare al consid. 7, pag. 282 e segg., il legislatore federale ha,
attraverso l'art. 34 cpv. 3 LL, chiaramente emanato una norma di legge che
delega all'esecutivo il compito di regolare per ordinanza e in modo contrario
al principio della parità dei sessi previsto dalla costituzione federale la
questione inerente al lavoro notturno e domenicale delle donne.
Pertanto, il Tribunale federale, considerato che l'art. 113
cpv. 3 Cost. gli fa obbligo di applicare le leggi federali, ha concluso affermando
che, benché discriminante nei confronti di un sesso, il principio che vieta di
far svolgere lavoro alle donne di domenica e nelle ore notturne va rispettato,
essendo semmai compito del legislatore federale quello di prevedere delle
soluzioni normative che non contrastino con quanto disposto dall'art. 4 cpv. 2
Cost.
Al di là del suo tenore letterale, quanto stabilito dall'art.
113 cpv. 3 Cost vale non solo per il Tribunale federale, ma vincola pure ad
ogni livello tutti i tribunali e tutte le autorità federali e cantonali (Kälin,
Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, II ed., pag. 10; Haller,
Commentario alla Costituzione federale art. 113 no. 147 e segg.; DTF 121 II 465
e segg., consid. 2a pag. 467). Anche questo Tribunale non può di conseguenza
far altro che prendere atto della volontà espressa dal legislatore federale e
pronunciarsi di conseguenza.
Su questo specifico punto il ricorso va quindi accolto, stabilendo,
in riforma dell'accertamento operato dal DFE, che la resistente __________
potrà impiegare personale femminile e giovani durante le aperture domenicali e
festive dei negozi di __________, __________ e __________, solo dopo aver
ottenuto dalle competenti autorità cantonali un apposito permesso alle
condizioni contemplate dalle disposizioni della LL e dall'OLL 1.
- Nelle osservazioni al
ricorso, __________ ha rimproverato all'autorità cantonale di aver violato il
suo diritto di esser sentita, omettendo di darle l'opportunità di esprimersi
sull'istanza inoltrata dal __________ prima di determinarsi al riguardo. Nella
misura in cui fosse configurabile come una decisione, la determinazione in
esame sarebbe quindi nulla.
Di regola, le decisioni amministrative emanate in violazione
del diritto di essere sentito sono soltanto annullabili. La parte che lamenta
un simile vizio procedurale deve quindi far valere le proprie ragioni mediante
ricorso.
Ora, __________ non solo non ha impugnato la decisione del
DFE dopo che ha avuto modo di prenderne conoscenza, ma ne ha addirittura
chiesto la conferma. Ammette quindi implicitamente di non esser stata
pregiudicata dal difetto che eccepisce.
A queste obiezioni non va pertanto dato ulteriore seguito.
-
L'evasione del gravame
rende superfluo di entrare nel merito della domanda di provvedimenti cautelari
formulata dall'insorgente.
-
La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Ritenuto che il DFE è comparso in causa soltanto per motivi derivanti
dalla sua funzione e non per tutelare i suoi particolari interessi, tasse e
spese vano poste a carico della resistente __________ nella misura in cui la
stessa risulta parzialmente soccombente rispetto alle sue domande di giudizio.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 cpv. 2, 113 cpv. 3 COST; 1, 18, 19, 27, 29 cpv. 1, 31 cpv. 4, 34
cpv. 3, 58 LL; 65, 71 OLL 1; 41, 42, 43 , 44 OLL 2; 4 cpv. 1 lett. t) Ordinanza
di esecuzione alla legge sul promovimento del credito all'industria alberghiera
e alle stazioni climatiche; 22, 23, 26 LCL; 1 cpv. 1, 7, 9 RLCL; 3, 18, 28, 65,
61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto ai sensi dei considerandi.
§. Di conseguenza la decisione 26 aprile 1996 del Dipartimento
delle finanze e dell'economia è annullata.
1.1. è accertato che, per le aperture
domenicali e festive nei suoi negozi di , __________ e __________
(), __________ __________, __________, può impiegare personale
femminile e giovani solo dopo l'ottenimento di uno specifico permesso da parte
del DFE (Ispettorato del lavoro);
1.2. gli atti sono ritornati al DFE
(Ispettorato del lavoro) per nuova decisione a sensi dei considerandi.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 900,-- (novecento), sono a carico del__________ __________.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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