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Numero d'incarto:
52.1995.562
Data decisione, Autorità:
02.05.1996, TRAM
f
Incarto n.
52.95.00562
DP 297/95
cm
Lugano
2 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 novembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
Contro
la
decisione 8 novembre 1995 del Consiglio di Stato (no. 5907) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 1° settembre
1995 con cui il municipio di __________ gli ha fatto ordine di astenersi da
qualsiasi intervento che possa intralciare lo svago sulla particella
no.__________ RFD di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente
__________ abita a __________ in una casa di proprietà del figlio __________
(part. no __________ RFD), situata nella zona residenziale intensiva del PR;
che il fondo confina con
un vasto terreno prativo (part. no __________ RFD) di proprietà del comune,
destinato ad area di svago di interesse generale ed arredato con tre panchine
ed alcune altalene;
che, infastidito dal rumore provocato da una decina di
ragazzi che giocavano al pallone sul prato in questione, il 24 agosto 1995 il
ricorrente ha affrontato i giovani, minacciando di prenderli a bastonate o a
fucilate se non avessero smesso di giocare;
che, venuto a conoscenza di quest'episodio, il 1°settembre
1995 il municipio di __________ ha ordinato ad __________, sotto comminatoria dell'art.
292 CPS, "di astenersi da qualsiasi intervento che possa intimorire o
intralciare il gioco e lo svago sulla particella no __________ RFD di
__________, in modo particolare da qualsiasi azione o minaccia che possa
intimorire i bambini";
che con giudizio 8
novembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso interposta da __________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'ingiunzione
fosse opportuna ed idonea al raggiungimento dello scopo prefissato, ovvero
quello di permettere l'utilizzazione del sedime comunale in oggetto
conformemente alla sua destinazione quale area di svago;
che contro il predetto
giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa
decisione municipale;
che, censurato il carente accertamento dei fatti operato
dalle precedenti istanze, l'insorgente rimprovera all'autorità comunale di
essere prevenuta nei suoi confronti, di non aver valutato la maleducazione dei
ragazzi, che calciano il pallone contro il suo muro di cinta, e di non aver
tenuto conto nè della sua età (88 anni), nè del suo stato di salute (sofferente
di cuore);
che all'accoglimento del
gravame si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il
municipio di __________, che contesta le tesi dell'insorgente con argomenti che
verranno semmai ripresi più avanti;
Considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e
la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 208 LOC; 43
e 46 PAmm): da questo profilo, il ricorso è senz'altro ricevibile in ordine;
che dubbia appare
l'impugnabilità della risoluzione con cui il municipio ha ingiunto al
ricorrente di astenersi da qualsiasi intervento volto ad ostacolare le attività
ricreative praticate sul terreno del comune;
che, limitandosi ad
ingiungere al ricorrente di comportarsi secondo le regole della civile
convivenza e ad astenersi da interventi volti a farsi giustizia da sè, l'atto
in esame non gli impone infatti obblighi supplementari rispetto a quelli che
gravano qualsiasi altro cittadino in ordine alle regole della civile
convivenza, nè sopprime un suo diritto a farsi giustizia da sè, ostacolando le
attività ricreative a lui sgradite: esso non sembra quindi presentare le
connotazioni di una decisione impugnabile, ovvero di un provvedimento mediante
il quale l'autorità amministrativa costituisce, modifica od annulla diritti od
obblighi, (cfr. art. 5 PA; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
V ed. N. 35 B I seg; Scolari, Diritto amministrativo, vol I N. 200);
che, tenuto conto della comminatoria dell'art. 292 CPS
assortita al provvedimento in esame, l'impugnabilità di quest'ultimo può
nondimeno essere ammessa nella misura in cui venga considerato alla stregua di
una decisione di accertamento, ovvero di un atto mediante il quale il municipio
di __________ ha stabilito che il ricorrente ha l'obbligo di comportarsi
secondo le regole della civile convivenza e non ha diritto di farsi giustizia
da sè attraverso interventi volti ad impedire od ostacolare le attività ricreative
praticate sull'area di svago;
che, considerata la natura delle questioni poste a giudizio,
il ricorso può peraltro essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 PAmm); un sopralluogo non è in effetti necessario, poichè la situazione dei
luoghi emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali; l'audizione
delle parti, sollecitata dal ricorrente, non entra d'altro canto in
considerazione, poichè non costituisce un mezzo di prova suscettibile di procurare
a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che da respingere, siccome inidonea ad agevolare la resa del
presente giudizio, è pure la richiesta di congiungere il presente gravame con
quello presentato dal figlio __________ contro un'analoga decisione del municipio
di __________.
che giusta l'art. 107 LOC, il municipio esercita le funzioni
di polizia locale, che hanno, fra l'altro per oggetto: "a) il
mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni
manifestamente illegali ..." e "c) le misure intese a gestire
i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso
accresciuto ed esclusivo"
che analoghe prerogative sono conferite al municipio dagli art.
57 e 132 del regolamento comunale di __________;
che l'esercizio dei poteri di polizia conferiti all'esecutivo
comunale si esplicita in genere attraverso misure concrete, che limitano le
libertà fondamentali in modo idoneo ed adeguato al conseguimento delle finalità
perseguite;
che nel caso in esame il municipio di __________, preso atto
delle gravi minacce, che incontestatamente il ricorrente aveva proferito nei
confronti di alcuni ragazzi intenti a giocare sul prato antistante la sua
abitazione, ha ingiunto a quest'ultimo di astenersi da qualsiasi intervento
volto ad inibirne od intralciarne un'utilizzazione conforme alla sua
destinazione;
che il provvedimento, finalizzato ad assicurare da un lato il
mantenimento dell'ordine e dall'altro la fruizione indisturbata di un bene di
uso comune, è senz'altro conforme al diritto: si fonda su una chiara base
legale, è retto da un indiscutibile interesse pubblico e rispetta compiutamente
il principio di proporzionalità;
che le eccezioni sollevate dall'insorgente con riferimento ad
un preteso accertamento insufficiente di tutti gli aspetti della vertenza non
sono comunque atte a scalfire la validità del provvedimento, poichè comunque
questo rimarrebbe sempre ancora giustificato dalla gravità delle minacce
proferite nei confronti dei ragazzi intenti a giocare e degli adulti presenti
in quell'occasione;
che, quand'anche il ricorrente fosse stato provocato da quest'ultimi,
nulla lo autorizzava a proferire le minacce che hanno indotto il municipio ad
ingiungergli di astenersi da interventi volti a farsi giustizia da sè;
che in nessun caso si potrebbe riconoscere al ricorrente il
diritto di intervenire ad inibire le attività ricreative sul terreno comunale,
minacciando od intimorendo i bambini;
che, così stando le cose, la decisione governativa impugnata
va senz'altro confermata, siccome immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm)
visti
gli art. 107, 145 e 208 LOC; 25 RALOC; 57, 132, 173 Regolamento comunale di
__________; 292 CPS; 13, 52 NAPR di __________; 3, 18, 28 43, 46, 51, 60, 61,
65 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 400.-- (quattrocento) sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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