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Numero d'incarto:
52.1995.496
Data decisione, Autorità:
02.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00496
DP 227/95
Lugano
2 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 11 settembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 22 agosto 1995 (no 4275) del Consiglio di Stato che ha parzialmente
accolto il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 29 dicembre 1994 del
municipio di __________;
viste le risposte:
-
14 settembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
19 settembre 1995 del comune di
__________;
-
20 settembre 1995 del municipio di
__________;
-
27 settembre 1995 del Dipartimento
delle opere sociali;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che in data 26 settembre
1994 il municipio di __________ e quello di __________ stipulavano una
convenzione, secondo la quale la ricorrente __________ sarebbe stata ammessa
quale ospite presso la __________ fino a quando non fosse stato disponibile un
posto presso la casa per anziani __________ di __________; il comune di
__________, da parte sua, quale comune di domicilio si sarebbe impegnato a
versare una partecipazione finanziaria giornaliera di fr. 29,60.-- ;
che in data 15 novembre
1994 il municipio di __________, avendo ricevuto notizia che presso la casa per
anziani __________ vi era un posto vacante, ha comunicato al municipio di
__________ che a far tempo dal 1° dicembre 1994 non avrebbe più corrisposto la
partecipazione finanziaria concordata con la sottoscrizione della convenzione
26 settembre 1994;
che con decisione 29
dicembre 1994 il municipio di __________ ha quindi comunicato alla ricorrente
__________ di non poter garantire la sua presa a carico oltre il 31 dicembre
1994;
che contro la predetta
decisione la __________ ha interposto ricorso al Consiglio di Stato, il quale,
con decisione 22 agosto 1995, ha autorizzato la stessa a rimanere degente
presso la __________ soltanto fino a quando non vi sarà la disponibilità di un
posto al __________ di __________;
che contro questa
decisione __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo di venir autorizzata a permanere presso la __________ alle condizioni
stabilite dai comuni di __________ e __________ in data 26 settembre1994; dei
motivi addotti a sostegno dell'impugnativa si dirà, per quanto necessario, nel
seguito;
che il Consiglio di Stato,
il municipio di __________ e il Dipartimento delle opere sociali hanno
sollecitato la reiezione del gravame, mentre il municipio di __________ si è
riconfermato nelle osservazioni presentate al servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato.
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel
merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria
competenza (art. 3 PAmm);
che a norma dell'art. 60
PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi
previsti dalla legge, contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni
speciali e del Consiglio di Stato: il ricorso a questo Tribunale è quindi dato
secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. DTF
9.10.68 in re B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465);
che la legge concernente
il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a
favore delle persone anziane non prevede la possibilità di interporre ricorso
al Tribunale cantonale amministrativo;
che il fatto che il
Consiglio di Stato preveda, nel dispositivo, la possibilità per la soccombente
di appellarsi a questo Tribunale è ininfluente: la competenza, come già ricordato,
è stabilita unicamente dalla legge (cfr. DTF 26.9.72 in re B., Borghi, Giurisprudenza
amministrativa ticinese, N. 468);
che, di conseguenza, il
ricorso deve essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo
Tribunale ad occuparsi della contestazione;
che infine, ritenuto che
il ricorso è stato determinato da erronee indicazioni impartite dal Consiglio
di Stato alla ricorrente, si giustifica l'abbandono della tassa di giustizia e
delle spese (TRAM 28.11.1972 NO. 1034 in re D.);
visti
gli art. 3, 28, 55, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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