AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.542
Data decisione, Autorità:
26.06.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00542
DP 277/95
leo
Lugano
26 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 23 ottobre 1995 di
rappr.
da: __________
contro
la
decisione 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5389) che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 2 agosto
1993 con cui il municipio di __________ rilascia a __________ la licenza
edilizia per ampliare il macello-salumificio che sorge sulla part. n.
__________ RF;
viste le risposte:
-
7 novembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
17 novembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
24 novembre 1995 di __________,
__________;
-
24 novembre 1995 del municipio di
__________;
esperito un sopralluogo,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è proprietario di
uno stabilimento per la produzione di salumi, situato nel nucleo di __________
a ridosso della sua casa d'abitazione e del piccolo negozio di macelleria di
cui è titolare (part. n. __________ RT). Il salumificio è costituito da un
fabbricato di notevoli dimensioni, strutturato su quattro livelli e con una
superficie utile complessiva di 980 mq. Al piano terreno trovano spazio i
locali per la lavorazione delle carni, il lavaggio delle bacinelle,
l'etichettatura, l'imballaggio sotto vuoto, le spedizioni, il deposito della
merce in partenza, la preparazione delle spezie, la pressa per i prosciutti, un
piccolo ufficio, uno spogliatoio con i servizi e diverse celle: per il negozio
di macelleria, per la conservazione delle budella, per l'asciugamento dei salumi,
per il congelamento, per la salamoia, per la carne semilavorata e per gli
impasti. Al primo piano sono situati gli spazi per la macellazione degli
animali ed una cella frigorifera. Al primo livello sfalzato, sono situate
quattro camere per la stagionatura e l'asciugamento dei salumi, nonché un
deposito. Al secondo livello sfalzato v'è una cella per l'asciugamento, una per
la stagionatura e una per il deposito dei prodotti che escono dal locale
pressa.
Nel settore produttivo sono occupati 7 macellai qualificati,
di cui uno al 50 %, 3 operai semiqualificati, 5 aiuti macellai, 1 addetto alla
pulizia, 1 apprendista e 5 donne a ore (pari a 2 unità lavorative a tempo
pieno). Nel settore commerciale sono invece occupati una segretaria a metà
tempo, 2 autisti e 2 rappresentanti.
Gli orari di lavoro del salumificio sono: il lunedì
06.30-18.00; martedì 07.00-17.30; mercoledì e giovedì 07.00-18.00 e venerdì
07.00-12.00.
Nel salumificio vengono macellati ogni settimana 70 maiali,
un vitello e 4 mucche. La produzione settimanale ammonta a 60 q di prodotti
freschi.
Gli animali vengono forniti il lunedì mattina, con un grosso
autocarro. L'evacuazione degli scarti ha luogo lunedì, mercoledì e venerdì a
mezzo di autocarri di medie dimensioni e di furgoni. Ogni giorno sul lato NE
dello stabilimento vi sono inoltre almeno un paio di altri movimenti di camion
che portano carne fresca o asportano prodotti finiti.
La cifra d'affari del salumificio e della macelleria negli
ultimi anni ha superato abbondantemente i 5 milioni di franchi (quota parte
della macelleria 8-10 %).
B. Allo scopo di adeguare il
salumificio alle nuove normative della CEE, il 18 febbraio 1993 __________ ha
chiesto al municipio il permesso di ampliare lo stabilimento, aggiungendovi una
nuova ala sul lato NE. L'aggiunta è costituita da un corpo edilizio di circa 20
m x 13 x 10,05, con una volumetria di oltre 4'000 mc, strutturata su quattro
livelli, di cui uno completamente interrato (di maggiori dimensioni). Nella
nuova ala verrebbero sistemati gli spogliatoi del personale ed una nuova,
capiente cella di congelamento (piano interrato), locali per la lavorazione
delle carni, il lavaggio ed il deposito delle bacinelle, celle per i cascami e
la carne fresca (PT), celle per l'asciugamento (1. piano) e celle per la
stagionatura (2. piano).
La nuova ala sorgerebbe lungo il confine SE della part. n.
__________ RT (su un tratto di m 12,70), rispettivamente lungo il confine NE
della part. n. __________ RT.
Alla domanda si sono opposti i proprietari dei predetti
fondi, contestando l'intervento dal profilo della conformità di zona, degli
indici, delle distanze, delle immissioni moleste, dei posteggi e
dell'inserimento estetico.
C. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il 2 agosto 1993 il municipio di __________
ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini qui
ricorrenti.
L'autorità comunale ha ritenuto in particolare che l'attività
del salumificio fosse conforme alla destinazione della zona del nucleo; zona,
che oltre agli insediamenti abitativi ammette anche attività commerciali ed
artigianali che non turbano la tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di
riposo e che sono tollerabili nell'altro tempo, come piccoli laboratori di
falegname, da fabbro e da meccanico. Abbondanzialmente, il municipio ha inoltre
rilevato che l'ampliamento rientrava nei limiti ammessi dall'art. 70 LALPT.
D. Con giudizio 3 ottobre 1995
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa
contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Assunte le prove, il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto del municipio
di ____________________ circa la conformità di zona dello stabilimento.
Essendo in gran parte svolta ancora manualmente, l'attività
dello stabilimento sarebbe di tipo artigianale. Ma anche nel caso in cui la si
volesse considerare industriale, l'ampliamento andrebbe comunque autorizzato,
poiché rientrerebbe nei limiti dell'art. 70 cpv. 2 LALPT in quanto volto a
migliorare la qualità del processo produttivo.
Respinte le ulteriori censure sollevate dagli insorgenti in
relazione agli indici, alle immissioni, alle distanze ed ai posteggi, il
Consiglio di Stato ha pertanto confermato la controversa licenza.
E. Contro il predetto giudizio
governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla licenza avversata.
Rievocati gli accertamenti esperiti dalla precedente istanza,
i ricorrenti negano che lo stabilimento possa ancora essere considerato di
natura artigianale: viste le dimensioni, si tratterebbe di una vera e propria
industria, incompatibile con la destinazione assegnata alla zona del nucleo.
Contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, l'aggiunta
non potrebbe autorizzata nemmeno in base all'art. 70 cpv. 2 LALPT.
L'ampliamento, obiettano, sarebbe eccessivo dal profilo delle volumetrie,
aggraverebbe i momenti di contrasto con la zona di utilizzazione e
comporterebbe un intollerabile sorpasso dell'indice di sfruttamento prescritto
per la zona.
L'intervento, soggiungono, pregiudicherebbe anche gli
obbiettivi della vicina zona di protezione monumentale. Disattese sarebbero
infine le prescrizioni sulle distanze tra edifici e sui posteggi, nonché le
disposizioni della LPAmb sulle immissioni foniche (rumore dei ventilatori e del
traffico di autocarri) ed atmosferiche (odori).
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________
ed il resistente __________, che contestano partitamente le tesi dei
ricorrenti, negando in particolare che l'attività del salumificio possa essere
considerata industriale e sottolineando l'assenza di qualsiasi disturbo per il
vicinato.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono invero pacifiche.
-
Il giudizio può essere reso
sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli ulteriori accertamenti
esperiti da questo tribunale (art. 18 PAmm).
-
Conformità di zona
3.1. Come rettamente rileva il Consiglio di Stato,
rifacendosi alla consolidata giurisprudenza di questo Tribunale,
l'autorizzazione a costruire può di principio essere accordata soltanto per
opere conformi alla funzione prevista dal PR per la zona di utilizzazione in
cui vengono a sorgere (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT; 68 LALPT). Ciò significa che
nelle singole zone possono essere ammessi soltanto insediamenti che si adeguano
alla destinazione attribuita loro dalle NAPR. Non basta che non si pongano in
contrasto con la funzione di zona: per conseguire il permesso devono integrarvisi
convenientemente (cfr. DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22 N 29).
Eccezioni, all'interno delle zone edificabili sono ammesse soltanto
nella misura in cui sono previste dal diritto cantonale (art. 23 LPT).
3.2. L'art. 1 NAPR di __________ suddivide il territorio
comunale nelle seguenti zone:
-
zona di protezione monumentale
-
zona dei nuclei
-
zona residenziale del piano
-
zona residenziale della collina
-
zona residenziale del __________
-
zona artigianale
-
zona per attrezzature ed edifici pubblici
-
zona agricola
-
zona forestale e
-
zona esposta al rumore.
La funzione assegnata alle singole zone è definita dagli art.
14-22 NAPR. In base all'art. 14, "le zone del piano e della collina
sono riservate all'abitazione ed alle attività connesse con questa
destinazione, come negozi, panetterie e simili; sono pure ammesse le attività
commerciali e artigianali che non turbano la tranquillità nelle ore notturne e
nei giorni di riposo e che sono tollerabili nell'altro tempo, come piccoli
laboratori da falegname, da fabbro e da meccanico".
Da questa disposizione emerge chiaramente che il legislatore
comunale ha inteso in primo luogo destinare le zone del piano e della collina
all'insediamento di abitazioni e di attività collaterali, strettamente connesse
alla funzione residenziale, quali negozi ed esercizi pubblici di quartiere.
Le zone del piano e della collina non sono tuttavia riservate
esclusivamente all'insediamento residenziale. L'art. 14 NAPR ammette infatti
anche attività commerciali ed artigianali non destinate a soddisfare esigenze
della ristretta cerchia degli abitanti del luogo. Per essere autorizzate,
queste attività, devono tuttavia essere tali da non turbare "la
tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di riposo" ed essere
"tollerabili nell'altro tempo". Per meglio definire le attività
commerciali ed artigianali compatibili con la destinazione primaria di queste
zone, la norma in questione cita a titolo esemplificativo i "piccoli
laboratori da falegname, da fabbro e da meccanico".
La limitazione riferita alle attività artigianali ammissibili
è da intendere soprattutto in funzione dell'esigenza di escludere da queste
zone gli insediamenti industriali, ovvero le attività che fanno capo ad
impianti fissi e permanenti, destinati a trasformare o trattare beni o materie
prime su vasta scala secondo metodi standardizzati (cfr. in proposito l'art. 5
cpv. 2 della LF sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del
13.3.1964; RS 822.11; nonché l'art. 3 della legge cantonale sul promovimento
dell'industria e dell'artigianato industriale del 27.5.1986, LPIAI, RL
11.3.3.1).
Ammissibili, stando alla norma in esame, sono in pratica
soltanto attività lavorative volte alla produzione di beni e di merci su scala
ridotta, con un limitato impiego di mezzi tecnici e di manodopera e con modeste
ripercussioni ambientali (cfr. in tal senso l'art. 2 della legge cantonale
sull'artigianato del 18.3.1986; RL 11.3.3.3.).
Certo è che le zone del piano e della collina non sono
riservate soltanto all'artigianato artistico (cfr. art. 12 LPIAI). Se "non
turbano la tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di riposo", rispettivamente
se "sono tollerabili nell'altro tempo" anche insediamenti destinati
ad attività dell'artigianato industriale possono esservi ammessi. E' tuttavia
incontestabile che da queste zone restano escluse le attività industriali vere
e proprie. E questo anche nel caso in cui non turbino la tranquillità nelle ore
notturne e nei giorni di riposo e siano tollerabili nell'altro tempo.
Pur considerando che al municipio dev'essere riconosciuta
quella latitudine di giudizio che l'autonomia comunale gli riserva
nell'interpretazione del diritto locale, non si può estendere il significato di
"attività artigianali" sino a comprendere anche le attività
industriali. Una simile interpretazione non può essere accreditata nemmeno ponendo
mente al fatto che il PR non prevede una zona industriale. Gli insediamenti artigianali
ammissibili che l'art. 14 NAPR adduce a titolo esemplificativo confermano ampiamente
questa interpretazione.
3.3. Nel caso in esame, le precedenti istanze hanno ritenuto
che lo stabilimento del resistente fosse di carattere artigianale e fosse
quindi conforme alla funzione assegnata alla zona dei nuclei in cui è ubicato.
La tesi non può essere condivisa, poiché l'attività svolta
nello stabilimento del resistente non può più essere annoverata fra le attività
artigianali, ma deve essere considerata alla stregua di un'attività industriale
vera e propria. Le notevoli dimensioni dello stabilimento, il numero delle
persone impiegate, i considerevoli mezzi tecnici a disposizione,
l'organizzazione del lavoro, gli ingenti quantitativi di prodotti finiti portano
inevitabilmente a collocare l'attività dell'azienda fra le attività
industriali. Lo conferma indirettamente l'assoggettamento alle disposizioni
della LL che disciplinano le aziende industriali.
Contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, gli
interventi manuali nel processo produttivo non possono portare a diversa
conclusione. Ammettere il contrario significherebbe stravolgere il concetto
stesso di attività industriali: concetto, che non si identifica necessariamente
con l'automazione e la meccanizzazione dei processi produttivi.
Ne discende, che in quanto industriale l'attività dello
stabilimento del resistente non può essere considerata conforme alla funzione
prevalentemente residenziale della zona di utilizzazione. Determinante, ai fini
di questa conclusione, è comunque soprattutto il fatto che lo stabilimento,
anche nel caso in cui lo si voglia ancora considerare come un'azienda
artigianale, non rientra comunque nel novero di quelle attività che l'art. 14
NAPR cita a titolo esemplificativo per meglio definire le attività commerciali
o artigianali ammissibili nelle zone dei nuclei, del piano e della collina,
ossia: "piccoli laboratori da falegname, da fabbro e da meccanico".
Accreditando le tesi dell'autorità comunale, si finirebbe altrimenti per
eliminare qualsiasi distinzione fra le zone suddette e la zona artigianale,
ovvero la zona appositamente destinata all'insediamento di attività commerciali
ed artigianali poco molesti (art. 19 NAPR).
- 4.1. Riallacciandosi alla
garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni
acquisite, l'art. 70 LALPT dispone che edifici ed impianti, la cui funzione non
è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, possono essere
conservati. Possono essere autorizzati, soggiunge la norma soltanto lavori di
manutenzione indispensabili.
Fondandosi sulla facoltà che l'art. 23 LPT riserva al diritto
cantonale di prevedere eccezioni al principio della conformità di zona sancito dall'art.
22 cpv. 2 lett. a LPT, l'art. 70 cpv. 2 LALPT ha tuttavia introdotto la
possibilità di autorizzare ampliamenti e migliorie tecniche nel processo
produttivo di edifici ed impianti esistenti in contrasto con la funzione
assegnata alla zona di situazione, a condizione che la destinazione difforme
non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione e che siano rispettate
le altre disposizioni del PR.
Per beneficiare della facilitazione introdotta a favore delle
costruzioni esistenti in contrasto con il principio della conformità di zona,
occorre anzitutto che l'ampliamento si mantenga in un rapporto di
subordinazione con l'opera preesistente. Non deve in particolare sovvertirne
l'identità. Tanto dal profilo qualitativo, quanto dal profilo quantitativo,
l'aggiunta non deve essere tale da far apparire la costruzione risultante come
una nuova opera edilizia (cfr. Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, II. ed., §
135 N. 3 e 4a). Utili indicazioni possono essere dedotte, per analogia, dal
concetto di ampliamento elaborato dalla giurisprudenza nell'ambito
dell'applicazione dell'art. 24 cpv. 2 LPT.
L'agevolazione prevista dall'art. 70 cpv. 2 LALPT presuppone
inoltre che le costruzioni esistenti in contrasto con la destinazione assegnata
alla zona di utilizzazione non arrechino un grave pregiudizio alla funzionalità
della zona. Determinante non è tanto l'entità del contrasto fra la destinazione
della costruzione esistente e la funzione assegnata alla zona di utilizzazione,
quanto piuttosto la gravità del pregiudizio che la destinazione difforme
arreca alla zona di situazione dell'opera edilizia. Costruzioni ad uso
abitativo esistenti in una zona industriale possono ad esempio ottenere un'autorizzazione
fondata sull'art. 70 cpv. 2 LALPT più facilmente di costruzioni industriali
esistenti in una zona residenziale. Il pregiudizio arrecato ad una zona
industriale da un'abitazione inserita in tale zona è infatti meno grave di
quello arrecato ad una zona residenziale da un'industria istallata in un
comprensorio riservato agli insediamenti abitativi.
Il rilascio di un'autorizzazione fondata sull'art. 70 cpv. 2
LALPT è infine subordinato al rispetto di tutte le altre disposizioni del PR
(indici, distanze, altezze ecc.) La norma succitata permette di derogare
soltanto il principio della conformità di zona. Non abilita l'autorità a
concedere anche deroghe agli altri parametri edilizi.
4.2. In concreto, il controverso ampliamento rispetta senz'altro
la prima delle condizioni poste dall'art. 70 cpv. 2 LALPT. L'aggiunta è infatti
contenuta tanto dal profilo quantitativo, quanto dal profilo qualitativo.
L'aumento volumetrico si colloca in effetti attorno al 30% degli ingombri
preesistenti. La nuova superficie utile rimane pure al di sotto di tale limite.
Nel complesso ben si può di conseguenza affermare che l'ampliamento
non sovverta l'identità delle costruzioni esistenti. Non si traduce nella
realizzazione di un nuovo stabilimento.
Soddisfatta appare pure la seconda delle condizioni poste dall'art.
70 cpv. 2 LALPT: l'ampliamento ha infatti per oggetto una costruzione che dal
profilo della destinazione non arreca un grave pregiudizio alla funzione della
zona in cui sorge. Vero è che lo stabilimento del resistente non è del tutto
irrilevante dal profilo delle ripercussioni che ingenera nell'ambiente
circostante. Le immissioni foniche ed atmosferiche derivanti dalla sua attività
sono di per sé percettibili. Gli odori che emana ed il traffico che induce non
sono trascurabili.
La valutazione operata dall'autorità comunale in ordine alla
gravità del pregiudizio arrecato alla zona di utilizzazione regge tuttavia alla
sommaria critica dei ricorrenti.
Ritenendo che questi inconvenienti non siano di grave nocumento
alla zona di utilizzazione, il municipio non ha affatto abusato della
latitudine di giudizio riservatagli dall'art. 70 cpv. 2 LALPT in ordine
all'individuazione del contenuto precettizio del concetto giuridico
indeterminato insito nel termine "grave pregiudizio". Non può invero
essere disatteso che prima dell'introduzione del domanda di costruzione nessuno
si era mai lamentato delle ripercussioni negative derivanti dal salumificio.
Persino i ricorrenti non avevano mai sollevato obiezioni al riguardo.
L'attività del salumificio, peraltro, non compromette in
alcun modo la funzione residenziale, commerciale ed artigianale assegnata alla
zona di utilizzazione del nucleo. Non turba in particolare "la
tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di riposo" ed è tutto sommato
"tollerabile nell'altro tempo" (cfr. art. 14 NAPR). In effetti, non
è tanto l'impatto ambientale, quanto piuttosto il genere d'attività
(industriale e non artigianale) che fa apparire lo stabilimento contrario alla
funzione assegnata alla zona del nucleo.
Dal profilo dell'art. 70 cpv. 2 LALPT, riservata la verifica
del rispetto delle altre condizioni di edificabilità, la licenza censurata va
quindi confermata.
- L'attività edilizia nelle
diverse zone del PR di __________ è retta dagli art. 14-22 NAPR. Per le
"zone dei nuclei, del piano e della collina" fanno stato gli art. 14
e 15. L'art. 14 ne disciplina l'utilizzazione. L'art. 15 stabilisce invece
l'indice di sfruttamento ammissibile (1,00 per la zona residenziale del piano,
0,5 per la zona residenziale della collina).
Riallacciandosi alla sistematica di queste disposizioni, i
ricorrenti ritengono che questa zona soggiaccia all'indice di sfruttamento
sancito dall'art. 15.
La tesi non può essere accolta.
Gli art 14 e 15 delle NAPR adottate nel 1990 dal consiglio comunale
di __________ avevano in comune il marginale "zone del piano e della
collina". L'art. 14 recava l'ulteriore marginale "a)
utilizzazione", mentre l'art. 15 era accompagnato dal marginale
supplementare "b) indice di sfruttamento°.
In sede di approvazione del PR, il Consiglio di Stato ha
corretto il marginale "zone del piano e della collina", estendendolo
alla zona dei nuclei. Il marginale comune agli art. 14 e 15 NAPR è stato quindi
modificato in "zone dei nuclei, del piano e della collina". Con
questa (maldestra) correzione d'ufficio il Governo ha tuttavia voluto unicamente
porre rimedio alla mancanza di disposizioni che precisassero l'utilizzazione
della zona dei nuclei, ovvero gli insediamenti ammissibili in questo particolare
comparto territoriale. Non ha inteso imporre a questa zona anche un indice di
sfruttamento (cfr. ris. gov. 19.11.91 n. 9488 pag. 13 e 18 n. 3 lett. d). La completazione
è quindi riferita soltanto all'art. 14 NAPR, che oltre all'utilizzazione delle
zone residenziali del piano e della collina stabilisce ora anche la funzione
assegnata alla zona dei nuclei. Il campo di applicazione dell'art 15 NAPR, disciplinante
l'indice di sfruttamento, è invece rimasto circoscritto alle zone del piano e
della collina.
Sotto questo profilo, le considerazioni sviluppate dal
Consiglio di Stato nel giudizio censurato meritano quindi sostanziale conferma.
E' del resto notorio, che la stragrande maggioranza dei
comuni ticinesi non ha previsto limiti di indice nelle zone del nucleo.
Ne discende che dal profilo dell'indice di sfruttamento la
licenza non viola il diritto.
- Prive di fondamento sono le
censure che i ricorrenti sollevano in relazione ai vincoli di protezione che
gravano la vicina zona monumentale.
Tali vincoli trovano applicazione soltanto all'interno della
zona suddetta. Non esplicano quindi effetti sulla zona dei nuclei.
Anche da questo profilo, la licenza va quindi esente da
critiche.
- 7.1. A norma degli art. 4 e
5 NAPR di __________, "nuove fabbriche possono essere costruite, senza
finestre, a confine con il fondo altrui", osservando "verso fabbriche
altrui, le seguenti distanze:
-
m 4 se
nel muro dell'edificio preesistente vi sono porte, finestre od altre aperture a
semplice prospetto;
-
m 3 se
vi sono finestre od aperture a semplice luce;
-
m 3
oppure in contiguità verso edifici senza aperture".
Tali distanze sono ridotte di un quarto in caso di veduta
obliqua e della metà in caso di veduta laterale (art. 10 NAPR).
La veduta è "diretta" quando le facciate degli
edifici che si fronteggiano sono "parallele". E' invece
"obliqua" quando le facciate sono disposte su linee convergenti. E',
infine, "laterale", quando le facciate non si fronteggiano, ma sono
disposte sulla stessa linea (cfr. Jacomella, I rapporti di vicinato nel Canton
Ticino, pag. 63 seg.). I balconi e le terrazze sono considerate "altre
aperture a prospetto" (Jacomella, op. cit., pag. 49).
7.2. Stando al progetto inizialmente inoltrato l'angolo W del
corpo aggiunto avrebbe dovuto sorgere a m 1,22 dal confine verso il fondo del
ricorrente __________ (part. n. __________ RF), rispettivamente a poco più di 2
m dall'angolo E della casa d'abitazione, dotata di finestre sul lato SE, che
sorge su questo fondo.
E' innegabile che l'ampliamento non rispettava la distanza
minima di 3 m prescritta dagli art. 5 e 10 NAPR in caso di nuove costruzioni
verso fabbriche altrui munite di finestre con vista obliqua. Disattesa era pure
la distanza minima di 4 m richiamata dall'angolo E della terrazza del primo
piano di casa __________.
Nell'ambito della procedura d'esame della domanda di costruzione,
il difetto è stato tuttavia corretto, praticando una rientranza in
corrispondenza dell'angolo W della nuova ala in modo da rispettare la distanza
di m 3 dall'angolo E della casa del ricorrente __________, rispettivamente la
distanza di m 4 dall'angolo della ringhiera della terrazza del primo piano.
Anche dal profilo delle distanze verso l'edificio del
ricorrente __________, la licenza va quindi confermata.
- Infondate sono pure le
contestazioni che i ricorrenti sollevano con riferimento all'edificazione della
parte sotterranea dell'ampliamento, prevista sin sul confine verso i loro
fondi.
Salvo diversa disposizione del diritto comunale - ipotesi che
qui non è data - le costruzioni sotterranee possono infatti sorgere a confine
(cfr. art. 42 RLE). Disciplina, questa, che appare perfettamente congruente con
l'art. 4 NAPR, che, fuori terra, permette di costruire a confine anche edifici
privi di aperture.
Del tutto inconferente è il richiamo all'art. 27 NAPR che
riserva le disposizioni del diritto civile per tutte le questioni attinenti ai
rapporti di vicinato. La norma si limita a riservare l'applicazione del diritto
civile. Non lo richiama, né lo recepisce. Se del caso, i ricorrenti potranno
quindi ancora far valere le loro ragioni davanti al competente giudice civile.
- 9.1. Giusta l'art. 12 NAPR,
"per ogni nuova costruzione, riattamento o trasformazione sostanziale
dev'essere prevista la formazione di un numero di posteggi computato come
segue:
-
un
posteggio per ciascun appartamento, ritenuto un minimo di un posteggio per ogni
100 mq di SUL
-
un
posteggio ogni 40 mq di SUL per negozi, ogni 50 mq per uffici ogni 8 mq per
esercizi pubblici "....
Nei casi non esplicitamente previsti, il numero dei posteggi
necessari viene stabilito dal municipio sulla scorta delle norme elaborate di
professionisti della strada (VSS), tenuto conto del bisogno effettivo di nuovi
posteggi.
"Quando la costruzione dei posteggi risultasse eccessivamente
onerosa e il comune non ne disponesse per la concessione, il municipio può
concedere deroghe dietro pagamento di un contributo sostitutivo pari al 25 %
del costo medio di costruzione dei posteggi, compreso il valore del
terreno".
"Non si possono costruire posteggi su area
privata", precisa il cpv. 5 della norma in esame, "quando ciò
contrasti con la particolare struttura architettonica o urbanistica del luogo,
specialmente nei vecchi nuclei, come anche quando possono costituire elementi
di pericolo per la circolazione".
Per stabilimenti industriali ed artigianali, le norme VSS 641
400 stabiliscono un fabbisogno di 0,6 posteggi per posto di lavoro.
9.2. Il progetto in esame prevede la realizzazione di altri 4
posteggi oltre ai 16 esistenti. In sede di sopralluogo, si è constatato che su
un terreno adiacente stanno per essere realizzati altri 4 posteggi.
Valutando sulla scorta dell'esperienza il fabbisogno di
posteggi derivante dall'ampliamento, il municipio ha ritenuto che 20 posti auto
fossero sufficienti. Ha quindi rinunciato ad esigerne altri.
Tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento che l'art.
12 NAPR e le norme VSS sopra citate riservano all'autorità decidente, la
valutazione operata dal municipio resiste alla critica dei ricorrenti. Vero è
che la consegna dei maiali mediante grossi autocarri si ripercuote
negativamente sulla viabilità. Tali inconvenienti si manifestano tuttavia
soltanto una volta per settimana e per periodi di tempo limitati. Non bastano
quindi a far apparire insostenibile la decisione resa dal municipio.
In questo contesto, va peraltro ancora tenuto presente che
un'eventuale insufficienza dei posteggi disponibili trarrebbe comunque seco
soltanto l'imposizione di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti. Non
trattandosi di un forte generatore di traffico, un diniego del permesso per
carenza di posteggi sarebbe in ogni caso da escludere.
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
- Aspetti ambientali
10.1. Giusta l'art. 11 LPAmb, "gli inquinamenti
atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure
applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
Indipendentemente dal carico inquinante esistente",
soggiunge la norma, "le emissioni, nell'ambito della prevenzione,
devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico,
dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.
Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o
probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente,
divengano dannosi o molesti".
L'art. 7 OIF precisa che le emissioni foniche di un impianto
fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità
esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista della tecnica,
dell'esercizio e della sopportabilità economica, rispettivamente (b) in modo
che le emissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di
pianificazione (VP). Analoga è la limitazione preventiva delle emissioni
atmosferiche prevista dall'art. 4 OIAt nei casi in cui non siano fissati valori
limite d'emissione.
Per la modificazione degli impianti fissi esistenti fa invece
stato l'art. 8 OIF. In virtù di questa norma, se un impianto fisso già esistente
al momento dell'entrata in vigore dell'OIF viene modificato, le emissioni
foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate
secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile
dal punto di vista della tecnica, dell'esercizio e della sopportabilità economica.
Se la modificazione è sostanziale, soggiunge la norma in questione,
le immissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in
modo da non superare i valori limite d'immissione (VLI). Le trasformazioni, gli
ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto
sono considerati come modificazione sostanziale, se c'è da aspettarsi che l'impianto
fisso stesso o la maggior sollecitazione degli impianti per il traffico
esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate.
10.2. Nell'evenienza concreta, il controverso ampliamento soggiace
chiaramente alle disposizioni dell'art. 8 OIF. Si tratta in effetti di una
modificazione di un impianto fisso che esisteva già al momento dell'entrata in
vigore dell'ordinanza in questione.
Vale quindi anzitutto la regola sancita dall'art. 8 cpv. 1
OIF, che impone di limitare le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove
nella maggior misura possibile dal punto di vista della tecnica, dell'esercizio
e della sopportabilità economica.
Sotto questo profilo, non vi sono motivi per ritenere che la
condizione non sia rispettata. Nemmeno i ricorrenti hanno saputo addurre
argomenti che potrebbero giustificare una diversa conclusione.
Discutibile è la questione a sapere se l'ingrandimento sia da
considerare alla stregua di modificazione sostanziale a sensi dell'art. 8 cpv.
2 OIF ed esiga pertanto che le emissioni foniche dell'intero impianto vengano
limitate in modo tale da non superare i VLI. L'aggiunta è invero importante, ma
non vi sono elementi concreti che permettano di ritenere che l'impianto stesso
o la maggior sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi
immissioni foniche percettibilmente più elevate. La razionalizzazione dei
metodi di produzione e la modernizzazione degli impianti dovrebbe anzi
comportare una riduzione degli inconvenienti.
La questione può comunque rimanere indecisa, poiché anche
nell'ipotesi più sfavorevole al resistente, le emissioni foniche dell'intero
impianto non supereranno i VLI prescritti dall'allegato 6 all'OIF per le zone
con grado di sensibilità (GS) II (giorno: 60 dB A; notte: 50 dB A). Lo
attestano le risultanze della perizia fonica annessa alla domanda di
costruzione, che ha permesso di rilevare livelli di valutazione del rumore
abbondantemente inferiori ai suddetti VLI. In particolare, per il ventilatore
più vicino all'abitazione del ricorrente è stato determinato un valore di soli
51,7 dB (A), inferiore addirittura al valore di pianificazione (VP) fissato
dall'allegato citato per le zone con GS II.
Le contestazioni che i ricorrenti sollevano in relazione ai
tempi di funzionamento dei ventilatori non scalfiscono la validità dei rilevamenti.
In effetti, anche tempi d'esercizio di gran lunga superiori non sarebbero comunque
atti a determinare un superamento dei VLI applicabili (per il ventilatore V2,
ad esempio, occorrerebbe un tempo di funzionamento di 8 ore al giorno per
raggiungere il VLI di 60 dB-A). A ciò si aggiunga, che la licenza non sarebbe
da annullare nemmeno nel caso in cui fosse dimostrata un'inosservanza delle
disposizioni della LPAmb. Il principio di proporzionalità esigerebbe infatti di
correggere il difetto subordinando la licenza all'adozione di provvedimenti di
costruzione o d'esercizio atti a ridurre ulteriormente le modiche ripercussioni
ambientali derivanti dallo stabilimento.
Un'unica riserva va fatta per le emissioni prodotte
dall'attività dello stabilimento, che precede le 0700. Anche se con ogni probabilità
le immissioni foniche globali derivanti dal carico e scarico di merci ed
animali non superano i VLI suddetti, una limitazione appare comunque
giustificata dall'esigenza di limitare le emissioni nella misura massima
consentita dal profilo della tecnica, delle condizioni d'esercizio e della
sopportabilità economica. Non sussistono invero particolari motivi che
impongano al resistente di svolgere queste attività prima delle 0700.
In parziale accoglimento dell'impugnativa, la licenza va
quindi assoggettata ad una condizione che vieti il carico e lo scarico di merci
ed animali prima delle 0700.
10.3. Inaccoglibili sono le sommarie contestazioni che i
ricorrenti sollevano in relazione agli odori provenienti dal salumificio. In
sede di sopralluogo non è stata constatata alcuna presenza di odori molesti.
Prima dell'inoltro della domanda di costruzione in esame, mai i ricorrenti si
erano d'altro canto lamentati per la presenza di odori. Nè reclami in proposito
sono stati inoltrati da altri vicini.
Nulla permette d'altra parte di ritenere che le emissioni atmosferiche
dello stabilimento, per le quali l'OIAt non fissa particolari valori limite
d'emissione, non siano limitate nella maggior misura possibile dal punto di
vista della tecnica, dell'esercizio e della sopportabilità economica (cfr. art.
4 OIAt).
Da questo profilo il ricorso, va quindi disatteso.
10.4. Da respingere siccome non adeguatamente sostanziate
sono pure le generiche eccezioni che gli insorgenti sollevano in relazione
all'applicazione dell'ulteriore legislazione volta a proteggere l'equilibrio
ecologico. La domanda di costruzione indica in effetti chiaramente le modalità
previste per l'evacuazione delle acque residue.
- Ombra.
Da respingere sono infine anche le contestazioni che i
ricorrenti sollevano in relazione alle immissioni d'ombra derivanti dall'ampliamento
in discussione. Una sommaria verifica delle proiezioni d'ombra derivanti al
fondo del ricorrente __________ sulla base delle effemeridi e dell'orientamento
della nuova ala dello stabilimento fa apparire l'eccezione del tutto priva di
fondamento.
- In esito alle considerazioni
sin qui esposte, la licenza edilizia e la decisione governativa impugnate vanno
quindi sostanzialmente confermate siccome immuni da violazioni del diritto.
Per i motivi indicati al considerando 10.2., la licenza va
nondimeno subordinata alla condizione che il carico e lo scarico della merci e
degli animali inizi soltanto dopo le 0700.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 22, 23 LPT; 70 LALPT; 5, 10, 14, 15 NAPR di __________; 11,12 LPAmb;
7, 8 OIF; 4 OIAt; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. di conseguenza:
1.1. la licenza edilizia 2 agosto 1993 rilasciata dal municipio di
__________ a __________ è confermata alla condizione che il carico e lo scarico
delle merci e degli animali inizi dopo le 0700.
1.2. La decisione 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato è
annullata e riformata di conseguenza.
-
Le spese e la tassa di giustizia
di fr. 1'500.- sono a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr.
1'200.- e del resistente per il resto.
-
I ricorrenti rifonderanno al
resistente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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