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Numero d'incarto:
52.1995.573
Data decisione, Autorità:
26.01.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00573
DP 309/95
cm
Lugano
26 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 dicembre 1995 del
__________,
contro
la
decisione 22 novembre 1995, no. 6321, del Consiglio di Stato che annulla la
risoluzione 9 agosto 1995 con cui il municipio di __________ ha negato agli eredi
__________ il rilascio di una licenza edilizia per cambiare la destinazione
di un locale ad uso commerciale situato nel nucleo (part. no. __________
RFD);
viste le risposte:
-
21 dicembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
23 dicembre 1995 degli __________;
-
3 gennaio 1996 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Gli eredi fu __________ sono
proprietari di un vecchio stabile situato ai margini della strada cantonale che
porta a __________, dirimpetto alla zona del nucleo. L'edificio (part. no.
__________ RFD), incluso nella zona R2, è stato utilizzato come esercizio
pubblico (ristorante __________) a partire dall'inizio del secolo e sino al
1994.
Il 21 settembre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato
ai proprietari il permesso di modificarne la destinazione, trasformandolo in
abitazione con locali commerciali. Il permesso non è stato subordinato al
prelievo di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti.
B. Otto mesi dopo, il 23 maggio
1995 la comunione ereditaria proprietaria dell'immobile ha chiesto al municipio
di __________ il permesso di adibire nuovamente ad esercizio pubblico (grotto)
un ampio locale (90 mq) che da sala da ballo e per banchetti era stato trasformato
in "ufficio/locale corsi ed esposizione".
C. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il municipio di __________ ha respinto la
domanda con decisione
9 agosto 1995, ritenendo che la mancanza di posteggi ostasse alla prevista trasformazione
e che non fossero nemmeno dati i presupposti per il prelievo di un contributo
sostitutivo.
D. Con giudizio 22 novembre
1995 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di diniego della
licenza e rinviato gli atti al municipio di __________ affinché provvedesse al
rilascio.
In sostanza, il Governo ha rilevato che l'art. 35 NAPR di
__________ non prevede l'obbligo di formare posteggi nel caso di cambiamento di
destinazione.
E. Contro il predetto giudizio
governativo il Comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente, l'obbligo di dotare le costruzioni dei
posteggi necessari sarebbe dato anche in caso di cambiamento di destinazione,
poiché il relativo fabbisogno è determinato dall'uso degli edifici e non dal
tipo di intervento edilizio.
F. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dagli eredi __________, che contestano le tesi
dell'insorgente con argomenti di cui semmai si dirà più avanti.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono invero
pacifiche.
- L'art. 35 NAPR di
__________ dispone che
"per costruzioni, ricostruzioni e riattazioni è
obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionate secondo le
norme VSS, nelle seguenti quantità minime:
...
d. per esercizi pubblici un posto auto per ogni 6 mq di
SUL di ristorante o bar.
Deroghe o eccezioni possono venir concesse dal municipio
quando la formazione di posteggi è tecnicamente impossibile.
Per esigenze particolari di salvaguardia estetica ed
ambientale, in particolare nei nuclei, può essere fatto divieto di formazione
di posteggi od autorimesse.
In tali casi il municipio impone un contributo nella
misura del 25 % della spesa presumibilmente necessaria per la formazione di
posteggi pubblici (incluso il costo del terreno)."
Riallacciandosi alla consolidata giurisprudenza di questo
tribunale, il Consiglio di Stato ha rilevato:
-
che
l'obbligo di creare uno spazio per la sosta/posteggio dei veicoli configura una
limitazione del diritto di proprietà garantito dall'art. 22 ter Cost;
-
che
quest'obbligo deve fondarsi su una base legale, rispondere ad un interesse
pubblico e rispettare i principi della proporzionalità e della parità di
trattamento;
-
che la
base legale è data dall'art. 29 cpv. 1 lett. d LALPT, integrato da una norma
edilizia comunale di carattere astratto e generale: in concreto dall'art. 35
NAPR;
-
che il
contributo sostitutivo, imposto quale surrogato della prestazione reale, quando
la formazione di posteggi non può essere ragionevolmente pretesa, configura
invece un pubblico tributo volto ad assicurare la parità di trattamento fra i
proprietari che sono in grado di adempiere l'obbligo primario e quelli che per
situazione non possono farvi fronte.
A queste premesse di carattere generale, incontestate ed incontestabili,
va unicamente aggiunto che in caso di effettiva impossibilità di realizzare i
posteggi prescritti, la deroga accompagnata dal prelievo di un contributo
sostitutivo deve per principio essere accordata. Un diniego della licenza per
mancanza di posteggi entra in considerazione soltanto per interventi edilizi
particolari comportanti un significativo incremento del traffico (cfr. F. Frey,
Die Erstellugnspflicht von Abstellplätzen für Motorfahrzeuge nach Zürch. Recht,
pag. 82; STA 27.11.1992 in re Ponzio).
- In concreto, il Consiglio
di Stato ha ritenuto che la trasformazione di parte dello stabile dei
ricorrenti non determinasse l'obbligo di dotarlo dei posteggi prescritti dall'art.
35 lett. d NAPR, poiché tale norma non annovera il cambiamento di destinazione
fra gli eventi che ingenerano siffatto obbligo.
Il comune ricorrente contesta questa deduzione appellandosi
al fatto che l'art. 35 NAPR fissa il fabbisogno di posteggi in funzione della
destinazione delle costruzioni.
La tesi dell'insorgente non può essere accreditata.
E' bensì vero che la norma in esame si riallaccia alla
destinazione delle costruzioni per stabilire il numero di posteggi che devono
essere approntati, ma non è men vero che l'evento che ingenera l'obbligo di
realizzarli deve sempre essere dato da un intervento rilevante dal profilo
della polizia delle costruzioni dichiarato atto a produrre questa conseguenza.
Ora, il legislatore comunale ha limitato a tre i tipi
d'intervento suscettibili di far sorgere tale obbligo: la costruzione (ovvero
la nuova edificazione), la ricostruzione (ovvero la riedificazione di un'opera
edilizia preesistente, demolita o distrutta) e la riattazione (ossia il
risanamento di una costruzione esistente). La trasformazione (ovvero il
cambiamento di destinazione), a differenza di analoghe norme di altri comuni,
non è stata annoverata fra gli interventi edilizi atti a dar luogo all'obbligo
di coprire il fabbisogno di posteggi derivante da una determinata
utilizzazione.
Nulla permette di stabilire se questa omissione sia il frutto
di una semplice svista o se invece discenda da altre considerazioni (sulle
quali non mette comunque conto di indagare). Certo è che l'enumerazione degli
interventi che determinano l'obbligo in discussione è formulata in termini
esaustivi.
Non si tratta di un'indicazione meramente esemplificativa. Nemmeno
l'insorgente del resto lo pretende.
Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, la mancata
inclusione del cambiamento di destinazione configura pertanto una lacuna
impropria, ovvero un difetto della norma alla quale l'autorità esecutiva non
può porre rimedio: pena la violazione del principio della separazione dei
poteri.
- Così stando le cose, non
potendosi, né direttamente, né indirettamente, inferire dall'art. 35 NAPR che
la trasformazione (ovvero il cambiamento di destinazione) di edifici esistenti
dia luogo all'obbligo di approntare i posteggi prescritti dalla norma in questione,
l'impugnativa va disattesa.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 29 LALPT; 35 NAPR di __________; 3, 18, 82, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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