AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.471
Data decisione, Autorità:
21.12.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00471
DP 200/95
cm
Lugano
21 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Monica
Del Tredici
statuendo
sul ricorso 16 agosto 1995 di
tutti
rappr. da: __________
contro
la
decisione 28 giugno 1995 del Consiglio di Stato (no. 3559), che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 25 gennaio
1995 del Municipio di __________ che ha negato loro il rilascio del permesso
in sanatoria per la formazione di una tettoia al mappale no. __________ RFP
di __________;
viste le risposte:
-
30 agosto 1995 del Dipartimento del
territorio;
-
31 agosto 1995 del Consiglio di
Stato;
-
12 settembre 1995 del Municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dal 1981 al 1989 il
Municipio di __________ ha concesso a più riprese ai ricorrenti la licenza
edilizia per eseguire interventi edificatori sulla part. no. __________ RFP di
__________, ubicata fuori della zona edificabile, senza trasmettere gli atti
alle autorità cantonali.
Segnatamente gli insorgenti dal 1981 ad oggi hanno eseguito:
-
la ricostruzione e l'ampliamento di un rustico;
-
la ricopertura del tetto di un secondo rustico;
-
la formazione di una tettoia tra i due rustici;
-
la costruzione di un pollaio;
-
la formazione di una serra provvisoria smontabile.
B. L'8 novembre 1994 il ricorrente
__________, che nel frattempo aveva trasferito la propria residenza nei rustici
di cui sopra, ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione
in sanatoria per la formazione di una tettoia ad uso legnaia.
Il 25 gennaio seguente il Municipio, vista l'opposizione del
Dipartimento del territorio a cui questa volta aveva trasmesso gli atti, ha
negato il rilascio della licenza.
C. Con decisione 28 giugno 1995
il Consiglio di Stato ha confermato la decisione municipale, respingendo l'impugnativa
contro di essa interposta dai ricorrenti.
L'autorità di ricorso di prima istanza, ritenendo che la
formazione della tettoia eccedesse i limiti posti dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75
LALPT e non potesse essere autorizzata giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT non essendo
soddisfatto il requisito dell'ubicazione vincolata, ne ha ordinato la
demolizione.
Inoltre, costatato come tutte le opere eseguite sul mappale
fossero state effettuate unicamente sulla base della licenza comunale e senza
l'autorizzazione cantonale, ha ordinato ai ricorrenti di presentare al
Municipio una domanda di costruzione in sanatoria.
D. I soccombenti impugnano ora
la predetta risoluzione governativa davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza edilizia in sanatoria.
Riassunta la fattispecie, lamentano che il Consiglio di Stato
avrebbe statuito sul ricorso senza effettuare un sopralluogo.
Evidenziano che l'edificazione di una tettoia risulta
indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale del fondo. La
legna, contrariamente a quanto ritenuto dall'esecutivo cantonale, non può
essere ricoverata nelle attuali costruzioni, essendo tutt'ora adibite ad
abitazione e a stalla.
Asseriscono di aver effettuato gli interventi per i quali il
Consiglio di Stato ha ordinato loro di presentare una domanda edilizia in
sanatoria, dopo averla regolarmente ottenuta dal Municipio. Invocano la
protezione della buona fede e della fiducia che hanno riposto nell'autorità
comunale.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma del giudizio impugnato
senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene il
Dipartimento del territorio, ribadendo la necessità dell'inoltro di una domanda
edilizia a posteriori per quanto attiene agli interventi effettuati senza l'autorizzazione
dipartimentale.
Il municipio di __________ evidenzia di aver negato la
licenza edilizia per la formazione della tettoia a seguito dell'opposizione formulata
dal Dipartimento del territorio.
considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, é
ricevibile giusta l'art. 21 LE 1991. Il giudizio può essere reso senza
istruttoria, in quanto le caratteristiche e l'ubicazione dei manufatti emergono
chiaramente dagli atti (art. 18 PAmm).
La censura secondo cui l'autorità cantonale avrebbe emanato
il proprio giudizio senza effettuare un sopralluogo deve essere respinta. E'
agli atti il verbale del sopralluogo tenutosi l'8 giugno 1994, al quale hanno
presenziato il rappresentante degli insorgenti e lo stesso ricorrente
__________.
- L'ordine di demolizione di
una costruzione realizzata senza permesso presuppone l'esistenza di una
violazione materiale del diritto, non sanabile mediante il rilascio di un permesso
a posteriori.
Si tratta dunque di stabilire se la tettoia in discussione é
stata edificata in contrasto con l'ordinamento edilizio materialmente
applicabile.
- Giusta l'art. 24 cpv. 1
LPT, fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni per
la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici non conformi alla
funzione prevista per la zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione
esige un'ubicazione fuori della zona edificabile e se non vi si oppongono
interessi preponderanti.
Il requisito dell'ubicazione vincolata é soddisfatto se
l'edificio o l'impianto, per la sua destinazione, può essere realizzato soltanto
in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata in senso positivo), oppure non
può essere realizzato all'interno delle zone edificabili in quanto non sono
previste adeguate zone speciali per l'insediamento (ubicazione vincolata in
senso negativo).
Il diritto cantonale può tuttavia permettere la rinnovazione,
la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o impianti non
conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, in quanto
compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
Tale facoltà é stata codificata dal legislatore ticinese
negli art. 73-76 LALPT.
Secondo l'art. 75 LALPT, fuori delle zone edificabili, può
essere eccezionalmente autorizzata la trasformazione parziale di edifici non
conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, qualora
l'intervento risulti indispensabile per la continuazione dell'uso attuale,
oltre che compatibile con le importanti esigenze della pianificazione
territoriale.
Per beneficiare di un'eccezione fondata sull'art. 24 cpv. 2
LPT e della relativa legislazione cantonale di applicazione, l'intervento deve
essere contenuto sia dal profilo qualitativo, sia da profilo quantitativo. Tale
insomma da non alterare in modo significativo l'identità della costruzione
originaria. Scopo delle facilitazioni rette dall'art. 24 cpv. 2 LPT é infatti
soltanto quello di permettere la conservazione della sostanza edilizia
esistente fuori della zona edificabile.
Interventi di maggiore entità ricadono invece sotto l'art. 24
cpv. 1 LPT (cfr. Commento alla LPT, ad art. 24 no. 29; Aemisegger, Leitfaden
zum RPG pag. 95; DTF 110 Ib 143 cons. 3b).
- Nel caso concreto balza
immediatamente all'occhio che il controverso intervento non può essere
autorizzato né ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 LPT, né a quelli dell'art. 75
LALPT, poiché non soddisfa le condizioni elencate nel punto precedente.
4.1. Per quanto attiene all'ubicazione vincolata (art. 24
cpv. 1 lett. a LPT) é evidente che nulla giustifica il rilascio di un permesso
per la costruzione, fuori della zona edificabile, di una tettoia adibita al
ricovero della legna.
Non si vede infatti per quali motivi questo manufatto non
possa essere realizzato in una zona edificabile ma debba essere necessariamente
realizzato in loco.
E' ben vero che, considerato l'uso abitativo dei rustici, una
legnaia attigua all'abitazione risulta essere più funzionale che posta altrove.
Tuttavia, per costante giurisprudenza, il requisito
dell'ubicazione vincolata non é adempiuto quando la scelta del luogo fuori
della zona edificabile é dettata unicamente da ragioni personali o di mero
comodo (DTF 118 Ib 19 cons. 2b, 117 Ib 267 cons. 2; DTA 8 ottobre 1993 in re S;
RDAT 1992 II N. 40 e riferimenti).
Per il medesimo motivo é ininfluente l'argomentazione degli insorgenti
di non poter ricoverare la legna nelle esistenti costruzioni, in quanto sono
adibite ad abitazione e a stalla.
Già per questo motivo l'autorizzazione deve essere negata , indipendentemente
dalla questione a sapere se all'intervento non si oppongano interessi
preponderanti (art. 24 cpv. 1 lett. b LPT).
4.2. L'autorizzazione richiesta va comunque rifiutata anche se
l'intervento venisse considerato alla stregua di una trasformazione parziale ai
sensi dell'art. 75 LALPT. L'edificazione di una tettoia ove riporre la legna
non risulta infatti indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione
dell'abitazione e della stalla.
- Assodato che la tettoia non
può essere messa a beneficio di un permesso in sanatoria perché contraria al
diritto materiale, resta da esaminare se l'ordine di ripristino rispetti il
principio della proporzionalità.
Di per sé, anche il proprietario di un opera abusiva
realizzata in mala fede può censurare l'adeguatezza del provvedimento di
demolizione. Deve tuttavia sopportare che l'autorità attribuisca un peso
accresciuto all'interesse pubblico tendente al ripristino di una situazione
conforme al diritto, e questo per evitare di incoraggiare abusi (DTF 108 Ia
218, cons. 4b).
In particolare si può prescindere dalla demolizione quando
l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, oppure
il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e
al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici
(DTF 111 Ib 221, cons. 6).
In concreto é evidente che i ricorrenti non hanno agito in
buona fede. Non é infatti credibile che essi abbiano ritenuto di agire lecitamente
costruendo, in zona non edificabile, una tettoia di ingenti dimensioni senza
essere in possesso di alcuna autorizzazione.
In simili circostanze non si può imputare all'esecutivo
cantonale di aver violato il principio della proporzionalità, ordinando la demolizione
del manufatto edificato in malafede, senza valido titolo autorizzativo e in
grave contrasto con il diritto materialmente applicabile.
- Non giova ai ricorrenti
appellarsi alla propria buona fede contro l'ordine del Consiglio di Stato di
presentare al Municipio una domanda di costruzione per gli interventi che
l'esecutivo comunale ha autorizzato senza trasmettere gli atti alle autorità
cantonali.
Tra le condizioni formulate dalla giurisprudenza per l'applicazione
del principio dell'affidamento figura infatti quella della competenza
dell'autorità che rilascia le assicurazioni o, come nella fattispecie i
permessi (DTF 108 Ib 385; 107 Ib 133; 103 Ia 113).
In concreto l'esecutivo comunale non era autorizzato a rilasciare
la licenza edilizia per eseguire delle opere fuori dalla zona edificabile,
motivo per cui tale licenza é nulla.
- Spese e tassa di giustizia
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 24 LPT; 75 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese di fr. 600.- sono poste a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster