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Numero d'incarto:
52.1995.469
Data decisione, Autorità:
03.11.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00469
DP 199/95
leo
Lugano
3 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo
Petrini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 10 agosto 1995 di
rappr.
da: avv. __________
Contro
la
decisione 17 luglio 1995 del Consiglio di stato (n.4098) che accoglie
l'istanza di intervento 14 dicembre 1993 del Municipio di __________ intesa
ad ottenere la determinazione del domicilio del ricorrente sul territorio del
Comune __________;
viste
le risposte:
-
14 agosto 1995 del Municipio di
__________;
-
22 agosto 1995 del Municipio di
__________;
-
30 agosto 1995 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Dopo
un lungo periodo di degenza presso l'__________ di __________, dal 1. dicembre
1989 __________ si é stabilito a __________ presso il nipote e curatore
__________.
Nel
corso del 1993 il municipio di __________, comune di attinenza e di domicilio
di __________, assodata la presenza continua e regolare del curatelato presso
il nipote, ha chiesto al municipio di __________ il trasferimento del domicilio
sul suo territorio.
Non
avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta richiesta, con istanza di
intervento 14 dicembre 1993 l'esecutivo di __________ ha sottoposto la
controversia al Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni.
B. Con
decisione 17 luglio 1995 l'esecutivo cantonale ha accolto l'istanza presentata
dal municipio di __________.
Esclusa
l'applicazione dell'art. 26 CCS al caso di specie il Governo ha ritenuto che vi
fossero sufficienti elementi concordanti quanto alla realizzazione dei
presupposti oggettivi e soggettivi per potersi pronunciare affermativamente
circa la costituzione del domicilio di __________ a __________ ai sensi dell'art.
23 CCS (6 LOC).
C. Contro
il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo postulandone l'annullamento.
Sostanzialmente,
contesta l'adempimento del requisito soggettivo per la costituzione del
domicilio a __________ essendo sua ferma intenzione quella di mantenerlo a
__________, suo paese d'origine, verso il quale ha sempre conservato un forte attaccamento.
Rileva inoltre che il richiesto trasferimento di domicilio arrischierebbe un
domani di precludergli l'accesso alla casa per anziani del circolo del Ticino a
__________, istituto presso il quale desidera stabilirsi allorquando il nipote
non sarà più in grado di garantirgli la necessaria assistenza.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni e
il municipio di __________, che, con argomenti di cui si dirà semmai in
seguito, postula la conferma del giudizio impugnato, mentre il municipio di
__________ si riconferma nella sua presa di posizione iniziale condividendo l'assunto
ricorsuale.
Considerato, in diritto
-
Il
ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 207 cpv. 2 LOC e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
-
La
nozione di domicilio comunale giusta l'art. 6 LOC é sostanzialmente identica a
quella stabilita dal legislatore federale all'art. 23 cpv. 1 CCS per il
domicilio civile.
La
costituzione del domicilio ai sensi delle succitate disposizioni presuppone la
sussistenza di due condizioni cumulative: una relazione territoriale, ossia la
residenza o dimora in un dato luogo, e una relazione personale, ossia
l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.
La
residenza sussiste quando vi é soggiorno di una certa durata, ma non
necessariamente continuo, in un dato luogo e la creazione in questo luogo di
rapporti abbastanza stretti (H. Deschenaux, P.-H. Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, N.372-374). Quanto all'intenzione di stabilirsi nel luogo di
residenza, essa non deve essere interna, soggettiva o addirittura nascosta:
decisiva é, invece, quella che risulta dalle circostanze esteriori e oggettive,
riconoscibile per i terzi (op. cit., N. 375-376a).
Per
quanto riguarda le persone bisognose di cure che non sono collocate in uno
stabilimento ai sensi dell'art. 26 CCS la giurisprudenza ha già avuto modo di
stabilire che la loro sistemazione durevole e giustificata presso una famiglia
dove avranno il centro dei loro interessi personali crea un domicilio (STF 95
II 514).
- Nel
caso concreto si tratta in sostanza di stabilire se la situazione del
ricorrente può essere paragonata a quella delle persone bisognose di cure ai
sensi della citata giurisprudenza in qual caso il suo domicilio risulterebbe
essere presso la famiglia del nipote a __________.
Ora,
dalla documentazione agli risulta sostanzialmente che:
-
che il ricorrente é sottoposto a
curatela;
-
che dal 1. dicembre 1989 egli risiede
ininterrottamente a __________ presso il nipote che é anche suo curatore;
-
che la sistemazione stabile presso la
famiglia del nipote risponde ad un suo esplicito desiderio (cfr. rapporto
morale del 1989);
-
che dai rapporti annuali presentati
fino ad oggi dal curatore risulta che il ricorrente si é inserito molto bene
nel suo nucleo famigliare, ottenendo altresì notevoli miglioramenti sul piano psico-fisico;
-
che non risulta per contro che il
ricorrente abbia rapporti stretti con i parenti residenti a __________;
- Orbene,
alla luce delle suddette risultanze non sorgono dubbi sull'applicabilità della
citata giurisprudenza al caso di specie.
Il
ricorrente infatti risiede da quasi sei anni presso la famiglia del nipote che
gli presta la necessaria assistenza. La sua sistemazione risulta pertanto
durevole oltre che giustificata, senza l'assistenza della famiglia del nipote
egli infatti non sarebbe in grado di autogestirsi e dovrebbe essere ricollocato
in un istituto di cura.
Ne
discende che il domicilio del ricorrente risulta dunque essere presso la
famiglia del nipote.
Il
semplice legame affettivo che egli intrattiene con __________, suo paese di attinenza,
manifestamente non basta per sovvertire la citata giurisprudenza.
Come
neppure riveste importanza il fatto che a breve-medio termine egli dovrà essere
trasferito in una casa per anziani. L'evenienza che la durata del soggiorno
risulti fin dall'inizio limitata non esclude infatti la possibilità
dell'esistenza di un domicilio (STF 41 II 51, STF 49 I 188 e 524, STF 69 I 9 e
69 II 277).
- Visto
quanto precede la risoluzione governativa impugnata, immune da violazioni del
diritto, deve senz'altro essere confermata ed il ricorso dell'insorgente
respinto.
Spese e
tassa di giustizia seguiranno la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 208 LOC; 23, 26 CCS; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 700.--(settecento) sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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