Challenge to warning to comply with demolition order inadmissible

52.1995.517Outro Tribunal22 de set. de 1995Dismissed

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Resumo

The appellant sought annulment of a Council of State warning requiring completion of demolition of an unlawfully erected rustic building. The administrative court held that such a warning is not an appealable decision, since it does not itself create, modify or extinguish rights or obligations, and Article 35(4) PAmm expressly excludes appeal against warnings to comply with an order under threat of ex officio enforcement. The court therefore rejected the appeal in limine as manifestly inadmissible and imposed court costs of CHF 500 on the appellant.

Regest

Art. 35 cpv. 4, 48 PAmm; impugnabilità della diffida a dar seguito a un ordine sotto comminatoria di esecuzione d’ufficio. La diffida con cui l’autorità invita il destinatario ad adempiere un’ingiunzione sotto minaccia di esecuzione sostitutiva non costituisce, di principio, una decisione impugnabile, poiché non crea né modifica né annulla diritti od obblighi e non statuisce in modo vincolante sulla loro esistenza o inesistenza (consid. 2). L’inammissibilità è espressamente prevista dall’art. 35 cpv. 4 PAmm; il giudice del ricorso può respingere in limine i ricorsi manifestamente inammissibili ai sensi dell’art. 48 PAmm (consid. 1 e 2).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 52.1995.517

Data decisione, Autorità: 22.09.1995, TRAM

Incarto n. 52.95.00517 DP 249/95 cm

Lugano 22 settembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Valerio Valsangiacomo, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Stefano Bernasconi, impedito

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 21 settembre 1995 di


rappr. da: avv. __________

contro

la risoluzione 6 settembre 1995, no. 4978, del Consiglio di Stato che lo diffida a demolire il rustico costruito abusivamente sulla part. no. __________ RF di __________;

richiamato l'art. 48 PAmm

ritenuto, in fatto

che il 22 novembre 1990 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha ordinato a __________ di demolire un edificio in stile rustico, costruito senza permesso al posto di una vecchia stalla/fienile situata fuori della zona edificabile di __________;

che l'ordine è stato confermato dal Consiglio di Stato (ris. gov. n. 8121/91 del 2.10.1991), dal Tribunale cantonale amministrativo (STA 457/91 del 29.11.1991) e dal TF (DTF 8/1992 del 7.8.1992);

che il 13 aprile 1993 il Dipartimento del territorio ha diffidato l'insorgente a dar seguito all'ordine di demolizione impartitogli;

che il 27 giugno 1995 il Consiglio Federale, analogamente sollecitato dal municipio di __________ a porre rimedio all'inazione dell'autorità cantonale, ha ingiunto al Consiglio di Stato di dar seguito all'ordine in questione;

che il 6 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha diffidato __________ "ad effettuare la demolizione completa dell'edificio entro il 29 settembre 1995", avvertendolo che il caso di inosservanza avrebbe proceduto "all'intervento demolitorio senza ulteriore avviso";

che contro questa diffida __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento con argomenti che non occorre qui riassumere;

considerato, in diritto

che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può respingere in limine, con breve motivazione, i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;

che per principio le diffide non costituiscono decisioni impugnabili, ovvero provvedimenti mediante i quali l'autorità amministrativa costituisce, modifica od annulla diritti od obblighi o si pronuncia in modo vincolante sulla loro esistenza od inesistenza (Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N 35 B II c; Scolari, Commentario della LE, ad art. 57 N 28);

che l'inappellabilità della diffida a dar seguito ad un'ingiunzione, pena l'esecuzione d'ufficio, è addirittura espressamente sancita dall'art. 35 cpv. 4 PAmm;

che, così stando le cose, è di meridiana evidenza che la determinazione con cui il Consiglio di Stato diffida l'insorgente a dar finalmente seguito all'ordine impartitogli non costituisce un provvedimento impugnabile;

che il ricorso va quindi respinto siccome manifestamente irricevibile;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza;

visti gli art. 3, 18, 28, 35, 48, 60, 61 PAmm,

dichiara e pronuncia:

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) è a carico del ricorrente.

  3. Intimazione a:


Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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