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Numero d'incarto:
52.1995.564
Data decisione, Autorità:
03.06.1998, TRAM
Incarto n.
52.95.00564
Lugano
3 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretaria:
Thierry
Romanzini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 28 novembre 1995 di
rappr.
dal lic. __________
contro
la
decisione 8 novembre 1995 (n. 5884) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 marzo 1995
con cui il municipio di __________ gli ha addebitato una tassa di fr. 100.--
per la rimozione di alcuni sacchi di sabbia;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________ è proprietario della part. no __________ RFD
di __________ sulla quale nel corso del mese di novembre 1994 ha depositato
alcuni sacchi di sabbia destinati, nel seguito, ad essere trasportati sui
monti;
che dovendosi svolgere nelle immediate vicinanze del suo
fondo una funzione funebre, il municipio di __________, giudicando indecorosa
la presenza del suddetto materiale, lo ha invitato a rimuovere i sacchi ivi depositati;
che __________, dal canto suo, dopo non aver proceduto personalmente
a quanto richiestogli, nulla ha eccepito a che l'intervento venisse eseguito da
un operaio comunale. Quest'ultimo ha pertanto provveduto alla rimozione e
quindi al trasporto in altro loco dei sacchi di sabbia in questione a mezzo di
un veicolo di proprietà del comune;
che in data 14 dicembre 1994 il municipio di __________ ha addebitato
a __________, in considerazione dell'intervento sopraccitato, una tassa di fr.
100.--;
che a richiesta dell'interessato, il municipio ha
formalizzato la predetta decisione con risoluzione 28 marzo 1995. Nella stessa
ha precisato che l'intervento comunale soggiace all'art. 41 del Regolamento
edilizio comunale;
che con giudizio 8 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato
il censurato provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta
da __________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che la risoluzione
municipale meritasse di essere confermata siccome correttamente fondata su una
sufficiente base legale e rispettosa dei principi di interesse pubblico e di
proporzionalità;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente
insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento in ordine e nel merito;
che a sostegno dell'impugnativa lamenta in ordine una violazione
del suo diritto di essere sentito nonché un accertamento incompleto dei fatti
rilevanti; nel merito lamenta invece una scorretta applicazione dell'art. 41
del regolamento edilizio comunale;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato, senza formulare osservazioni, e il municipio di __________, il quale
ribadisce quanto esposto davanti al Consiglio di Stato;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la
legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività del gravame sono
pacifiche (art. 208 LOC; 43 e 46 cpv. 1 PAmm);
che il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli
atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm),
considerato che la situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dalla
documentazione annessa al ricorso;
che le censure sollevate in ordine dal ricorrente non possono
essere accolte. Non vi è stata violazione del diritto di essere sentito, dal
momento che il Consiglio di Stato non ha fondato la propria decisione su
elementi nuovi (testimonianza di un confinante) senza concedere al ricorrente
la possibilità di esprimersi al proposito. Il Governo si è infatti unicamente
limitato a riportare - nel corso della narrativa dei fatti a pagina 1 della
risoluzione qui impugnata - quanto espresso dal municipio di __________ in sede
di risposta davanti allo stesso, ciò che è tuttavia estraneo alla formazione
del suo giudizio;
che nemmeno la censura di accertamento insufficiente dei
fatti da parte del Consiglio di Stato può essere accolta. I fatti rilevanti ai
fini del giudizio, ovvero la presenza dei sacchi di sabbia sul sedime del
ricorrente ed il motivo dello sgombero degli stessi (svolgimento di una
cerimonia funebre nelle vicinanze), non sono mai stati contestati e pertanto
non necessitavano di chiarimento alcuno;
che giusta gli art. 107 lett. c LOC e 25 RALOC il municipio
esercita le funzioni di polizia locale e, in particolare, ha facoltà di
adottare "misure intese a impedire il deturpamento dell'estetica e delle
bellezze dell'abitato";
che analoghe prerogative sono normalmente riprese e ribadite
nei regolamenti comunali e costituiscono le basi su cui può appoggiarsi il
municipio nei suoi interventi (Eros Ratti, Il Comune, vol- II, pag. 916);
che a ciò va aggiunto come lo scopo e lo spirito delle
disposizioni dei regolamenti comunali che conferiscono al municipio la facoltà
di intervenire in campo di estetica e di bellezze dell'abitato sia quello di
evitare, in conseguenza di una cattiva o trascurata manutenzione dei fondi, e
quindi non soltanto degli edifici ivi costruiti, il deturpamento dell'estetica
e delle bellezze dell'abitato (Ratti, ibidem);
che l'esercizio dei poteri di polizia conferiti all'esecutivo
comunale si esplicita in genere attraverso misure concrete, che limitano le
libertà fondamentali in modo idoneo ed adeguato al conseguimento degli scopi
perseguiti;
che l'art. 35 LE dispone che il municipio vigila sulla buona
conservazione delle opere edili (cpv. 1 ); esso può ordinare a seconda dei casi
il restauro, il consolidamento o per le pericolanti la demolizione (cpv. 2); in
caso di urgenza o di inadempimento, vi provvede direttamente a spese di chi vi
è tenuto (cpv. 3);
che in tal senso, il municipio può ordinare misure per
impedire il deturpamento dell'estetica delle costruzioni e delle bellezze dell'abitato,
come il rifacimento del tinteggio delle facciate, di opere di cinta, di balconi
e di cancelli sgangherati e simili. Può pure esigere che i terreni annessi alle
costruzioni siano mantenuti in modo decoroso (art. 38 RLE; Scolari,
Commentario, II ed., n. 1103 ad art. 35 LE);
che il regolamento edilizio (in seguito: REC) di cui si è
dotato il comune di __________ - avente quale base legale la LE e il RLE (v. art.
1 e 3 REC) e sul quale si è fondato per l'adozione del provvedimento nei
confronti dell'insorgente - prevede all'art. 41 che "E' data facoltà al municipio di obbligare i proprietari ad
eseguire quelle opere di manutenzione che si rendessero necessarie per
l'abitabilità degli stabili, per il pubblico decoro e l'estetica, per la tutela
dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità, per le esigenze di
traffico, per il buon funzionamento delle tombinature private, ecc. In caso di
rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il municipio, riservata
l'applicazione della penalità prevista dalla legge e dal presente regolamento,
provvederà all'esecuzione delle opere necessarie a rischio e spese del proprietario";
che in concreto, il municipio di __________ ha ingiunto
all'insorgente di provvedere alla rimozione di alcuni sacchi di sabbia depositati
sul suo fondo;
che applicando l'art. 41 REC, il municipio ha dato ordine di
eseguire il suddetto intervento ad un operaio comunale addebitandone poi il
relativo costo al ricorrente;
che il municipio ha adottato il controverso provvedimento ritenendo
che, dovendosi svolgere nelle immediate vicinanze del fondo di proprietà
__________ un funerale, il materiale depositato sul sedime di quest'ultimo
urtasse il decoro richiesto da tale cerimonia;
che al proposito, come detto in precedenza, significativo è
ricordare come l'art. 38 RLE preveda che debbano essere mantenuti in modo da
non offendere il pubblico decoro non soltanto gli edifici, gli impianti ed ogni
altra opera, ma anche il terreno che vi è annesso;
che il municipio di __________, fondandosi sull'art. 41 REC,
ha quindi facoltà di ordinare provvedimenti atti a tutelare il pubblico decoro
non soltanto quando gli interventi sollecitati concernono un edificio, ma anche
quando riguardano, come nella fattispecie in esame, la pulizia e il riordino di
un terreno;
che il deposito sopra un fondo di proprietà privata di sacchi
contenenti della sabbia - contrariamente al materiale maleodorante quale ad
esempio letame, rifiuti domestici, escrementi di animali - non può essere
oggettivamente considerato incompatibile ed offensivo del pubblico decoro;
che ci si può invero chiedere se la presenza di sacchi
contenenti semplicemente della sabbia possa ostare al pubblico decoro quando
nelle vicinanze si devono svolgere manifestazioni o cerimonie che richiedono
rigore e serietà e segnatamente una cerimonia funebre;
che il quesito può rimanere insoluto;
che pur rispondendo in modo affermativo, il municipio ha erroneamente
provveduto alla rimozione dei sacchi di sabbia presenti sul fondo del
ricorrente accollando le spese a quest'ultimo in applicazione dell'art. 41 REC;
che difatti il municipio stesso (v. ricorso al Consiglio di
Stato ad 1b pag. 2) ha indicato come l'insorgente non abbia impedito l'intervento
eseguito da un operaio comunale;
che inoltre non si può biasimare il ricorrente per aver
dilazionato l'intervento dichiarando più volte di non avere il tempo per eseguire
il trasporto;
che in effetti l'autorità comunale non ha nemmeno provato la
necessità del provvedimento adottato ad esclusione di misure più proporzionate,
in primo luogo la copertura dei sacchi di sabbia (ca. 0.7 mc);
che stante quanto precede, non vi è dunque stata nessuna violazione
da parte del ricorrente delle disposizioni citate;
che di conseguenza il gravame va accolto e senza ulteriore disamina;
che non si assegnano ripetibili, dal momento che il
ricorrente non è rappresentato da un avvocato libero professionista, ancorché
giurista;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22 ter Cost.; 107 LOC; 25 RALOC; 35 LE; 38 RLE; 3, 41 REC; 3, 18, 28,
31; 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto nel
senso dei considerandi
§. Di conseguenza le risoluzioni 8 novembre 1995 (n. 5884) del
Consiglio di Stato e 28 marzo 1995 del municipio di __________ sono annullate.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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