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Numero d'incarto:
52.1995.90
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00090
DP 55/95
leo
Lugano
28 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 13 febbraio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 24 gennaio 1995 del Consiglio di Stato
(n. 533) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le
risoluzioni 16 giugno 1994 con cui il municipio di __________ le ordina la demolizione
di un manufatto edificato senza permesso e le infligge una multa di fr.
300.-- per violazione della LE;
viste le risposte:
-
22 febbraio 1995 del Consiglio di
Stato;
-
23 febbraio 1995 del municipio di
__________;
-
24 febbraio 1995 di __________;
-
2 marzo 1995 del Dipartimento del
territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che verso la fine del 1993
__________ ha demolito e ricostruito senza permesso un piccolo ripostiglio (m
2,75 x 3,05), situato nel cortile antistante la sua casa d'abitazione nel
nucleo di __________ (part. n. __________ RF), a m 1,40 dall'edificio con aperture
di proprietà del resistente (part. n. __________ RF);
che, dopo aver invano
sollecitato la ricorrente ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria,
il 16 giugno 1994 il municipio di __________ ha ordinato la demolizione del
manufatto, siccome lesivo della distanza minima di 4 m prescritta dall'art. 9 cifra
5 lett. a NAPR verso edifici con aperture;
che con decisione di egual
data lo stesso municipio ha inoltre inflitto a __________ una multa di fr.
300.-- per violazione della LE;
che con giudizio 24
gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato entrambi i provvedimenti,
respingendo le impugnative contro di essi inoltrati da __________;
che in sostanza il Governo
ha ritenuto che il manufatto, configurabile come nuova costruzione, violasse la
distanza minima di 4 m prescritta dall'art. 9 cifra 5 lett. a NAPR verso
edifici con aperture; ha considerato adeguato l'ordine di demolizione ed ha
ritenuto giustificata la multa inflitta;
che contro il predetto
giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme all'ordine di
demolizione; secondo la ricorrente, l'intervento in contestazione, autorizzato
verbalmente dal sindaco andrebbe configurato come un semplice lavoro di
manutenzione di un'opera preesistente;
che all'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni; ad
identica conclusione pervengono il municipio di __________ ed il vicino
__________, contestando succintamente le tesi dell'insorgente;
che il sopralluogo ha
permesso di accertare "che il manufatto è opera recente: non si tratta di
una semplice ristrutturazione;"
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e
la tempestività del gravame sono indiscutibilmente date (art. 21, 45 LE; 43, 46
PAmm): il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il principio della
buona fede, invocato dall'insorgente in relazione alle assicurazioni che il
sindaco le avrebbe dato circa la legittimità dell'intervento edilizio, non
giova alla causa di quest'ultima, poiché non può comunque prevalere sui diritti
di difesa del vicino qui resistente (cfr. STA 27.7.1995 in re G.);
che dall'opera
preesistente, demolita e sostituita con il manufatto in contestazione,
l'insorgente non può dedurre alcunché in suo favore: la garanzia costituzionale
della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, è venuta a
mancare nel momento in cui il vecchio ripostiglio è stato demolito (cfr. STA
21.7.94 in re P. SA);
che inaccoglibili sono
pure le obiezioni sollevate dall'insorgente con riferimento alla legittimità
dell'edificio con aperture che sorge sul fondo del resistente: il fabbricato,
presente da molti anni e mai contestato, anche se fosse stato realizzato abusivamente
sussisterebbe comunque legittimamente ope temporis (art. 57 LE 1973);
che è d'altro canto
pacifico che il nuovo deposito/ripostiglio, eretto ex novo (cfr. sopralluogo) a
m 1,40 dall'edificio con aperture del resistente, non rispetta la distanza
minima di 4 m prescritta dall'art. 9 cifra 5 lett. a NAPR per le costruzioni
accessorie rivolte verso edifici muniti di aperture;
che nel controverso
manufatto, realizzato senza alcuna autorizzazione, sono incontestabilmente
ravvisabili gli estremi di una violazione formale e materiale del diritto edilizio;
che, non essendo nemmeno
dati i presupposti per correggere il difetto mediante opportune rettifiche, la
demolizione si appalesa come l'unico intervento atto a porre rimedio alla
situazione di illegalità tempestivamente denunciata dal resistente;
che qualora sul fondo di
quest'ultimo dovesse essere realizzata la costruzione senza aperture, che il
municipio ha autorizzato con licenza 25 ottobre 1994, la ricorrente potrà
comunque sempre chiedere il permesso di edificare un nuovo ripostiglio in contiguità
con il nuovo edificio;
che nell'attuale
situazione di fatto, l'impugnativa deve tuttavia essere respinta;
che la tassa di giustizia
segue la soccombenza;
visti
gli art. 21, 45, 52 LE 1991; 9 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.-- (seicento) è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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