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Numero d'incarto:
52.1995.490
Data decisione, Autorità:
10.11.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00490
DP 221/95
cm
Lugano
10 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 8 settembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 22 agosto 1995, no. 4310, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 maggio
1995 con cui il municipio di __________ l'ha sospeso dalla carica e privato
dello stipendio a titolo di provvedimento cautelare adottato nell'ambito di
un procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti per violazione dei
doveri di servizio;
viste le risposte:
preso atto della replica 4 ottobre 1995
e delle dupliche:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________
lavora dal 1992 al servizio del comune di __________ quale agente di polizia.
La sera del 22 maggio 1995 è stato arrestato dal PP, che
aveva promosso a suo carico un procedimento penale per truffa ed abuso
d'autorità. Reati che il ricorrente avrebbe commesso in occasione di
un'operazione di controllo dei documenti da lui svolta la sera del 12 maggio
1995 presso l'__________ di __________, facendosi dispensare prestazioni
sessuali da una prostituta e prevalendosi della sua funzione per rifiutare il
pagamento della mercede.
B. Venuto a conoscenza
dell'arresto, la stessa sera il municipio di __________ ha risolto di
sospendere immediatamente il ricorrente dalla carica e dallo stipendio sino a
conclusione dell'inchiesta. Nel contempo ha avviato un procedimento
disciplinare invitandolo a giustificarsi sui fatti oggetto dell'azione penale.
Il provvedimento di sospensione dalla carica e dallo
stipendio è stato notificato all'interessato il giorno seguente; giorno in cui
il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ha risolto di non confermare
l'arresto, in considerazione della "banalità della fattispecie penale (da
non confondere con eventuali trasgressioni amministrative) e dell'assenza di
pericolo di fuga e di collusione".
Il 30 maggio 1995 __________ ha impugnato davanti al Consiglio
di Stato la decisione con cui il municipio di __________ l'aveva privato dalla
carica e dallo stipendio. Contestato recisamente qualsiasi addebito ha chiesto
al Governo di annullare il provvedimento.
Dagli atti del procedimento penale prodotti in quella sede
risulta che il 12 maggio 1995 il ricorrente era incaricato di svolgere assieme
al collega __________ un'operazione di controllo dei documenti presso
l'__________ di __________, luogo di ritrovo di alcune prostitute. Mentre erano
appostati, in abiti civili, in un'auto di servizio priva di contrassegni,
stazionata nei pressi del suddetto esercizio pubblico, i due agenti sono stati
abbordati da due peripatetiche. Spacciandosi per normali clienti, le hanno
fatte salire sul veicolo ed assieme si sono recati a __________, dove sono
saliti nelle rispettive camere con l'intenzione di manifestarsi come agenti e
di procedere al controllo soltanto dopo essersi appartati con loro.
Rimasto solo con la ragazza (__________) il ricorrente si
sarebbe finalmente legittimato ed avrebbe controllato i documenti, constatando
che la stessa era gravata dall'ordine di lasciare la Svizzera entro la
mezzanotte di quel giorno. Analogamente avrebbe proceduto il collega
__________, trattenendo tuttavia il passaporto della ragazza controllata ed
invitandola a presentarsi il giorno seguente al sgt. __________ del posto di
polizia di __________ per ulteriori accertamenti.
Nell'ambito dell'interrogatorio al quale è stata sottoposta,
la ragazza () ha fra l'altro raccontato all'inquirente che l'agente
che l'aveva controllata () si era fatto praticare un coito orale,
esibendo poi la tessera di polizia per rifiutarsi di pagarle il prezzo
pattuito. Identico trattamento sarebbe stato riservato dal ricorrente alla
collega __________, che nel frattempo aveva lasciato la Svizzera.
Davanti al PP, i due agenti hanno recisamente contestato gli
addebiti. La ragazza controllata dall'agente __________ ha ribadito la propria
versione dei fatti. Quella controllata dal ricorrente non ha invece potuto
essere interrogata perché aveva lasciato il paese.
C. Con giudizio 22 agosto 1995
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di __________, confermando la
decisione del municipio di __________ di sospenderlo dalla carica e dallo
stipendio.
Richiamate ed illustrate le disposizioni di legge
concretamente applicabili, il Governo ha ritenuto che il provvedimento fosse
conforme all'interesse pubblico ed al principio di proporzionalità.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la reintegrazione nel
servizio e nello stipendio.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente rimprovera in
sostanza all'autorità comunale di aver abusato della facoltà concessale dalla
legge di sospendere dal servizio e dallo stipendio i dipendenti inquisiti
dall'autorità penale. Pone inoltre in evidenza le difficoltà economiche
derivanti dal protrarsi dell'inchiesta. Ribadisce nondimeno il rifiuto
dell'offerta rivoltagli dal municipio di riprendere temporaneamente il lavoro
quale operaio della squadra comunale.
E. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è giunto il municipio di __________,
contestando succintamente le tesi del ricorrente.
In sede di replica __________ ha ulteriormente sviluppato le
argomentazioni svolte con il ricorso.
Le autorità resistenti hanno invece rinnovato la richiesta di
rigetto dell'impugnativa.
considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono infatti
chiaramente date (art. 134 cpv. 7 e 208 LOC; 43 e 46 PAmm).
Data la natura delle questioni da risolvere, il giudizio può
essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta l'art. 134 cpv. 7
LOC, il municipio può sospendere anche immediatamente dalla carica e dallo
stipendio il dipendente contro il quale è aperta un'inchiesta disciplinare.
Identica facoltà è data dall'art. 33 del regolamento organico dei dipendenti
del comune di __________ (ROD), che subordina tuttavia simili provvedimenti
alla condizione che "la continuazione del rapporto d'impiego comporti un
grave pregiudizio al servizio".
La sospensione temporanea dalla funzione, prevista dalla maggior
parte degli ordinamenti disciplinari dei dipendenti pubblici (cfr. art. 38
LOrd; P. Bellwald, Die disziplinarische Verantwort-lichkeit der Beamten, Berna
1985, pag. 111 seg), è per molti aspetti assimilabile ad un provvedimento cautelare,
volto a salvaguardare gli interessi dell'amministrazione o l'indisturbato
svolgimento dell'inchiesta stessa. La privazione temporanea dallo stipendio,
che non necessariamente deve accompagnare la sospensione dalla carica, è invece
destinata in primo luogo a tutelare gli interessi economici del datore di
lavoro, evitandogli - in caso di successiva destituzione del dipendente - di
dover chiedere la restituzione dello stipendio versato senza una corrispondente
prestazione lavorativa.
La sospensione dal servizio e dallo stipendio è rimessa in
larga misura al potere discrezionale dell'autorità decidente, che nell'ottica
delle finalità perseguite dai singoli provvedimenti deve attentamente ponderare
gli interessi contrapposti.
Censurabili, da parte dell'autorità di ricorso, sono
unicamente le decisioni che violano il diritto (art. 61 PAmm): in particolare,
quelle che procedono da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento
riservato all'autorità.
- 3.1. Nel caso concreto,
l'apertura di un procedimento penale a carico del ricorrente per reati gravi
(truffa e abuso d'autorità), commessi durante il servizio, costituisce, a mente
di questo Tribunale, un motivo sufficiente per decretare una sospensione dalla
carica. Non si può in effetti rimproverare al municipio di aver abusato del
potere d'apprezzamento conferitogli dagli art. 134 LOC e 33 ROD per aver
ritenuto che le esigenze di tutela dell'amministrazione prevalessero
sull'interesse del ricorrente ad essere mantenuto in servizio mentre è pendente
nei suoi confronti il procedimento penale di cui si è detto. Le considerazioni
svolte a tal proposito dal Consiglio di Stato meritano di essere condivise. Non
appare invero insostenibile affermare che l'immagine del corpo comunale
arrischierebbe di essere seriamente compromessa dal mantenimento in servizio di
un agente sul quale gravano sospetti di reati commessi durante l'esercizio
delle sue funzioni.
Né appare contrario al principio di adeguatezza sostenere che
i fatti rimproverati all'agente abbiano temporaneamente incrinato il rapporto
di fiducia su cui deve fondarsi il rapporto d'impiego.
La presunzione d'innocenza di cui gode l'insorgente in sede penale,
nelle circostanze concrete, non lo pone al riparo dall'adozione di un
provvedimento cautelare come quello in discussione.
Né limita la libertà di decisione dell'autorità comunale il
fatto che il comportamento addebitato al ricorrente in sede penale non risulta
per ora adeguatamente provato e non appare nemmeno costitutivo dei reati per i
quali è promossa l'accusa. L'inchiesta penale è ancora in corso ed ulteriori
sviluppi, ancorché poco probabili, vista l'irreperibilità della parte lesa, non
sono a priori esclusi. Un procedimento penale pendente a carico di un pubblico
dipendente per reati intenzionali commessi nell'esercizio delle sue funzioni
può essere considerato irrilevante ai fini dell'adozione di un provvedimento di
sospensione dal servizio soltanto se il proscioglimento appare scontato.
Condizione, questa, che nel caso in esame, almeno per il momento, non si
verifica.
Sostanzialmente diverso potrebbe comunque essere il giudizio
sulla legittimità di un'ulteriore sospensione della controversa sospensione
dalla carica, qualora l'autorità penale non riuscisse entro termini
ragionevolmente brevi a completare gli accertamenti, assumendo le prove, per il
momento ancora mancanti, relative al perfezionamento degli elementi costitutivi
dei reati imputati al ricorrente; in particolare, acquisendo agli atti una versione
dei fatti fornita direttamente dalla parte lesa. In questo caso, un decreto di
abbandono del procedimento penale, quantomeno per mancanza di prove, non
sarebbe infatti soltanto altamente probabile, ma addirittura scontato.
Circostanza, questa, che l'autorità amministrativa, chiamata a pronunciarsi sulla
legittimità dell'ulteriore sospensione dalla carica, non potrebbe ignorare.
Dato tuttavia che il procedimento penale non è ancora giunto
allo stadio del deposito degli atti, né vi sono motivi per ritenere che
l'autorità penale sia incorsa in ritardi inammissibili, in quanto riferito alla
decisione di sospensione dalla carica, il ricorso va disatteso.
3.2. Analoghe considerazioni valgono per quel che attiene
alla decisione di sospendere temporaneamente l'erogazione dello stipendio.
Anche se questa decisione, contrariamente a quanto assume il Consiglio di
Stato, non deve necessariamente accompagnare la sospensione dalla carica, nel
provvedimento censurato non sono ravvisabili gli estremi di una violazione del
diritto sotto il profilo dell'abuso di potere. L'alea del procedimento penale,
tuttora pendente a carico del ricorrente, esclude che si possa rimproverare
all'autorità comunale di aver travalicato i limiti del margine discrezionale
che l'art. 134 cpv. 7 LOC le riserva in ordine all'adozione di questo genere di
misure cautelari.
Tanto meno quando si consideri che per mitigare le conseguenze
gravose del provvedimento in oggetto, il municipio ha comunque offerto al
ricorrente la possibilità, da questi rifiutata, di lavorare temporaneamente in
seno alla squadra comunale.
Considerato che il rischio di un'eventuale destituzione del
ricorrente in conseguenza di un giudizio di condanna in sede penale non può per
il momento essere escluso, la ponderazione dei contrapposti interessi operata
dall'autorità comunale non appare insostenibile, ovvero manifestamente
sprovvista di ragioni obbiettive e lesiva del principio di proporzionalità.
Con le riserve di cui si è detto al precedente considerando,
anche da questo profilo il ricorso va quindi respinto.
- Data la particolarità del
caso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 134, 208 LOC, 33 ROD di __________, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 70 seg.
PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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