AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1995.515
Data decisione, Autorità:
15.03.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00515-522
DP 247-255/95
cm
Lugano
15 marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi
20
settembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
risoluzione 30 agosto 1995 (n. 4657) con cui il Consiglio di Stato, in
accoglimento del ricorso 17 marzo 1995 di __________, ha annullato la licenza
edilizia rilasciata il 2 marzo 1995 dal municipio di __________ a favore
della ricorrente per la realizzazione del centro congressi albergo __________
al mapp. __________ RFD di quel comune;
e
23/25
settembre 1995 di
contro
la
risoluzione 5 settembre 1995 (n. 4832) con cui il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso 26 aprile 1995 dell'insorgente avverso la licenza
edilizia rilasciata dal municipio di __________ l'11 aprile 1995 a favore
della __________ per la realizzazione di una nuova stazione di servizio ai mapp.
__________ e __________ di quel comune;
viste le risposte:
-
3 ottobre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
6 ottobre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
9 ottobre 1995 di __________;
-
19 ottobre 1995 del municipio di
__________;
al ricorso 20 settembre 1995 della
-
2 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
-
12 ottobre 1995 della __________;
-
23 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;
-
25 ottobre 1995 del municipio di __________;
al ricorso 23/25 settembre 1995 di __________
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) La __________ é
proprietaria di una serie di mappali a __________, posti lungo via __________,
a lato dello svincolo autostradale, tutti assegnati dal PR alla zona RAr3
(mista residenziale e artigianale). Sul mappale __________ in particolare sorge
l'albergo __________: esercizio edificato all'inizio degli anni 70 e chiuso da
oramai una decina d'anni.
b) Il 9 novembre 1993 la __________ ha presentato una domanda
di costruzione concernente la realizzazione di un centro congressi-albergo
__________ (in seguito detto semplicemente centro congressi). Secondo la
relazione tecnica annessa ai piani la nuova costruzione, che coinvolge -
ristrutturandolo ed ampliandolo - l'edificio esistente, ha carattere polifunzionale,
comprendendo un albergo (turistico e d'affari con particolare riferimento
all'organizzazione di seminari), un centro congressuale, un museo ferromodellistico,
uffici amministrativi e locali commerciali, infine i relativi servizi. Più
precisamente i singoli livelli dell'edificazione sono suddivisi come segue:
"- Piani
interrati (-1 e -2): posteggi per ca. 200 autovetture, con ca. 100 posti per
piano;
- Piano
terreno sala congressi per 400 persone,
foyer,
guardaroba, servizi adeguati alla ricettività
museo
ferromodellistico, train-shop
night-club
e dancing
tourist
office, shops
boulevard
caffé, snack-bar
- Piano
ammezzato sale riunioni e sale conferenze, logistica congressi, uffici
amministrativi
logistica
alberghiera, locali tecnici
- Piano
terreno albergo hall albergo, ricezione, longue
sala
delle feste
bar
hôtel, piscina
sale
riunioni, sale feste
ristoranti,
cucine
giardino
pensile
servizi
diversi adeguati alle necessità
-
Piani
camere (1 a 5) 85 camere per 170 letti, con 17 camere doppie per piano
-
Piano
tetto locali tecnici per la ventilazione e il
condizionamento".
(cfr. relazione tecnica, pag. 2)
Sull'altro lato di via __________, ai mapp. __________ e
__________, il complesso viene completato dalla realizzazione di una stazione
di servizio (di carburanti), un mini-mercato ed un posteggio per 5 auto e 5
autobus: realizzazione che ha costituito l'oggetto di una separata domanda di
costruzione, parimenti datata 9 novembre 1993.
c) __________ é comproprietario del mapp. __________ di
__________, ubicato a circa 50 ml dal centro congressi al mapp. __________ ed a
circa 20 ml dal posteggio per autobus annesso alla progettata stazione di
servizio ai dirimpettai mapp. __________ e . __________ gestisce sul mapp.
__________ l'esercizio pubblico denominato "" (snack
bar/pub/pizzeria) e un ufficio cambio. Sul fondo insiste pure una stazione di
servizio ed un mini-mercato, gestiti dalla __________ secondo quanto affermato
dalla __________.
d) __________ si é opposto al rilascio di entrambe le licenze
edilizie sollecitate dalla __________.
Quanto al centro congressuale, egli ha evidenziato che la concessione
di una deroga alle altezze di zona presupponeva, giusta l'art. 37 NAPR, una
superficie di almeno 8000 mq, ha inoltre chiesto che la superficie destinata a
museo fosse conteggiata nel calcolo dell'indice di sfruttamento, ha infine
contestato la realizzazione del locale notturno, fonte di rumori molesti e richiamo
di gente poco raccomandabile.
Per quel che riguardava la stazione di servizio, il
ricorrente ha lamentato una violazione della LPA (dal 1 febbraio 1996 LPAmb),
ed in particolare dell'art. 9 cpv. 1, e delle relative ordinanze di
applicazione, non ritenendo lecito che su via __________, lunga poche centinaia
di metri e sulla quale già sorgevano due stazioni di servizio, ne fosse
autorizzata una terza. Ha inoltre rilevato l'intralcio alla circolazione provocato
dalla manovre di entrata ed uscita degli autobus dai posteggi agli stessi
riservati.
B. a) In data 16 marzo 1994 il
dipartimento del territorio ha trasmesso al municipio un avviso favorevole quo
alla costruzione del centro congressi. Esso ha tuttavia ricordato che dovevano
essere ossequiate le limitazioni del carico inquinante sanciti nella LPAmb, nell'OIF
e nell'OIAt, che l'isolamento acustico dell'edificio doveva soddisfare quanto
disponevano gli art. 32 e 33 OIF e che dovevano inoltre essere adottati i
provvedimenti costruttivi atti a ridurre il rumore proveniente dalla strada
(leggi autostrada e svincoli) previsti nella perizia fonica allestita il 27
gennaio 1994 dall'ing. __________. L'autorizzazione alla realizzazione del
locale notturno veniva subordinata alla presentazione di uno studio di
dettaglio sui sistemi di insonorizzazione in modo che le immissioni foniche non
superassero il livello sonoro massimo di 28 dB(A): studio da sottoporre al
dipartimento almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di costruzione.
b) In data 2 marzo 1995 il municipio di __________ ha indi
rilasciato la licenza edilizia, respingendo le opposizioni presentate contro la
stessa. Esso ha anzitutto rilevato che __________, tramite l'acquisto di uno
scorporo di terreno, aveva frattanto aumentato la superficie del mapp.
__________ ad oltre 8000 mq. ed inoltre che l'ossequio degli indici poteva
avere luogo tramite il trasferimento, a favore del mapp. __________, delle
quantità edificatorie dei mapp. __________, __________, __________, __________
e __________.
C. a) Con ricorso 17 marzo 1995
__________ si é aggravato avverso il rilascio della licenza edilizia innanzi al
Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. Il ricorrente ha
sollecitato una verifica dell'ossequio dei disposti dell'art. 37 NAPR, relativi
alle costruzioni su grandi superfici, ed ha ribadito la contestazione circa la
realizzazione del locale notturno. Egli ha inoltre riformulato le censure mosse
in sede di opposizione contro la costruzione della stazione di servizio:
censure che - invero - non concernevano formalmente l'oggetto della licenza
edilizia, limitata al centro congressuale.
b) Con risoluzione 30 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha accolto
il ricorso ed annullato la licenza edilizia 2 marzo 1995, non ritenendo né il locale
notturno né il centro congressuale conformi alla destinazione della zona RAr3,
sostanzialmente riservata alla residenza: il primo poiché non poteva essere
qualificato di non molesto, il secondo perché non subordinato alla funzione
della zona. Non entrava per il rimanente in linea di conto il rilascio di
un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 70 LALPT. Il Governo ha poi
negato la necessità di verificare l'ossequio degli indici, poiché in
applicazione dell'art. 37 NAPR vi si poteva derogare.
D. Con gravame 20 settembre
1995 la __________ ha impugnato il giudicato governativo davanti a questo
Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo e di ripristinare la licenza
edilizia 2 marzo 1995. Affermata la conformità del centro congressuale con la
zona a carattere misto residenziale-artigianale, la ricorrente critica
l'interpretazione estensiva del concetto di conformità di zona, coinvolgente
anche una preventiva verifica astratta delle ripercussioni della costruzione
sul contesto territoriale circostante, adottata dall'autorità inferiore.
Interpretazione che non tiene inoltre conto del fatto che la zona adiacente
l'albergo __________ é caratterizzata esclusivamente da attività commerciali,
artigianali e addirittura industriali. La ricorrente sollecita subordinatamente
il rilascio dell'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 70 LALPT.
Il Consiglio di Stato e __________ hanno sollecitato la
reiezione del gravame. Il municipio di __________ ha chiesto il suo accoglimento.
Il dipartimento del territorio, sezione della protezione dell'aria e
dell'acqua, ha invece ricordato che il suo esame della domanda concerneva il
rispetto della legislazione ambientale, ed in particolare il rispetto dell'OIF.
E. a) Per quanto riguarda
invece la stazione di servizio il dipartimento del territorio ha formulato
avviso favorevole il 16 marzo 1994, purché l'impianto fosse munito dei sistemi
di recupero dei vapori di benzina. Il municipio di __________ ha a sua volta rilasciato
la licenza edilizia a favore di __________ l'11 aprile 1995, riducendo a
quattro gli stalli per il posteggio degli autobus.
b) Con risoluzione 5 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame presentato il 26 aprile 1995 da __________ contro la
licenza edilizia, riproponente le identiche censure di cui all'opposizione.
Esso ha considerato che la stazione di servizio non fosse assoggettata
all'esame dell'impatto sull'ambiente, che la concorrenza che questa veniva a
creare verso la stazione di proprietà del ricorrente non fosse di rilievo nella
procedura edilizia, infine che la riduzione a quattro soli stalli del posteggio
per autobus rispettasse i requisiti di sicurezza del traffico stabiliti nella legislazione
sulle strade.
c) Con ricorso 23 settembre 1995 __________ ha impugnato davanti
a questo Tribunale la risoluzione governativa 5 settembre 1995, del quale ha
domandato l'annullamento insieme a quello della licenza edilizia 11 aprile
1995. Egli riprende le stesse censure fatte valere innanzi alle istanze
precedenti.
Il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e
__________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il dipartimento del
territorio, sezione della pianificazione urbanistica, ha rinviato alla risposta
presentata davanti al Consiglio di Stato, ove aveva domandato la reiezione del
ricorso.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 21 cpv. 1 LE). I ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). I gravami sono
dunque ricevibili in ordine. Essi possono inoltre essere decisi mediante un unico
giudizio (art. 51 PAmm) e sulla sola base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Giusta l'art. 22 cpv.
2 lett. a LPT, ripreso all'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, l'autorizzazione a
costruire può essere rilasciata soltanto per edifici ed impianti conformi alla
funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sono previsti. In base al
principio della conformità di zona possono essere autorizzati soltanto interventi
edilizi la cui destinazione si integra convenientemente nelle finalità della
zona interessata. Ai fini del rilascio del permesso di costruzione occorre
quindi che gli edifici od impianti previsti servano l'utilizzazione assegnata
alla zona. Non basta invece semplicemente che non la contraddicano, ossia che
non ostacolino un'utilizzazione della zona conforme alle finalità perseguite
dall'ordinamento pianificatorio (cfr. per tutte RDAT I-1995 N. 33, consid. 2.1.
e rinvii).
2.2. Le zone residenziali sono per principio destinate
all'abitazione ed all'insediamento di quelle attività che sono strettamente
connesse con questa specifica funzione. Caratteristica delle stesse é
l'accresciuta protezione dalle immissioni: condizione questa che é
essenzialmente volta a permettere agli abitanti di soddisfare le loro esigenze
vitali soprattutto in fatto di quiete e di riposo. Uffici, negozi, esercizi
pubblici e piccoli laboratori artigianali vi sono di conseguenza ammessi
soltanto nella misura in cui non sono fonte di turbative incompatibili con le
caratteristiche, le finalità e la vocazione della zona; in altri termini nella
misura in cui non ingenerano ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle
derivanti dall'abitare. Le zone commerciali sono riservate allo
svolgimento su più vasta scala di attività mercantili o comunque legate al
cosiddetto settore terziario dell'economia. In queste zona vanno di principio
confinate tutte quelle attività commerciali che per volume di traffici e
ripercussioni indotte superano i ristretti limiti delle attività di servizio
ancora tollerabili nelle zone residenziali. Le zone artigianali sono
destinate all'insediamento di attività legate alla produzione di beni su
piccola scala, con l'impiego di limitate risorse personali ed infrastrutturali
(cfr. per tutte le enunciazioni che precedono RDAT II-1994 N. 56, consid.
4.2.). Le zone industriali sono infine atte a ricevere quelle attività
che fanno capo ad impianti fissi permanenti, per produrre, trasformare, o
trattare beni o materie prime su vasta scala secondo metodi standardizzati (STA
inedita 29.2.1996 in re B. & Co., consid. 3.2.1.). Le diverse funzioni
possono essere combinate tra loro (zone miste), secondo criteri definiti
in modo più o meno chiaro e preciso, che non di rado fanno riferimento alla
natura ed all'entità della molestia, ovvero delle immissioni (in particolare
foniche) ingenerate delle singole attività. Ove zone residenziali vengono combinate
con altre zone, bisogna prestare particolare attenzione alla salvaguardia
dell'utilizzazione abitativa: l'insediamento in questa zona di contenuti con
destinazione, ad esempio, commerciale od artigianale può pertanto essere
ammesso alla condizione che la possibilità di continuare a sfruttare la stessa
ai fini residenziali in condizioni soddisfacenti - qualitativamente comunque
inferiori a quelli di una zona esclusivamente riservata alla residenza - non
venga pregiudicata, specialmodo di notte e durante il tempo libero (cfr. Zimmerlin,
Baugesetz des Kantons Aargau, ad §§ 130-133, N. 4, 10b, 11 e 12; Zaugg, Kommentar
zum Baugesetz des Kantons Bern, ad art. 24, N. 30).
2.3. La zona mista residenziale e artigianale RAr3 é regolamentata
all'art. 28 NAPR, secondo la quale "in questa zona possono venir
installati laboratori artigianali o piccole industrie non moleste o depositi
commerciali, purché il loro carattere non sia in contrasto con la destinazione
della zona". Le NAPR non definiscono per il rimanente il significato
della locuzione "non moleste": l'unico riferimento al concetto
di molestia nelle NAPR é del resto fatto solo dall'art. 28 NAPR.
2.4. Il centro congressuale, doviziosamente descritto al consid.
A lett. b, costituisce un complesso di svariate prestazioni di servizi,
segnatamente di esercizi pubblici: albergo (200 letti) con sala congressi (400
persone), bar, snack-bar, boulevard-café, ristoranti, night-club, oltre ad un
museo ferromodellistico, negozi ed uffici amministrativi. Ai fini della
soluzione della contestazione non appare di rilievo conoscere a quale tipo tra
le funzioni descritte al consid. 2.2. appartenga il centro in discussione. A questo
scopo basta infatti rilevare che le prestazioni dispensate presso di esso lo
avvicinano in ogni caso soprattutto alle attività del terziario: in particolare
l'albergo e gli altri esercizi pubblici appartengono alla categoria definita
negli altri Cantoni con il termine di "Gewerbe" (cfr. Zimmerlin, op.
cit., ad §§ 130-133, N. 10b; Zaugg, op. cit., ad art. 24, N. 31; BVR 1992,.
pag. 14 segg. e rinvii quo all'albergo in particolare; inoltre sul concetto di
"Gewerbezone" RDAT I-1993 N. 73, consid. 3.5.). Il centro congressuale
in discussione non può pertanto essere qualificato di edificio residenziale.
Né, del pari, può essere considerato - di tutta evidenza - alla stregua di
laboratorio artigianale, piccola industria od infine deposito commerciale: tali
gli altri insediamenti che possono prendere posto, accanto agli stabili
residenziali, nella zona RAr 3 giusta l'art. 28 NAPR. La realizzazione del
centro congressuale nella citata zona non può dunque essere approvata per
difetto di conformità di zona. Il giudizio del Consiglio di Stato può pertanto
essere tutelato, su questo punto, senza che sia inoltre necessario rilevare,
come ha invece ritenuto l'istanza inferiore, il carattere molesto dell'inserimento
del centro congressuale del night- club: locale notturno la cui conformità con
una zona mista con contenuti residenziali deve comunque essere senz'altro negata,
siccome suscettibile di pregiudicare la quiete notturna (cfr. ai riferimenti di
cui sub 2.2. in fine).
2.5. Come ha concluso il Consiglio di Stato, non sono
soddisfatti nemmeno i requisiti di applicazione dell'art. 70 cpv. 2 LALPT, che
permette a titolo eccezionale l'ampliamento di edifici la cui destinazione non
é conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione
che la destinazione non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione e
che siano rispettate le altre disposizioni del piano. In effetti, come si
desume dai progetti, il centro congressuale sovverte l'identità dell'esistente
albergo __________: oltre ad un innalzamento di due piani di questo, il centro
si compone infatti (fuori terra) di due nuovi livelli ubicati tra l'albergo e
via __________, di complessivi circa 27'000 mc, la cui volumetria supera quella
dello stesso albergo ampliato, pari a 21'600 mc. Non si é quindi in presenza di
un ampliamento ai sensi della predetta disposizione, ossia di intervento
circoscritto da un profilo quantitativo ad un ragionevole incremento della
volumetria preesistente (cfr. sentenze inedite TCA 22 febbraio 1995 in re
comune di __________, consid. 2; 23 dicembre 1994 in re S. SA, consid. 5),
bensì di una nuova costruzione. Né , del resto, "le altre disposizioni
del piano" ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 LALPT sarebbero rispettate. In
effetti, contrariamente a quanto ha assunto il Consiglio di Stato, il piano di
quartiere non permette di derogare all'indice di sfruttamento (art. 38 cifra 1
NAPR). Ora, il consistente trasferimento dell'indice di sfruttamento
organizzato a questo scopo a favore del mapp. __________ ha luogo attraverso i mapp.
__________, __________, __________, __________ e __________: fondi gli ultimi
due con cui la __________ stava in rapporto di comproprietà, a seguito del cui
scioglimento ha ricevuto il mapp. __________, ricavato dalla lottizzazione del mapp.
__________. Nessuno di quei fondi é tuttavia confinante con il mapp.
__________: presupposto che deve essere, in principio, soddisfatto per
legittimare il trasferimento dell'indice di sfruttamento ai sensi della
giurisprudenza (da ultimo RDAT II-1992 N. 43 consid. 2.2.), ora codificata all'art.
38a LE. E' ben vero che i mapp. __________, __________ e __________ potrebbero
ancora essere eventualmente presi in considerazione a titolo eccezionale (il quesito
può ad ogni buon conto rimanere irrisolto), vuoi per vicinanza (mapp.
__________), vuoi per connessione dal profilo funzionale (mapp. __________ e
__________), ma di questo trattamento eccezionale non può senz'altro
beneficiare il mapp. __________ (dedotto dal mapp. __________), distante ml 120
almeno dal mapp. __________. Partendo dai calcoli forniti dall'ufficio tecnico
al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, la sola sottrazione dal computo
della superficie del mapp. __________, di mq 2520, farebbe lievitare l'indice
di sfruttamento del centro congressuale a 0,92, contro un indice concesso del
0,8, conducendo a negare non solo il rilascio di un permesso eccezionale ma
anche quello di un permesso ordinario.
2.6. In conclusione il Tribunale non può che confermare
l'annullamento della licenza edilizia 2 marzo 1995 relativa alla costruzione
del contro congressuale sancito dal Consiglio di Stato già per i suddetti
motivi.
- 3.1. Per quanto concerne la
stazione di servizio ed annesso posteggio __________ non contesta la
compatibilità con la zona RAr3: questa può infatti essere sussunta tra i
depositi commerciali annoverati all'art. 28 NAPR. Per essere tuttavia compatibile
con le finalità della zona, come richiede la predetta disposizione, e salvaguardarne
di conseguenza l'utilizzazione abitativa l'apertura della stazione in parola
dovrebbe tuttavia essere limitata, escludendo la notte ed i giorni festivi
(cfr. i riferimenti di cui sub 2.2.; inoltre sentenza inedita 26 gennaio 1995
in re comunione ereditaria fu A.M. e llcc, consid. 2, relativa ad un caso
analogo). Il Tribunale rinuncia tuttavia a porre simile restrizione, di natura pianificatoria
(e che avrebbe dunque dovuto essere stabilita dal municipio), dal momento che
la licenza edilizia impugnata deve essere annullata per altri motivi.
3.2. L'insorgente ribadisce la necessità di una verifica
della costruzione della stazione di servizio ed annessi posteggi con la
legislazione ambientale. Come risulta dall'esposizione dei fatti, il
dipartimento si é limitato, a questo riguardo, a prescrivere il sistema del
recupero dei vapori. Il Consiglio di Stato, per parte sua, ha considerato che
non soggiacendo all'esame dell'impatto ambientale, la stazione era conforme
"alla legislazione applicabile in materia" (consid. 2 della
risoluzione 5 settembre 1995).
3.3. Se si esclude l'imposizione del sistema del recupero dei
vapori, dall'esame degli atti non risulta che sia stata effettuata una verifica
della compatibilità con le esigenze ecologiche dell'impianto in discussione, né
sotto il profilo dell'inquinamento fonico, né sotto quello della polluzione
atmosferica. Non sono in particolare stati valutati, mediante debita prognosi,
il rumore e le emissioni di sostanze inquinanti che la messa in esercizio della
stazione di servizio e degli annessi posteggi comporteranno (soprattutto) sulle
adiacenze, pure poste in zona mista residenziale e artigianale, vuoi per il
traffico che richiamano, vuoi per il rumore prodotto dal funzionamento degli
impianti, i movimenti di veicoli, persone e merci sui piazzali ecc., avuto
riguardo - segnatamente - agli art. 8, 11, 12, 25 LPAmb, all'OIF (in
particolare art. 7 e 9) e all'OIAt (cfr. per il rumore provocato dalla
costruzione di un parcheggio per autobus RDAT I-1995 N. 34; per quello discendente
dalla costruzione di una stazione di servizio sentenza TCA inedita già citata
26 gennaio 1995 in re comunione ereditaria fu __________. e llcc, consid. 4;
per l'inquinamento fonico ed atmosferico provocato dalla costruzione di una
stazione di servizio STA inedita 29 luglio 1993 in re E. AG, consid. 3.2.2.).
La circostanza secondo cui l'istante non aveva fornito a questo riguardo
praticamente nessuna informazione non sollevava certo le autorità inferiori
dallo svolgimento delle necessarie indagini, volte a permettere l'esame del
progetto alla luce della legislazione ambientale, se del caso sollecitando alla
resistente la presentazione di una valutazione preventiva del rumore e delle
emissioni di sostanze inquinanti giusta l'art. 25 cpv. 1 e 46 cpv. 1 LPAmb.
Ancor meno però quella mancanza di informazioni permetteva loro di ritenere
l'avversato progetto conforme alla citata legislazione. Sia poi aggiunto, a
titolo di completezza, che procedendo in modo analogo le autorità inferiori non
avevano del resto nemmeno valutato le ripercussioni derivanti dalla messa in
esercizio del centro congressuale.
3.4. Non essendo compito del Tribunale quello di porre
rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori, la
risoluzione governativa impugnata deve essere annullata insieme con la licenza
edilizia, e gli atti ritornati al dipartimento del territorio affinché emetta
un nuovo avviso, includente l'esame della compatibilità con la legislazione
ambientale della progettata stazione di servizio, dopo aver eseguito i
necessari accertamenti (art. 65 cpv. 2 PAmm).
3.5. Viene con ciò a cadere l'ulteriore censura formulata da
__________, riferita al presunto ostacolo alla circolazione lungo via
__________ costituito dalle manovre degli autobus in entrata dal parcheggio
loro riservato. Censura che avrebbe ad ogni buon conto dovuto essere respinta:
il Tribunale fa proprie a questo riguardo le considerazioni svolte dal Governo
al considerando 8 del giudizio impugnato.
- Sulla scorta di quanto
precede, il ricorso di __________ deve essere respinto, mentre che deve essere
accolto quello di __________. La tassa di giudizio deve pertanto essere posta a
carico della __________ (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visi
gli art. 21, 38a LE, 11, 12, 25, 46 LPAmb, 7, 9 OIF, 5 OIAt, 18, 28, 46, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso di __________ é
respinto.
-
Il ricorso di __________ é
accolto.
§. Sono di
conseguenza annullate la risoluzione 5 settembre 1995 (n. 4832) del Consiglio
di Stato e la licenza edilizia 11 aprile 1995 con cui il municipio di
__________ ha autorizzato la __________ a costruire una stazione di servizio ai
mapp. __________ e __________ di __________.
§§. Gli atti
sono retrocessi al dipartimento del territorio affinché emetta un nuovo avviso
sulla relativa domanda di costruzione, previo esperimento della necessaria
istruttoria.
-
La tassa di giudizio, di fr.
2'000.--, é posta a carico della __________.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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