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Numero d'incarto:
52.1995.555
Data decisione, Autorità:
19.12.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00555
DP 290/95
cm
Lugano
19 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sull'istanza di revisione 22 novembre 1995 di
tutti
rappr. da: avv. __________
contro
la
sentenza 10 novembre 1995 del Tribunale cantonale amministrativo, che
dichiara irricevibile siccome tardivo il ricorso inoltrato dagli istanti
avverso la risoluzione 30 agosto 1995 del Consiglio di Stato (no. __________)
in materia edilizia;
viste le risposte:
-
30 novembre 1995 del comune di
__________;
-
4 dicembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
6 dicembre 1995 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto e in diritto
che con sentenza 10
novembre 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile
siccome tardivo il ricorso inoltrato da __________ e liteconsorti contro la
risoluzione 30 agosto 1995 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la decisione
26 maggio 1995 resa dal municipio di __________ in materia edilizia;
che il giudizio di irricevibilità si fondava sulla data
impressa sul francobollo con cui era affrancata la busta contenente il ricorso:
apparentemente il "21.9.95"
che il 22 novembre 1995 i soccombenti hanno chiesto la revisione
del predetto giudizio, allegando e dimostrando di aver spedito il ricorso il 20.9.95;
che delle osservazioni inoltrate dalle controparti si dirà
semmai più avanti;
che la domanda di revisione, tempestiva, è ricevibile in
ordine giusta l'art. 36 PAmm;
che contro le decisioni è dato il rimedio della revisione se
l'autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti che risultano dagli atti
(art. 35 lett b PAmm);
che nel caso in esame un particolare concorso di circostanze
fortuite (impressione dello 0 di 20 in corrispondenza di una linea del disegno
del francobollo) ha creato un'illusione ottica, inducendo questo Tribunale a
leggere la data del 21.9.95, anziché quella del 20;
che in queste circostanze sono ravvisabili gli estremi del
motivo di revisione di cui all'art. 35 lett. b PAmm;
che l'istanza va quindi accolta, annullando la sentenza 10 novembre
1995 di questo Tribunale;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia, mentre le ripetibili vanno poste a carico dello Stato;
visti
gli art. 35 e 36 PAmm
dichiara e pronuncia:
- L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 10 novembre
1995 del Tribunale cantonale amministrativo è annullata;
1.2. il Tribunale cantonale
amministrativo statuirà con separato giudizio sul ricorso 20 settembre 1995
inoltrato dagli istanti contro la decisione 30 agosto 1995 (n. __________) del
Consiglio di Stato.
- Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
Lo Stato rifonderà agli
istanti fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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