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52.1995.516 ΓÇó Appeal dismissed as time-barred in building permit case
52.1995.516Outro Tribunal10 de nov. de 1995Inadmissible
Three applicants appealed to the cantonal administrative court against a State Council decision confirming the municipality’s refusal of retrospective planning permission to convert a dwelling into a reintegration facility for former drug users. The court held that the appeal deadline under the Administrative Procedure Act had expired on 20 September 1995, while the appeal was posted only on 21 September 1995. The appeal was therefore declared inadmissible as late. The court also refused to award party compensation, noting that such compensation requires an explicit request by the beneficiary. Court costs of CHF 400 were imposed jointly and severally on the appellants.
Art. 46 and Art. 10 cpv. 4 PAmm; timeliness of administrative appeal and party compensation: an appeal is inadmissible if it is posted after expiry of the statutory 15-day period, which is observed only when the postal delivery occurs before midnight of the last day. The court examines lateness ex officio. Party compensation (ripetibili) is not subject to the principle of official determination but to the principle of disposition; it may be awarded only if expressly requested by the opposing party (consid. on timeliness and ripetibili).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.516
Data decisione, Autorità: 10.11.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00516 DP 248/95 cm
Lugano 10 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi , vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 settembre 1995 di
tutti rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 30 agosto 1995 (no 4663) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso degli insorgenti avverso la decisione 26 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha respinto la domanda di costruzione in sanatoria per trasformare la casa di abitazione sita al mappale no __________ RFD in una struttura per l'aiuto al reinserimento sociale di ex tossicodipendenti;
viste le risposte:
3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
4 ottobre 1995 del municipio di __________;
10 ottobre 1995 di __________;
23 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che in data 29 marzo 1995 __________, __________ e __________ hanno inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in sanatoria per trasformare la casa di abitazione sita al mappale no __________ RFD del comune in una struttura per l'aiuto al reinserimento sociale di ex tossicodipendenti;
che, alla domanda, pubblicata dal 18 aprile al 3 maggio 1995, si sono opposti i vicini __________, __________ e __________, __________ ed __________, nonché in data 11 maggio 1995 il Dipartimento del territorio;
che il municipio di __________, vista l'opposizione dell'autorità cantonale, il 26 maggio 1995 ha negato agli istanti, qui ricorrenti, il rilascio della licenza richiesta;
che con giudizio 30 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________, __________ e __________;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; dei motivi addotti a sostegno dell'impugnativa si dirà, per quanto necessario, nel seguito;
che il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio, il municipio di __________ e __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame;
considerato, in diritto
che a norma dell'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo deve essere presentato per iscritto entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata;
che quando l'insinuazione si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (art. 10 cpv. 4 PAmm);
che, nella specie, ritenuto che i ricorrenti hanno ricevuto la decisione oggetto del ricorso in data 5 settembre 1995, il termine per inoltrare l'impugnativa scadeva venerdì 20 settembre 1995;
che l'impugnativa è invece stata presentata soltanto in data 21 settembre 1995 alle 10.00 (cfr. timbro postale);
che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in ordine in quanto tardivo;
che, infine, ritenuto che l'indennità per ripetibili non soggiace al principio dell'ufficialità, bensì a quello di disposizione e che, pertanto, l'autorità di ricorso può condannare la parte soccombente al pagamento di un indennità per ripetibili alla controparte soltanto nella misura in cui quest'ultima ne abbia fatto esplicita richiesta (STA 29 luglio 1985 in re C.), non si giustifica di assegnare detta indennità ad __________;
visti gli art. 10, 28, 31, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile in ordine poiché tardivo .
La tassa di giudizio di fr. 400.-- è posta a carico di __________, __________ e __________ in solido. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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