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Numero d'incarto:
52.1995.495
Data decisione, Autorità:
06.12.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00495
DP 226/95
cm
Lugano
6 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 11 settembre 1995 di
contro
la
decisione 24 agosto 1995, no 229.95.WEG.02, con cui l'Ufficio dell'abitazione
ha revocato all'insorgente con effetto al 1°luglio 1995 il sussidio per
l'acquisto dell'abitazione sita ai mappali no. __________ e __________ RFD di
__________ concesso dal Consiglio di Stato con decisione 8 luglio 1991;
vista la decisione 13 ottobre 1995
dell'Ufficio dell'abitazione;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 8 luglio
1991 il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta presentata da __________
tendente all'ottenimento di un sussidio per l'acquisto di un'abitazione sita ai
mappali no. __________ e __________ RFD di __________ per un importo annuo di
fr. 5'220.-- su un periodo di dieci anni;
che con successiva
decisione 17 marzo 1992 il Governo ha fissato sia i costi d'investimento
determinanti l'aiuto cantonale definitivo (fr. 436'000.--) sia il periodo di
sussidiamento (1°agosto 1991 - 31 luglio 2001);
che con lettera 10
febbraio 1995 l'Ufficio dell'abitazione, dovendo procedere all'usuale verifica
delle condizioni di sussidiamento, ha invitato l'insorgente ad inviargli il
modulo WEG. 8.5 con i dati familiari e fiscali;
che in data 14 aprile 1995
il predetto Ufficio, non avendo ancora ricevuto alcunché, ha fissato alla
ricorrente un termine perentorio di 15 giorni per provvedere alla presentazione
della documentazione suddetta;
che, siccome __________
non ha dato seguito a quanto richiestole, con decisione 24 agosto 1995
l'Ufficio dell'abitazione le ha quindi revocato il sussidio in parola;
che contro il predetto
giudizio __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento; dei motivi addotti a sostegno dell'impugnativa si
dirà, per quanto necessario, nel seguito;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data, ritenuto che l'Ufficio
dell'abitazione ha agito per conto del Consiglio di Stato (cfr. Regolamento del
Consiglio di Stato sulla delega di competenza decisionali ad istanze
subordinate e sulla relativa procedura di reclamo del 24 agosto 1994; art. 40
LA);
che pure sono date la
legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa ( 43
e 46 PAmm): il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che con decisione 13
ottobre 1995 l'Ufficio dell'abitazione ha comunicato alla ricorrente che il
sussidio cantonale revocato con la decisione qui impugnata era stato ripristinato;
che, stando così le cose,
il ricorso in esame è divenuto privo di oggetto, motivo per cui deve essere
stralciato dai ruoli;
che, infine, in siffatte
evenienze, non si prelevano né tasse di giustizia né spese;
Per
questi motivi,
visti
gli art. 40 LA, 28, 43, 46 , 50 PAmm,
decreta:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli in quanto privo di oggetto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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