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Numero d'incarto:
52.1995.470
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00470
DP 220/95
cm
Lugano
27 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 settembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 22 agosto 1995, no. __________, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 6 giugno
1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la
costruzione di una casa d'abitazione bifamiliare sulla part. no. __________
RFD;
viste le risposte:
-
13 settembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
13 settembre 1995 del Comune di
__________;
-
20 settembre 1995 di __________ e
__________;
-
27 settembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30 gennaio 1995
__________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di
costruire una casa bifamiliare di località __________, su un fondo (part. no.
__________ RF) confinante con la strada cantonale (via __________). L'accesso
era previsto attraverso un fondo (part. n. __________ RF) in proprietà
coattiva, destinato alla realizzazione di una strada.
Alla domanda si è opposto __________, proprietario di un
fondo contermine (part. no. __________ RF), a sua volta comproprietario di
quello in coattiva, denunciando la mancanza di un accesso sufficiente. Per
superare l'opposizione, nelle more del procedimento di rilascio del permesso,
__________ e __________ hanno ulteriormente chiesto al municipio, sotto forma
di notifica, di autorizzarli a formare un accesso provvisorio direttamente dalla
strada cantonale.
B. Raccolto il preavviso
favorevole espresso dall'autorità cantonale sulla prima domanda di costruzione,
il 6 giugno 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo l'opposizione del vicino qui ricorrente.
Ottenuto il preavviso favorevole dell'Ispettorato Stradale
della sezione Strade del Dipartimento del territorio, con decisione del giorno
successivo lo stesso municipio ha poi autorizzato anche la formazione
dell'accesso provvisorio della strada cantonale.
C. Con giudizio 22 agosto 1995
il Consiglio di Stato ha confermato la licenza 6 giugno 1995, respingendo
l'impugnativa contro di essa inoltrata dal vicino opponente.
In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il fondo
dedotto in edificazione fosse dotato di un accesso sufficiente già perché
confinante con la strada cantonale. Un'ulteriore possibilità di accesso
(pedonale) sarebbe inoltre data attraverso il fondo in proprietà coattiva dei
fondi delle parti in lite.
D. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla licenza edilizia in
contestazione.
Pur ribadendo la propria disponibilità alla realizzazione di
un accesso veicolare attraverso il fondo in coattiva, l'insorgente ripropone e
sviluppa le censure sollevate in prima istanza con riferimento al requisito
dell'accesso.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed i resistenti __________,
con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la
tempestività dell'impugnativa sono chiaramente date (art. 21 LE; 43 e 46 PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
-
Data la natura delle
questioni da risolvere, il giudizio può essere reso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
3.1. Giusta l'art. 22 cpv.
2 lett. b) LPT, il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se il
fondo è adeguatamente urbanizzato. Per essere considerato tale, il fondo deve,
fra l'altro, disporre di un accesso sufficiente, ovvero commisurato alle condizioni
di utilizzazione (art. 19 LPT).
Nel caso di insediamenti residenziali è per principio
richiesto un accesso veicolare. Accessi pedonali sono ammessi soltanto in
situazioni particolari, quando la situazione dei luoghi è tale da non
permettere la costruzione di un raccordo carrozzabile con la rete viaria aperta
alla pubblica circolazione (Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, II ed., § 156
N 8 b e c).
Il requisito dell'accesso sufficiente è inoltre soddisfatto
unicamente quando l'agibilità del fondo è garantita tanto dal profilo fattuale,
quanto da quello giuridico (cfr. DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 N. 14).
3.2. In concreto, occorre anzitutto rilevare che il fondo in
proprietà coattiva fra le parti in lite non costituisce un accesso sufficiente.
Esso si presenta infatti come un terreno inedificato. La strada che dovrebbe
esservi realizzata esiste unicamente allo stadio di progetto non ancora
approvato. La procedura di rilascio del permesso non è ancora stata formalmente
avviata. La possibilità di accedere a piedi al fondo dei resistenti passando
attraverso questa proprietà in coattiva non risponde d'altro canto alle
esigenze poste dagli art. 19 e 22 LPT in relazione alla prevista edificazione.
Contrariamente a quanto sembra ritenere il Consiglio di Stato, un fondo situato
in una zona residenziale di un comune come __________ può essere considerato
edificabile soltanto se è dotato di accesso veicolare (cfr. Zimmerlin, Baugesetz
des Kt Aargau, 2. ed., § 156 N. 8).
Da questo profilo, la licenza non può quindi essere
confermata.
Stando alle precedenti istanze, il fondo risulterebbe dotato
di accesso sufficiente già in considerazione del fatto che confina con la
strada cantonale. A tal proposito il municipio si richiama anche all'accesso
provvisorio autorizzato con decisione 7 giugno 1995.
La tesi non può essere condivisa.
Il fatto che il fondo dei resistenti confini direttamente con
la strada cantonale non risponde ancora alle esigenze poste dagli art. 19 e 22
LPT in tema di accesso.
L'accesso (veicolare) alle strade pubbliche è in effetti dato
soltanto nella misura in cui è stato autorizzato nei modi e nelle forme
previste dalla LE (cfr. art. 47 cpv. 1 LStr; 6 cpv. 1 lett. a cifra 6 RLE). Ciò
vale anche nel caso in cui la realizzazione dell'accesso non implichi alcuna
opera edilizia.
Ora l'accesso dalla strada cantonale non è nemmeno stato concretamente
progettato. Men che meno è stato autorizzato secondo la procedura prescritta
dalla legislazione edilizia. Con decisione 7 giugno 1995 il municipio di
__________ ha invero rilasciato (in modo irrito) una licenza per un accesso
provvisorio. Tale accesso serve tuttavia solo per le esigenze di cantiere. Non
soddisfa pertanto le esigenze poste dalla LPT in tema di accesso.
Ne discende che anche da questo profilo la licenza non può essere
confermata.
- Così stando le cose, il
ricorso va accolto, annullando la licenza impugnata e la decisione governativa
che la conferma siccome lesive del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 19, 22 LPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60,61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. di conseguenza sono annullate:
1.1. la
decisione 22 agosto 1995 (no. 4317) del Consiglio di Stato;
1.2. la
licenza edilizia 6 giugno 1995 rilasciata dal municipio di __________ per
l'edificazione della part. No. __________ RF.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico dei resistenti in solido, che
rifonderanno al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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