AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.567
Data decisione, Autorità:
26.04.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00567
DP 302/95
cm
Lugano
26 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 29 novembre 1995 di
contro
la
risoluzione 15 novembre 1995 (n. 6139) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso dell'insorgente avverso la deliberazione 16 ottobre 1995 con cui il
consiglio comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 318'150.--
per la sistemazione di via __________, revocando nel contempo la
deliberazione 14 marzo 1994 relativa allo stesso oggetto;
viste le risposte:
-
6 dicembre 1995 del comune di __________;
-
4 dicembre 1995 di __________;
-
6 dicembre 1995 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Nella seduta 14 marzo
1994 il consiglio comunale di __________, aderendo alla proposta della
commissione edilizia, ha rinviato al municipio il messaggio n. __________, del
18 gennaio precedente, chiedente l'approvazione del progetto e del preventivo
per l'allargamento e sistemazione di via __________ e lo stanziamento del
relativo credito di fr. 365'000.--. Il rinvio era sostanzialmente da ricondurre
al fatto che il progetto prevedeva l'allargamento della strada a valle, mentre
che per il Legislativo questo avrebbe dovuto avere luogo a monte. Aderendo al
messaggio n. 1055 del 22 marzo 1994, nella seduta del 18 aprile 1994 il
Legislativo ha indi stanziato un credito di progettazione di fr. 8'000.--
necessario a questo scopo.
b) Con messaggio n. __________ dell'8 novembre 1994 il municipio
ha sollecitato al consiglio comunale l'approvazione di un nuovo progetto e preventivo
circa la sistemazione di via __________ e la concessione di un credito di fr.
302'150.--. Il progetto non prevedeva alcun allargamento della strada, bensì il
mantenimento del calibro esistente. Quel messaggio é stato respinto dal
Legislativo nella seduta del 20 marzo 1995, non avendo raccolto l'approvazione
della maggioranza assoluta dei membri (14 voti favorevoli rispetto ai 16
necessari; 8 i contrari, 4 gli astenuti).
c) Con messaggio n. __________ del 19 settembre 1995 il municipio
ha sottoposto al Legislativo il progetto appena citato, chiedendone
l'approvazione insieme allo stanziamento di un credito di fr. 318'150.-- e
proponendo inoltre di revocare la deliberazione 14 marzo 1994. Il consiglio
comunale ha approvato la proposta municipale nella seduta del 16 ottobre 1995 a
larga maggioranza.
B. a) Con ricorso 17 ottobre
1995 il consigliere comunale __________ ha impugnato l'anzidetta deliberazione
davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento. Egli ha lamentato il
fatto che il municipio non avesse sottoposto al Legislativo un progetto di
sistemazione di via __________ che contemplasse l'allargamento a monte, come
questo aveva deciso nella seduta del 14 marzo 1994, stanziando in seguito anche
il necessario credito di progettazione di fr. 8'000.--. Il Legislativo é
pertanto stato privato, in sede decisionale, della possibilità di confrontare
quella variante con le altre due proposte allestite dal municipio, ossia quella
di allargamento a valle e quella di mantenere il calibro esistente.
a) Con risoluzione 15 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame, argomentando che trattavasi sostanzialmente di una
decisione a carattere politico, che sfuggiva al suo potere d'esame. La
determinazione del consiglio comunale non poteva ogni buon conto essere
ritenuta arbitraria ed appariva inoltre corretta sotto il profilo formale.
C. Con ricorso 29 novembre 1995
__________ é insorto davanti a questo Tribunale contro il giudicato
governativo, del quale ha chiesto l'annullamento insieme a quello della
deliberazione 16 ottobre 1995 del consiglio comunale. Ribadisce le censure
svolte nella precedente sede ricorsuale, rilevando altresì che il Legislativo
non ha revocato la deliberazione 18 aprile 1994, tramite la quale aveva
stanziato il credito di fr. 8'000.-- per far allestire il progetto di
sistemazione di via __________ superiore con allargamento a monte.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, il municipio
di __________ ed il presidente del consiglio comunale hanno sollecitato la
reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data dall'art. 34 cpv. 4 Lstr (e relativo rinvio all'art. 208 cpv. 1 LOC),
testo originario ed in vigore fino al 14 marzo 1995, purtuttavia applicabile
attraverso l'art. 56b Lstr, introdotto dalla modifica del 6 febbraio 1995, in vigore
dal 15 marzo 1995: l'approvazione dei progetti pubblicati prima di quest'ultima
data é infatti retta dal diritto previgente. Il ricorso é tempestivo (art. 46
cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 LOC). Il
gravame é dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Il ricorrente lamenta
in primo luogo il fatto che il municipio non abbia sottoposto al Legislativo un
progetto di sistemazione di via __________ contemplante l'allargamento a monte,
come questo aveva deciso nella seduta del 14 marzo 1994, stanziando in seguito
anche il necessario credito di progettazione di fr. 8'000.--. Ne deduce che il
Legislativo é stato privato, in sede decisionale, della possibilità di confrontare
quella variante con le altre due proposte allestite dal municipio, ossia quella
di allargamento a valle (respinta) e quella di mantenere il calibro esistente (approvata
in seconda battuta). Rileva altresì che il Legislativo non ha revocato la
deliberazione 18 aprile 1994, tramite la quale aveva stanziato il menzionato
credito di progettazione di fr. 8'000.--.
2.2. Giusta l'art. 61 PAmm il ricorso al Tribunale amministrativo
é proponibile contro la violazione del diritto. La circostanza secondo cui la
maggioranza assoluta dei membri del Legislativo, e quindi quest'ultimo, abbia
optato per una sistemazione di via alla Piana superiore che non comporti nessun
allargamento non costituisce una violazione del diritto: né del resto il
ricorrente si appella alla disattenzione di una qualche norma del diritto
positivo da parte del Legislativo. Questa conclusione non muta nemmeno se si tien
conto dell'obiezione ricorsuale secondo cui il municipio ha in realtà disatteso
le precedenti consegne del consiglio comunale di cui alle deliberazioni 14
marzo 1994 (rinvio del messaggio per la presentazione di un progetto
contemplante l'allargamento a monte di via __________) e 18 aprile 1994 (stanziamento
del credito per procedere alla progettazione a questo scopo). In effetti attraverso
la deliberazione impugnata il Legislativo ha revocato la prima deliberazione
(dispositivo n. 1 della deliberazione 16 ottobre 1995). Quella revoca, a dispetto
di quanto assume l'insorgente, ha inoltre comportato la decadenza della
deliberazione di stanziamento del credito di progettazione della variante di
allargamento a monte di via __________: quest'ultima era infatti stata adottata
ai fini della concretizzazione della deliberazione 14 marzo 1994 e pertanto
dipendeva dal destino di questa. La deliberazione 18 aprile 1994 é in ogni caso
senz'altro divenuta priva di efficacia a seguito della mancata utilizzazione da
parte del municipio del credito concesso in quella sede entro il 31 dicembre
1994 (dispositivo n. 3 della deliberazione citata).
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere messa
a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 34 Lstr, 208, 209 LOC, 18, 28, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso é respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
300.--, é posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster